Cessazioni dal servizio. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il D.P.R. 28 aprile 1998,
con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio
e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art.
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto in particolare l'art.
1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministro dell'Istruzione
stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale, annualmente,
il personale del comparto Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni
volontarie dal servizio;
Considerato che, in base al
comma 4 del citato art. 1, per le domande di trattenimento in servizio
presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del Testo Unico approvato
con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, per le domande presentate
ai sensi dell'art. 1/quater del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito
in legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché per le domande di cessazione
dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza
in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare
lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie
dal servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40°
anno di servizio utile al pensionamento;
Considerato che, ai sensi
del comma 5 del medesimo art. 1, deve essere fissata la data per la comunicazione
al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento
di pensione;
Visto il C.C.N.L. sottoscritto
l'1/3/2002, nel quale, per il personale dell'area V della dirigenza scolastica,
sono state convenute norme e procedure particolari per la cessazione dal
servizio per il personale incluso in detta area;
DECRETA
Art. 1
1. Il termine per la presentazione,
da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola, nonché dei dirigenti scolastici, limitatamente a quanto
non previsto dal C.C.N.L. 1 marzo 2002 citato in premessa, delle domande
di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di
dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, a qualsiasi
titolo, oltre il raggiungimento del 65° anno di età, a valere,
per gli effetti, dal 1° settembre 2005, nonché per l'eventuale
revoca di tali domande, è fissato al 10 gennaio 2005.
2. Lo stesso termine del 10
gennaio 2005 si intende applicato anche nei confronti del personale che
desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel
provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che voglia chiedere
la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale
riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio
1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Art. 2
1. L'accertamento del diritto
al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà
essere effettuato entro le scadenze che saranno previste per l'acquisizione
al Sistema informatico delle domande di cessazione.
2. Tali scadenze dovranno
tener conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell'eventuale
mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario che,
dal canto suo, potrà ritirare la domanda entro 5 giorni.
Art. 3
1. L'accettazione delle domande
di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di
dimissioni volontarie dal servizio, nonché quelle di trattenimento
in servizio per le fattispecie previste dall'art. 509 del D.L.vo 16 aprile
1994, n. 297 si intende avvenuta alla scadenza del termine di cui all'art.
1, senza l'emissione del provvedimento formale; per quelle presentate ai
sensi dell'art. 1/quater della legge 27 luglio 2004 n. 186 gli organi
abilitati all'esame delle istanze provvederanno invece ad emettere i relativi
e motivati decreti.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza
del termine di cui all'art. 1, l'Amministrazione comunicherà l'eventuale
rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia
in corso un procedimento disciplinare.
3. Qualora l'accoglimento
delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza
di un procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle domande
stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo
provvedimento.
Art. 4
1. I dirigenti scolastici
provvederanno ad inoltrare direttamente all'Ufficio scolastico regionale
le istanze prodotte ai sensi del presente decreto.
Roma, lì 9 dicembre 2004
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