Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le Università
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Art. 1 - Ammissione
all'esame di Stato, commissione e sede di esame
1. Gli articoli 2, 3 e
4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 2 - Ammissione
1. All'esame di Stato
sono ammessi:
a) gli alunni delle
scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso,
siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano
comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici,
secondo modalità definite con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione;
b) alle stesse condizioni
e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate
o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di
studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1/bis, comma
6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
2. All'esame di Stato
sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito,
gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate
o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato,
nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi
in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di
istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non
inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei
due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei
due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti
la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
3. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano
in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento
di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle
materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali
non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe
successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo
anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti.
Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento
dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame
preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto,
statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato
è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato
se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui
è sottoposto.
4. I candidati esterni
devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere
lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni
scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero,
in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda,
nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia,
nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata
la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente
comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità
penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni
scolastiche interessate.
5. Per i candidati
esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe
davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla
base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi
e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili
possono essere valutate quali crediti formativi.
6. Gli alunni delle
classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato
in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza
prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi
candidati.
7. I candidati non
appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che non abbiano frequentato l'ultimo
anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni
scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in
qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità
previste ai commi 3, 4, 5 e 6.
8. Possono sostenere,
nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito,
il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente
gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello
scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato
non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione
non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo
anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni
concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
Art. 3 - Contenuto
ed esito dell'esame
1. L'esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è
finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite
nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali
e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali,
nonché delle capacità critiche del candidato.
2. L'esame di Stato
comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è
intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua
nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova,
che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una
delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici,
negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici
le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica
e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche
in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione
dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni
scolastiche ed è strettamente correlata al Piano dell'offerta formativa
utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare,
verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione
sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero
nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo
di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire,
di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione (Invalsi) provvede, sulla base di apposite direttive impartite
dal Ministro della Pubblica Istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione
di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini
dell'elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì,
alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione
dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove
scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti
con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.
3. I testi relativi
alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati
dal Ministero della Pubblica Istruzione; il testo della terza prova scritta
è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite.
Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro
della Pubblica Istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun
anno. Il Ministro disciplina, altresì, le caratteristiche della
terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione
d'esame provvede all'elaborazione delle prime due prove d'esame in caso
di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
4. Il colloquio si
svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi
e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
5. La lingua d'esame
è la lingua ufficiale di insegnamento.
6. A conclusione dell'esame
di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo
in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti
dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti
per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione
d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di
30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere
un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo
per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è
pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione
d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento
del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione
di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo
di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno
15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a
70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza
fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode
dalla commissione.
7. Gli esami degli
alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio
1992, n. 104.
8. Alla regione Valle
d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 20/bis,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
9. Per gli alunni ammalati
o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste
una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità
di svolgimento degli stessi.
Art. 4 - Commissione
e sede di esame
1. La commissione di
esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei
quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento
esterni all'istituto, più il presidente, esterno. Le materie di
esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità
e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
della Pubblica Istruzione. La commissione è nominata dal dirigente
preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati
a livello nazionale.
2. Ogni due classi
sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi
stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe
e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la
presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova
scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.
Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è
abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.
3. Il presidente è
nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo
il seguente ordine, tra:
a) i dirigenti scolastici
in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali,
ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti
nazionali ed agli educandati femminili;
b) i dirigenti scolastici
in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di
primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti
di istruzione secondaria superiore;
c) i docenti in servizio
in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
d) i professori universitari
di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari
confermati;
e) i direttori e i
docenti di ruolo degli istituti di Alta formazione artistica, musicale
e coreutica;
f) i dirigenti scolastici
e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati
a riposo da non più di tre anni.
4. I commissari esterni
sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria
superiore.
5. I casi e le modalità
di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati
con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di natura non regolamentare.
6. Le nomine dei presidenti
e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione
dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti
allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e,
solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.
7. E' stabilita l'incompatibilità
a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione
di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato
per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente
o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio
nei due anni precedenti.
8. Le commissioni d'esame
possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree
disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione
a maggioranza assoluta.
9. I candidati esterni
sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari
e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati
interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel
caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni
alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di
candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni
costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso
ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una
commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati
esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio
a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati
esterni sostengono l'esame di Stato secondo le modalità dettate
al riguardo dalle norme regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.
10. I compensi per
i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi
e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono
differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario
esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni
si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza
a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di
contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza
di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei
compensi si provvede con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione,
adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'onere
previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti
delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio
ai sensi dell'articolo 1/bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.
27, è a carico dello Stato.
11. Sede d'esame per
i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di
esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi
che continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1/bis, comma 6, del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati esterni sono
gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente
in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione
agli esami.
12. Sistematiche e
costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti
statali e paritari e, in particolare, sull'organizzazione e la gestione
degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché
sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dall'istituzione scolastica
per il recupero dei debiti, sono assicurati nell'ambito della funzione
ispettiva".
Art. 2 - Delega in materia
di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria
e di valorizzazione di risultati di eccellenza
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione
e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro
dell'Università e della Ricerca e del Ministro della Pubblica Istruzione,
previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque
adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a:
a) realizzare appositi
percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti,
di corsi di laurea universitari e dell'Alta formazione artistica, musicale
e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché
di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
b) potenziare il raccordo
tra la scuola, le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale
e coreutica e le Università ai fini di una migliore e specifica
formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma
accademico prescelto;
c) valorizzare la qualità
dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi
di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;
d) incentivare l'eccellenza
degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) per i decreti legislativi
di cui alla lettera a), prevedere l'individuazione delle misure e modalità
di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le Università, gli istituti
di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della
formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle
professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei
percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari
e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della
formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi
nell'ultimo anno del corso di studi;
b) per i decreti legislativi
di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per favorire
e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore
alle prove di verifica dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti
di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari;
c) per i decreti legislativi
di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami
di ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 2
agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito
risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame
di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative
del corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti,
i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;
d) per i decreti legislativi
di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica,
finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell'ambito dell'istruzione
e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione
del risultato di eccellenza;
e) i decreti legislativi
di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni.
3. Il Ministro della Pubblica
Istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull'andamento
degli esami di Stato.
4. L'attuazione del comma
1, lettere a), b) e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), non deve comportare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
5. Alla finalizzazione
di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), sono destinate
risorse nel limite massimo di euro 5.000.000.
6. Ulteriori disposizioni,
correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo
possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con
il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse
procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3 - Disposizioni
transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni
1. Per i candidati agli
esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007
e dell'anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi, relativamente
ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico,
le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima attuazione
e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei
compensi di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997,
n. 425, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede,
a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.
3. Sono abrogati:
a) l'articolo 22, comma
7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) l'articolo 13, comma
4, e l'articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) l'articolo 3, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
4. All'onere derivante
dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere
dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma
10 dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito
dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui all'articolo
2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro
40.240.000, con la disponibilità di cui all'articolo 22, comma 7,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
6. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 gennaio 2007
Visto, il Guardasigilli:
Mastella
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