Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117 del 17 marzo 1989

Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

Il Presidente del Consiglio di Ministri
di concerto con il Ministero del tesoro

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego, e in particolare l'art. 7 che prescrive l'emanazione, mediante apposito decreto, di norme volte a disciplinare con carattere di generalità l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega di funzioni all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica; Sentite le competenti commissioni parlamentari; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta

Art. 1 - Disciplina ed applicazione del rapporto di pubblico impiego a tempo parziale
1. Le Amministrazioni civili dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici, istituzionali e territoriali, costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo le disposizioni previste dal presente decreto. Per quanto non diversamente stabilito, al rapporto a tempo parziale è applicabile la normativa che regola il rapporto a tempo pieno.
2. La disciplina del rapporto a tempo parziale non si applica al personale delle Forze armate, al personale dei ruoli previsti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e dei corpi militarmente ordinati, al personale tecnico-operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della carriera diplomatica, ai magistrati ordinari, amministrativi e militari, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e alle categorie ad essi equiparate, al personale della polizia municipale e a quello assimilato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, al personale di ruolo soggetto ad avvicendamento ed a contratto del Ministero degli affari esteri e di altre amministrazioni ed enti pubblici che presti servizio all'estero.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresì al personale ispettivo, direttivo ed ai coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2 - Determinazione delle piante organiche del rapporto a tempo parziale
1. La determinazione delle unità di personale da destinare al tempo parziale non può superare il 20 per cento - aumentato al 40 per cento per le amministrazioni di comuni con meno di 10.000 abitanti - della dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale per il quale è consentita la riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del presente decreto nell'ambito della dotazione organica stessa e, in ogni caso, entro i limiti della spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima.
2. Il contingente determinato ai sensi del comma 1 è destinato al personale di ruolo a tempo pieno che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro.
3. I posti eventualmente non coperti dal personale in servizio, sono conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Art. 3 - Criteri di individuazione dei profili professionali
1. Il rapporto di pubblico impiego a tempo parziale può essere costituito relativamente a profili professionali che non comportano funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di unità organiche centrali o periferiche ovvero l'obbligo della resa del conto giudiziale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al rapporto di lavoro a tempo determinato parziale previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Art. 4 - Orario e tipologie del rapporto a tempo parziale
1. La durata dell'orario mensile delle prestazioni di servizio nel rapporto a tempo parziale è pari al cinquanta per cento di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno per ciascuna categoria, qualifica o profilo professionale. Per eccezionali e motivate esigenze di servizio può derogarsi al limite predetto, in una misura percentuale non superiore al 20 per cento in più o in meno, mediante decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro.
2. L'articolazione della prestazione di servizio, nell'ambito dell'orario mensile definito ai sensi del comma 1, può avvenire:
a) per ciascun giorno lavorativo del mese;
b) per alcuni giorni lavorativi del mese, anche per alcuni mesi in relazione a determinati periodi dell'anno;
c) per ciascun giorno lavorativo del mese con la previsione di maggiorazione temporale in alcuni giorni.
3. La tipologia di rapporto a tempo parziale prescelta dall'amministrazione deve tendere al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa, al fine di una più puntale erogazione dei servizi anche nelle ore pomeridiane.

Art. 5 - Trattamento economico, previdenziale e di quiescenza
1. Il trattamento economico, anche a carattere accessorio, del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria, qualifica o profilo professionale e di pari anzianità.
2. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 6 - Lavoro straordinario - Incompatibilità
1. Il personale con rapporto a tempo parziale non può fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelle previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, né effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
2. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente.

Art. 7 - Procedure di trasformazione del rapporto
1. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo pieno e con rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del rapporto, rispettivamente, a tempo parziale e a tempo pieno, entro i limiti di cui all'art. 2 e sempre che siano trascorsi almeno tre anni dalla assunzione con rapporto a tempo parziale, ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente trasformazione.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 5, la domanda di trasformazione deve essere presentata, a pena di decadenza, dal personale interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione o all'ente di appartenenza i quali, valutate le esigenze di servizio, dovranno pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al termine soprafissato.
3. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta. Tali effetti decorrono dall'inizio dell'anno scolastico e dell'anno accademico successivo all'accoglimento della domanda, rispettivamente, per il personale della scuola di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e per il personale non docente delle università e delle istituzioni universitarie.
4. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale costituiscono, nell'ordine, titoli di precedenza: essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18; avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica; avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo; avere superato i sessanta anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio; sussistenza di motivate esigenze di studio, valutata dall'Amministrazione di appartenenza.
5. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale con priorità per coloro che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A tal fine si tiene conto del maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale e in caso di parità della maggiore anzianità di servizio.

Art. 8 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale della scuola statale di ogni ordine e grado
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, sentito il Ministro del tesoro, le modalità per l'applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale al personale di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.
2. Per il personale docente la disciplina di cui al comma 1 deve tener conto dell'assetto ordinario degli orari di servizio e di insegnamento nei diversi ordini e gradi di istruzione e, per le scuole secondarie ed artistiche, delle diverse classi di concorso.
3. Fatta salva ogni specificità riferibile ai singoli ambiti provinciali, ai fini dell'applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale si deve altresì tener conto:
delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, assicurando comunque l'unicità di insegnante per sezione o classe dove prevista;
della necessità di salvaguardare, in vista della qualità del servizio scolastico erogato, specificità professionali della funzione docente, anche in relazione alle singole classi di concorso.
4. Il limite di cui all'art. 2, comma 1, deve essere computato a livello provinciale e può essere aumentato fino al completo riassorbimento delle situazioni di soprannumerarietà che si determinano per classi di concorso a seguito di revisioni degli assetti organizzativi ordinari delle cattedre e dei posti di organico, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.
5. Il personale indicato nel comma 1 può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, secondo quanto previsto dall'art. 7, mediante domanda da presentare al competente provveditore agli studi entro i termini perentori stabiliti nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1.
6. In sede di prima applicazione, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9 - Disciplina per la provincia autonoma di Bolzano
1. Negli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, aventi sede nella provincia di Bolzano, le disposizioni del presente decreto sono applicate nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 10 - Norma finale
1. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, riferisce alle competenti commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 11 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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