Protocollo d'Intesa tra il Miur e la Confindustria
Tra
IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
(di seguito denominato Miur)
E
LA CONFINDUSTRIA
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, in particolare
l'art. 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999,
n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della Parte seconda
della Costituzione";
Visto il D.P.R. del 1°
dicembre 1999, n. 477, contenente norme relative all'organizzazione del
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Visto il D.P.R. del 6 novembre
2000, n. 347, recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica
Istruzione;
Visto il D.P.R. 11 agosto
2003, n. 319 "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", modificativo
del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 477, contenente norme relative all'organizzazione
del Ministero dell'Università e del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347,
recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione,
la Ricerca Scientifica e Tecnologica, modificativo del D.P.R. 1 dicembre
1999, n. 477 e del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347;
Vista la legge 28 marzo 2003,
n. 53 concernente la delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale e successivi decreti applicativi;
Vista la legge 14 febbraio
2003, n. 30, di "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro" ed il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30";
Visto il decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59 recante la definizione delle norme generali relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art.
1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Viste le conclusioni della
Presidenza del Consiglio Europeo di Lisbona 23 e 24 marzo 2000 sull'occupazione,
le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia
basata sulla conoscenza;
Vista la Risoluzione del Consiglio
dell'Unione Europea del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente;
Viste le Conclusioni della
Presidenza del Consiglio Europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002
sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e formazione;
Vista la Risoluzione del Consiglio
dell'Unione Europea del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore
Cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale;
Vista la Risoluzione del Consiglio
dell'Unione Europea del 15 luglio 2003 sul capitale sociale e umano;
Visto l'Accordo-Quadro, sancito
in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le
Linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004,
di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale,
nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28
marzo 2003, n. 53;
Visti i precedenti Protocolli
sottoscritti il 18 luglio 1990, il 19 aprile 1994, il 16 marzo 1998 e il
24 luglio 2002;
Premesso che:
• il Miur è impegnato in un complesso processo di innovazione e riordino dei propri assetti organizzativi e istituzionali nonché del sistema educativo e formativo per sostenere e potenziare il ruolo di centralità assunto dall'istruzione e dalla formazione, sia a livello nazionale che di Unione europea, nell'ambito della "società della conoscenza"; ed in particolare:
– il D.P.R. 11 agosto 2003,
n. 319 ha regolamentato l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca sia a livello centrale che periferico;
– la legge 28 marzo 2003 n.
53 ha recepito e messo a sistema i princ'pi e i profili di un'istruzione
e formazione di qualità, in grado di garantire a tutti il diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età e una
forte integrazione tra le politiche educative e quelle del lavoro;
– la legge Biagi - legge delega
14 febbraio 2003, n. 30 - in materia di occupazione e mercato del lavoro
ha aperto scenari nuovi sul piano delle opportunità formative a
tutte le istituzioni scolastiche e formative.
• la Confindustria consapevole
dell'importanza che assume la formazione quale fattore di crescita complessiva
del Paese e la competitività delle imprese, intende contribuire
al miglioramento della qualità dell'istruzione attraverso un più
incisivo raccordo tra offerta formativa ed esigenze del tessuto economico-produttivo
del Paese;
• il Miur e la Confindustria
da tempo collaborano attivamente in maniera organica e sistematica a sostegno
dello sviluppo del capitale umano, quale risorsa strategica sulla quale
investire al fine di coniugare coesione sociale, competitività,
formazione di più alto profilo, opportunità occupazionali,
migliore qualità della vita;
• il Miur e la Confindustria
intendono promuovere e sostenere un piano strategico per favorire un raccordo
sempre più stretto e proficuo tra le scuole e le Università
con il sistema produttivo del Paese. Le Linee caratterizzanti del piano
mirano ad accrescere e valorizzare il patrimonio culturale, scientifico
e tecnologico, le competenze professionali delle persone lungo tutto l'arco
della vita. Gli obiettivi operativi sono finalizzati a rafforzare e sviluppare
il grado di qualità e di innovazione dell'istruzione richiesto dagli
standard europei, a formare risorse umane dotate di alte conoscenze e di
elevata cultura di base, nonché di competenze professionali idonee
ad accedere al mondo del lavoro;
• i processi di riforma e
le innovazione in atto, in ambito scolastico e formativo, suggeriscono
di adottare un nuovo Protocollo d'intesa, che recepisca in termini più
moderni ed efficaci i raccordi e le interazioni tra il sistema dell'istruzione
e il sistema produttivo.
quanto segue:
Art. 1
Il Miur e la Confindustria
- di seguito per brevità denominati "le Parti" - si impegnano a
programmare e promuovere iniziative e interventi di consultazione e di
raccordo permanenti per il monitoraggio, la valutazione e la verifica degli
output del sistema formativo, per favorire l'integrazione tra i
sistemi d'istruzione, formazione e mondo della produzione e del lavoro,
l'innalzamento della qualità dell'istruzione e formazione, la ricerca
e l'innovazione nei vari settori del sistema scolastico, la competitività
delle imprese, la promozione della cittadinanza attiva e dell'occupabilità
sostenibile per i giovani.
A tal fine le Parti, nel pieno
rispetto dei reciproci ruoli, ricercano e sperimentano d'intesa, modelli,
percorsi, progetti, metodologie che consentano un raccordo organico e funzionale
con l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo della
scuola e dell'Università, nelle dimensioni sia locale che europea
e internazionale.
Art. 2
Nell'ambito delle finalità
di collaborazione di cui all'art. 1, le Parti stabiliscono di dare priorità
agli interventi a sostegno dei processi di riforma previsti dalla legge
n. 53/2003 e relative norme attuative, alle collaborazioni tra scuole,
Università e imprese, in particolare nel Mezzogiorno, con specifico
riguardo alle seguenti aree:
• qualità del servizio
scolastico;
• valutazione riferita al
sistema dell'istruzione in tutte le sue articolazioni, ivi compresa l'educazione
permanente;
• supporto all'autonomia delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie;
• offerta formativa e personalizzazione
dei piani di studio;
• orientamento;
• innalzamento del livello
delle competenze scientifiche e tecnologiche;
• educazione permanente degli
adulti e, in particolare, la formazione continua dei lavoratori;
• percorsi di alternanza scuola-lavoro;
• istruzione e formazione
tecnica superiore;
• incremento dell'offerta
di stage e tirocini formativi da parte delle imprese;
• formazione del personale
della scuola e delle Università, con particolare riguardo alle nuove
tecnologie, all'innovazione didattica e alla progettazione formativa, per
la costruzione di un "sistema" di formazione e aggiornamento permanente
in servizio;
• internazionalizzazione dell'istruzione
scolastica e universitaria;
• sviluppo delle nuove tecnologie
educative, con particolare riferimento all'ambiente e-learning;
• coinvolgimento delle scuole
paritarie e delle Università non statali legalmente riconosciute
al raggiungimento di alti profili formativi;
• certificazione delle competenze
acquisite in ambiente formale, non formale e informale.
Art. 3
Le Parti si impegnano a coinvolgere
le rispettive strutture centrali e periferiche.
Nella realizzazione delle
iniziative comuni, di cui al presente Protocollo, saranno coinvolti, per
le rispettive competenze, regioni ed enti locali.
Art. 4
Le Parti, consapevoli che
la Rete qualità assume un'importanza strategica rilevante ai fini
dell'acquisizione, da parte delle scuole, di una cultura progettuale, professionale
e organizzativa capace di garantire il miglioramento continuo del servizio
e i risultati di apprendimento da parte degli studenti, convengono sull'esigenza
che tale Rete vada adeguatamente sostenuta e potenziata.
Accanto ai Poli tradizionali
(Milano, Padova, Mantova, Vicenza, Roma, Napoli) cui compete il ruolo di
"Laboratori per lo sviluppo della qualità nelle scuole",
in ogni regione sarà incentivato il funzionamento di centri regionali,
istituiti per promuovere la Cultura della qualità, quale base
del buon funzionamento di tutte le istituzioni scolastiche.
Art. 5
Nella considerazione che il
confronto con i sistemi educativi e formativi di altri Paesi costituisce
pre-requisito di base per il miglioramento della qualità dell'istruzione
e di un'efficace formazione del capitale umano, le Parti si impegnano a
programmare e sviluppare azioni rivolte a facilitare lo scambio di esperienze
e la mobilità sia degli studenti che dei docenti. Si impegnano,
inoltre, attraverso una comunicazione mirata, ad attrarre presso le Università
i migliori studenti, docenti e ricercatori stranieri, in particolare provenienti
dai Paesi che garantiscono maggiore interesse per l'export italiano.
Art. 6
Per contrastare e ridurre
la dispersione scolastica, obiettivo prioritario anche in ambito europeo,
e garantire un più efficace raccordo tra istruzione, formazione
e mondo del lavoro, le Parti convengono di realizzare iniziative dirette
a:
• favorire il coordinamento
tra i soggetti istituzionalmente competenti nel settore dell'orientamento;
• mettere a disposizione degli
studenti e dei docenti strumenti orientativi, informativi e formativi sulla
valutazione e autovalutazione delle competenze e abilità, sui percorsi
formativi con particolare riferimento a quelli scientifici e tecnologici,
sul mercato del lavoro e delle professioni;
• definire e sperimentare
un sistema di crediti formativi personali da spendere negli itinerari scolastici
e formativi, nonché di transizione tra istruzione e mondo della
produzione e del lavoro;
• favorire la diffusione dei
tirocini di orientamento nella scuola e nell'Università, nonché
le esperienze di alternanza scuola-lavoro;
• contribuire all'individuazione
delle competenze specifiche, indispensabili per la formazione della persona
ed ai fini dell'occupazione;
• favorire la concertazione
e definizione di percorsi di orientamento, ri-orientamento e riqualificazione
in ogni fase di transizione, ogni volta si renda necessario assumere decisioni
di particolare importanza.
Art. 7
Le Parti, per dare attuazione
all'art. 4 della legge n. 53/2003, si impegnano a svolgere azioni programmate
e congiunte volte a diffondere e valorizzare l'alternanza scuola-lavoro,
quale metodologia di apprendimento in grado di rispondere ai bisogni formativi
e alle diverse esigenze cognitive degli studenti. Tali iniziative intendono
favorire l'orientamento degli studenti e promuovere l'acquisizione di conoscenze
competenze e abilità, a partire da esperienze concrete realizzate
a contatto con le realtà produttive.
Art. 8
Le Parti si impegnano a promuovere,
sostenere e incentivare lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore attraverso interventi pluriennali, intesi tra l'altro,
a favorire la costituzione di Poli formativi di eccellenza, strettamente
collegati con le strutture e le realtà della ricerca scientifica
e tecnologica. Gli interventi saranno rivolti a potenziare la formazione
e l'occupabilità dei giovani, la formazione continua degli adulti,
la crescita del capitale umano e ad incrementare le capacità di
interpretare e gestire l'innovazione da parte delle imprese, soprattutto
medie e piccole, nei contesti locale, nazionale ed internazionale.
Art. 9
Le Parti, consapevoli che
la conoscenza e l'utilizzo delle nuove tecnologie rappresentano un importante
strumento di diffusione e innovazione didattica in grado, tra l'altro,
di facilitare e migliorare i processi di apprendimento e autoapprendimento,
nonché una competenza basilare per lo svolgimento di qualsiasi professione,
programmano di promuovere iniziative per la diffusione delle tecnologie
in tutti gli ambiti formativi e in particolare in quello scolastico.
Art. 10
Le Parti si impegnano a valorizzare
la presenza nelle scuole degli studenti stranieri per facilitarne la crescita
culturale e professionale. Le Parti si impegnano, altresì, a realizzare
iniziative atte a sostenere l'inserimento e l'integrazione nella scuola
dei soggetti più deboli.
Art. 11
Per la realizzazione degli
obiettivi indicati nel Protocollo e per consentire la pianificazione strategica
delle attività relative ai settori dell'Istruzione e dell'Università,
sono costituiti, con decreto del Ministro:
1) un comitato di coordinamento
composto, per il Miur, dal Ministro, dal capo di Gabinetto, dai capi Dipartimento,
e, per la Confindustria, dal vice presidente per Education e dal direttore
del Nucleo formazione e scuola;
2) un comitato tecnico per
l'Istruzione, composto da 8 rappresentanti della Confindustria e 8 rappresentanti
del Miur;
3) un comitato tecnico per
l'Università, costituito da 6 rappresentanti della Confindustria
e 6 rappresentanti del Miur.
Presso ciascun comitato opera
una segreteria tecnica a cura degli Uffici dei capi Dipartimento per l'Istruzione
e l'Università.
Il comitato di coordinamento
istituisce tavoli di confronto, costituiti da entrambe le rappresentanze,
per progettare e approfondire iniziative, interventi e strategie con valenza
generale e trasversale, su indicazioni del Ministro.
I comitati tecnici sono presieduti
dal sottosegretario delegato o, in sua assenza, dal capo Dipartimento,
competente per materia.
I comitati possono operare
congiuntamente ovvero attraverso gruppi di lavoro o organismi di confronto
costituiti da entrambe le rappresentanze.
Per la trattazione degli argomenti
posti all'ordine del giorno, potranno essere chiamati a partecipare agli
incontri, di volta in volta, esperti anche stranieri.
Il presente Protocollo ha validità di quattro anni a decorrere dalla data di stipula.
Roma, 21 settembre 2004
IL VICE PRESIDENTE PER L'EDUCATION
Gianfelice Rocca
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