Corsi speciali abilitanti, di cui all'art. 2, comma 1/c-bis e comma 1/ter della legge n. 143 del 4 giugno 2004
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n.
39 e successive integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni
impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra
e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole
ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n.
354 e successive integrazioni e modificazioni, costitutivo degli ambiti
disciplinari;
Vista la legge n. 143/2004, ed, in particolare,
l'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), c/ter e 1/bis;
Visto il D.M. n. 21/2005 con il quale, ai sensi
delle disposizioni citate vengono istituiti corsi speciali per il conseguimento
dell'idoneità o dell'abilitazione all'insegnamento o la specializzazione
per il sostegno e viene fissato al 31 dicembre 2005 il termine ultimo per
l'attivazione degli ulteriori corsi speciali abilitanti previsti dall'art.
2, comma 1, lettera c/bis e comma 1/ter;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, concernente il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Ritenuta l'esigenza di definire tempi e modalità
di attuazione dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell'art. 2, commi
3 e 3/bis della citata legge n. 143/2004;
Sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale
del comparto Scuola;
Art. 1 - Attivazione dei corsi speciali per
il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento,
riservati al personale che abbia prestato 360 giorni di servizio
1. Le Università degli Studi e le
Accademie di Belle Arti istituiscono, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
c/bis e comma 1/ter, della legge 4 giugno 2004, n. 143, corsi speciali,
di durata annuale, per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità
all'insegnamento, riservati alle sotto elencate categorie di docenti, che
abbiano prestato, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, almeno 360
giorni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio per
accedere ad insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o classi di concorso.
SCUOLA DELL'INFANZIA:
a) insegnanti in possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio dichiarato equivalente nel decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione (artt. 278 e 279 D.L.vo n. 297/1994), purché conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, privi della specifica abilitazione all'insegnamento, con un servizio di almeno 360 giorni nella scuola dell'infanzia statale, paritaria o autorizzata e/o nella scuola primaria statale, paritaria o parificata nel periodo sopra indicato.
SCUOLA PRIMARIA:
b) insegnanti in possesso del diploma di istituto magistrale o di titolo di studio dichiarato equivalente nel decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione (artt. 278 e 279 D.L.vo n. 297/1994), purché conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, privi della specifica idoneità all'insegnamento, con un servizio di almeno 360 giorni prestati nella scuola dell'infanzia statale, paritaria o autorizzata e/o nella scuola primaria statale paritaria o parificata nel periodo sopra indicato.
SCUOLA SECONDARIA:
c) insegnanti in possesso del diploma di laurea,
del diploma di Accademia di Belle Arti, del diploma di Istituto superiore
delle industrie artistiche, del diploma Isef o della laurea in Scienze
motorie, che danno accesso all'insegnamento per il quale si chiede l'ammissione
al corso abilitante, privi della specifica abilitazione e in possesso di
360 giorni di servizio prestato nella scuola secondaria statale, paritaria
e legalmente riconosciuta nel periodo sopra indicato.
Nel caso di più contratti a tempo determinato,
stipulati per ordini e gradi diversi di scuola l'interessato può
far valere, ai fini del raggiungimento dei 360 giorni di servizio utile,
in aggiunta al servizio prestato nella scuola secondaria, il servizio prestato
in altro ordine di scuola.
2. I corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità nella scuola secondaria sono svolti:
– per ciascuna delle classi di concorso, di cui alla
tabella A, allegata al D.M. n. 39/1998, non comprese in ambiti disciplinari,
indicate nell'unito elenco (allegato1);
– per gli ambiti disciplinari 1, 2, 4, 5 e 6, di
cui al D.M. n. 354/1998, indicati nell'unito elenco (allegato 2);
– per l'ambito disciplinare 3 (classi di concorso
31/A e 32/A) di cui al D.M. n. 354/1998, i corsi speciali abilitanti, da
attivare presso i Conservatori di Musica, anche a livello interregionale,
sono riservati esclusivamente ai docenti in possesso della laurea in Musicologia
o in Dams, con il prescritto piano di studio, in quanto non ammessi ai
corsi attivati per lo stesso ambito disciplinare con D.M. n. 100/2004;
– per ciascuna delle classi di concorso di cui alla
tabella D del D.M. n. 39/1998, indicate nell'unito elenco (allegato 3).
3. Per la classe di concorso 77/A, per cui sono già
stati espletati o sono in via di espletamento i relativi corsi speciali
abilitanti, ai sensi del D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004, non sono attivati
nuovi corsi.
4. Analogamente, per le classi di concorso relative
agli insegnamenti tecnico-pratici non sono indetti nuovi corsi speciali,
in quanto già previsti nel D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005.
Art. 2 - Partecipazione ai corsi - Compatibilità
- Limiti
1. E' consentita la partecipazione ad uno
solo dei corsi speciali previsti dall'art. 2 della legge n. 143/2004. Coloro
che hanno partecipato, stanno partecipando o hanno concluso uno dei corsi
speciali, attivati ai sensi del D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004 e del
D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005, non sono ammessi ai corsi, di cui al presente
decreto.
2. L'iscrizione ai corsi speciali abilitanti,
fermi restando i limiti di assenza consentiti, previsti dal successivo
art. 4, comma 5, è compatibile con l'iscrizione ai corsi di laurea,
laurea specialistica, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca,
master e corsi di perfezionamento universitari.
3. Non possono partecipare ai corsi speciali, di
cui all'articolo 1, i docenti che, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione ai corsi stessi, sono in servizio con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale.
Art. 3 - Svolgimento dei corsi - Prove d'esame
1. I corsi si svolgono nell'anno accademico
2005/2006, secondo il calendario che sarà fissato dalle competenti
Università e Accademie, nelle sedi che saranno individuate sulla
base di una apposita intesa tra il rettore dell'Università o il
direttore dell'Accademia interessata e il direttore del competente Ufficio
scolastico regionale.
In linea di massima, le lezioni si terranno due
giorni a settimana, nelle ore pomeridiane e nell'intera giornata del sabato,
fatta salva diversa articolazione fissata dalle Università e Accademie,
in relazione a specifiche esigenze dei corsisti ed all'organizzazione di
fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività
didattiche delle istituzioni scolastiche.
2. Per garantire al massimo la frequenza dei docenti
interessati, è possibile l'organizzazione dei corsi a livello provinciale,
regionale ed, in ultima analisi, interregionale, attraverso specifiche
intese tra i Direttori regionali e le strutture didattiche universitarie
e accademiche interessate.
3. Il contingente dei posti e il numero massimo
di candidati da ammettere ai corsi è determinato da ciascuna Università
o Accademia, di intesa con il Direttore regionale, tenuto conto della disponibilità
di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni
didattico-strumentali.
Di norma, non possono essere attivati corsi con
un numero di iscritti inferiore a 10. Deroghe in diminuzione sono consentite,
previe intese tra Università, Accademie e Direttori regionali interessati,
qualora si renda possibile la partecipazione dei corsisti ad attività
didattiche comuni e trasversali ai più corsi, anche a distanza.
4. Le competenti Università e Accademie
avranno cura di avviare ai corsi speciali di cui al precedente articolo
1 anche i docenti che, iscritti a pieno titolo ai corsi indetti con D.M.
n. 21 del 9 febbraio 2005, non hanno potuto frequentarli per mancata attivazione
dei corsi medesimi. A tal fine sono disposte le opportune aggregazioni
dei corsi.
Qualora non si renda possibile procedere a tali
aggregazioni, si può consentire che gli interessati si iscrivano
al secondo anno della Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario
(Ssis), fermo restando il rilascio del relativo diploma di abilitazione,
ai sensi dell'art. 2 della legge n. 143/2004.
5. A favore di coloro che non hanno beneficiato
dello scioglimento della riserva previsto dall'art. 2, comma 7/bis della
citata legge n. 143/2004, in quanto non hanno completato il requisito dei
360 giorni di servizio nel periodo compreso tra il 27 aprile 2000 e il
29 ottobre 2000, le competenti strutture didattiche possono valutare la
possibilità di concedere uno specifico credito per il percorso formativo
già effettuato dal corsista, esclusivamente nel caso in cui l'abilitazione
o l'idoneità conseguita con riserva sia la stessa da conseguire
con il corso speciale annuale.
Limitatamente ai corsi speciali per il conseguimento
dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria, è prevista
una prova iniziale di idoneità linguistica per accedere al modulo
concernente i fondamenti e la didattica della lingua inglese.
6. La frequenza dei corsi è obbligatoria.
E' consentito un massimo di assenze non superiore al 30% delle ore complessive
del corso. Non è previsto alcun tipo di esonero dagli obblighi di
servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio,
da concedere, previa riapertura dei termini di presentazione della domanda
e, ove necessario e possibile, anche in esubero rispetto al contingente
di profilo, e comunque, nel limite del contingente complessivo fissato,
sulla base di criteri stabiliti dal competente Direttore regionale.
E' possibile una riduzione della durata del corso,
rispetto a quella prevista, entro il limite del 20% del totale delle ore,
per competenze disciplinari certificate da titoli accademici o da attestati
di frequenza ai corsi di perfezionamento.
I Direttori regionali, le Università e le
Accademie avranno cura di stipulare appositi accordi-quadro che disciplinino
aspetti particolari riguardanti sia lo svolgimento dei corsi, ed in particolare,
le attività di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, da assolvere,
ove possibile, nello svolgimento del servizio scolastico, sia la partecipazione
a specifiche attività didattiche o tecnico-pratiche, non presenti
nelle Università o nelle Accademie, da affidare al personale delle
istituzioni scolastiche competenti.
7. I corsi di cui al precedente art. 1 si
concludono con un esame finale, avente valore di esame di Stato. Coloro
che superano l'esame finale conseguono l'abilitazione o idoneità
all'insegnamento su posto o classe di concorso o ambito disciplinare per
il quale hanno partecipato. I docenti della scuola primaria conseguono,
con il superamento dello specifico esame finale, anche l'idoneità
all'insegnamento della lingua inglese.
8. Le discipline dei percorsi formativi e
i relativi crediti, la durata dei corsi, le modalità di svolgimento
delle prove d'esame e i criteri di valutazione saranno definiti con un
successivo provvedimento.
9. Gli ammessi alla partecipazione sono iscritti
con riserva nelle graduatorie permanenti, in attesa del conseguimento del
titolo abilitante. A tal fine, con apposito provvedimento sarà fissato
il termine di presentazione della relativa domanda.
10. Con successivo D.M., a conclusione dei
corsi, saranno definiti le modalità e i termini per lo scioglimento
delle riserve.
Art. 4 - Domande di ammissione - Esclusioni
1. Le domande di ammissione ai corsi, redatte
in carta semplice, secondo il modello allegato (allegato 4), sono indirizzate
all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Centro servizi amministrativi
ove è ubicata la sede di servizio dei candidati, che verificherà
i requisiti di accesso ai corsi stessi. Le domande debbono essere inviate
entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'emanazione del presente decreto,
che sarà affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali e pubblicato
sul sito internet del Miur www.istruzione.it, e sulla rete intranet.
Coloro che non sono in servizio al momento della
presentazione della domanda o prestano servizio all'estero possono scegliere
a quale Centro servizi amministrativi indirizzare la domanda.
2. I Direttori regionali, d'intesa con le
Università ed Accademie, provvedono ad assegnare i candidati
alle varie sedi individuate nelle rispettive regioni, per l'attivazione
dei corsi.
3. Sulla base delle autocertificazioni, contenute
nelle domande di ammissione, gli Uffici scolastici regionali provvedono
all'accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali.
Oltre al difetto dei requisiti, è motivo
di esclusione la domanda prodotta fuori termine o priva della firma dell'interessato.
4. Le dichiarazioni contenute nei modelli
di domanda sono soggette ai controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R.
del 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Avverso il provvedimento motivato di esclusione
disposto dal competente Direttore regionale è ammesso reclamo, entro
cinque giorni dalla notifica dell'esclusione, solo per errori materiali
od omissioni.
I nominativi dei docenti inseriti nell'elenco definitivo
degli ammessi ai corsi sono distribuiti tra le diverse sedi universitarie,
in base al numero delle domande e alla sede di servizio dei corsisti.
Art. 5 - Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici, nominate
dal competente Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, sono
presiedute, rispettivamente, da un docente universitario o dal direttore
dell'Accademia di Belle Arti o del Conservatorio di Musica e composte da
docenti universitari, dell'Accademia e del Conservatorio, nonché
da insegnanti delle istituzioni scolastiche, supervisori del tirocinio,
che hanno collaborato alle attività del corso speciale.
2. A conclusione dei lavori le commissioni
giudicatrici compilano l'elenco, in ordine alfabetico, distinto per posti
di ruolo, classe di concorso o ambito disciplinare dei candidati che hanno
superato l'esame finale ed hanno conseguito l'abilitazione o l'idoneità,
con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, del punteggio finale complessivo
conseguito.
3. Detto elenco è inviato al competente
Direttore regionale per l'approvazione e la pubblicazione all'albo dell'Ufficio
scolastico regionale e della sede dell'Università o dell'Accademia
di Belle Arti, in cui si sono tenuti i corsi. Il Direttore regionale curerà,
altresì, la diffusione dell'elenco in parola attraverso il proprio
sito internet.
Art. 6 - Ricorsi
1. Avverso l'elenco definitivo degli ammessi
ai corsi, pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale, è
ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale
al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione.
2. I candidati che abbiano presentato ricorso
avverso l'esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso,
sono ammessi con riserva alla frequenza del corso e alle prove finali e
vengono, eventualmente, iscritti con riserva nell'elenco degli abilitati
o degli idonei.
3. Avverso l'elenco degli abilitati o degli
idonei approvato con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico
regionale, è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure
ricorso giurisdizionale al Tar, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
all'albo.
Art. 7 - Contributi di iscrizione e di frequenza
1. I corsi speciali indicati al precedente
articolo 1 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle Università,
mediante i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi
a carico dei corsisti, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 143/2004.
L'esatto ammontare dei contributi e delle tasse
è quantificato dalle singole Università e Accademie, sulla
base del numero delle domande, al momento dell'effettiva iscrizione ai
corsi.
Il Ministero valuta e pone in essere tutte le iniziative
che possano contribuire alla perequazione e al contenimento dei costi.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
1. L'Amministrazione, con riferimento al
"Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali
forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento
delle procedure previste dal presente decreto.
Art.9 - Disposizioni particolari per scuole ed
istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
1. Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del
decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale
del Friuli-Venezia Giulia provvederà ad emanare, tempestivamente,
apposito decreto per l'attivazione dei corsi abilitanti speciali di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c/bis e 1/ter della legge 4 giugno 2004, n.
143, e per la definizione dei tempi e modalità di presentazione
delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti con
lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2. Il provvedimento di cui al precedente
comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate
con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste
dall'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
Roma, 18 novembre 2005
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