INTESA tra IL MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE e LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI firmatarie del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999
Roma, lì 12 febbraio 2001
Il presente accordo è finalizzato alla ripartizione, per l’anno
scolastico 2000/2001, in ambito provinciale e a livello di scuola, delle
funzioni aggiuntive previste per la valorizzazione della professionalità
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
LE PARTI
premesso
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con direttiva impartita
all’ARAN, ha previsto che la stessa Agenzia debba procedere alla formulazione
dei criteri per la contrattazione integrativa necessaria per la gestione
dei fondi contemplati dall’articolo 50 della vigente legge finanziaria,
nonché di quelli derivanti dal recupero dei trasferimenti delle
risorse dagli enti locali al Ministero della pubblica istruzione, previsti
dall’atto di indirizzo;
- di dover procedere, con la massima urgenza, all’attribuzione a tutte
le istituzioni scolastiche e alla generalità del personale ivi compreso
quello transitato dagli enti locali per effetto dell’articolo 8 della legge
124/99, delle funzioni aggiuntive in misura corrispondente alle entità
già assegnate, a livello provinciale, nell’anno scolastico 1999/2000;
CONCORDANO
sulla necessità che il provvedimento di ripartizione delle funzioni
aggiuntive per l’anno scolastico 2000/2001 recepisca le seguenti modalità
e criteri.
-
Per l’anno scolastico 2000/2001 il Ministero della pubblica istruzione,
sentite le organizzazioni sindacali nazionali, determina il numero delle
funzioni aggiuntive da distribuire ad ogni provincia in misura analoga
a quella dell’anno scolastico precedente.
-
Tale ripartizione deve essere effettuata tra tutte le istituzioni scolastiche
ed a favore, quindi, della generalità del personale, ivi compreso
quello trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8
della legge 3 maggio 1999 n. 124.
-
La ripartizione delle funzioni aggiuntive di cui al comma 2 è operata
ai sensi dell’articolo 50, comma 3 del CCNI..
-
Le risorse residuali all’assegnazione di cui al punto 3 saranno distribuite
secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa provinciale.
-
Ai fini della formulazione delle graduatorie di istituto il servizio prestato
nelle istituzioni scolastiche dal personale transitato dagli enti locali
è equiparato a quello contemplato dall’allegato "7" del CCNI del
31/8/1999. Analoga equiparazione è effettuata per il suddetto personale
per tutti i titoli previsti dallo stesso allegato.
-
Limitatamente all’anno scolastico 2000/2001, qualora sulla stessa funzione
aggiuntiva si siano avvicendati più soggetti, in sede di contrattazione
integrativa di scuola saranno individuate le modalità per la retribuzione
proporzionale della stessa funzione aggiuntiva. in coerenza con quanto
previsto dall’interpretazione autentica del contratto integrativo nazionale
del 6 settembre 2000.
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