Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni Pubbliche
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 41, comma 1, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni che
dispone l'emanazione di un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
che disciplini tra l'altro, la composizione e gli adempimenti delle commissioni
esaminatrici.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, ed in particolare l'art. 18 che demanda ad un decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare di concerto con il
Ministro del Tesoro, la determinazione dei compensi dovuti al Presidente,
ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici per tutti i tipi
di concorso;
Considerato che in sede di individuazione dei criteri
per la determinazione degli importi della misura dei compensi occorre tener
conto sia della professionalità che dell'impegno richiesti per l'esame
dei candidati in relazione alle qualifiche messe a concorso;
Ritenuto di dover determinare i compensi per i componenti
delle commissioni esaminatrici, nonché del personale addetto alla
sorveglianza, allo scopo di assicurare il regolare svolgimento dei concorsi;
Art. 1
A ciascun componente delle commissioni esaminatrici
di concorsi indetti dalle Pubbliche Amministrazioni viene corrisposto,
per ogni tipo di concorso, un compenso base differenziato come segue:
1) L. 200.000 per concorsi relativi ai profili professionali
fino alla quarta qualifica funzionale o categorie equiparate;
2) L. 400.000 per concorsi relativi ai profili professionali
della quinta o sesta qualifica funzionale o categorie equiparate;
3) L. 500.000 per concorsi relativi ai profili professionali
della settima qualifica funzionale o categorie equiparate e superiori.
Art. 2
Salvo quanto disposto dall'art. 1, a ciascun componente
le commissioni esaminatrici di concorsi viene corrisposto un compenso integrativo
così determinato:
a) L. 700 per ciascun candidato esaminato per le
prove selettive previste dal Capo III del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
b) L. 800 per ciascun elaborato o candidato esaminato
per i concorsi di cui al punto b) dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
c) L. 1.000 per ciascun elaborato o candidato esaminato
per i concorsi di cui al punto a) dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Republica 9 maggio 1994, n. 487.
I compensi di cui ai punti b) e c)sono aumentati del 20 per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al 20 per cento di quelli di cui ai punti b) e c).
Art. 3
I compensi previsti dagli articoli 1 e 2 sono aumentati
del 20 per cento per i Presidenti delle Commissioni esaminatrici e ridotti
della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici
di concorsi per le sole prove orali relative a profili professionali di
categoria o qualifica settima e superiori è dovuto il compenso base
stabilito dal precedente art. 1, ridotto del 50 per cento ed il solo compenso
integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 2.
Art. 4
I compensi di cui agli articoli 1 e 2 non possono
eccedere, cumulativamente L. 2.000.000 per i concorsi fino alla quarta
qualifica funzionale o categoria, L. 4.000.000 per i concorsi per la quinta
e sesta qualifica funzionale o categoria e L. 5.000.000 per quelli ai profili
professionali di categoria o qualifica settima e superiori.
I limiti massimi di cui al comma precedente sono
aumentati del 20 per cento per i Presidenti nonché ridotti del 20
per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per
questi ultimi, della riduzione al 50 per cento del compenso base di cui
all'art. 1.
Art. 5
Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici
in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso
base previsto dall'art. 1, ridotto del 50 per cento e il solo compenso
integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 2.
I compensi integrativi di cui all'art. 2 sono rapportati
per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni
al numero dei candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono
eccedere i massimali previsti dal precedente art. 4.
Art. 6
Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono
dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti i compensi
base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione
cui hanno partecipato.
Art. 7
Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un
compenso di L. 50.000 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono
le prove scritte o pratiche.
Art. 8
Le Regioni e gli Enti pubblici non economici da
esse dipendenti, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro
Consorzi, nonché gli Enti pubblici non economici, possono stabilire
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti
del 20 per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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