Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni di esame. Anno scolastico 2004/2005
Visto il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 10 dicembre
1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato
il regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997 n. 425;
Visto il D.M. n. 8 del 21
gennaio 2005, con il quale sono state indicate le materie oggetto della
seconda prova scritta;
Vista la legge 28 dicembre
2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2002)", che all'art. 22, comma
7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997, prevedendo:
– la composizione delle commissioni
di esame con gli insegnanti delle classi interessate e con il solo presidente
esterno, relativamente alle scuole statali e paritarie;
– la composizione delle commissioni
di esame con commissari interni designati dal consiglio di classe in numero
pari a quello dei commissari esterni, individuati tra i docenti delle classi
terminali delle scuole statali e paritarie alle quali le classi delle scuole
legalmente riconosciute o pareggiate siano state preventivamente abbinate;
– la determinazione del numero
dei componenti delle commissioni di esame, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca;
– la nomina, da parte del
dirigente regionale competente, del presidente delle commissioni, tra il
personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori per ogni
sede di esame;
Visto il decreto ministeriale
25 gennaio 2001, n. 104, recante le modalità e i termini per l'affidamento
delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e le modalità
di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, con riguardo alle parti compatibili con le modifiche previste
dal comma 7 dell'art. 22 della citata legge n. 448;
Ritenuto che la determinazione
del numero dei componenti delle commissioni di esame deve rispondere all'esigenza,
in conformità di quanto previsto dall'art. 1 del citato D.P.R. n.
323 del 23/7/1998, di assicurare un'ampia verifica della preparazione dei
candidati in relazione ai programmi d'insegnamento;
Art. 1 - Numero dei
componenti delle commissioni esaminatrici e relative designazioni
1. Il numero di commissari,
per ciascuno degli indirizzi di studio, di ordinamento e sperimentali,
è quello indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante
del presente decreto.
Nel caso in cui la specifica
organizzazione delle cattedre non consenta la costituzione di commissioni
con il numero di commissari previsto, rimane giustificata, per causa di
forza maggiore, la designazione di docenti nel numero pari immediatamente
inferiore a quello indicato dal decreto medesimo.
2. I commissari sono i docenti
delle materie oggetto di esame della classe del candidato, designati dai
competenti consigli di classe, in modo da assicurare la presenza dei docenti
delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata
presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire,
per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
Art. 2 - Composizione delle
commissioni nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate
1. Le classi terminali delle
scuole legalmente riconosciute e pareggiate sono abbinate, a cura dei dirigenti
regionali, agli istituti statali o paritari, di norma, di corrispondente
indirizzo, o, nel caso non possa assicurarsi corrispondenza di indirizzo,
anche ad istituti di indirizzo diverso. Il dirigente scolastico dell'istituto
statale o paritario provvede all'abbinamento delle suddette classi a classi
funzionanti nell'istituto medesimo.
2. Le commissioni relative
alle classi delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, costituite
nel rispetto del numero fissato nella tabella di cui all'art. 1, sono composte
per il 50 per cento da docenti delle classi medesime, designati dai competenti
consigli di classe e, per il restante 50 per cento, da docenti appartenenti
alla classe della scuola statale o paritaria alla quale la classe legalmente
riconosciuta o pareggiata è stata abbinata.
3. Nel caso di abbinamento
tra classi del medesimo indirizzo, il consiglio della classe legalmente
riconosciuta o pareggiata designa il 50 per cento dei commissari tra i
docenti delle materie oggetto di esame già individuate nella commissione
della classe statale o paritaria di abbinamento. Nella designazione deve,
comunque, essere assicurata la presenza del docente della materia oggetto
della seconda prova scritta, indicata nella tabella allegata al D.M. con
il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta.
4. Nel caso di abbinamento
tra classi di indirizzo diverso, qualora non sia possibile procedere secondo
le indicazioni di cui al comma 3, il consiglio della classe legalmente
riconosciuta o pareggiata designa il 50 per cento dei commissari tra i
docenti delle materie oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo di inclusione
del docente della materia oggetto della seconda prova scritta, di cui al
precedente comma; il restante 50 per cento è designato dal dirigente
della scuola statale o paritaria di abbinamento, con riferimento alle materie
dell'indirizzo della classe legalmente riconosciuta o pareggiata e con
l'obbligo di garantire la presenza del docente della materia oggetto della
prima prova scritta. Tale designazione tiene conto del seguente ordine
di precedenza:
a) docenti della classe statale
o paritaria;
b) docenti dell'istituto;
c) docenti inclusi in graduatoria
d'istituto;
d) docenti inclusi nelle graduatorie
provinciali.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Home Page |
---|