Norme sull'edilizia scolastica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana la seguente legge
Art. 1 - Finalità
1. Le strutture edilizie costituiscono elemento
fondamentale e integrante del sistema scolastico. Obiettivo della presente
legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una
collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche
formative, culturali, economiche e sociali.
2. La programmazione degli interventi per le finalità
di cui al comma 1 deve garantire:
a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di
aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media
nazionale;
b) la riqualificazione del patrimonio esistente,
in particolare di quello avente valore storico-monumentale;
c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di
agibilità, sicurezza e igiene;
d) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze
della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi,
all'innovazione didattica e alla sperimentazione;
e) un'equilibrata organizzazione territoriale del
sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;
f) la disponibilità da parte di ogni scuola
di palestre e impianti sportivi di base;
g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche
da parte della collettività.
Art. 2 - Interventi da realizzare
1. Possono essere finanziati in base alla presente
legge:
a) la costruzione e il completamento di edifici scolastici,
nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti
o da adibire ad uso scolastico, in particolare al fine da eliminare le
locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e
l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili;
b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie
dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità,
sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
c) la riconversione di edifici scolastici da destinare
ad altro tipo di scuola;
d) la realizzazione di impianti sportivi di base
o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti
all'utilizzazione da parte della collettività;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche agli edifici sedi di uffici scolastici provinciali e regionali.
3. Sono ricompresi fra gli oneri per la realizzazione
degli interventi di cui al comma 1 l'acquisizione delle aree, la progettazione,
la direzione dei lavori e il collaudo, nonché le eventuali indagini.
4. Nell'ambito degli interventi di nuova costruzione,
di riadattamento e di riconversione sono ammessi a finanziamento, ai sensi
della presente legge, gli arredi e le attrezzature relativi alle aule,
agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche.
Art. 3 - Competenze degli enti locali
1. In attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. i,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla
fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole
materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie,
di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti
e di istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti
dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese
varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche
e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento
ed i relativi impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale
didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme per la sicurezza
e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto
a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei
locali, ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente
all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare
alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative
alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico.
A tale fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie
per l'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 4 - Programmazione, procedure di attuazione
e finanziamento degli interventi
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge
la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti
territoriali competenti mutui ventennali, con onere di ammortamento a totale
carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi
di preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al
comma 2 del presente articolo, il complessivo ammontare dei mutui è
determinato in lire duecentoventicinque miliardi.
2. La programmazione dell'edilizia scolastica si
realizza mediante piani generali triennali e piani di attuazione, predisposti
e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla
base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti, sentiti
gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive
dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il ministro della pubblica istruzione, sentita
la conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri
per la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili
nel primo triennio, suddividendole per annualità, e fissa gli indirizzi
volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione
scolastica nazionale.
4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3, sulla
base degli indirizzi formulati dall'osservatorio per l'edilizia scolastica
di cui all'art. 6, approvano e trasmettono al ministro della pubblica istruzione
i piani generali triennali contenenti i progetti preliminari, la valutazione
dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli
interventi. Entro la stessa data le regioni approvano i piani annuali relativi
al triennio. In caso di difformità rispetto agli indirizzi della
programmazione scolastica nazionale, il ministro della pubblica istruzione
invita le regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi
piani generali entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle disposizioni
ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in
assenza di osservazioni del ministro della pubblica istruzione, le regioni
provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi bollettini ufficiali.
5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione
del piano generale nel bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali
competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al
primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei
mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio
dei relativi atti deliberativi, alla regione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione
di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la concessione
del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.
7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti
all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione
della concessione del mutuo.
8. I piani generali triennali successivi al primo
sono formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del ministro del tesoro recante l'indicazione
delle somme disponibili. nella ripartizione dei fondi fra le regioni si
tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello stato di attuazione
dei piani precedenti. Gli interventi previsti e non realizzati nell'ambito
di un piano triennale possono essere inseriti in quello successivo, le
relative quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate al fondo
relativo al triennio di riferimento.
9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere
perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti
di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni
o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla
legislazione vigente. decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente
in via sostitutiva il commissario del governo.
Art. 5 - Norme tecniche
1. Nel rispetto delle finalità di cui all'art.
1, il ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro dei
lavori pubblici, tenuto conto delle proposte dell'osservatorio per l'edilizia
scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adotta con proprio decreto le norme tecniche-quadro, contenenti
gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia
e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento
adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data in vigore del decreto di
cui al comma 1, approvano specifiche norme tecniche per la progettazione
esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici diversificati
riferiti alle specificità dei centri storici e delle aree metropolitane.
3. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione
delle norme regionali di cui al comma 2, possono essere assunti quali indici
di riferimento quelli contenuti nel decreto del ministro dei lavori pubblici
18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 2 febbraio 1976.
Art. 6 - Osservatorio per l'edilizia scolastica
1. È istituito presso il ministero della
pubblica istruzione l'osservatorio per l'edilizia scolastica, composto
dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti
in materia di edilizia scolastica, nonché da una rappresentanza
del ministero per i beni culturali e ambientali, con compiti di promozione,
di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca
e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali
nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico,
nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli
interventi previsti dalla presente legge.
2. L'osservatorio è presieduto dal ministro
della pubblica istruzione, il quale ne determina la composizione con proprio
decreto, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione
alle riunioni dell'osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun
compenso a carico dello bilancio del ministero della pubblica istruzione.
3. I competenti uffici e servizi statistico e informativo
operanti presso il Ministero della pubblica istruzione sono di supporto
all'osservatorio, ai fini delle attività di cui al comma 1. Ai medesimi
fini, nonché ai fini di cui all'art. 5, comma 1, opera presso il
Ministero della pubblica istruzione un'apposita struttura tecnica funzionalmente
incardinata nel competente ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze
di tale struttura può essere disposto il comando di personale qualificato
appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino a un massimo
di cinque unità nella fase di predisposizione delle norme tecniche
di cui all'art. 5, comma 1, e di due unità per l'attività
ordinaria.
Art. 7 - Anagrafe dell'edilizia scolastica
1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza
e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con
la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale
dell'edilizia scolastica, diretta ad accertare la consistenza, la situazione
e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe
è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo
fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi
nel settore.
2. La metodologia e le modalità di rilevazione
per la realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate
dal ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, sentito l'osservatorio
per l'edilizia scolastica.
3. Per la programmazione delle opere di edilizia
scolastica le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei
dati dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere
la disponibilità anche sotto forma di supporti magnetici.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di
cui al comma 1, in base agli indirizzi definiti dall'osservatorio per l'edilizia
scolastica.
5. Per le finalità di cui al presente articolo
è autorizzata la spesa di lire venti miliardi per il 1995 e di lire
duecento milioni annui a decorrere dal 1996.
Art. 8 - Trasferimento e utilizzazione degli immobili
1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati
come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 1, lett.
b, sono trasferiti in uso gratuito ovvero, in caso di accordo fra le parti,
in proprietà, con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle
province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento
e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati
mediante convenzione.
2. Gli immobili di proprietà delle istituzioni
scolastiche statali sono trasferiti in proprietà, a titolo non oneroso
alle province. Le province acquisiscono altresì la proprietà,
ove non ancora attribuita, degli edifici costruiti dalla soppressa Cassa
per il Mezzogiorno con destinazione ad uso scolastico.
3. Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti
diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 e sui quali sussista il vincolo
di destinazione ad uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso sono
regolati con apposita convenzione tra gli enti interessati, conformemente
ai principi di cui all'art. 3.
4. Per gli immobili di nuova costruzione o soggetti
a interventi di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento, non ancora
ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare
a sede di istituzione scolastica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b,
con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro delle
finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
l'Unione delle province d'Italia (UPI), da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni,
con riferimento alle diverse fattispecie, per la definizione dei rapporti
intercorrenti tra province e comuni aventi a oggetto i suddetti immobili.
Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta
Ufficiale, i comuni e le province definiscono i loro rapporti nel quadro
delle indicazioni prospettate.
5. Le province subentrano a tutti gli effetti nei
contratti di locazione degli immobili di proprietà privata utilizzati
dal comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lett. b, fatta salva la possibilità di risoluzione
del contratto.
6. Gli immobili sui quali sussiste il vincolo di
interesse storico-artistico utilizzati come sede di istituzione scolastica,
fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, previo accertamento del vincolo
stesso ai sensi delle norme vigenti, non possono essere soggetti a trasferimento
e sono concessi in uso all'ente territoriale competente a provvedere alla
fornitura dell'edificio, sino a quando permanga l'utilizzazione scolastica
cui siano destinati alla data di entrata in vigore della presente legge.
I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.
7. Il vincolo di destinazione degli immobili di
proprietà pubblica ad uso scolastico permane anche nel caso in cui
essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente locale territoriale
diverso da quello proprietario. Qualora ne siano venute meno le motivazioni,
il vincolo di destinazione scolastica di un edificio può essere
revocato dall'ente proprietario, d'intesa con l'ente territorialmente competente
per gli altri ordini di scuola e con il provveditore agli studi.
8. Il vincolo di destinazione scolastica su un immobile
trasferito in uso all'ente competente ai sensi dell'art. 3, comma 1, può
essere revocato e l'immobile restituito all'ente proprietario qualora l'ente
competente sottragga alla destinazione scolastica altri immobili di sua
proprietà con equivalenti caratteristiche.
9. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del
presente articolo, sono trasferiti ad altro ente, sono restituiti in proprietà
all'ente originariamente titolare e secondo le modalità di cui al
comma 7. tale trasferimento avviene su richiesta dell'ente originariamente
titolare e secondo le modalità di cui al comma 4.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche ai comuni, qualora questi utilizzino un immobile ad
uso scolastico di proprietà della provincia o dello Stato.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo
hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9 - Trasferimento degli oneri
1. Il trasferimento degli oneri dall'ente che, in
base alla normativa precedentemente in vigore, era tenuto a provvedere
alla fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente ai sensi dell'art.
3, avviene secondo le disposizioni previste dal presente articolo.
2. Con decreto del ministro dell'interno, di concerto
con i ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati
gli oneri di parte corrente comunque sostenuti in media nell'arco del triennio
finanziario precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da
ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza
a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, previa individuazione
dei criteri e delle modalità ,di determinazione degli oneri stessi,
da effettuare sentite l'ANCI e l'UPI.
3. Con decreto del ministro delle finanze, di concerto
con i ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati
gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinaria,
dallo Stato e, nel caso in cui siano proprietari dell'immobile, delle istituzioni
scolastiche, per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza
a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3.
4. In relazione agli oneri determinati ai sensi
dei commi 2 e 3, si provvede al trasferimento delle corrispondenti somme
a favore delle province mediante convenzione tra gli enti interessati.
Art. 10 - Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.
4, comma 1, pari a lire trentasette miliardi a decorrere dal 1996, si provvede
per gli anni 1996 e 1997 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.
7, pari a lire venti miliardi per il 1995 e a lire duecento milioni annui
a decorrere dal 1996, si provvede, per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11 - Norme integrative regionali
1. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa
nazionale in materia di lavori pubblici, norme legislative per la realizzazione
di opere di edilizia scolastica sulla base delle disposizioni della presente
legge, che costituiscono principi della legislazione dello Stato a norma
degli artt. 117 e 118 della Costituzione.
2. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge
in base allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione,
nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
3. Le norme regionali di cui al comma 1, oltre alle
norme tecniche di cui all'art. 5, comma 2, devono fra l'altro:
a) definire i costi massimi per aula, per metro quadrato
e per metro cubo di costruzione, con riferimento alle diverse situazioni
dei territori di propria competenza e in relazione ai diversi tipi di intervento;
b) definire i poteri surrogatori regionali per i
casi di inadempienza;
c) prevedere che le opere realizzate appartengano
al patrimonio indisponibile degli enti territoriali competenti, con destinazione
ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
4. In attesa dell'emanazione delle norme di cui al presente articolo, gli enti territoriali competenti ai sensi della presente legge per interventi relativi all'edilizia scolastica sono tenuti comunque al rispetto delle leggi statali vigenti in materia.
Art. 12 - Norme transitorie e finali
1. Il ministro della pubblica istruzione, d'intesa
con il ministro dell'interno, sentite l'ANCI e l'UPI e l'Unione nazionale
comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), definisce con proprio
decreto lo schema di convenzione per l'utilizzazione integrata degli impianti
sportivi polivalenti e di base, da stipulare fra le attività scolastiche
competenti e gli enti locali interessati. La convenzione prevede l'utilizzazione
dei suddetti impianti anche da parte di associazioni, enti e privati.
2. Alle province compete la fornitura delle sedi
per gli uffici scolastici provinciali e regionali. Gli oneri di funzionamento
delle medesime sedi sono a carico dello Stato, che vi provvede con gli
ordinari stanziamenti di bilancio.
3. Fino all'applicazione di quanto previsto dall'art.
8, comma 2, le richieste di finanziamento delle istituzioni scolastiche
dotate di personalità giuridica proprietarie degli immobili in cui
hanno sede sono comunque presentate all'amministrazione provinciale di
competenza.
4. Gli artt. 90, 91, 92, 93 e 94, commi 1, 2, 3
e 4 del T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sono abrogati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge non si applica, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art.
5, il decreto del ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio
1976.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle istituzioni scolastiche statali nonché a quelle provinciali
e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera i), della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento dele autonomie locali), è
il seguente:
«1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative
di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori:
a) - h) (omissis);
i) compiti connessi all'istruzione secondaria
di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa
l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale».
Nota all'art. 5:
- Per il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici
18 dicembre 1975 si veda in nota all'art. 12.
Nota all'art. 11:
- Il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione
della Repubblica Italiana, è il seguente:
«Art. 117. - La Regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in
contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tramvie e linee automobilistiche di interesse
regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici
di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».
«Art. 118. - Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle
di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle
leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione
l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali,
o valendosi dei loro uffici».
Note all'art. 12:
- Il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, approva il Testo
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- Il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 18
dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 2 febbraio 1976, reca: «Norme tecniche aggiornate relative
all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità
didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nell'esecuzione di opere
di edilizia scolastica».
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