Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alla scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 326, commi 17, 18 e 19; Ritenuta la necessità e di emanare un regolamento che disciplini la materia oggetto della direttiva del Ministro delle pubblica istruzione n. 133 del 3 aprile 1996; Ritenuta l'opportunità di rimettere ad un successivo, distinto regolamento, la disciplina della materia di cui all'art. 13 della citata direttiva; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Art. 1 - Finalità generali
1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano,
in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative
complementari ed integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione
di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, la modalità
di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e
culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità
formative istituzionali.
2. le iniziative complementari che tengono conto
delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie,
si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione
alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio
di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad
offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile
e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate
tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie,
delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio,
della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni
studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni
dei genitori.
4. A richiesta degli studenti la scuola può
destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato
numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti
anche di attualità che rivestono particolare interesse.
5. È compito del Ministro avvalersi dei suoi
poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla
base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie
delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.
Art. 2 - Spazi e tempi per la realizzazione delle
iniziative
1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo
e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di
ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.
2. I servizi di mensa o di caffetteria o snack a
prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo
di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione
scolastica.
3. le iniziative di cui al presente regolamento
si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile,
nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.
4. Per la realizzazione delle iniziative previste
dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono
utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel
pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal
consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali
assunti dal consiglio scolastico provinciale, nonché a quelli stabiliti
nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni.
Art. 3 - Raccordi con la realtà sociale
e con il territorio
1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte
le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre
iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici
e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano
con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti,
con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato,
anche stipulando con esse apposite convenzioni.
2. La collaborazione con le associazioni culturali
e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del
rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative,
culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre
scuole e dei giovani in età scolare.
3. le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici,
gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati
per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di
cui al presente regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione
di tali progetti nell'ambito delle istituzioni scolastiche si applicano
le disposizioni di cui all'art. 4.
4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità
di bilancio, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche o private
possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative
previste dal presente regolamento. L'accettazione di somme provenienti
da privati, deliberata dal consiglio di istituto, è subordinata
al parere favorevole del comitato studentesco.
Art. 4 - Organizzazione e gestione
1. Le iniziative di cui al presente regolamento
sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la
compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative
dell'istituzione scolastica.
2. le iniziative complementari dell'iter formativo,
che negli istituti scuole di istruzione secondaria superiore possono essere
proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche,
sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario
coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento
della programmazione didattico-educativa.
3. Tutte le proposte, complementari o integrative,
debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario
per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse
disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti
da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono
iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.
4. negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli
studenti nel consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri
per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento.
5. Il comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento
interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi,
ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne,
che può assumere la responsabilità della realizzazione e
del regolare svolgimento di talune iniziative.
6. Le iniziative di cui al presente regolamento,
da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni
di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani
nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività
7. nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola
il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle
attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle
disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente
raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari
per l'attuazione del piano.
8. Per la realizzazione delle iniziative il comitato
studentesco può anche realizzare, previa autorizzazione del consiglio
di istituto, attività di autofinaziamento, consistenti nella promozione
di iniziative che non contrastino con le finalità formative della
scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme
ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'istituto,
con vincolo di destinazione.
9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del
personale A.T.A. alla iniziative di cui al presente regolamento si applicano
rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del
comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa,
ovvero dalla convenzione.
10. le iniziative di cui al presente regolamento
possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal capo di istituto,
salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto.
Art. 5 - Convenzioni
1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla
scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione
prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali;
le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle
attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa;
le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene,
nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il
regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso
e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle
responsabilità per danni correlati all'uso dei locali ed allo svolgimento
delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte
del capo d'istituto ai sensi del comma 10 dell'art. 4.
2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni
studentesche la gestione delle attività è svolta secondo
le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni
di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità
dell'ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza
ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella
convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento
dell'autorità scolastica e del personale della scuola. Analogamente
sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori
nella scuola dell'obbligo.
3. L'amministrazione scolastica centrale e periferica
può stipulare accori quadro per lo svolgimento delle iniziative
previste dal presente regolamento, ferma restando la libertà delle
singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.
Art. 6 - Consulta provinciale
1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun
istituto o scuola d'istruzione secondaria superiore, designati dal comitato
studentesco eletto per l'anno in corso si riuniscono in seduta provinciale
in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal provveditorato
agli studi. La consulta è convocata dal provveditore agli studi
entro venti giorni dallo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti
degli studenti nei consigli di classe.
2. La consulta provinciale degli studenti ha il
compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di
tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia,
anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui
al presente regolamento e formulare proposte di intervento che superino
la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro
da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione,
le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato,
le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.
3. La consulta formula proposte ed esprime pareri
al provveditorato ed agli enti locali competenti. Può collaborare,
su richiesta del provveditorato agli studi, all'istituzione di uno sportello
informativo per gli studenti, con particolare riferimento all'attuazione
del presente regolamento. La consulta provinciale può promuovere
anche iniziative di carattere transnazionale.
Art. 7 - Giornata nazionale della scuola
1. È istituita la giornata nazionale della
scuola. Il Ministro della pubblica istruzione, annualmente, d'intesa con
la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ne
individua la data.
2. Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche
sono aperte al pubblico e svolgono manifestazioni e iniziative atte a sottolineare
il valore dell'attività educativa e formativa. Sono organizzati
incontri di carattere nazionale e locale per l'approfondimento di tematiche
di interesse formativo.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta
di associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria
superiore può promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle
attività integrative svolte nell'ambito del presente regolamento,
fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.
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