Riforma dell'ordinamento della scuola elementare
Art. 1 - Finalità generali
1. La scuola elementare, nell'ambito
dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del
cittadino secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto
e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali.
Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone
la prima alfabetizzazione culturale.
2. La scuola elementare, anche mediante
forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola
materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità
del processo educativo.
Art. 2 - Continuità educativa
1. Il Ministro della pubblica istruzione,
con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della
scuola, le forme e le modalità del raccordo di cui al comma 2 dell'art.
1, in particolare in ordine a:
a) la comunicazione di dati sull'alunno;
b) la comunicazione di informazione
sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita
sull'alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale;
c) il coordinamento dei curricoli
degli anni iniziali e terminali,
d) la formazione delle classi iniziali;
e) il sistema di valutazione degli
alunni;
f) l'utilizzo dei servizi di competenza
degli enti territoriali.
2. Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.
Art. 3 - Composizione delle classi
1. Il numero di alunni in ciascuna
classe non può essere superiore a venticinque, salvo il limite di
venti per le classi che accolgano alunni portatori di handicap.
Art. 4 - Organici del personale
docente
1. L'organico provinciale è
annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente
derivante dall'applicazione dei successivi commi e delle esigenze di integrazione
dei soggetti portatori di handicap e di funzionamento delle scuole
o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo didattico differenziato,
nonché da quanto previsto dall'art. 8.
2. Al fine di consentire la realizzazione
degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l'organico di
ciascun circolo è costituito:
a) da un numero di posti pari al numero
delle classi e delle pluriclassi;
b) da un ulteriore numero di posti
in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.
3. Gli insegnanti sono utilizzati secondo
moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito
del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora
ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità
secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi, in modo
da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui
all'art. 7.
4. I posti di sostegno sono determinati
nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un
insegnante ogni quattro alunni portatori di handicap; deroghe a
tale rapporto potranno essere autorizzate in organico di fatto, in presenza
di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale
richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni
portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone
di montagna e nelle piccole isole.
5. Gli insegnanti di sostegno fanno
parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità.
Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo degli insegnanti di sostegno,
possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti
disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione
dei commi 5, 7 e 8 dell'art. 15.
Art. 5 - Programmazione e organizzazione
didattica
1. La programmazione dell'attività
didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è
di competenza degli insegnanti che vi provvedono sulla base della programmazione
dell'azione educativa approvata dal colleguo dei docenti in attuazioine
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 416, e degli articoli 2 e 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.
2. Essa si propone:
a) il perseguimento degli obiettivi
stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica
adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli
alunni;
b) la verifica e la valutazione dei
risultati;
c) l'unitarietà dell'insegnamento;
d) il rispetto di un'adeguata ripartizione
del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo,
in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai programmi.
3. Il direttore didattico, sulla base
di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone
l'assegnazione degli insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi
di cui all'art. 4 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti,
avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica,
nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze
professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel
tempo.
4. Nell'ambito dello stesso modulo
organizzativo, gli insegnati operano collegialmente e sono contitolari
della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.
5. Nei primi due anni della scuola
elementare, per favorire l'impostazione unitaria e predisciplinare dei
programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'art.
4 è, di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale
di un singolo insegnante in ognuna delle classi.
6. La pluralità degli interventi
è articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento
allo sviluppo delle più ampie opportunità formative.
7. Il collegio dei docenti, nel quadro
della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle
materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo
da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo
i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:
a) dell'affinità delle discipline,
soprattutto nei primi due anni di scuola elementare;
b) dell'esigenza di non raggruppare
da sole o in un unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione
al suono e alla musica e l'educazione motoria.
8. La valutazione in itinere
dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli
alunni impegna collegialmente gli insegnanti corresponsabili nella attività
didattica.
9. Il direttore didattico coordina
l'attività di programmazione dell'azione educativa e didattica,
anche mediante incontri collegiali periodici degli insegnanti.
Art. 6 - Interventi a favore degli
alunni portatori di handicap.
1. Al fine di realizzare atti a superare
particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate
da handicap si utilizzano gli insegnanti di sostegno di cui all'art. 4,
i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione
dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.
2. Gli insegnanti di sostegno assumono
la contitolarità delle classi in cui operano e collaborano con gli
insegnanti del modulo organizzativo di cui all'art. 4, con i genitori e,
se necessario, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare
ed attuare progetti educativi personalizzati.
3. Nell'ambito dell'organico di circolo
può essere prevista l'utilizzazione fino ad un massimo di ventiquattro
ore di un insegnante, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo
psico-pedagogico, per intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare
l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà
e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio,
nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività
del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di
programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti
in materia di costituzione dei moduli.
4. L'esperienza di integrazione degli
alunni portatori di handicap è oggetto di verifiche biennali
compiute dal Ministero della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento
e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.
Art. 7 - Orario delle attività
didattiche.
1. L'orario delle attività
didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali,
elevabili fino a un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto
dal comma 7.
2. Per le classi terze, quarte e quinte,
l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle
ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore,
può essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal
comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie
condizioni organizzative, sempreché la scelta effettuata riguardi
tutte le predette classi del plesso.
3. Dall'orario delle attività
didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso
il tempo eventualmente dedicato alla mensa ed al trasporto.
4. Nell'organizzazione dell'orario
settimanale, i criteri della programmazione dell'attività didattica
devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato
ai diversi ambiti senza sacrificarne alcuno.
5. I consigli di circolo definiscono
le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche
scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi
funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva
comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti
soluzioni:
a) orario antimeridiano e pomeridiano
ripartito in sei giorni della settimana;
b) orario antimeridiano e pomeridiano
ripartito in cinque giorni della settimana.
6. Fino alla predisposizione delle
necessarie strutture e servizi è consentito adottare l'orario antimeridiano
continuato in sei giorni della settimana.
7. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario in
relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua straniera.
Art. 8 - Progetti formativi di tempo
lungo.
1. A decorrere dall'anno scolastico
1990-1991 potranno realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per
gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e
di integrazione degli insegnamenti curricolari alle seguenti condizioni:
a) che l'orario complessivo settimanale
di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il "tempo-mensa";
b) che vi siano le strutture necessarie
e che siano effettivamente funzionanti;
c) che il numero degli alunni interessati
non sia inferiore, di norma, a venti;
d) che la copertura dell'orario sia
assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari
delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta
a quelle stabilite dall'orario settimanale di insegnamento, nei limiti
e secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, o, nel caso di mancata
disponibilità degli stessi, con la utilizzazione, limitata alle
ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto
al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino
le dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile
nell'organico provinciale.
2. Le attività di tempo pieno di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie
e che siano effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso
il "tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione didattica
e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti
e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per
ambiti disciplinari come previsto dalla presente legge.
3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'art. 4.
Art. 9 - Orario di insegnamento
1. L'orario di insegnamento per gli
insegnanti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali
di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due
ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali
dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle
lezioni.
2. Nell'ambito delle ore di insegnamento,
una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per
gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche
con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi
extracomunitari.
3. L'orario settimanale di insegnamento
di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni
la settimana.
4. A partire dal 1° settembre
e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per
la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo
svolgimento di iniziative di aggiornamento.
5. Nell'ambito del piano annuale di
attività, il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione
dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo
da utilizzare fino a un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui
al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori dell'attività
di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la programmazione
didattica.
6. A tal fine si può provvedere
anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario
obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, de retribuire secondo le
disposizioni vigenti.
7. È abrogato l'art. 12, sesto
comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820.
8. Nell'orario di cui al comma 1 è
compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.
Art. 10 - Insegnamento di una lingua
straniera
1. Nella scuola elementare è
impartito l'insegnamento di una lingua straniera.
2. Le modalità per l'introduzione
generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la
scelta di detta lingua, per la utilizzazione dei docenti e la definizione
delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere
forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5, sono
definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione da
emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere
delle competenti commissioni parlamentari.
3. Nelle scuole elementari in cui,
per disposizioni legislative speciali, l'insegnamento di più lingue
è obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera
può essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti.
Art. 11 - Valutazione degli alunni
1. In relazione ai contenuti ed agli
obiettivi dei programmi didattici in vigore, il Ministro della pubblica
istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
determina, con propria ordinanza, le modalità, i tempi ed i criteri
per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione
alle famiglie.
Art. 12 - Piano straordinario pluriennale
di aggiornamento
1. Ad integrazione dei normali programmi
di attività di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo
ordinamento e dei nuovi programmi, il Ministro della pubblica istruzione
attua, con la collaborazione delle università e degli Istituti regionali
di ricerca, sperimentazioine e aggiornamento educativi (IRRSAE), un programma
straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale
per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei
limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli
studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici,
collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi
di esonero dal servizio eventualemente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento,
opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore
rispondenza a quanto stabilito dall'art. 5, devono assicurare la complessiva
acquisizione degli obiettivi fissati dei nuovi programmi ed offrire ai
docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento
dell'attività didattica. In una fase successiva del piano saranno
attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire
ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini
professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto,
nei commi 1, 2 e 3, università, associazioni professionali e scientifiche,
enti ed istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi
statutari, la formazione professionale degli insegnanti, possono stipulare
convenzioni con gli IRRSAE per la gestione dei progetti di aggiornamento
che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale
e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale. Il Ministro
della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità
per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici
ed operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti
ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilità
di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del
piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale
disponibile ai sensi dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si
procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione degli insegnati
impegnati nelle attività di aggiornamento.
6. Analogamente è consentito
procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le condizioni
di cui al comma 5, in sostituzione degli insegnanti chiamati a prestare
la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in
qualità di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei
gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.
Art. 13 - verifica e adeguamento
dei programmi didattici
1. Il Ministro della pubblica istruzione
periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi
didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi
degli ispettori tecnici e degli IRRSAE.
2. Sulle proposte di modifica il Ministro
della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione e ne dà preventiva informazione alle competenti
Commisioni parlamementari.
Art. 14 - Scuola elementare non
statale
1. La scuola elementare parificata
è tenuta ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento
delle scuole elementari statali.
2. La scuola elementare autorizzata
è tenuta ad uniformarsi di massima agli obiettivi indicati dai programmi
vigenti.
3. Il Ministro della pubblica istruzione,
con propria ordinanza, impartisce disposizioni in materia.
Art. 15 - Disposizioni per la gradualità
e la fattibilità
1. Al fine di favorire la realizzazione
del nuovo ordinamento e di garantire la necessaria disponibilità
di organico di cui all'art. 4, i provveditori agli studi, sentiti i consigli
scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali,
curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma,
predisponendo un apposito piano.
2. Il piano, da redigersi entro sei
mesi dalla entrata in vigore della presente legge, deve fondarsi sulla
preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente
individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico
e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo;
sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di
provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze.
3. Compatibilmente con le capacità
edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione
di alunni nelle classi.
4. Il numero complessivo di alunni
per ciascun plesso dovrà essere superiore a venti, ad eccezione
dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle
quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità
di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.
5. Al fine di assicurare la disponibilità
necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di cui
all'art. 4 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna
provincia all'atto della entrata in vigore della presente legge sono consolidati,
per la utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino
alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi
ordinamenti.
6. Il modulo organizzativo e didattico
di cui agli articoli 4, 5 e 8 si realizza gradualmente, con la conversione
dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle leggi vigenti.
7. Soddisfatte le esigenze relative
alla copertura dell'organico di cui all'art. 4, i posti eventualmente residui
nell'organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si
rendano vacanti, nelle provincie nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità
per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo.
8. Con ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il
trasferimento, a domanda, di insegnanti elementari dalle province nelle
quali risulti coperto l'organico di cui all'art. 4 alle province nelle
quali sia necessaria ulteriore disponibilità di personale.
9. Entro quattro anni dall'inizio
dell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, il Ministro
della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti
anche al fine di apportare eventuali modifiche.
10. L'attuazione degli articoli 4,
7, 8 e 10 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli
esistenti alla data di entrata in voigore della presente legge, ivi compresi
i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dall'entrata in
vigore della presente legge viene abrogata ogni altra disposizione per
la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive,
in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. È fatto
comunque divieto di assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo
oltre i limiti posti dalla consistenza dell'organico consolidato, di cui
al comma 5.
11. Al termine di ogni quadriennio,
a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla
distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonché all'attuazione
del programma del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale
che cessa dal servizio.
12. Entro il mese di marzo di ciascun
anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica
istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri
sostenuti nella provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico,
per l'attuazione del nuovo ordinamento. La Corte dei conti, in sede di
relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce
in appostita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi
all'attuazione della presente legge.
Art. 16 - Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla realizzazione
delle attività di aggiornamento di cui all'art. 12, valutato complessivamente,
per il triennio 1990-1992, in 350.000 milioni di lire, di cui 90.000 milioni
nell'anno 1990, 130.000 milioni nell'anno 1991 e 130.000 nell'anno 1992,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Riforma della scuola elementare e contributi alla scuola
elementare parificata per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione
della legge di riforma".
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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