Norme in materia di accessi ai corsi universitari
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge
Art. 1
1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in
medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura,
nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come
di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione
del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa
comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione Europea che determinano
standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione
primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario,
di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma
2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici,
disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
d) alle scuole di specializzazione per le professioni
legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o
attivazione, su proposta delle Università e nell'ambito della programmazione
del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata
legale del corso.
Art. 2
1. Sono programmati dalle Università gli
accessi:
a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico
preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi
informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
b) ai corsi di diploma universitario, diversi da
quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento
didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso
formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'Ateneo;
c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate
dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
2. Sono programmati dall'Università di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.
Art. 3
1. Il Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento
di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come
modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n.
127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente
legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo
1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con
decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della
valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo
anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale
e produttivo;
b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a)
tra le Università, con decreto del Ministro dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale
comunicata da ciascun Ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione
dell'offerta formativa sul territorio;
c) determinazione da parte delle Università
dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e),
nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta
potenziale;
d) previsione di attività di informazione
e orientamento degli studenti da parte degli Atenei e del Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo
di preiscrizione alle Università, monitoraggio e valutazione da
parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli Atenei.
2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base:
a) dei seguenti parametri:
1) posti nelle aule;
2) attrezzature e laboratori scientifici per la
didattica;
3) personale docente;
4) personale tecnico;
5) servizi di assistenza e tutorato;
b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti
disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività
pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici
prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo,
di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;
c) delle modalità di partecipazione degli
studenti alle attività formative
obbligatorie, delle possibilità di organizzare,
in più turni, le attività
didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate,
nonché dell'utilizzo di
tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.
Art. 4
1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1
e 2 è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove
di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore,
e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi
medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima
della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei
risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove
stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di
ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 2. I requisiti
di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire
con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione
a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al
citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque
non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori
rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
Art. 5
1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari
per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei
quali i competenti Organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza
di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai predetti
corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria
gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.
2. Sono altresì regolarmente iscritti ai
corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque
ammessi dagli Atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998/1999
entro il 31 marzo 1999.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
1, lettera e), acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico 2000/2001.
4. Fino alla data di entrata in vigore di specifiche
modificazioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, le Università
determinano i posti per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), e comma 2, conformandosi ai criteri di cui all'articolo 3, comma 2,
e disponendo prove d'ammissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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