Progetto Nazionale di Innovazione
Visto il D.L.vo 16 aprile
1994, n. 297, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
Visto l'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e, in particolare, l'art. 11, che prevede
la possibilità di adottare iniziative finalizzate all'innovazione
degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione
fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;
Vista la legge 10 marzo 2000,
n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione";
Vista la legge 18 dicembre
1997, n. 440, riguardante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
Vista la legge 28 marzo 2003,
n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali
relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione;
Visto il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali ed i livelli essenziali
delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" ed i
documenti di seguito specificati che del decreto in questione costituiscono
parte integrante:
1) Profilo educativo, culturale
e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e di formazione;
2) Profilo educativo, culturale
e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei;
3) Indicazioni nazionali per
i Piani di studio personalizzati dei percorsi liceali;
4) Piani degli studi e Obiettivi
specifici di apprendimento per le otto tipologie liceali previste dalla
legge di riforma;
5) orari di insegnamento e
livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola
secondaria di I grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto
anno dei licei, per la lingua inglese, la seconda lingua comunitaria e
la terza lingua straniera;
6) Obiettivi specifici di
apprendimento per la lingua inglese nella scuola primaria e per la lingua
inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di
I grado;
7) Obiettivi specifici di
apprendimento per le scienze nella scuola secondaria di I grado;
Considerato che numerose istituzioni
scolastiche nell'esercizio dell'autonomia loro riconosciuta si sono proposte
per l'attuazione di percorsi di studio coerenti con le nuove previsioni
ordinamentali dei licei e in grado di rispondere ai bisogni formativi emergenti,
anche riferiti a contesti territoriali specifici;
Ritenuto che le richieste
avanzate dalle scuole possano essere tradotte e trovare assetto sistematico
attraverso un progetto di innovazione, in ambito nazionale, ai sensi dell'art.
11 del D.P.R. 8/3/1999, n. 275, che consenta di realizzare, pur con diverse
modalità di attuazione coerenti con l'autonomia delle singole istituzioni
scolastiche, un'approfondita e puntuale riflessione sui vari ambiti di
praticabilità dell'azione riformatrice, un'accurata stima dei fabbisogni
delle scuole in termini di strutture, personale e finanziamenti, nonché
l'elaborazione di modelli più efficaci di organizzazione didattico-metodologica;
Sentito il Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione, che ha espresso il proprio parere nella seduta
del 15 settembre 2005;
Visti i DD.MM. 28 dicembre
2005, con i quali, in applicazione del comma 1, lettere a), b) e c) dell'art.
27 del D.L.vo 17/10/2005, n. 226, sono stati definiti, rispettivamente,
le tabelle di confluenza dei previgenti percorsi di istruzione secondaria
superiore nei percorsi liceali previsti dal medesimo decreto legislativo;
le tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita previsti dai
previgenti percorsi di istruzione secondaria di secondo grado con i titoli
di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo II del citato decreto
legislativo n. 226; l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio
rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti
dalle regioni, in coerenza con il Profilo educativo, culturale e professionale
in uscita dai percorsi liceali di cui al medesimo decreto legislativo n.
226/2005;
Considerato, pertanto, che
ricorrono le condizioni di cui al comma 4, dell'art. 27 del più
volte citato decreto legislativo n. 226/2005 per l'attivazione delle innovazioni
richieste dalle scuole nell'ambito della loro autonomia;
Art. 1 - Progetto di
innovazione
1. Per le motivazioni e le
finalità espresse in premessa, è promosso, ai sensi dell'art.
11 del D.P.R. 8/3/1999, n. 275, un progetto, in ambito nazionale, concernente
l'introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e l'articolazione
dei relativi percorsi di studio, come previsti dal D.L.vo n. 226/2005.
2. Le innovazioni, da attuarsi
nell'anno scolastico 2006/2007, limitatamente alle prime classi, sono aperte
alla libera adesione degli istituti di istruzione secondaria superiore
e si caratterizzano come laboratori di ricerca, di approfondimento e di
analisi sugli aspetti connessi ai profili ordinamentali delle otto tipologie
liceali previste dal D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché alle
confluenze individuate con il decreto 28/12/2005.
3. Il progetto è attuato
nel rispetto della distribuzione territoriale dell'offerta formativa, definita
per l'anno scolastico 2006/2007, nel contesto della programmazione della
rete scolastica di cui all'art. 138, comma 1, lett. b) del D.L.vo 31/3/1998,
n. 112, secondo la tabella di confluenza degli ordinamenti vigenti nei
nuovi licei previsti dal D.L.vo n. 226/2005, di cui al D.M. 28/12/2005
più volte citato.
4. Le istituzioni scolastiche
deliberano la realizzazione del progetto innovativo, anche in maniera parziale
e per singoli profili ordinamentali, sempreché le risorse professionali
e strumentali disponibili consentano l'attivazione dei Piani di studio
personalizzati nelle forme previste dall'art. 3, commi 1 e 2 del decreto
legislativo n. 226/2005.
5. Nel contesto degli accordi
territoriali stipulati tra gli Uffici scolastici regionali e le regioni
per la realizzazione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale, previsti dall'Accordo Quadro in sede di Conferenza unificata
del 19 giugno 2003, le istituzioni scolastiche impegnate nel progetto innovativo,
in particolare quelle con percorsi liceali articolati in indirizzi, gli
istituti professionali e le strutture accreditate dalle regioni, ove sono
attivati i citati percorsi di istruzione e formazione professionale, possono
raccordarsi tra loro sul piano logistico ed organizzativo, costituendo
insieme un centro polivalente denominato "campus" o "polo formativo". A
tal fine i competenti Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali
stipulano specifiche intese con le regioni interessate.
6. Il progetto innovativo
relativo al liceo musicale e coreutico, limitatamente alla prima classe,
può essere realizzato non solo dagli istituti che si avvalgono di
docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento di strumento musicale,
ma anche da istituti che, pur non disponendo in proprio delle necessarie
risorse professionali e strumentali, abbiano stipulato, in rapporto alla
o alle sezioni da istituire, apposite convenzioni con Conservatori musicali,
istituti musicali pareggiati, Accademia Nazionale di Danza. Le convenzioni
possono essere, altresì, stipulate con qualificate strutture accreditate
dalla Direzione Generale per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Gli istituti assicurano prioritariamente la continuità educativa
agli alunni licenziati dalle scuole medie a indirizzo musicale e a quelli
che frequentano i Conservatori musicali.
7. L'adesione al progetto
è deliberata dagli organi collegiali di istituto secondo la normativa
vigente, con particolare riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 275/1999.
Gli istituti interessati devono preventivamente acquisire l'assenso delle
famiglie degli alunni destinatari del progetto innovativo.
8. Per la formazione delle
classi coinvolte nel progetto valgono le norme vigenti in materia di formazione
delle classi.
Art. 2 - Quadro di riferimento
dell'iniziativa
1. Il quadro di riferimento
del progetto innovativo è rappresentato dal decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226 e dai documenti ad esso allegati.
2. Aspetti caratterizzanti
del progetto sono:
a) l'articolazione dell'orario
annuale delle lezioni in attività e insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori a scelta
dello studente, e attività e insegnamenti facoltativi;
b) la progettazione, nel quadro
degli obiettivi generali del processo formativo e degli Obiettivi specifici
di apprendimento, così come definiti nelle Indicazioni nazionali
per i Piani di studio personalizzati allegate al decreto legislativo, di
Unità di Apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi
adatti e significativi per i singoli allievi e volte a garantire la
trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate
competenze.
3. Le istituzioni scolastiche
rivolgono particolare attenzione alle problematiche della valutazione,
eventualmente anche attraverso l'utilizzo del Portfolio delle competenze
personali descritto nell'allegato C al decreto legislativo n. 226/2005.
4. Nell'ambito delle attività
e degli insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, come individuati
nel piano degli studi relativo al percorso liceale oggetto dell'innovazione,
gli istituti assicurano prioritariamente la realizzazione degli approfondimenti
relativi alle discipline obbligatorie per tutti gli studenti definite nel
piano degli studi relativo al percorso liceale prescelto; e ciò,
anche in rapporto al disposto di cui all'art. 3, comma 4 del decreto legislativo.
5. Nell'ambito delle attività
e degli insegnamenti di cui al punto 4, gli istituti assicurano, nei limiti
delle risorse professionali a disposizione e tenuto conto del numero dei
richiedenti, la realizzazione delle attività e degli insegnamenti
diversi dagli "approfondimenti relativi alle discipline obbligatorie" per
tutti gli studenti, con riferimento al percorso liceale considerato.
6. Per l'organizzazione delle
attività e degli insegnamenti facoltativi, che devono essere coerenti
con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente al termine
del percorso liceale oggetto di innovazione, gli istituti, nell'ambito
delle risorse professionali, strumentali e finanziarie a disposizione,
tengono conto delle richieste degli studenti e delle famiglie.
7. Gli studenti sono tenuti
alla frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti.
La frequenza è gratuita. Al fine di ampliare e razionalizzare le
scelte, gli istituti possono organizzarsi in rete.
8. Gli istituti possono incrementare
il monte ore annuale relativo alle attività e agli insegnamenti
facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto
legislativo n. 226/2005, nei limiti delle risorse a disposizione.
9. Per la scelta delle attività
e degli insegnamenti elettivi, obbligatori e facoltativi, gli studenti
si avvalgono dei servizi di tutorato organizzati dagli istituti.
Art. 3 - Articolazione del
progetto da parte delle istituzioni scolastiche
1. Gli istituti interessati
elaborano il proprio progetto di innovazione in funzione della piena valorizzazione
dell'autonomia scolastica e in coerenza con i requisiti di cui all'articolo
2 del presente decreto.
2. Il progetto attesta l'avvenuta
verifica delle condizioni di fattibilità ed individua eventuali
fabbisogni aggiuntivi nonché le azioni di monitoraggio delle attività
da porre in essere in funzione dei risultati da raggiungere.
3. Il progetto, una volta
autorizzato dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, secondo
quanto previsto dal successivo art. 5, è recepito nel Piano dell'offerta
formativa delle scuole interessate.
4. Ai fini della realizzazione
del progetto di innovazione, i docenti e il personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario sono utilizzati nel rispetto dei complessivi obblighi di
servizio, previsti dai Contratti Collettivi, che possono essere assolti
anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
5. Il progetto è attivato
nell'ambito della flessibilità organizzativa e metodologico-didattica
prevista dal regolamento sull'autonomia scolastica e dal nuovo ordinamento.
6. Le innovazioni sono realizzate
tenendo conto delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni
scolastiche interessate, delle risorse acquisibili in ambito regionale
e di finanziamenti mirati a livello nazionale, previsti in bilancio.
7. Il progetto innovativo
è sostenuto e assistito da strutture di supporto, consulenza e monitoraggio
di livello locale e nazionale.
Art. 4 - Formazione del
personale
1. Nel quadro delle iniziative
generali di formazione, sono assicurate al personale scolastico coinvolto
nell'innovazione opportune azioni di formazione in servizio, con metodologie
qualificate ed interattive, quali l'e-learning integrato. Tali attività
possono realizzarsi all'interno della scuola, anche in forma di ricerca-azione
o in gruppi di miglioramento, in collegamento con l'Indire, gli Irre, i
servizi del territorio, le reti di scuole e gli istituti universitari e
di ricerca.
2. Nell'ambito degli accordi
di cui al comma 5 dell'art. 1 sono promosse iniziative di formazione congiunta
dei docenti e degli operatori coinvolti nel progetto innovativo, al fine
di favorire la circolazione delle esperienze in materia di progettazione
dei Piani di studio personalizzati e di agevolare la realizzazione di iniziative
finalizzate ai passaggi previsti dalla legge n. 53/2003, art. 2, comma
1, lettera i) e dal decreto legislativo n. 226 del 2005.
3. La partecipazione ad attività
di formazione deve essere certificata.
4. Nell'ambito del progetto
le scuole devono prevedere tempi adeguati per attività collegiali
di progettazione, documentazione, preparazione dei materiali, verifica
e valutazione.
Art. 5 - Piano regionale
delle scuole aderenti al progetto di innovazione
1. Le scuole inviano le delibere
di adesione al progetto innovativo al competente Ufficio scolastico regionale.
2. Il Direttore Generale dell'Ufficio
scolastico regionale, dopo aver constatato che le delibere di adesione
attestino l'avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità, e
dopo aver verificato l'esistenza della possibilità, da parte dell'Amministrazione
scolastica, di interventi aggiuntivi e di supporto, atti a superare eventuali
difficoltà per l'attuazione del progetto, redige il Piano regionale
delle istituzioni scolastiche inserite nel progetto medesimo.
3. Il Direttore Generale dell'Ufficio
scolastico regionale interviene, a seguito di motivate richieste da parte
delle scuole interessate all'innovazione, per assicurare le risorse disponibili,
eventualmente anche con il ricorso ai finanziamenti messi a sua disposizione
ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4. Il Direttore Generale dell'Ufficio
scolastico regionale trasmette alla Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici il Piano regionale delle istituzioni scolastiche inserite nel
progetto in questione, corredato di relazione illustrativa degli aspetti
salienti delle iniziative di innovazione e dei mezzi con cui farvi fronte.
Art. 6 - Organismi di supporto
e sviluppo del progetto di innovazione
1. Al fine di sostenere le
iniziative del progetto e di dare sviluppo al processo di innovazione nella
scuola secondaria superiore sono istituiti un Osservatorio nazionale ed
Osservatori regionali. Gli Osservatori definiscono, ai diversi livelli
di competenza, criteri per il monitoraggio del progetto innovativo. Acquisiscono,
altresì, gli elementi informativi necessari per la valutazione degli
esiti e per la diffusione e l'approfondimento della conoscenza del disegno
riformatore.
2. L'Osservatorio nazionale
è istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione
del Miur. La composizione dell'Osservatorio nazionale è definita
con decreto del Ministro.
3. L'Osservatorio regionale
è istituito, con provvedimento del Direttore Generale presso ogni
Ufficio scolastico regionale. Il predetto Osservatorio è composto
dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, che lo presiede,
da ispettori tecnici della scuola secondaria, da rappresentanti dell'Irre,
dell'Università, degli enti locali interessati nonché da
docenti rappresentanti delle scuole statali e paritarie coinvolte nel progetto.
Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio si avvale di gruppi
tecnici di supporto alle istituzioni scolastiche interessate.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 31 gennaio 2006
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