Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo
Il Presidente della Repubblica
Capo I
Disposizioni Generali
Art. 2 - Semplificazione documentale
1. Le amministrazioni, nell'ambito dei procedimenti
di cui all'art. 1 adottano formulari e documenti identici ovvero provvedono
a dichiarare equivalenti i diversi formulari e documenti da esse utilizzati.
Art. 4 - Iniziativa d'ufficio
1. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, l'amministrazione
procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato
lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità
nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbofiche e
dette infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire
causa di invalidità o di altra menomazione dell'integrità
fisica.
Art. 5 - Istruttoria
1. L'amministrazione provvede senza indugio ad effettuare
tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare
la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio,
nonché tutte le altre circostanze relative all'infermità
o lesione e li trasmette entro trenta giorni all'ufficio competente ad
emettere il provvedimento finale.
2. L'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento
della domanda o dall'apertura del procedimento d'ufficio, trasmette tutta
la documentazione raccolta alla Commissione medico-ospedaliera, di seguito
denominata Commissione, di cui all'art. 171 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 6 - Accertamenti sanitari
1. La dipendenza da causa di servizio dell'infermità
o lesione contratta dall'impiegato deve essere accertata dalla Commissione,
nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio cui il dipendente è assegnato.
2. La Commissione è composta di due ufficiali
medici e di un esperto esterno indicato dall'impiegato. Nel caso in cui
gli accertamenti sanitari riguardino particolari infermità o lesioni,
può essere chiamato a far parte della Commissione, con voto consultivo,
un medico specialista.
3. La Commissione, ricevuta la domanda dell'interessato
e la relazione predisposta dall'amministrazione, effettua entro trenta
giorni una visita, al termine della quale redige processo verbale, firmato
da tutti i membri. Dal verbale, oltre che le generalità dell'impiegato
e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come cause della menomazione
dell'integrità fisica, devono risultare:
a) gli elementi presi in considerazione ai fini della
valutazione di cui al comma 1;
b) elementi circa la tempestività dell'istanza
di riconoscimento ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ovvero dell'art. 3 della legge 11 marzo
1926, n. 416, e sulla data di stabilizzazione dell'infermità da
cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso;
c) il voto consultivo espresso dal medico specialista.
4. Il verbale è trasmesso all'amministrazione richiedente entro venticinque giorni dalla visita collegiale.
Art. 7 - Provvedimento dell'amministrazione
1. L'amministrazione si pronuncia entro trenta giorni
dalla data di ricevimento del processo verbale di cui all'articolo precedente.
Art. 8 - Parere del Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie
1. Qualora il dipendente o gli eredi abbiano presentato
richiesta ai fini della concessione dell'equo indennizzo, l'amministrazione
trasmette entro trenta giorni ovvero entro il termine stabilito nel regolamento
di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria determinazione
al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, con una relazione nella
quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e le
valutazioni tecniche, nonché tutte le altre circostanze utili ai
fini della valutazione della domanda.
2. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti, il
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, nel giorno fissato dal
presidente, sentito il relatore, valuta se l'infermità o la lesione
siano dipendenti da causa di servizio e se essi determinano una menomazione
dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie previste
dalla legge.
3. Nel caso in cui il parere sia difforme, anche
in parte, dalla determinazione formulata dall'ufficio del personale, ne
sono specificati i motivi.
4. Il parere, firmato dal presidente e dal segretario,
viene trasmesso con tutti gli atti all'amministrazione competente.
5. Il parere non è vincolante ai fini della
decisione finale. L'amministrazione è tenuta a motivare le ragioni
per le quali, eventualmente, decide di discostarsene.
Art. 9 - Termine finale
1. L'amministrazione si pronuncia sul riconoscimento
di infermità dipendente da causa di servizio con provvedimento espresso,
debitamente motivato, da adottarsi in ogni caso entro quindici mesi dalla
data di ricevimento della domanda o dall'inizio del procedimento d'ufficio.
2. L'amministrazione si pronuncia sulla concessione
dell'equo indennizzo con provvedimento espresso, debitamente motivato,
da adottarsi entro un mese dalla data di ricevimento del parere del Comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie. Il provvedimento finale deve essere
adottato, in ogni caso, entro diciannove mesi dalla data di ricevimento
della domanda.
3. A norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni, la competenza in ordine all'adozione
del provvedimento finale previsto ai commi precedenti spetta al dirigente
generale ovvero al dirigente a tal fine delegato.
4. Del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
di cui all'art. 8 fanno parte altresì dirigenti generali e dirigenti
superiori medici della Polizia di Stato.
5. All'art. 166, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole "ufficiale medico",
sono aggiunte le seguenti parole: "o un funzionario medico della Polizia
di Stato".
Art. 10 - Disciplina dell'azione amministrativa
1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento,
le amministrazioni devono adeguare i regolamenti di attuazione della legge
7 agosto 1990, n. 241, in conformità con il presente regolamento.
Art. 11 - Abrogazione
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24
dicembre 1993, n. 357, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 68 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le disposizioni di cui agli articoli
da 35 a 38, da 51 a 55 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 2 e all'art.
6, comma 3, del presente regolamento.
Art. 12 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore
il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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