Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre
1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è
stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato e, in particolare,
gli articoli 9 e 10;
Visto l'articolo 205, comma
1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
è stato approvato il Testo Unico delle leggi in materia d'istruzione;
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998,
n. 359;
Visto il decreto ministeriale
17 febbraio 1999, n. 149;
Ritenuto, sulla base dei riscontri registrati negli
esami dell'anno scolastico 1998/99, di modificare parzialmente i criteri
e le modalità di nomina e designazione dei componenti delle commissioni
degli esami di Stato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 219/1999
espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi
del 25 ottobre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.
400/1988 (nota n. 7434 del 4/11/1999);
Art. 1 - Partecipazione alle commissioni
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni
degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle
funzioni proprie del personale della scuola.
Art. 2 - Modalità e termini dell'affidamento
delle materie ai commissari esterni e interni
1. Le materie affidate ai commissari esterni sono
scelte annualmente dal Ministro della Pubblica Istruzione, con proprio
decreto, entro il 15 gennaio.
2. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari
interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della
seconda prova. Quando la prima prova è affidata ad un commissario
esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario
interno e viceversa.
3. L'affidamento delle altre materie ai commissari
interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie
stesse.
Art. 3 - Nomina e formazione delle commissioni
1. Le commissioni sono nominate dal Ministero della
Pubblica Istruzione.
2. Ogni commissione è composta da un presidente
esterno all'istituto e da non più di otto membri, dei quali il 50
per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.
3. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un
presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in
numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione e,
comunque, non superiore a quattro.
4. Di norma, i commissari esterni ed interni sono
nominati in numero complessivo non superiore a sei. Qualora sia necessario
superare il predetto limite, rimane fermo il numero massimo di commissari
di cui al comma 2.
Art. 4 - Procedure generali di nomina
1. I componenti le commissioni degli esami di Stato
sono nominati:
a) secondo le fasi territoriali di nomina di cui
agli articoli 7 e 8;
b) all'interno di ogni fase territoriale, in base
ai criteri di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8
c) in base alle preferenze di cui all'articolo 10.
2. Per indirizzi particolari di studio si osservano
le modalità e i criteri di nomina indicati nell'articolo 9.
3. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle
preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 13 e 15.
4. I presidenti e i commissari esterni sono nominati
nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine
procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle
sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.
Art. 5 - Criteri di nomina dei presidenti
1. I presidenti delle commissioni sono nominati
in base al seguente ordine di precedenza:
a) capi di istituti statali d'istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e
degli Educandati femminili;
b) capi di Istituto delle scuole medie statali in
possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;
c) professori universitari di prima e seconda fascia,
anche fuori ruolo;
d) ricercatori universitari confermati;
e) capi d'istituto, nonché docenti di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio
di ruolo, che risultino collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;
f) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria
di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori;
g) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto
o svolgano da almeno tre anni incarico di capo d'istituto nelle scuole
d'istruzione secondaria superiore;
h) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto
o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del capo d'istituto
nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
i) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
di istituti statali d'istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni
di servizio di ruolo;
j) docenti delle Accademie di Belle Arti statali
con almeno 10 anni di servizio di ruolo.
2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le nomine vengono effettuate:
a) per i capi d'istituto e i docenti, prioritariamente,
su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui
appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante;
b) per i professori e i ricercatori universitari,
su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine o degli ordini
scolastici coerenti con l'attività svolta.
Art. 6 - Criteri di nomina dei commissari esterni
1. I commissari esterni sono nominati, in base al
seguente ordine di precedenza:
a) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, che insegnano, nell'ordine,
nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
b) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo
determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali
e nelle classi non terminali;
c) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo
determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle
classi terminali e nelle classi non terminali;
d) tra i docenti di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;
e) tra i docenti che, negli ultimi cinque anni,
con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico
o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo
servizio almeno per un anno, in istituti statali d'istruzione secondaria
superiore e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie
comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d'insegnamento
dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore.
2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato
devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline
oggetto di esame.
3. In caso di necessità, si prescinde dal
requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea
valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
4. In considerazione della specificità dei
relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti
professionali, tecnici e artistici, uno o più commissari esterni
possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore compresi
in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria,
da istituzioni pubbliche.
5. Nel rispetto dei criteri di precedenza indicati
al primo comma, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:
a) su commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante:
1) per la materia d'insegnamento;
2) per la classe di concorso in cui è compresa
la materia d'insegnamento;
b) su commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine scolastico, per la classe di concorso relativa alla materia d'insegnamento.
6. Nel caso di indisponibilità, nell'ambito della regione, di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, come indicato al comma 5, la nomina viene effettuata, ove possibile, per classe di concorso affine, all'interno dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante.
Art. 7 - Fasi territoriali di nomina. Presidenti
1. Le nomine dei presidenti sono effettuate seguendo
le sotto elencate fasi territoriali:
A) Per i capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili:
a) nei comuni della regione di abituale dimora e
di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;
b) d'ufficio, nei comuni della provincia di abituale
dimora o di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze
espresse;
B) Per le altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, di cui alle lettere b),c),d),e),f),g),h),i),j) dell'articolo 5:
c) nei comuni della regione di abituale dimora o di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;
C) Per tutte le categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente:
d) d'ufficio, nei comuni della regione di abituale
dimora e di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze
espresse né, limitatamente ai capi d'istituto d'istruzione secondaria
superiore, la nomina d'ufficio nella provincia di dimora o di servizio;
e) d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazionale.
2. Relativamente alle fasi di cui al comma 1, lettera
b) e d), l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di
vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra
comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale più
gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario procedere
alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della regione
viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione,
secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del personale direttivo
della scuola.
3. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera
e), l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza
tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.
Art. 8 - Fasi territoriali di nomina. Commissari
esterni
1. Le nomine dei commissari esterni sono effettuate
secondo le sottoelencate fasi territoriali:
a) nel comune di abituale dimora e di servizio, nell'ordine
di preferenza espresso;
b) nei comuni della provincia di abituale dimora
e di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;
c) d'ufficio, nel comune di abituale dimora o di
servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle
preferenze espresse nelle precedenti fasi a) e b);
d) d'ufficio , negli altri comuni della provincia
di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere
alla nomina in base alle preferenze espresse nel corso delle fasi precedenti;
e) nei comuni di altra provincia, compresa nella
regione cui la provincia di abituale dimora e di servizio appartiene, nell'ordine
di preferenza espresso;
f) d'ufficio, nei comuni di altra provincia, compresa
nella regione cui la provincia di abituale dimora o di servizio appartiene,
ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze
espresse;
g) nelle sedi residue a livello nazionale.
2. Le nomine di cui al primo comma sono effettuate, altresì, secondo il seguente ordine:
a) alle fasi territoriali di cui alla lettera a)
del primo comma partecipano esclusivamente i docenti con contratto a tempo
indeterminato e i docenti di cui all'articolo 6, primo comma - lettera
d);
b) alle fasi territoriali di cui alle lettere b)
e c), partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato,
i docenti di cui all'articolo 6, primo comma - lettera d), e i docenti
con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico
o fino al termine delle attività didattiche, in possesso di abilitazione
all'insegnamento delle discipline oggetto di esame;
c) alle fasi territoriali di cui alle lettere d),
e), f), g) del primo comma, partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto
a tempo indeterminato, i docenti di cui all'articolo 6, primo comma - lettera
d), i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno
scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento, i docenti con contratto a tempo determinato
non in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto
di esame;
d) alla fase territoriale di cui alla lettera g)
del primo comma, partecipano, oltre alle categorie di docenti indicati
nelle precedenti lettere del presente comma due, in subordine, i docenti
di cui all'articolo 6, primo comma - lettera e), tenendo conto delle preferenze
espresse da questi ultimi, prima di procedere alla nomina d'ufficio.
3. Relativamente alla fase di cui al comma 1 lettera
d), l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza
tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale più
gradito per l'assegnazione d'ufficio.
4. Relativamente alla fase di cui al comma 1 lettera
f), l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza
tra province, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola,
partendo dalla provincia limitrofa a quella di dimora o di servizio e passando
successivamente alle altre province della regione di appartenenza del comune
di abituale dimora o di servizio.
5. Relativamente alla fase di cui al comma 1 lettera
g), l'ordine di assegnazione delle nomine d'ufficio è quello di
cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti
del personale della scuola.
Art. 9 - Ordine di nomina in indirizzi particolari
1. Le commissioni che comprendono classi di istituti
statali ove è in atto l'indirizzo di "Progetto di liceo classico
europeo" sono costituite dal presidente e da almeno due commissari esterni
provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali è in atto la
medesima sperimentazione.
2. Le nomine dei presidenti, nelle commissioni comprendenti
classi che seguono l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo",
sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali:
a) nei comuni della regione di abituale dimora e
di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
b) d'ufficio, ove non sia stato possibile procedere
alla nomina in base alle preferenze, nei comuni della regione di abituale
dimora o servizio;
c) al di fuori della regione di abituale dimora
e servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
d) d'ufficio, su tutte le altre sedi.
3. Le nomine dei commissari esterni, nelle commissioni di cui al comma 1, sono effettuate secondo le seguenti fasi territoriali:
a) nei comuni di abituale dimora e di servizio, secondo
l'ordine di preferenza espresso;
b) d'ufficio, nei comuni di abituale dimora o di
servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle
preferenze;
c) nei comuni delle province di abituale dimora
e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
d) d'ufficio, nella provincia di abituale dimora
o di servizio;
e) fuori della provincia di abituale dimora e di
servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
f) d'ufficio, su tutte le altre sedi.
4. L'assegnazione degli aspiranti, anziché
nelle commissioni di cui al comma 1, in commissioni di ordinamento o di
altra sperimentazione avviene dopo l'effettuazione di tutte le fasi di
nomina elencate nei commi 2 e 3.
5. Per le nomine nelle sezioni ad opzione internazionale
francese e spagnola funzionanti presso istituti statali, con apposito provvedimento
saranno date specifiche indicazioni sullo svolgimento degli esami in tali
indirizzi.
Art. 10 - Preferenze a parità di condizioni
1. La preferenza nella nomina dei presidenti e dei
commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli
articoli 5 e 6, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna
fase territoriale di nomina, è determinata dall'anzianità
di servizio di ruolo, compresa, per i capi d'istituto, quella maturata
nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. A parità
di tutte le condizioni la preferenza è determinata dall'anzianità
anagrafica.
Art. 11 - Designazione dei commissari interni
1. I commissari interni sono designati dai competenti
consigli di classe, in base ai criteri indicati nell'articolo 2, tra i
docenti che insegnano nella classe materie non affidate ai commissari esterni,
appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono
assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti
delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio
finale dei candidati interni.
Art. 12 - Impedimento ad espletare l'incarico
1. Non è consentito di rifiutare l'incarico
o lasciarlo, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti
in settori d'istruzione diversi da quelli di servizio.
2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere
comunicato immediatamente al Provveditore agli Studi della provincia in
cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in
ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento
deve essere prodotta dai capi d'istituto e dai docenti, rispettivamente,
al Provveditore agli Studi della sede di servizio e al proprio capo d'istituto,
entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
Art. 13 - Preclusioni alla nomina
1. I presidenti e i commissari esterni non possono
essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio,
nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole
ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni.
Art. 14 - Docenti part-time
1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale
sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto
di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo
dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso
trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività
lavorativa.
Art. 15 - Divieti di nomina
1. Non si dà luogo alla nomina del personale
che si trovi in una delle seguenti posizioni:
a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre
che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di
inizio degli esami;
b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri
compiti, ai sensi dell'articolo 23 del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del comparto del personale della Scuola;
c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro,
ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e
successive modificazioni e integrazioni;
d. aspettativa o distacco sindacale.
2. Parimenti, non si dà luogo alla nomina del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestato in sede disciplinare.
Art. 16 - Sostituzioni
1. I Provveditori agli Studi provvedono alla sostituzione
dei componenti esterni impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto,
ove possibile, dell'elenco dei non nominati distinto per sede di servizio
e di abituale dimora trasmesso dal Ministero della Pubblica Istruzione
a conclusione delle operazioni di nomina, e dei criteri di nomina di cui
ai precedenti articoli.
2. Il capo d'istituto, al fine della sostituzione
del commissario interno, valuta l'opportunità di designare un docente
della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso
o un docente di materia non affidata ai commissari esterni, della stessa
classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo
istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione.
3. Qualora ciò non si renda possibile, il
capo d'istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto
della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia
non rappresentata.
Art. 17 - Regione e province autonome
1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le
disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto
dell'articolo 21, comma 20/bis della legge 15 marzo
1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge
16 giugno 1998, n. 191.
2. Sono fatte salve le competenze delle province
autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo
24 luglio 1996, n. 433 e dall'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato
dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
Art. 18 - Abrogazione
1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento
di cui al decreto ministeriale 18 settembre 1998,
n. 359.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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