Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti (Rif. G.U. Serie Generale n.111 del 15/05/2000)
Art. 1 - Trattamento di fine rapporto
1. L'esercizio dell'opzione
di cui all'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 avviene mediante
sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione
della disciplina prevista dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Il computo dell'indennità di fine servizio maturata fino a tale
data sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa.
La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente
alle quote di trattamento di fine rapporto maturate a far tempo dalla data
dell'opzione saranno effettuate secondo le norme previste dall'art. 1 della
citata legge n. 297 del 1982. All'indennità di fine servizio maturata
fino alla data dell'opzione per il trattamento di fine rapporto e alla
sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile
previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità
di fine servizio.
2. A decorrere dalla data
dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997
ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di
fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto
non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del
2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge
8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina
effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
3. Per assicurare l'invarianza
della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali
dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma
2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale
obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in
misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo
ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di
fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione
della massa salariale per i Contratti Collettivi Nazionali.
4. Per garantire la parità
di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art.
49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista
dai commi 2 e 3.
5. Per gli enti il cui personale
non è iscritto alle gestioni Inpdap per i trattamenti di fine servizio
e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base
retributiva prevista dall'art. 11 della legge n. 152 del 1968 e dall'art.
37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,
non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3.
6. Il trattamento di fine
rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato
dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione
Pubblica (Inpdap) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto
disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i dipendenti degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli
enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'Inpdap
per i trattamenti di fine servizio il predetto adempimento è effettuato
dall'ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale saranno
determinate applicando l'aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti
privati, ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 297 del 29 maggio
1982 e sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo-quadro sottoscritto
il 29 luglio 1999. Nell'accantonamento annuale non saranno computate le
quote di trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione.
7. In attuazione di quanto
disposto dall'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione
del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato,
delle aziende di Stato, della scuola, delle Università, della Sanità
e degli enti locali è affidata all'Inpdap. Il contributo previdenziale
a favore dell'Inpdap da parte delle Amministrazioni Pubbliche resta fissato
per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento dell'attuale
base contributiva di riferimento prevista dall'art. 18 della legge 20 marzo
1980, n. 75, e nella misura del 6,10 per cento dell'attuale base contributiva
di riferimento prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152,
per il personale degli enti locali.
8. Il trattamento di fine
rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è
prevista l'iscrizione all'Inpdap per i trattamenti di fine servizio resta
a totale carico degli enti medesimi, ai quali è affidata la gestione
di tali trattamenti.
9. Ai fini dell'armonizzazione
al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di lavoro
prestato a tempo determinato presso le Amministrazioni di cui all'art.
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni nonché presso enti sottoposti alla disciplina della
legge 20 marzo 1975, sarà erogato il trattamento di fine rapporto
ai sensi della legge n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalità
definite dall'Accordo-quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l'art. 7, primo
comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché ogni altra disposizione
incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilità
per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità
previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo
determinato svolto precedentemente alla predetta data.
Art. 2 - Fondi pensione
1. Sono associati ai fondi
pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995
e quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente la data
di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma
56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La quota di T.F.R. che detti
dipendenti potranno destinare ai fondi pensione non potrà superare
il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del
T.F.R.
2. Nei confronti del personale
assunto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
del Presidente del Consiglio si applicano le regole concessive e di computo
di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 in materia di trattamento di
fine rapporto. Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione
collettiva, sceglierà di iscriversi al fondo pensione sarà
prevista l'integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti
al trattamento di fine rapporto.
3. La somma di 200 miliardi
annui, di cui all'art. 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sarà resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione
istituiti. In via transitoria e fin alla raccolta delle adesioni da parte
dei lavoratori, il riparto dell'intera somma di 200 miliardi avverrà
in misura proporzionale alla retribuzione media e alla consistenza del
personale in servizio presso ciascun comparto o area di contrattazione
alla data di istituzione dei fondi pensione in conto di quote degli accantonamenti
annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo. Le ulteriori quote di trattamento di fine
rapporto, destinate ai fondi pensione e non coperte dallo stanziamento
di 200 miliardi annui sono trattate come quote figurative e rivalutate
secondo il meccanismo di rendimento di cui al successivo comma 5.
4. A favore del personale
di cui al comma 2 dell'art. 1 viene destinata, come previsto dall'art.
59, comma 56, della legge n. 449 del 1997, una quota parti all'1,5 per
cento della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti
di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento
figurativo, è considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori
e a quelli di pertinenza delle Amministrazioni. I dipendenti degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli
enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'Inpdap
non sono destinatari della quota dell'1,5 per cento.
5. Alla cessazione del rapporto
di lavoro l'Inpdap conferirà al fondo pensione di riferimento il
montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote
di trattamento di fine rapporto di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento
di 200 miliardi nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5
per cento di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti un
tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento
della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle Amministrazioni
Pubbliche, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un "paniere"
di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi
tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del Ministro
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'Accordo-quadro. Successivamente, previa verifica
con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei
fondi pensione, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi
dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.
6. Alla cessazione del rapporto
di lavoro gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e sperimentazione
e gli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'Inpdap
conferiranno al fondo pensione di riferimento il montante maturato dal
dipendente, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento
di fine rapporto non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi, applicando
il tasso di rendimento previsto dal comma 5.
7. La prima verifica con le
parti sociali firmatarie dell'Accordo-quadro sul consolidamento della struttura
finanziaria dei fondi pensione di cui all'ultimo periodo del comma 5 e
sui contenuti dell'Accordo medesimo avverrà entro il 31 dicembre
2001.
Roma, 20 dicembre 1999
Registrato alla Corte
dei Conti il 3 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza
del Consiglio dei Ministri, foglio n. 250
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