Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il D.P.R. 28 aprile 1998
n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio
e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art.
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto in particolare l'art.
1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero dell'Istruzione
stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale il personale
del comparto Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può
presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento
del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie
dal servizio;
Considerato che per le domande
di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2,
3 e 5 del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994,
n. 297, nonché per le domande di trattenimento in servizio ex art.
1/quater del D.l. 28 maggio n. 136 convertito in legge 27 luglio 2004 n.
186 e per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale
che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65°
anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito
per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento
a riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento;
Considerato che, ai sensi
del comma 5 del medesimo art. 1, deve essere fissata la data per la comunicazione
al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento
di pensione;
Visto il C.C.N.L. sottoscritto
il 1° marzo 2002, nel quale, per il personale dell'area V della dirigenza
scolastica, sono state convenute norme e procedure particolari per la cessazione
dal servizio per il personale incluso in detta area;
Art. 2
1. L'accertamento del diritto
al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà
essere effettuato entro le scadenze che saranno previste per l'acquisizione
al sistema informatico delle domande di cessazione.
2. Tali scadenze dovranno
tener conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell'eventuale
mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario che,
dal canto suo, potrà ritirare la domanda entro 5 giorni.
Art. 3
1. L'accettazione delle domande
di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di
dimissioni volontarie dal servizio, nonché quelle di trattenimento
in servizio per le fattispecie previste dall'art. 509 del D.P.R. 16 aprile
1994, n. 297 si intende avvenuta alla scadenza del termine di cui all'art.
1, senza l'emissione del provvedimento formale.
2. Per le domande di trattenimento
in servizio presentate ai sensi dell'art. 1/quater della legge 27 luglio
2004 n. 186 è necessario invece un formale provvedimento di accoglimento,
trattandosi di una facoltà dell' Amministrazione che, valutate le
richieste, chiederà la prevista autorizzazione ai sensi degli artt.
39 e 40 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Ad intervenuta autorizzazione,il
provvedimento di accoglimento delle domande sarà emesso dai dirigenti
scolastici, per il personale docente e Ata, e dai direttori degli Uffici
scolastici regionali, o dirigenti da essi delegati, per i dirigenti scolastici.
3. Entro 30 giorni dalla scadenza
del termine di cui all'art. 1, l'Amministrazione comunicherà l'eventuale
rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia
in corso un procedimento disciplinare.
4. Qualora l'accoglimento
delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza
di un procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle domande
stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo
provvedimento.
Art. 4
1. I dirigenti scolastici
provvederanno ad inoltrare direttamente all'Ufficio scolastico regionale
le istanze prodotte ai sensi del presente decreto.
Roma, lì 18 novembre 2005
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