IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
Vista la legge 11 gennaio 2007,
n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo
in materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce
gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare
l'art. 2, comma 1;
Visto il decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l’art.
4;
Vista la legge 14 gennaio
1994 n. 20 e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera b);
Visto il testo unico, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo
193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;
Visto il decreto del Presidente
della repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi
4 e 6 e l’art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del
debito formativo;
Vista l’ordinanza ministeriale
del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l’art. 13, concernente gli scrutini
finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge dell’8 agosto
1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l’abolizione degli
esami di riparazione e di seconda sessione e l’attivazione dei relativi
interventi di sostegno e di recupero;
Visto il decreto ministeriale
del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito
scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Considerato che la valutazione
ha l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti
e a innalzare i traguardi formativi delle singole istituzioni scolastiche
e del Paese;
Preso atto che le attuali
modalità di recupero dei debiti formativi non assicurano un'adeguata
risposta al tempestivo superamento delle carenze riscontrate negli studenti
durante il loro percorso scolastico;
Considerato opportuno che
il recupero dei debiti venga effettuato entro la conclusione dell’anno
scolastico in cui questi sono stati contratti affinché, oltre a
sviluppare negli studenti una maggiore responsabilizzazione rispetto ai
traguardi educativi prefissati, garantisca la qualità del percorso
formativo e la corrispondenza, rispetto agli obiettivi del Piano dell’offerta
formativa, dei livelli di preparazione raggiunti dalla classe, come prerequisito
per la programmazione didattica dell’anno scolastico successivo, favorendo
negli studenti stessi un compiuto e organico proseguimento del proprio
corso di studi, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici per ciascun
anno dell’indirizzo seguito;
Ravvisata, pertanto, la necessità
di procedere ad una più efficace applicazione del vigente istituto
giuridico dei debiti formativi, con particolare riferimento ai tempi e
alle modalità di regolazione del saldo dei medesimi debiti formativi,
da realizzarsi in data certa;
Ritenuto di dovere, quindi,
procedere ad una interpretazione della normativa vigente, funzionale a
tale più efficace applicazione;
Visto il parere del Cnpi,
espresso nell’adunanza plenaria del 21/9/2007:
DECRETA
Art. 1
Le attività di sostegno
e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono
parte ordinaria e permanente del Piano dell’offerta formativa.Le
istituzioni scolastiche sono tenute, comunque, a organizzare, subito dopo
gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di recupero per
gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una
o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze
rilevate.
Art. 2
Gli studenti di cui all’articolo
1 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine di tali
attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline
della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà
comunicazione alle famiglie.Qualora
i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano
di avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono
comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente
di sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma.
Art. 3
Nell'organizzazione degli
interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può
essere adottata - anche nell’ambito dell'utilizzazione della quota del
20% prevista dal D.M. n. 47 del 13/6/2006 - un'articolazione diversa da
quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi
che devono essere raggiunti dagli alunni.Le
istituzioni scolastiche possono individuare e/o approvare anche modalità
diverse ed innovative di attività di recupero attraverso l’utilizzazione
dei docenti della scuola,ai sensi della vigente disciplina contrattuale,
e/o collaborazioni con soggetti esterni, volte a soddisfare gli specifici
bisogni formativi di ciascuno studente. In
tutti i casi i consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti
delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità
didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi
dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del
debito formativo. Il dirigente scolastico è tenuto a promuovere,
nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, gli
adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività
programmate.
Art. 4
Il recupero dei debiti formativi
può avvenire anche utilizzando modalità laboratoriali.
Art. 5
Nei confronti degli studenti
per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato
conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non
comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il consiglio
di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.La
scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte
dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno
alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di
scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non
ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi
didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è
tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità
e tempi delle relative verifiche.Analogamente
a quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori o coloro che ne
esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle
iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla
scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle
verifiche di cui al comma precedente.
Art. 6
A conclusione dei suddetti
interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico
di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni
scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo, il consiglio di classe, in sede di integrazione
dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti
e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo,
comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.
Art. 7
Nei confronti degli studenti
valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terzultimo
e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì
all’attribuzione del punteggio di credito scolastico.
Art. 8
Per i candidati agli esami
di stato, a conclusione dell’anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi
- relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per
il credito scolastico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio
2007, n. 1 - le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
medesima legge n. 1/2007. A decorrere
dall’anno scolastico 2008/2009, per gli studenti dell’ultimo anno di corso
che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino
insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone
iniziative di sostegno e relative verifiche, da svolgersi entro il termine
delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione
di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio
di ammissione all’esame di Stato.
Art. 9
Il Piano dell’offerta formativa
di ciascuna istituzione scolastica definisce le modalità di recupero
e di verifica dell’avvenuto saldo dei debiti formativi, sulla base di criteri
generali stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.Le
relative modifiche del piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico
2007/2008 sono effettuate entro il 31 dicembre 2007 e comunicate alle famiglie.
Art. 10
I criteri per l'utilizzazione
del personale docente e non docente da impiegare nelle attività
di recupero e le modalità di attribuzione dei relativi compensi
sono definiti in sede di contrattazione nell’ambito delle risorse specificamente
dedicate agli interventi di recupero didattici ed educativi confluite nel
fondo di istituto delle singole istituzioni scolastiche, e delle ulteriori
risorse che verranno destinate alle medesime istituzioni scolastiche a
carico del capitolo 1287 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione
per l’anno finanziario 2007 e seguenti.
Art. 11
Il presente decreto è
trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell’art.
3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994 n. 20.
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni
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