Decreto ministeriale n. 8 del 15 gennaio 2008

Prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola secondaria di 1° grado per l'a.s. 2008/2009
 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante le disposizioni legislative riguardanti le scuole di ogni ordine e grado; 
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999), ed in particolare l’art. 27, comma 1; 
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1, comma 628; 
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547, contenente le norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell’obbligo e i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della predetta scuola; 
Considerato che la dotazione libraria della scuola secondaria di primo grado deve fare riferimento anche all’insegnamento della seconda lingua straniera; 
Ritenuto necessario determinare un adeguamento del tetto di spesa complessivo, in relazione al mutato quadro di riferimento dell’editoria scolastica per la scuola secondaria di primo grado; 
Valutata l’opportunità di incrementare il tetto di spesa dell’intera dotazione libraria della scuola secondaria di primo grado, rapportandolo agli incrementi del tasso d’inflazione; 
Visto il tasso effettivo di inflazione per l’anno 2006, pari al 2,1%; 
 

DECRETA
 
 Art. 1
 Per l’anno scolastico 2008/2009, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline di ciascun anno di corso della scuola secondaria di primo grado, da assumere quale limite all’interno del quale i docenti sono tenuti ad operare le proprie scelte, è così determinato: 
 – 1ª media            euro 286,00 
– 2ª media            euro 111,00 
– 3ª media            euro 127,00 
 Art. 2 
Eventuali superamenti del prezzo massimo complessivo nella prima classe possono essere compensati, nei successivi anni, rispetto al prezzo massimo complessivo della seconda e della terza classe. 
 Art. 3 
Eventuali incrementi degli importi indicati ai precedenti articoli debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10%. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del collegio dei docenti ed approvate dal consiglio d'istituto. 
 
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni

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