Decreto ministeriale 8 aprile 1968

Norme di attuazione della legge 13 luglio 1967, n. 584, per il riconoscimento al donatore di sangue del diritto ad una giornata di riposo e alla corresponsione della retribuzione

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

Visto l'art. 5 della legge 13 luglio 1967, n. 584, concernente il riconoscimento del diritto ad una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione;

DECRETA

Art. 1
E' fissato in 250 grammi il limite quantitativo minimo che la donazione di sangue, ai fini degli articoli 1 e 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, deve raggiungere per il diritto alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione in favore dei lavoratori dipendenti che cedono gratuitamente il loro sangue per trasfusione diretta o indiretta o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.

Art. 2
Il prelievo di sangue deve risultare effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, ovvero presso un centro trasfusionale ovvero presso un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della sanità.

Art. 3
La giornata di riposo di cui all'art. 1 viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo del sangue.

Art. 4
La retribuzione per la giornata di riposo per i lavoratori retribuiti non in misura fissa è determinata con gli stessi criteri previsti per le festività nazionali.
Per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, quadrisettimanale, quindicinale, bisettimanale o settimanale la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione fissa rispettivamente per 26, 24, 13, 12 e 6.

Art. 5
I datori di lavoro che intendano avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, per ottenere il rimborso dell'importo della normale retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti per la giornata di astensione dal lavoro di cui al precedente articolo, debbono farne domanda all'istituto, ente o cassa per l'assicurazione contro le malattie al quale i lavoratori stessi sono iscritti.
Per i lavoratori iscritti alle casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni la domanda di cui al precedente comma deve essere inoltrata alle casse stesse anche nel caso in cui le medesime provvedano alla sola gestione delle prestazioni economiche per malattia.
La domanda deve essere inoltrata entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue.

Art. 6
La domanda di cui al precedente articolo deve contenere le generalità del lavoratore che ha donato il sangue e la dichiarazione attestante l'importo della retribuzione allo stesso corrisposta e il giorno in cui si è verificata l'astensione del lavoro.
La domanda deve essere corredata:

- da una dichiarazione del lavoratore interessato attestante che ha fruito della giornata di riposo e della relativa retribuzione, il cui ammontare deve essere specificato e che ha donato il sangue gratuitamente;
- da un certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue indicante:

a) i dati anagrafici del donatore, rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati;
b) la avvenuta donazione gratuita del sangue nonché il quantitativo prelevato, il giorno e l'ora del prelievo.

Il certificato predetto deve essere rilasciato su di un modulo intestato al centro presso il quale è avvenuta la donazione e contenente gli estremi di autorizzazione per il funzionamento del centro stesso da parte del Ministero della sanità.

Art. 7
Nel caso in cui il lavoratore si sia recato al centro per donare il proprio sangue e la donazione per motivi di ordine sanitario, non possa essere effettuata ovvero venga effettuata solo parzialmente, il medico addetto al prelievo dovrà rilasciare al lavoratore stesso un certificato, con l'indicazione del giorno e dell'ora, attestante la mancata o parziale donazione.

Art. 8
Ai fini della ripartizione del contributo dello Stato di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1967, n. 584, gli istituti, enti o casse per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie terranno un'evidenza contabile dei rimborsi effettuati ai datori di lavoro ai sensi della legge predetta.

Art. 9
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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