Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
PROMULGA
Art. 1
1. Il decreto-legge 16 marzo
2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi
o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente
conclusosi con proscioglimento, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 maggio 2004
Le modifiche apportate
dalla legge di conversione sono riportate con caratteri corsivi.
Art. 1
1. Al comma 57 dell'articolo
3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "sentenza
definitiva di proscioglimento" sono inserite le seguenti: "perché
il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto
non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato
ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato,
anche se pronunciati dopo la cessazione del servizio, e, comunque, nei
cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge";
b) le parole: "oltre i limiti
di età previsti dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "anche
oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe";
c) dopo le parole: "sospensione
ingiustamente subita" sono inserite le seguenti: "e del periodo di servizio
non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra
loro.";
d) le parole: "secondo modalità
stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;
e) sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente
comma sono equiparati i provvedimenti dopo una sentenza di assoluzione
del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché
non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o non è
previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento
sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può
chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante
dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione
dal servizio o dalla funzione o del periodo non espletato per l'anticipato
collocamento in quiescenza.".
2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:
"57/bis. Ove il procedimento
penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata,
si sia concluso con proscioglimento, diverso da decreto di archiviazione
per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perché
il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto
non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato,
anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'Amministrazione di
appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare
e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella
sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate
nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità
disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le Amministrazioni
competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza
di riammissione in servizio.".
3. Gli effetti delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 2004. Sono fatti
salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 2
1. Le domande di cui all'articolo
3, commi 57 e 57/bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate,
a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, all'Amministrazione
di appartenenza. L'Amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero
dalla definizione del procedimento di cui al comma 57/bis del medesimo
articolo.
2. Fatte salve le competenze
delle regioni, le modalità per il ripristino del rapporto di lavoro
per il personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono disciplinate ai sensi del comma 3, dell'articolo
2 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei princìpi
del presente decreto.
3. In caso di ripristino del
rapporto di impiego dei magistrati ordinari, disposto dal Consiglio Superiore
della Magistratura, ai sensi del comma 57/bis dell'articolo 3 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato
riammesso in servizio è conferita, se possibile e comunque nell'ambito
dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo
esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del
comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato
riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza,
aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità non
inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio Superiore della
Magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente
superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso
Consiglio, dell'anzianità in ruolo al momento della cessazione del
servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate;
non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero funzioni di livello
superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte
di Cassazione, nonché funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi
livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57 dell'articolo
3 della legge n. 350 del 2003 che, al momento dell'anticipato collocamento
in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità
inferiore a dodici anni è conferita, anche in soprannumero, una
funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio Superiore
della Magistratura dispone, altresì, la continuazione del servizio
per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita e per
il periodo di attività non presentata in dipendenza della cessazione
anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e 57/bis del
citato articolo 3; in ogni caso di riammissione in servizio o di ripresa
del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei predetti commi, al magistrato
è attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio
non avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa alla progressione
in carriera. Le norme del presente comma si applicano ai magistrati militari,
nel rispetto dei principi posti e ferme restando le competenze stabilite
dal relativo ordinamento.
4. Per il personale militare
e delle forze di polizia, per il personale di cui all'articolo 7, primo
comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché per quello
del settore operativo e acronavigante del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco addetto all'attività di soccorso, in caso di ripristino del
rapporto di impiego ai sensi del comma 57/bis dell'articolo 3 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio, se possibile
e comunque nell'ambito dei posti disponibili, sono attribuiti il grado
o la qualifica posseduti al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza
e gli è conferita una funzione corrispondente ai predetti grado
o qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del
comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti
gradi, qualifica e funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso
comunque il conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da
ciascuna Amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti,
e con riassorbimento all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi
causa. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché
per il personale del settore operativo e acronavigante del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, il servizio
non può in ogni caso protrarsi oltre gli otto anni eccedenti il
limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per il collocamento
in quiescenza d'ufficio e per il personale delle Forze armate e di polizia
ad ordinamento militare il servizio non può protrarsi oltre il limite
di età per il collocamento in congedo assoluto. In caso di prolungamento,
di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del
personale delle Forze armate e di polizia, da considerare in soprannumero
riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi
causa, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento,
stato giuridico ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai
fini dell'avanzamento al grado o qualifica superiore per gli anni di prolungamento
o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto
per il ruolo e il grado o qualifica di appartenenza e, fino al definitivo
collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite
in conseguenza del collocamento in congedo o in quiescenza e sono sospesi
il relativo trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria.
5. In caso di ripristino del
rapporto di impiego di personale diverso da quello di cui ai commi 2, 3
e 4, ai sensi del comma 57/bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio è attribuita la
qualifica posseduta al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza
e gli è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti
disponibili, una funzione corrispondente alla predetta qualifica. In caso
di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso
articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le predette qualifica e funzione
sono attribuite anche in soprannumero, escluso, comunque, il conferimento
delle funzioni apicali individuate da ciascuna Amministrazione in conformità
ai rispetti ordinamenti.
6. In ogni caso di ripristino
del rapporto di impiego è sospeso il trattamento pensionistico,
In caso di ripristino del rapporto di impiego con attribuzione di una funzione
in soprannumero rispetto alle previsioni della pianta organica, le Amministrazioni
diverse da quelle di cui al quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili
nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti idonei
ad assicurare l'equivalenza della spesa.
6/bis. I docenti dei policlinici
universitari sono reintegrati nelle funzioni ricoperte al momento della
loro sospensione.
Art. 3
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
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