Norme per il trattamento di missione del personale del comparto scuola
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge
Art. 1
1. Ai fini della corresponsione del trattamento
di missione il personale del comparto scuola può optare tra la disciplina
prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e quella vigente antecedentemente
alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
2. Il disposto di cui al comma 1 si applica sino
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
recettivo dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro
sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1991-1993.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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