Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Capo I
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
Art. 1 - Estensione dei casi di utilizzo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei
rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori
di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:
a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
b) situazione reddituale o economica, anche ai fini
della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
e inerente all'interessato;
c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato
e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
d) qualità di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo
22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
g) di non aver riportato condanne penali;
h) qualità di vivenza a carico;
i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile.
2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'Università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli Uffici della Motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai Comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le Amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.
Art. 2 - Estensione dei casi di utilizzo delle
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari
di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente
regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse
può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione
può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una
pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi
in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale
fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.
3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità
delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti
e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili
da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione procedente entro
quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto
competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato
può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici,
una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati
di cui sia già in possesso.
4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1
e 2 i certificati di cui all'articolo 10.
Art. 3 - Presentazione delle dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma
1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza
e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
2. Il responsabile del procedimento, identificato
ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque
competente a ricevere la documentazione.
3. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma
4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce violazione dei doveri
d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi
in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione
in luogo della produzione di atti di notorietà.
4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare
all'Amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo
14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può
essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente
competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale
e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'Amministrazione procedente.
In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento
in corso.
Art. 4 - Impedimento alla sottoscrizione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può
firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità
del dichiarante.
2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione
è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito
alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.
Art. 5 - Dichiarazioni sostitutive presentate
da cittadini stranieri
1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate
da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini italiani.
2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia
secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
Art. 6 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni
sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole Amministrazioni predispongono i moduli
necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, che
gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione
delle dichiarazioni sostitutive le Amministrazioni inseriscono il richiamo
alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate. Il modulo può contenere anche l'informativa di cui
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Le singole Amministrazioni inseriscono nei moduli
delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative dichiarazioni
sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni ed integrazioni, e del presente regolamento.
Art. 8 - Riservatezza dei dati contenuti nei documenti
acquisiti dalla Pubblica Amministrazione
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati
di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati
ed i documenti trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni possono contenere
soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento
delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. E' fatto divieto ai direttori sanitari tenuti
alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 70 del regio decreto-legge
9 luglio 1939, n. 1238, come sostituito dall'articolo 2 della legge 15
maggio 1997, n. 127, di accompagnare la stessa con il certificato di assistenza
al parto previsto dall'articolo 18, comma 2, del regio decreto-legge 15
ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto divieto agli ufficiali di stato
civile di richiedere detto certificato, che è sostituito, ai fini
della formazione dell'atto di nascita, da una semplice attestazione contenente
i soli dati richiesti nei registri di nascita. Ai fini statistici, i direttori
sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di
elementi identificativi diretti delle persone interessate ai competenti
Enti ed Uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità
preventivamente concordate. L'Istituto Nazionale di Statistica, sentito
il Ministero della Sanità, determina nuove modalità tecniche
e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli
eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti
da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei princìpi contenuti
nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 9 - Acquisizione di estratti degli atti dello
stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono
richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento
di stato civile e, ove formati o tenuti da Amministrazioni Pubbliche o
da altre autorità dello Stato, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le
Amministrazioni possono comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio
degli estratti qualora lo ritengano necessario per particolari motivi inerenti
alle proprie finalità istituzionali.
Art. 10 - Certificati non sostituibili
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di
origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere
sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa
di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti
dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività
sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato
di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive
rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
Art. 11 - Controlli sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive
1. Le Amministrazioni procedenti, sono tenute a
procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano
dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'Amministrazione procedente
richiede direttamente all'Amministrazione competente per il rilascio della
relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con
le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è
necessaria la successiva acquisizione del certificato.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma
1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 12 - Certificati di abilitazione
1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli
di abilitazione previsti dalla normativa vigente, la parola "certificato"
viene sempre sostituita, qualora si riferisca ad atti rilasciati al termine
di corsi di formazione o ad atti di assenso all'esercizio di determinate
attività, rispettivamente con le parole "diploma" o "patentino".
Art. 13 - Abrogazione di norme
1. In riferimento alle disposizioni dell'articolo
1 del presente regolamento, sono abrogati l'articolo 27 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, l'articolo 77, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, e il primo comma dell'articolo 24 della
legge 13 aprile 1977, n. 114.
2. In riferimento alle disposizioni degli articoli
1 e 2 del presente regolamento, è abrogato l'articolo 3 della legge
4 gennaio 1968, n. 15.
3. In riferimento all'articolo 4 è abrogato
l'articolo 20/bis della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. In riferimento alla disposizione dell'articolo
6, comma 2, del presente regolamento è abrogato il penultimo comma
dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 1994, n. 130.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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