Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonchθ in materia di esami di Stato e di Universitΰ
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 130 del 5/6/2004)
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Promulga
Art. 1
1. Il decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato
e di Università, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 giugno 2004
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
All'articolo 1:
al comma 1, nella tabella ivi richiamata, dopo il punto A.4) è inserito il seguente:
"A.4/bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24";
al punto B.3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"b/bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1)";
alla lettera c), le parole: "titolo di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto";
alla lettera e), sono premesse le parole: "a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006" e, dopo le parole: "il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero", sono inserite le seguenti: "e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione Europea";
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare";
la lettera i) è soppressa;
il punto C.3) è sostituito dal seguente:
"C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3";
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1/bis. Dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il comma 3 dell'articolo 401 del Testo Unico è abrogato";
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3/bis. Costituisce, altresì, titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle Accademie di Belle Arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante";
al comma 4, le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2005/2006" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno scolastico 2004/2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004";
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4/bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di Strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di Didattica della musica, purché in possesso di un diploma di Conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003/2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A".
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1/bis - Piano pluriennale
di nomine
1. Con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con
i Ministri per la Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, è
adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel
corso del prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili
e vacanti.
2. All'attuazione del piano
di cui al comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge Finanziaria.
3. Lo schema di decreto
di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione
tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo
schema di decreto.
4. Entro i trenta giorni
successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi
alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
"c/bis) agli insegnanti
in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale
conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di
abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno
360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre
1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente
e in conformità alle modalità di formazione definite nella
fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;
c/ter) agli insegnanti
tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c),
che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato
servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata
in vigore del presente decreto";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1/bis. Nell'anno accademico
2003/2004 e, comunque, non oltre la data di entrata in vigore del decreto
legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le Università
istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale,
per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli
alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso
di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti
prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124,
che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno,
dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
1/ter. In sede di definizione
della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare
ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità
di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato
almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del Testo Unico";
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3/bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari Atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca impartisce alle Università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale";
al comma 4, dopo le parole: "presso i Conservatori", sono inserite le seguenti: "ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo Strumento musicale, nonché per Educazione musicale nella scuola secondaria" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3";
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4/bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita dall'articolo 9 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di Didattica della musica coordinato con le relative classi di Strumento presso i Conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7";
al comma 7, dopo le parole: "di cui ai commi 1" sono inserite le seguenti: ", 1/bis";
dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
"7/bis. A decorrere dall'anno scolastico 2005/2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1, comma 6/bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306".
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2/bis - Graduatorie
dell'Afam
1. I docenti precari che
hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'Alta formazione
artistica e musicale (Afam) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie,
previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi
secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 - Disposizioni
relative ai passaggi di ruolo
1. Con specifico Accordo
integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola,
è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti
disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella
scuola secondaria.
2. Sono consentiti passaggi
di cattedre sulla classe di concorso 77/A ai docenti di ruolo in Educazione
musicale, purché già inseriti in graduatoria permanente di
Strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servizio su tali cattedre".
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3/bis - Graduatoria
aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno
1. Ai docenti che hanno
conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di
sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti
con i decreti del Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali
e Amministrativi del Ministero della Pubblica Istruzione del 31 marzo e
del 1° aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 29 del 13 aprile 1999, nonché
con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, rispettivamente
n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti
nelle relative graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto
all'iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo
l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione
entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato
su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato
è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle
norme vigenti.
Art. 3/ter - Accesso
con riserva
1. A decorrere dall'anno
scolastico 2005/2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione
all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi
di laurea in Scienze della formazione primaria possono presentare domanda
di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente
decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro
che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione
nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione
con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per
l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento
definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la
presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato
con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca.
2. A decorrere dall'anno
scolastico 2005/2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del Testo Unico, sono altresì, iscritti con riserva, fino al
conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente
all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333.
Art. 3/quater - Proroga
dell'utilizzazione di personale
1. Al fine di garantire
la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi
di laurea per la Formazione primaria e alle Scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite,
è prorogata l'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie,
del personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza
1° settembre 2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 2 dicembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999, e del
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
28 aprile 2003, n. 44. Allo stesso scopo e fino al medesimo termine, non
si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge
3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti
scolastici della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le
finalità del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori
ad un quinquennio. In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo
5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalità
e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni
di supervisore di tirocinio".
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: "alla riforma", sono inserite le seguenti: "introdotta dal regolamento" e le parole: "entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002/2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno accademico 2002/2003";
al comma 2, le parole: "del decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui al decreto".
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
"Art. 4/bis - Idoneità
a professore associato
1. A decorrere dall'anno
2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge
19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l'idoneità
di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro
che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di
sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi
dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati
e siano stati inquadrati dalle Università nel ruolo dei professori
associati.
2. Ai maggiori oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l'anno 2005
e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dei trasferimenti assegnati alle Università interessate
dalle disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il finanziamento
ordinario delle Università statali, di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rifinanziato
dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "e fino alla realizzazione della riforma stessa" sono soppresse e dopo le parole: "non si tiene conto" sono inserite le seguenti: ", salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,";
al comma 2, le parole: "e fino alla riforma di cui al comma 1" sono soppresse.
Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
"Art. 5/bis - Proroga
del Consiglio universitario nazionale
1. In attesa dell'approvazione
di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario
nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile
2004 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque,
non oltre il 30 aprile 2005".
TESTO DEL DECRETO LEGGE
7 APRILE 2004, N. 97 (Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale - n. 88 del 15 aprile 2004)
COORDINATO CON LA LEGGE
DI CONVERSIONE 4 GIUGNO 20004, N. 143
(Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - n. 130 del 5 giugno 2004)
Art. 1 - Disposizioni in
materia di graduatorie permanenti
1. A decorrere dall'anno scolastico
2004/2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato
"Testo Unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001,
n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333,
in base alla tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando
luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti
dalla predetta tabella.
1/bis. Dall'anno scolastico
2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui
all'art. 401 del Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi
entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla
graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato,
da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento
nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della
cancellazione.
2. Il comma 3 dell'art. 401
del Testo Unico è abrogato.
3. L'abilitazione conseguita
presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis)
costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo
scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.
3/bis. Costituisce, altresì,
titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al
comma 1 il diploma accademico di II livello di cui alla legge 21 dicembre
1999, n. 508 e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle Accademie
di Belle Arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati
da apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato
abilitante.
4. A decorrere dall'anno scolastico
2005/2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti
per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni sono effettuati con cadenza
biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n.
255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333,
le parole: "da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio
di ciascun anno" sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005/2006.
Per l'anno scolastico 2004/2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle
graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno
2004.
4/bis. In sede di prima applicazione
del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di Strumento musicale
nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante
di Didattica della musica, purché in possesso di un diploma di Conservatorio
in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003/2004,
360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.
Art. 1/bis - Piano pluriennale
di nomine
1. Con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con
i Ministri per la Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, è
adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel
corso del prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili
e vacanti.
2. All'attuazione del piano
di cui al comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge Finanziaria.
3. Lo schema di decreto di
cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica,
ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che
sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema
di decreto.
4. Entro i trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Art. 2 - Disposizioni speciali
per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
1. Nell'anno accademico 2004/2005
e, comunque, non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo
attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le Università
e le Istituzioni di Alta Formazione artistica e musicale (Afam) istituiscono,
nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata
annuale, riservati:
a) agli, insegnanti di scuola
secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni
disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione
in data 24/11/1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7/6/1999,
e del D.P.R. 31/10/1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento
nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di
laurea o del diploma Isef o di Accademia di Belle Arti o di Istituto Superiore
per le Industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di
concorso di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 39
del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento
ordinario al Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione,
Parte Prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio
su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla
data di entrata in vigore del presente decreto;
b) agli insegnanti di scuola
materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno
di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento,
e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni
dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) agli insegnanti in possesso
della specializzazione per il sostegno di cui alla lett. a) e di un diploma
di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle
C, e D del citato decreto del Ministro della P.I. n. 39 del 30 gennaio
1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella
tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di
un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore
di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità
e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni
dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c/bis) agli insegnanti in
possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale
conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di
abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno
360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre
1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente
e in conformità alle modalità di formazione definite nella
fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;
c/ter) agli insegnanti tecnico-pratici,
in possesso dei titoli di studio di cui alla lettera c), che siano privi
di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno
360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
1/bis. Nell'anno accademico
2003/2004 e, comunque, non oltre la data di entrata in vigore del decreto
legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le Università
istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale,
per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli
alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso
di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti
prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124,
che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno,
dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
1/ter. In sede di definizione
della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare
ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità
di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato
almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del Testo Unico.
2. Gli insegnanti in possesso
dei diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati,
che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato
almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso
31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004/2005, ad un
corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di
Didattica della musica presso i Conservatori secondo modalità definite
con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati
sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo
quanto previsto dal comma 7.
3. I corsi di cui ai commi
1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità
all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato,
e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che prevedono
anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna Università,
per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale
dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.
3/bis. Al fine di evitare
differenti interpretazioni tra i vari Atenei e diversi criteri di valutazione
dei corsisti, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca impartisce alle Università precise disposizioni relative
alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo
di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi
universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attività
lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il
territorio nazionale.
4. Gli insegnanti in possesso
dei diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati,
che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato
almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1°
settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
ammessi, per l'anno accademico 2004/2005, anche in soprannumero, all'ultimo
anno dei corsi di Didattica della musica coordinati con le relative classi
di Strumento presso i Conservatori ai fini del conseguimento di specifica
abilitazione per lo Strumento musicale nonché per Educazione musicale
nella scuola secondaria, secondo modalità definite con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tenuto
anche conto dei criteri di cui al comma 3.
4/bis. Ai fini di cui al comma
4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi
di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio
nella classe di concorso 77/A, istituita dall'articolo 9 del decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso,
all'ultimo anno del corso di Didattica della musica coordinato con le relative
classi di Strumento presso i Conservatori, beneficiando di crediti formativi
in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite
con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le
disposizioni di cui al comma 7.
5. Ai fini dell'ammissione
ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è
valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio
e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.
6. Nella provincia autonoma
di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per
gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i
quali nell'anno scolastico 2003/2004 non sono stati banditi concorsi ordinari
per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo
aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale
adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.
7. I corsi speciali di cui
ai commi 1, 1/bis, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate
dalle Università e dai Conservatori con i proventi derivanti dal
pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi
corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato
e del bilancio delle singole Università e dei singoli Conservatori.
7/bis. A decorrere dall'anno
scolastico 2005/2006 è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita
con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati
ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della
Pubblica Istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
IV serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato
il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1,
comma 6/bis, del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata
in vigore della medesima legge n. 306.
Art. 2/bis - Graduatorie
dell'Afam
1. I docenti precari che hanno
prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'Alta Formazione
artistica e musicale (Afam) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie,
previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi
secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
Art. 3 - Disposizioni relative
ai passaggi di ruolo
1. Con specifico accordo integrativo
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola, è
determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili,
il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.
2. Sono consentiti passaggi
di cattedre sulla classe di concorso 77/A ai docenti di ruolo in Educazione
musicale, purché già inseriti in graduatoria permanente di
Strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servizio su tali cattedre.
Art. 3/bis - Graduatoria
aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno
1. Ai docenti che hanno conseguito
il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti
del Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi
del Ministero della Pubblica Istruzione del 31 marzo e del 1° aprile
1999 pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - IV
serie speciale - n. 29 del 13 aprile 1999, nonché con decreti dirigenziali
2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale - rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999
e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie
di merito, è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in
una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti
che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine.
Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte
in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente
di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.
Art. 3/ter - Accesso con
riserva
1. A decorrere dall'anno scolastico
2005/2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento
secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in Scienze
della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con
riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze
previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi
universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno,
purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva
nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento
delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo
nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione
del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. A decorrere dall'anno scolastico
2005/2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo
Unico, sono altresì, iscritti con riserva, fino al conseguimento
del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione
di cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all'ultimo scaglione
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333.
Art. 3/quater - Proroga
dell'utilizzazione di personale
1. Al fine di garantire la
continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi
di laurea per la formazione primaria e alle Scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite,
è prorogata l'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie,
del personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza
1° settembre 2004 cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'art.
2 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 2 dicembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999, e del decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 aprile 2003,
n. 44. Allo stesso scopo e fino al medesimo termine, non si applica la
disposizione di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n.
315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici
della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le finalità
del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un quinquennio.
In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'art. 5 della legge 28
marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalità e delle
competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di
supervisore di tirocinio.
Art. 4 - Sessione straordinaria
di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Medico chirurgo
1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato
con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione 9 settembre 1957, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è
indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico chirurgo,
riservata ai possessori della laurea in Medicina e chirurgia, conseguita
secondo l'ordinamento previgente alla riforma introdotta dal regolamento
cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi,
entro l'anno accademico 2002/2003.
2. Le prove degli esami di
cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della
data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 19 ottobre 2001,
n. 445.
3. Gli esami di cui al comma
1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto
conto del numero degli interessati.
4. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle
Università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e
dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame
di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio
delle Università.
5. Fermo restando quanto previsto
dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di Medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina
prevista dal citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca n. 445 del 2001.
Art. 4/bis - Idoneità
a professore associato
1. A decorrere dall'anno 2005,
analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19
ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l'idoneità
di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro
che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di
sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi
dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati
e siano stati inquadrati dalle Università nel ruolo dei professori
associati.
2. Ai maggiori oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l'anno 2005
e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dei trasferimenti assegnati alle Università interessate
dalle disposizioni di cui al comma 1 a valere sul Fondo per il finanziamento
ordinario delle Università statali, di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rifinanziato dalla
tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5 - Spese di personale
docente e non docente universitario
1. In attesa di una riforma
organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle
Università, per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite
previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
non si tiene conto, salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3,
comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei costi
derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle
Università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e dall'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004, le spese
per il personale universitario, docente e non docente che presta attività
in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese
per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Dall'attuazione dei commi
1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
Art. 5/bis - Proroga del
Consiglio universitario nazionale
1. In attesa dell'approvazione
di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario
nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile
2004 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque,
non oltre il 30 aprile 2005.
Art. 6 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Il presente decreto munito
del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
A) TITOLI DI ACCESSO
ALLA GRADUATORIA
A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma di "Didattica della musica" di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in Scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:
per il punteggio minimo richiesto
per il superamento del concorso o esame, fino a 59 punti 4
per il punteggio da 60 a
65 punti 5
per il punteggio da 66 a
70 punti 6
per il punteggio da 71 a
75 punti 7
per il punteggio da 76 a
80 punti 8
per il punteggio da 81 a
85 punti 9
per il punteggio da 86 a
90 punti 10
per il punteggio da 91 a
95 punti 11
per il punteggio da 96 a
100 punti 12
A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:
a) si valuta il superamento
di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo
titolo con valore abilitante;
b) le votazioni conseguite
in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio
massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;
c) le eventuali frazioni di
voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori
a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;
d) ai candidati che abbiano
superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella
scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo
all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche
dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il
punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato
a cento;
e) ai candidati che abbiano
superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella
scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento
nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della
prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero,
se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame
espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato
a cento;
f) ai candidati che abbiano
conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione
alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n.
153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie
speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000
e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie
speciale n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio
complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco
degli abilitati.
A.3) Per i titoli professionali
conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi delle
direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e
92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 sono attribuiti punti 8
A.4) Per l'abilitazione conseguita
presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis)
a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui
al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24
per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico
per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi
di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico
corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato;
per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione
conseguita presso le Scuole quadriennali di Didattica della musica in aggiunta
al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30,
di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio
specifico per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione,
a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti
6
A.4/bis) Per l'abilitazione
all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in Scienze della formazione
primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti
ulteriori punti 24
A.5) Per le abilitazioni o
titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione
di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al
punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1,
ulteriori punti 6
B) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE
B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti:
per ogni mese o frazione
di almeno 16 giorni punti 2
fino ad un massimo per ciascun
anno scolastico di punti 12
B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti:
per ogni mese o frazione
di almeno 16 giorni punti 1
fino ad un massimo per ciascun
anno scolastico di punti 6
B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:
a) è valutabile solo
il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio
prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla
classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
b) il servizio prestato contemporaneamente
in più insegnamenti o in più classi di concorso è
valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;
b/bis) il servizio prestato
in classi di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si
riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento
del punteggio previsto dal punto B.1);
c) il servizio svolto nelle
attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto
titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto,
è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare,
a scelta dell'interessato;
d) non sono valutabili i servizi
di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi
di specializzazione per l'insegnamento secondario;
e) a decorrere dall'anno scolastico
2005/2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero
e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria
o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione Europea è equiparato
al corrispondente servizio prestato in Italia;
f) il servizio prestato nelle
scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli
della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi
insegnamenti curricolari della scuola statale;
g) il servizio prestato dal
1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero,
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n.
255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
h) il servizio prestato nelle
scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla
legge 1 marzo 1957, n. 90 nelle isole minori e negli istituti penitenziari
è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna
quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata
sopra i seicento metri dal livello del mare;
i) (soppressa).
C) ALTRI TITOLI
C.1) Ai titoli elencati nella
presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un
punteggio superiore a punti 30
C.2) Per ogni titolo di studio
di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria,
fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti
3
C.3) Per ogni abilitazione
o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato
quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti
3
C.4) Ai fini dell'attribuzione
del punteggio di cui al punto C.3:
a) nel caso di abilitazioni
conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame,
il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;
b) le idoneità e le
abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi
non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie
e viceversa;
c) non sono valutati i titoli
di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni
contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del
2000 e n. 1 del 2001.
C.5) Per ogni titolo professionale
conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi delle
citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in
aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti
punti 1
C.6) Per il dottorato di ricerca,
al conseguimento del titolo sono attribuiti punti 12
C.7) Limitatamente alla graduatoria
relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare,
per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di
concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami
in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in Scienze della formazione
primaria, indirizzo per la scuola elementare:
per ogni titolo sono attribuiti punti 6
C.8) Limitatamente alla graduatoria
relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna,
per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola
materna, sono attribuiti punti 6
C.9) Limitatamente alla graduatoria
relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in
Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare,
sono attribuiti punti 6
C.10) La valutazione della
laurea in Scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8
e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi
della lettera A, punto A.5
C.11) Per ogni diploma di
specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario
di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti
cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3
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