Regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare l'articolo 28 come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e l'articolo 36-ter inserito dal medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell'articolo 28, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e definisce i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei concorsi per esami, attraverso i quali è consentito l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, di cui al medesimo articolo 28.
Art. 2.
Programmazione
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente da coprire con l'attivazione delle due distinte procedure concorsuali di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono determinati in sede di programmazione del fabbisogno di personale.
Art. 3.
Concorsi per esami
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica bandisce, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b),
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e relativamente agli enti
pubblici non economici, i concorsi di cui alla lettera b) del medesimo
comma.
2. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente
i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, applicando le disposizioni del presente regolamento.
Art. 4.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, salvo nel caso di
concorsi indetti da enti pubblici non economici, i quali vi provvedono
direttamente, e sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzioni
di presidente.
2. Per i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b),
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il presidente è
scelto fra i dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano
ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero
tra i magistrati del Consiglio di Stato o avvocati dello Stato, nonché
tra i professori di prima fascia di università statali o equiparate,
anche collocati a riposo.
3. Gli altri due o più componenti sono scelti fra dirigenti
dello Stato e di enti pubblici non economici, professori di ruolo di università
statali o equiparate, anche straniere, nonché esperti nelle materie
di esame oggetto dei concorsi.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
all'area professionale C.
5. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o più componenti
esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più
componenti esperti di informatica.
6. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano
anche uno o più supplenti per ciascun componente.
Art. 5.
Modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui
all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29
1. Il concorso per esami, al quale possono partecipare i soggetti di
cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, consiste in due prove scritte ed in una prova orale, su materie
individuate sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione,
nonché le amministrazioni interessate, e specificate nel bando di
concorso:
a) le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del
candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo.
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche
in ambito giuridico-economico e/o storico-sociale e/o tecnico-scientifico
a carattere generale, in relazione alle professionalità richieste,
con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali
ed è mirata ad accertare l'attitudine all'analisi di fatti e di
avvenimenti, nonché alla riflessione critica. La seconda prova scritta
consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo
e/o gestio-nale-organizzativo, ed è mirata a verificare l'attitudine
all'analisi e la soluzione di problemi inerenti le funzioni dirigenziali
da svolgere. Il bando di concorso stabilisce la votazione minima prevista
per ciascuna delle due prove scritte ai fini dell'ammissione dei candidati
alla prova orale. Il bando di concorso può altresì prevedere
un numero massimo di candidati da ammettere alla prova orale;
b) la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte
sulle materie indicate nel bando di concorso, e mira ad accertare la preparazione
e la professionalità del candidato nonché l'attitudine, anche
valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle
funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale è altresì
accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra
quelle indicate nel bando, attraverso la lettura e la traduzione di testi,
nonché mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il
possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici,
ad un livello avanzato. In occasione della prova orale è accertata
la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa,
nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità
organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. Del giudizio
conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione
del voto relativo alla prova orale;
c) il punteggio complessivo dei candidati idonei è attribuito
in centesimi e determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte
e il voto riportato nella prova orale.
Art. 6.
Modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui
all'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29
1. Il concorso per esami al quale possono partecipare i soggetti di
cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, consiste in due prove scritte e in una prova orale, su materie
individuate sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione
e specificate nel bando di concorso:
a) le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del
candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo.
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche
specificate nel bando di concorso, di ambito giuridico-economico e/o storico-sociale
e/o tecnico-scientifico a carattere generale, in relazione alle professionalità
richieste, con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni
dirigenziali ed è mirata ad accertare l'attitudine all'analisi di
fatti e di avvenimenti, nonché alla riflessione critica. La seconda
prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo
e/o gestionale-organizzativo, ed è mirata a verificare l'attitudine
all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti le funzioni dirigenziali.
Il bando di concorso stabilisce la votazione minima prevista per ciascuna
delle due prove scritte ai fini dell'ammissione dei candidati alla prova
orale. Il bando di concorso può altresì prevedere un numero
massimo di candidati da ammettere alla prova orale;
b) la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte
sulle materie indicate nel bando di concorso e mira a verificare la preparazione
nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali.
Nell'ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza
della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando,
attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante
una conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata
e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato.
In occasione della prova orale è accertata la conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse,
da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la
conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative
connesse all'uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di
tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo
alla prova orale;
c) il punteggio complessivo dei candidati idonei è attribuito
in centesimi e determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte
e il voto riportato nella prova orale.
2. Le modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari
previsti come requisiti per l'accesso alla procedura selettiva di cui al
presente articolo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 7.
Prove preselettive
1. In entrambe le procedure concorsuali di cui agli articoli 5 e 6,
nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a 5 volte
il numero dei posti messi a concorso, può essere prevista una prova
preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive
prove scritte. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta
multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie previste
dal bando di concorso, ivi compresa la lingua straniera prescelta dal candidato,
nonché del possesso delle capacità attitudinali, con particolare
riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità
del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Il punteggio
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto
finale di merito. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso
a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore
al triplo dei posti messi a concorso.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica, può affidare la predisposizione dei test preselettivi
a qualificati istituti pubblici e privati. Le prove preselettive possono
essere gestite con l'ausilio di società specializzate.
Art. 8.
Termine delle procedure concorsuali
1. Le procedure concorsuali di cui all'art. 5 devono essere ultimate entro sei mesi dalla prima prova scritta e quelle di cui all'art. 6 del medesimo decreto entro nove mesi dalla prima prova scritta.
Art. 9.
Ciclo di attività formative
1. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, i
vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare cicli di attività
formative organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
I cicli comprendono un periodo di attività didattica e un periodo
di applicazione pratica.
2. I cicli formativi si svolgono secondo il programma predisposto per
ciascuno di essi dalla Scuola in relazione alle due distinte procedure
concorsuali previste dagli articoli 5 e 6 e tenendo conto, anche ai fini
della durata complessiva e della loro articolazione, delle specifiche metodologie
formative di volta in volta previste in relazione ai fabbisogni professionali
da soddisfare, e di eventuali periodi di integrazione tra i diversi cicli
formativi.
3. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 5, il ciclo formativo
ha una durata massima non superiore a 12 mesi e si deve articolare in un
periodo di attività didattica non inferiore al sessanta per cento
dell'intera durata e in un periodo di applicazione non inferiore al trenta
per cento dell'intera durata.
4. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 6 il ciclo formativo
ha una durata massima non superiore a 18 mesi e si deve articolare in un
periodo di attività didattica non inferiore al trenta per cento
dell'intera durata e in un periodo di applicazione non inferiore al sessanta
per cento dell'intera durata.
5. I periodi dedicati alla didattica e all'applicazione sono distribuiti
nell'arco temporale del ciclo formativo secondo il programma stabilito
dalla Scuola.
6. I periodi di applicazione possono svolgersi presso amministrazioni
italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche
o private, secondo modalità che assicurino l'acquisizione di un
ampio spettro di esperienze professionali.
7. L'attività didattica è di regola organizzata in modo
da assicurare che parte di essa si svolga in collaborazione con istituti
universitari italiani o stranieri ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 5
tali forme di collaborazione devono comunque riguardare almeno un terzo
delle attività didattiche previste dal ciclo formativo.
8. Il programma di ciascun ciclo formativo deve comunque prevedere
tempi e modalità di valutazione sia delle attività didattiche
sia di quelle svolte nell'ambito dei periodi di applicazione, con la verifica
del livello di professionalità acquisito al termine del ciclo. Per
ciascun partecipante la Scuola annota su un'apposita scheda curriculare
i risultati della valutazione continua e della verifica finale.
Art. 10.
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, per le parti non incompatibili. Le graduatorie finali dei concorsi banditi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e rese consultabili via Internet. Gli enti pubblici non economici provvedono, per i concorsi banditi direttamente ai sensi dell'art. 3, mediante pubblicazione sui propri bollettini ufficiali.
Art. 11.
Norme transitorie
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1998, n. 387, la Scuola superiore della pubblica amministrazione modifica
il bando di concorso del 6 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - n. 41 del 29 maggio 1998 adeguandolo alle disposizioni
contenute nel presente regolamento relative alle prove concorsuali e alla
predisposizione dei cicli formativi previsti per i concorsi di cui all'articolo
6. I requisiti di ammissione rimangono regolati dalle disposizioni vigenti
al momento del bando del 6 aprile 1998.
2. La quota di posti di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo
29 ottobre 1998, n. 387, per i quali sono ammessi a partecipare candidati
anche se non in possesso del previsto titolo post-universitario, è
determinata nella misura del settanta per cento dei posti messi a concorso
con il primo bando e del cinquanta per cento dei posti messi a concorso
con il secondo bando.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 11
NOTE:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art.
2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 10 del
decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), è
il seguente:
"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla
qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente
a seguito di concorso per esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono determinati i posti di dirigente
da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente
partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati
a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a
quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel
campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del diploma di laurea,
che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre,
ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati
in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli:
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario
rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie
istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì,
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private,
muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le
funzioni dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di cui all'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, sentita la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui alle lettere
a) e b) del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
b) le modalità di svolgimento delle selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento
del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività
formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione
e disciplinato dal regolamento di cui all'art. 29, comma 5. Tale ciclo
comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere,
enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private.
Per i vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, il regolamento
può prevedere che il ciclo formativo, di durata complessivamente
non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti
universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento
del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato
dai contratti collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente
i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle
Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco".
- Il testo dell'art. 36-ter del decreto legislativo n. 29/1993 è
il seguente:
"Art. 36-ter (Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue
straniere nei concorsi pubblici).
- 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso
alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, prevedono l'accertamento
della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse e di almeno una lingua straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'art. 28 definisce il livello
di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono
stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità
cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della
conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei
quali il comma 1 non si applica".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, reca:
"Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modifiche ed integrazioni, prevede: "Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150,
concerne: "Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione
e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza,
nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato
dei garanti".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché
dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 28, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo
n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione
del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità
e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente
con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice
delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale
del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40,
il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998,
il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno,
con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto
al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data
del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale
in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero
delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno
2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per
cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale inferiore all'1
per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando
gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva
la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione
delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in
servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori
dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue
di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni
tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente,
separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le
Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti
fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il
primo bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle
amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa,
garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale,
a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità
operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze
di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro
il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina
il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di
cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con
i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque
subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo
le vigenti procedure di mobilità e possono essere risposte esclusivamente
presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme
speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui
al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere allo stesso anno, entro
il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati
delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo
scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze
delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma
organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate,
le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una
relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualficazione,
adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi
rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto
ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche
a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette
richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze
di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni
alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di
misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici
con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi
sottoscritti, corredati da una apposita relazione tenico-finanziaria riguardante
gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale,
certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria,
ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso
tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla
stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito
negativo, le parti riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede
comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le
modalità di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione
finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma
8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza,
si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale
destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità
di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero
non inferiore di unità al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché
i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale,
del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio
ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente
ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di
Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei
dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica
funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato
sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili
negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta
eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma
di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava
e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale
di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso
viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il
profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie
di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura
generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile,
economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo
professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale
sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito
di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art.
11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia
di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché
quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione
del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero
delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità
destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione
da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento
delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già
addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere
oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5,
si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle
qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente
al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma
4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti e graduatorie dei concorsi
pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente
ai 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998
.
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art.
28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi
dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni
culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per
i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi
1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive,
ad assumere 600 unità di personale che in eccedenza ai contingenti
previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni
di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite
concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento
del grado di cultura generale e specifica nonché delle attitudini
ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico,
scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni
del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato
con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno,
in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art.
6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di
200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale
dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art.
3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità
sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi
di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni
dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità
di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state
approvate a decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art.
1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni
di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3,
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata
in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il
Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del
comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale
del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale
o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate,
le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale
non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di
personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti,
le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente
con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché
ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto
di lavoro a tempo parziale.
18-bis. è consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto
per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto
alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento
economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università
e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi
di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese
di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie
per attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove
occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore
a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline
autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi
19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai
princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare
per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto
applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale
ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro
delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate
dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per
le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente
articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con
le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro
ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima
destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni
e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale
di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi
percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare
le maggiori economie conseguite.
21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente
determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero
massimo di 25 unità.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra
disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino
ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni
di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.
29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni
previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi
oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di
cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento
economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai
fini della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le
parole: "31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1998 . Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997,
n. 127, le parole "31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 1998 . L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti
alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000
unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri
ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento
di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito
delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di
cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro
dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in
ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità
degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni
e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere
che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o
alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali
non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati
in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata
o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di
cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza,
la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere
negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente
intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato
d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della
presente legge, sono esaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità
indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse
del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano
al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché
non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della Guardia di finanza agisce
avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste
dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è
opponibile il segreto d'ufficio".
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo
n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo
n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo
n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 10:
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 29
ottobre 1998, n. 387, è il seguente:
"2. I corsi concorsi per i quali siano in atto le prove di esame proseguono
secondo la normativa vigente al momento del bando. Al concorso da svolgersi
presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, già indetto
dalla stessa Scuola in data 6 aprile 1998 con bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 41 del 29 maggio 1998, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, ad eccezione
dei requisiti di ammissione che rimangono regolati dalle disposizioni vigenti
al momento del bando".
- Il testo dell'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo 29
ottobre 1998, n. 387, è il seguente:
"3. Per i primi due bandi successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi
di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, con il
regolamento governativo di cui al comma 3 del medesimo articolo è
determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se
non in possesso del previsto titolo di specializzazione".
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