Decreto Presidente Repubblica 6 marzo 2001, n. 190
(Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2001, n. 118)

Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5o, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto  l'articolo  76  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Sentite,  in  data  12  ottobre  2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista  la  preliminare  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1o dicembre 2000;

Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;

Acquisiti  i  pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati  e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 31 gennaio 2001, 1o febbraio 2001 e 7 febbraio 2001;

Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
Funzioni degli Istituti regionali di ricerca educativa

1.  Gli  Istituti  regionali  di  ricerca  educativa,  di  seguito denominati:  "I.R.R.E.",  sono  enti strumentali dell'amministrazione della   pubblica  istruzione,  dotati  di  personalità  giuridica  e autonomia  amministrativa  e  contabile, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2.  Gli  I.R.R.E.,  nel  quadro degli interventi programmati dagli uffici   scolastici   di  ambito  regionale  e  delle  iniziative  di innovazione  degli  ordinamenti scolastici, tenendo anche conto delle esigenze  delle  comunità  e  degli  enti  locali  e  delle regioni, svolgono  funzioni  di  supporto  alle istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi, nonché agli uffici dell'amministrazione, anche di  livello sub regionale. Tali funzioni si esplicano in attività di ricerca   nell'ambito   didattico-pedagogico   e   nell'ambito  della formazione del personale della scuola, per lo svolgimento delle quali gli I.R.R.E. si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per  l'innovazione  e  la  ricerca educativa, con le università e le altre agenzie formative.

3.   Gli   I.R.R.E.   supportano   l'autonomia  delle  istituzioni scolastiche in modo particolare mediante:

a)  collaborazioni  e  partecipazione  attiva alla progettazione e attuazione  di  programmi  di  ricerca  educativa  e  della  relativa sperimentazione in tutti gli ambiti di cui all'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999, n. 275, anche con riguardo  alle  problematiche  concernenti le minoranze linguistiche, l'immigrazione,    l'integrazione    dei    soggetti    svantaggiati, l'integrazione  europea,  l'educazione  degli adulti e la prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica;
b)  collaborazioni  alla  costruzione di percorsi formativi per il personale  della  scuola  coerenti  con  le  scelte di programmazione dell'offerta formativa;
c)  selezione,  individuazione  e  comunicazione  alle  scuole  di particolari  progetti  formativi cui le stesse possono partecipare in Italia e all'estero;
d) partecipazione e collaborazione per l'attivazione di un sistema di scambio di documentazione tra le istituzioni scolastiche;
e)  collaborazione  all'elaborazione di proposte per l'innovazione degli  ordinamenti didattici a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
f)  approfondimento  degli  obiettivi formativi e delle competenze connesse   con   i   diversi   curricoli   ai  fini  dell'innovazione metodologica e disciplinare.
4.  Gli  I.R.R.E.  si  coordinano  e  collaborano  con  l'Istituto nazionale  di  valutazione  del  sistema  dell'istruzione, al fine di favorire   la  diffusione  delle  metodologie  e  delle  pratiche  di valutazione e di autovalutazione.

5.  Gli  I.R.R.E.,  per  il raggiungimento dei fini istituzionali, possono avvalersi anche delle competenze degli ispettori tecnici.

Art. 2.
Organi

1. Gli I.R.R.E. sono dotati dei seguenti organi:

a) presidente;
b) consiglio di amministrazione;
c) comitato tecnico-scientifico;
d) collegio dei revisori.
Art. 3.
Presidente

1.  Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nella prima seduta nell'ambito dei propri membri.

2.  Il  presidente  rappresenta  l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

3.  Il  presidente,  nel quadro degli interventi programmati dagli uffici  scolastici  regionali e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti   scolastici,   formula   le  proposte  al  consiglio  di amministrazione  ai  fini  dell'approvazione  del  programma  annuale dell'I.R.R.E.  e  della determinazione degli indirizzi generali della gestione.

4. Il presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione la  proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

Art. 4.
Consiglio di amministrazione

1.  Il  consiglio  di  amministrazione  dura  in carica tre anni e ciascuno  dei suoi componenti può essere confermato, una sola volta, per  un  altro  triennio. Esso è composto da cinque membri, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il dirigente preposto all'ufficio  scolastico  regionale,  di  cui  uno su designazione del medesimo dirigente, uno su designazione delle università aventi sede presso  la  regione,  due  del  consiglio scolastico regionale ed uno della  regione. Ciascuna nomina è corredata da un curriculum diffuso sulle    esperienze gestionali, pedagogiche e scientifiche dell'interessato.  Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente.

2.   Il  consiglio  di  amministrazione,  per  l'attuazione  delle finalità dell'I.R.R.E.:

a) approva annualmente il programma di ricerca;
b) determina gli indirizzi generali della gestione;
c)  delibera  il  bilancio  di  previsione  e  il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni;
d)  conferisce  l'incarico  di  direttore  sulla  base  di criteri preventivamente deliberati;
e)  valuta l'attività amministrativa del direttore, sulla base di criteri  preventivamente  deliberati, anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;
f)  valuta  annualmente,  sentito il comitato tecnico-scientifico, l'attuazione  del  programma di ricerca, nonché i risultati di essa, attraverso indicatori predeterminati;
g)  nomina  i  componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza scientifica di cui all'articolo 6.
3.  Ai  fini  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  d), e dell'articolo  6  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le modalità operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio:
a)  individua  le  cause  dell'eventuale  mancata  rispondenza dei risultati agli obiettivi;
b) delibera i necessari interventi correttivi;
c) valuta le eventuali responsabilità del direttore, adottando le conseguenti determinazioni.
4.  Il  consiglio  si  riunisce  per  l'approvazione del programma annuale  e  per  deliberare  il bilancio di previsione, e le relative variazioni,  nonché  il  conto consuntivo; si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.

Art. 5.
Direttore

1.  L'incarico  di  direttore  è  conferito con contratto a tempo determinato  di  durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di   competenze   amministrative   e  di  organizzazione  del  lavoro pertinenti  con le finalità specifiche dell'istituto, nonché di una sperimentata  conoscenza  del  sistema  scolastico.  Esso può essere conferito  ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ovvero a estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a  personale  in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo.

2.  Il  direttore,  nel  rispetto  degli  indirizzi generali della gestione   determinati   dal   consiglio   di   amministrazione,   è responsabile del funzionamento complessivo    dell'I.R.R.E., dell'attuazione  del  programma,  dell'esecuzione delle deliberazioni del  consiglio  di  amministrazione e della gestione del personale. A tal  fine  adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:

a)  predispone,  in  attuazione  del  programma  dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone altresì il conto consuntivo;
b)  assicura  le  condizioni  per  la più efficace attuazione dei progetti e delle attività previste nel programma;
c)  adotta  gli  atti  di  organizzazione degli uffici previsti dal regolamento interno ed assegna il relativo personale;
d)  stipula  i  contratti  di prestazione d'opera necessari per la realizzazione  dei  progetti  previsti  dal  programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento interno;
e) cura l'applicazione del regolamento interno;
f)  predispone una relazione sull'attuazione del programma annuale e sui risultati raggiunti.
3.   Il   direttore   partecipa   alle  sedute  del  consiglio  di amministrazione  senza  diritto  di  voto.  La  sua partecipazione è esclusa quando il consiglio ne valuta l'attività.

4.  Il  trattamento  economico spettante al direttore è stabilito nel contratto individuale di lavoro, previa delibera del consiglio di amministrazione,  sulla  base  di  quello previsto per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni pubbliche.

5.  L'incarico  è  revocato  dal consiglio di amministrazione nei casi  di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.

Art. 6.
Consulenza tecnico-scientifica

1.  Il  comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per  la  predisposizione  del  programma  e  per la valutazione delle attività  scientifiche.  Il  comitato  fornisce,  inoltre,  i pareri richiesti dal consiglio di amministrazione e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

2. Il comitato è composto da cinque membri, scelti tra professori universitari  ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa,   al   suo  interno,  un  coordinatore  scegliendolo  tra  i professori universitari.

3.   Il   consiglio   di   amministrazione,  sentito  il  comitato tecnico-scientifico,  può  istituire  altri  organismi di consulenza tecnico-scientifica,  individuali  o collegiali, composti da non più di  tre  membri,  in  relazione  a  motivate  esigenze  connesse allo sviluppo  di  singoli progetti e ad attività o gruppi di progetti ed attività.  Essi  restano  in  carica  per  la  durata  stabilita dal consiglio  di amministrazione. Tale durata non può comunque superare quella del consiglio di amministrazione che li ha istituiti.

Art. 7.
Verifiche di regolarità amministrativa e contabile

1.  Le  verifiche  di  regolarità  amministrativa  e contabile da effettuarsi  a  norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate ad un collegio di tre revisori iscritti al registro dei revisori  contabili,  dei  quali  due  designati  dal Ministero della pubblica   istruzione,  sentito  il  dirigente  preposto  all'ufficio scolastico  regionale  e uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  con  funzioni  di  presidente.  Le predette  amministrazioni  designano, altresì, ciascuna un supplente per  l'eventuale  sostituzione,  in  caso  di assenza, dei componenti effettivi del collegio, da esse designati. Il collegio dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

Art. 8.
Regolamento interno

1.  Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dalla data del suo  insediamento,  adotta, su proposta del direttore, il regolamento interno  dell'I.R.R.E., che deve essere approvato dal Ministero della pubblica  istruzione,  dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica e dal Dipartimento della funzione pubblica. Il  regolamento  si  intende  approvato  ove i predetti Ministeri non formulino rilievi entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

2. Il regolamento interno definisce tra l'altro:

a)  l'organizzazione  dell'attività  dell'istituto, le competenze degli  uffici  e  dei  servizi  e  i  criteri  per l'assegnazione del relativo personale;
b) l'eventuale articolazione organizzativa a livello sub regionale in  relazione alle esigenze connesse con l'attività di supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi;
c) i  criteri  per  la  scelta  dei  destinatari dei contratti di prestazione d'opera;
d) i   criteri   della   gestione   e   le   relative  procedure amministrativo-contabili  e  finanziarie  in  modo  da  assicurare la rapidità,  l'efficienza e la regolarità nell'erogazione della spesa e  l'equilibrio  finanziario  del bilancio, nel rispetto dei principi dell'ordinamento  contabile degli enti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
Art. 9.
Conferenza nazionale dei presidenti

1.  Al  fine  di  assicurare  strategie  unitarie  di intervento a livello  nazionale  è  istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione,  la  Conferenza  nazionale  dei presidenti degli I.R.R.E. presieduta dal Ministro o da un suo delegato. Alla Conferenza possono partecipare  i  direttori degli I.R.R.E ed i presidenti e i direttori dell'Istituto    nazionale    per    la   valutazione   del   sistema dell'istruzione  e  dell'Istituto  nazionale  di  documentazione  per l'innovazione  e  la  ricerca educativa, nonché rappresentanti delle regioni quando si trattino argomenti di interesse comune.

Art. 10.
Personale

1.  A  ciascun  I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione  scolastica  di appartenenza, è assegnato un contingente di  personale  docente  e  dirigente  della  scuola,  determinato con decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  d'intesa con il Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del  Ministro  per  la  funzione  pubblica, su proposta del dirigente preposto  all'ufficio scolastico regionale, da collocare in posizione di  comando. I comandi hanno, di norma, durata coincidente con quella delle  attività  cui  sono  riferiti; non possono comunque protrarsi oltre  un  triennio.  Essi  vengono  disposti  con atto del dirigente preposto  all'ufficio  scolastico  della  regione  in  cui ha sede la scuola   di   titolarità,  previe  apposite  selezioni  per  titoli, integrate  da  un  colloquio, attivate presso ciascun I.R.R.E., sulla base  di  uno  schema  tipo  di  bando  adottato  dal Ministero della pubblica istruzione. Sono valutati titoli ed esperienze professionali strettamente  attinenti  ai  compiti  degli  I.R.R.E. con particolare riferimento   alle   metodologie   ed  alle  tecniche  della  ricerca nell'ambito  didattico-pedagogico  e  in  quello della formazione del personale della scuola. Sono comunque valutate le esperienze maturate presso   gli   Istituti   regionali  di  ricerca,  sperimentazione  e aggiornamento educativi.

2.  Ciascun  I.R.R.E.,  in  rapporto  anche alla consistenza della popolazione  scolastica  di  appartenenza,  inoltre,  è dotato di un contingente  stabile  di  personale,  con  compiti organizzativi e di supporto  scientifico e amministrativi, determinato con il decreto di cui  al  comma  1.  Tale  personale  è  reclutato  tra  il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola previe apposite selezioni, indette presso ciascun I.R.R.E. secondo le modalità di cui al comma 1.

3.  L'assegnazione  all'I.R.R.E.  del personale di cui al comma 2, per  la  durata di cinque anni, rinnovabile, comporta il collocamento in  posizione  di fuori ruolo. Nelle dotazioni organiche del predetto personale sono indisponibili, ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo  indeterminato,  un numero di posti corrispondente a quello dei collocamenti  fuori  ruolo  di  cui  al  presente comma. Il personale collocato   fuori   ruolo   può   essere  restituito  nel  ruolo  di provenienza,  prima  della  scadenza  del  termine,  a domanda ovvero d'ufficio,  per  gravi  e  documentate ragioni, con deliberazione del consiglio  di amministrazione da adottarsi su proposta del direttore. Al  momento  del  rientro  il  personale  può  scegliere tra le sedi disponibili.

4.  Il servizio prestato presso gli I.R.R.E. è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
5.  Gli  I.R.R.E.,  per la realizzazione di specifici progetti cui non  possono fare fronte con personale in servizio, possono stipulare con  esperti  contratti  di  prestazione  d'opera. Gli oneri per tali contratti sono a carico delle risorse destinate ai progetti medesimi.

Art. 11.
Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie sono costituite da:

a)  il  contributo  assegnato  dall'amministrazione della pubblica istruzione,  determinato  annualmente,  comprensivo  di un contributo generale  e  di  contributi finalizzati al finanziamento di specifici progetti;
b)  eventuali  erogazioni  di enti pubblici e privati e di singole persone;
c) eventuali proventi derivanti dalla gestione delle attività.
Art. 12.
Vigilanza

1.  I  bilanci  preventivi  e  le  relative  variazioni  e i conti consuntivi,  insieme  alle  relazioni  del  collegio dei revisori dei conti  e a una relazione annuale sull'attività svolta dall'I.R.R.E., sono trasmessi al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale per  l'approvazione,  nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

2.  I  suddetti  documenti contabili si intendono approvati ove il dirigente di cui al comma 1 non formuli rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

Art. 13.
I.R.R.E. del Friuli-Venezia Giulia

1.  Nell'ambito  dell'I.R.R.E.  del  Friuli-Venezia Giulia, con il regolamento  di  cui  all'articolo  8,  è istituito, senza ulteriori oneri, un apposito ufficio con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena.

Art. 14.
Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, qualora all'atto   della   designazione   dei   membri   del   consiglio   di amministrazione,  il  consiglio  scolastico  regionale non sia ancora costituito, le designazioni di competenza di quest'ultimo organo sono effettuate,  rispettivamente,  dal  dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale e dalla Regione.

2.  Tutto il personale comandato presso il corrispondente Istituto regionale  di  ricerca  sperimentazione e aggiornamento educativo, di seguito  denominato  I.R.R.S.A.E., alla data di entrata in vigore del presente  regolamento è confermato fino all'espletamento della prima selezione  da  indire,  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma 1, entro centottanta  giorni  dalla  data  di  insediamento  del  consiglio di amministrazione   dell'I.R.R.E.   In   deroga   a   quanto   previsto dall'articolo  10,  può  partecipare  alla  prima selezione anche il personale   amministrativo   non   appartenente  al  comparto  scuola comandato  in  servizio presso l'I.R.R.S.A.E. alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.  Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 8,  continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di  controllo  previste  dal  vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni   di   bilancio   necessarie  a  fare  fronte  al  periodo transitorio.

4.  Il  consiglio direttivo ed il collegio dei revisori di ciascun I.R.R.S.A.E.  restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del  consiglio  di  amministrazione  e  del collegio dei revisori dei ciascun  I.R.R.E.,  che  deve  intervenire  nei quarantacinque giorni successivi  alla  data di entrata in vigore del presente regolamento. Il   segretario   di   ciascun  I.R.R.S.A.E.  resta  in  carica  fino all'assunzione  dell'incarico  da  parte del direttore dell'I.R.R.E., che   deve  avvenire  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  della deliberazione   del   consiglio   di  amministrazione  con  cui  sono individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione  deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento.

5.  Il  compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli I.R.R.E.  è  determinato  con  decreto  del  Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6.  Resta  fermo  per  le regioni a statuto speciale e le province autonome  di  Trento e di Bolzano il disposto di cui all'articolo 21, comma 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

7.  L'attuazione  del  presente regolamento non può comportare in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15.
Abrogazioni

1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento,  sono  abrogate  le  disposizioni relative agli Istituti regionali  di  ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamento  educativi contenute  negli  articoli  da  287  a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sarà inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 333


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