Norme di attuazione della legge 13 luglio 1967, n. 584, per il riconoscimento al donatore di sangue del diritto ad una giornata di riposo e alla corresponsione della retribuzione
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Visto l'art. 5 della legge 13 luglio 1967, n. 584, concernente il riconoscimento del diritto ad una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione;
Art. 1
E' fissato in 250 grammi il limite
quantitativo minimo che la donazione di sangue, ai fini degli articoli
1 e 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, deve raggiungere per il diritto
alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione in favore dei lavoratori
dipendenti che cedono gratuitamente il loro sangue per trasfusione diretta
o indiretta o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.
Art. 2
Il prelievo di sangue deve risultare
effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, ovvero presso un
centro trasfusionale ovvero presso un centro di produzione di emoderivati
regolarmente autorizzati dal Ministero della sanità.
Art. 3
La giornata di riposo di cui all'art.
1 viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore
si è assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo del sangue.
Art. 4
La retribuzione per la giornata di
riposo per i lavoratori retribuiti non in misura fissa è determinata
con gli stessi criteri previsti per le festività nazionali.
Per i lavoratori retribuiti in misura
fissa mensile, quadrisettimanale, quindicinale, bisettimanale o settimanale
la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione fissa
rispettivamente per 26, 24, 13, 12 e 6.
Art. 5
I datori di lavoro che intendano avvalersi
della facoltà prevista dall'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n.
584, per ottenere il rimborso dell'importo della normale retribuzione corrisposta
ai lavoratori dipendenti per la giornata di astensione dal lavoro di cui
al precedente articolo, debbono farne domanda all'istituto, ente o cassa
per l'assicurazione contro le malattie al quale i lavoratori stessi sono
iscritti.
Per i lavoratori iscritti alle casse
di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive
modificazioni e integrazioni la domanda di cui al precedente comma deve
essere inoltrata alle casse stesse anche nel caso in cui le medesime provvedano
alla sola gestione delle prestazioni economiche per malattia.
La domanda deve essere inoltrata entro
la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il
sangue.
Art. 6
La domanda di cui al precedente articolo
deve contenere le generalità del lavoratore che ha donato il sangue
e la dichiarazione attestante l'importo della retribuzione allo stesso
corrisposta e il giorno in cui si è verificata l'astensione del
lavoro.
La domanda deve essere corredata:
- da una dichiarazione del lavoratore
interessato attestante che ha fruito della giornata di riposo e della relativa
retribuzione, il cui ammontare deve essere specificato e che ha donato
il sangue gratuitamente;
- da un certificato rilasciato dal
medico che ha effettuato il prelievo del sangue indicante:
a) i dati anagrafici del donatore,
rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale
devono essere annotati;
b) la avvenuta donazione gratuita
del sangue nonché il quantitativo prelevato, il giorno e l'ora del
prelievo.
Il certificato predetto deve essere rilasciato su di un modulo intestato al centro presso il quale è avvenuta la donazione e contenente gli estremi di autorizzazione per il funzionamento del centro stesso da parte del Ministero della sanità.
Art. 7
Nel caso in cui il lavoratore si sia
recato al centro per donare il proprio sangue e la donazione per motivi
di ordine sanitario, non possa essere effettuata ovvero venga effettuata
solo parzialmente, il medico addetto al prelievo dovrà rilasciare
al lavoratore stesso un certificato, con l'indicazione del giorno e dell'ora,
attestante la mancata o parziale donazione.
Art. 8
Ai fini della ripartizione del contributo
dello Stato di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1967, n. 584, gli istituti,
enti o casse per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie terranno
un'evidenza contabile dei rimborsi effettuati ai datori di lavoro ai sensi
della legge predetta.
Art. 9
Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Home Page |
---|