Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica
della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge
5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.
40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio
1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Art. 1 - Vita della comunità scolastica
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione
mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo,
di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno,
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire
la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio,
lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni
di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il
20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con
la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte,
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle
relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità
dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità
e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento
nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa
sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione,
sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che
sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica,
sociale e culturale.
Art. 2 - Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale
e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità
delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento
e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso
un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste,
di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà
tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle
decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva
e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti,
con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con
gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in
tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione
della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale
didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente
e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca
a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il
proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo
rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria
superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere
la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi
casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti
della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà
di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le
attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive
facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari
e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi
e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto
della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla
tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente
in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale
della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche
mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e
dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni
di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero
della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti,
che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione
tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute
e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio
regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti,
a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono
e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della
scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati
a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo
di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.
I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del
legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 - Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente
i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti
del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei
loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento
dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto
e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente
le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella
vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità
di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 - Disciplina
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche
individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento
ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti
all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche
di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad
irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità
educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è
personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata,
né direttamente né indirettamente, la libera espressione
di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate
alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità
di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano
allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da
un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi
o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici
giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto,
per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori
tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi
reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso
la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità
del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica
per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria,
i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia
o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica
di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche
in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse
durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e
sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 - Impugnazioni
1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle
di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella
scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media,
entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito
organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti
delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante
degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola
media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide,
su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque
vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola
in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica
periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti
della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro
le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti
degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante
di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da
due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da
un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto
da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente
dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo
degli studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6 - Disposizioni finali
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi
previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati
previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e
dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali
di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti
all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il Capo III del Titolo I del
R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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