Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1.
1. Per l'anno
2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato
in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni
di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso
di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati
nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza,
in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.
2. Per gli anni
2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, e' determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in
20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007
e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie;
il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente,
in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto
da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro
ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato
e' determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000
milioni di euro.
3. I livelli
del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni
derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione
del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare
calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. A decorrere
dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione
o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla
riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti
al Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'articolo 2 della
legge 27 ottobre 1993, n. 432. L'eventuale diversa destinazione di quota
parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione
europea della compatibilita' con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento
del programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea.
6. A decorrere
dall'anno 2006 le dotazioni delle unita' previsionali di base degli stati
di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso
il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate
secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge.
I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare,
sulle spese non aventi natura obbligatoria.
7. Al fine di
agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2006, le amministrazioni dello Stato, escluso
il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente
impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista
da ciascuna unita' previsionale di base, con esclusione delle spese per
stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria
ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive
e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi
internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualita'
relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione
del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilita'
contabile.
8. Per assicurare
la necessaria flessibilita' del bilancio, resta comunque ferma la possibilita'
di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa, e,
in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
9. Fermo quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti
estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, esclusi le universita', gli enti di
ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potra'
essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.
10. A decorrere
dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalita'.
11. Per l'acquisto,
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle
operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006
non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2004.
12. Le disposizioni
di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle regioni, alle province
autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
13. A decorrere
dall'anno 2006 le dotazioni delle unita' previsionali di base degli stati
di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi,
escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate
secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge.
I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare,
sulle spese non aventi natura obbligatoria.
14. Al fine
di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza
e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno
schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la
gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare
sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.
15. A decorrere
dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero
e' istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi
indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di
bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione
del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in
conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente
legge e di quelle classificate spese obbligatorie.
16. I Ministri
interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del
parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale
viene individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun fondo,
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi
confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio
tra le unita' previsionali di base interessate, su proposta del Ministro
competente.
17. Nello stato
di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' istituito
un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia
e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per l'anno 2006,
di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio,
nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.
18. Il fondo
occorrente per il funzionamento della Corte dei conti e' incrementato,
a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro.
19. Il finanziamento
annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311,
resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall'anno 2006.
20. Per il conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria
flessibilita' del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate
per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate
le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base degli stati di
previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non
si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle
spese in annualita' ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati
nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonche' a quelli concernenti
i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti
di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione
della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale
da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale
e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione
del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente, comunicati,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.
21. Qualora
nel corso dell'esercizio l'Ufficio centrale del bilancio segnali che l'andamento
della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero
ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle
originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto,
anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa
o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o piu' capitoli
di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli
stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,
nonche' spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative
delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali,
ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualita' relative
ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione
e' disposta su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con
riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al
grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attivita'
non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro
e' comunicato, anche con evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio
dei ministri che ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonche'
alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilita'
dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto
di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato
di previsione della spesa.
22. A decorrere
dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese
per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento
degli obiettivi indicati nel patto di stabilita' e crescita presentato
agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo
di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di
prezzo-qualita' ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto
di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate
ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantita' fisiche
dei beni acquistati e il volume dei servizi non puo' eccedere quelli risultanti
dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione
degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha
sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni
eventualmente derivanti dai predetti contratti. L'accertamento dei presupposti
di cui al presente comma e' effettuato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
23. In considerazione
dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati
dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti assunti in
relazione al patto di stabilita' e crescita, a decorrere dall'anno 2006
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione
degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un
importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente
triennio.
24. Per garantire
effettivita' alle prescrizioni contenute nel programma di stabilita' e
crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei principi di coordinamento
della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione e ai
fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in particolare
come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti
erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilita'
interno, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti
sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel
2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel
precedente quinquennio per la stessa finalita'. Nei confronti delle regioni
e delle province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti
statali a qualsiasi titolo spettanti.
25. Le disposizioni
dei commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili da destinare
a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.
26. Ai fini
del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con
l'Unione europea nel quadro del patto di stabilita' e crescita, le amministrazioni
di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema
web laddove previsto, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione contenente le
informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili
per esigenze di attivita' istituzionali o finalita' abitative entro trenta
giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalita'
e lo schema della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione
e' inviata anche all'Agenzia del territorio che procede a verifiche sulla
congruita' dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti
rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilita'.
27. Nello stato
di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire
per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione,
con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti
del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte
dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali
di base interessate del medesimo stato di previsione.
28. Per le esigenze
infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello
stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso
della gestione tra le unita' previsionali di base con decreti del Ministro
dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio,
nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
29. Nello stato
di previsione del Ministero della difesa e' istituito un Fondo da ripartire
per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione,
per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della
difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede
alla ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base del centro
di responsabilita' "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione.
30. Al fine
di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle
crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006.
Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,
sono definite le modalita' di prosecuzione dei predetti interventi.
31. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita
convenzione i parametri di mercato e le modalita' di calcolo del tasso
da corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 2005 sulle giacenze dei
conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce
la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire
una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale
titolo dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.
32. Per l'anno
2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli
a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono
superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro.
33. Per l'anno
2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica,
di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni
di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attivita'
produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze
i pagamenti effettuati.
34. Per l'anno
2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative
a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente
importo pagato nell'anno 2004.
35. Per l'anno
2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, i soggetti titolari di contabilita' speciali aperte presso le
sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono
disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento
di quello rilevato nell'esercizio 2005.
36. La disposizione
di cui al comma 35 non si applica alle contabilita' speciali intestate
agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle
contabilita' speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate
contributive e fiscali, alle contabilita' speciali aperte per interventi
di emergenza e alle contabilita' speciali per interventi per le aree depresse
e per l'innovazione tecnologica.
37. I soggetti
interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze
deroghe al vincolo di cui al comma 35 per effettive, motivate e documentate
esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale
o parziale, e' disposto con decreto dirigenziale.
38. Fermo restando
il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006
una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilita'
speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria,
e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche
parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli
accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento
di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno,
e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro
il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello
Stato, al netto dell'importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore
a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per
cento puo' essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze.
39. Qualora
i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 38,
provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
40. Un importo
pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 e' contestualmente
iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni
interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti
conti di tesoreria.
41. La quota
del fondo patrimoniale dell'Istituto per il credito sportivo costituito
ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituire
allo Stato, gia' stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 22 luglio 2005, e' rideterminata nella misura di 450
milioni di euro. La restituzione avviene con le modalita' e nel termine
del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano
in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
42. Nella tabella
A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole:
"editoriali e simili;" sono inserite le seguenti: "energia elettrica per
il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle
acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;". L'efficacia
delle disposizioni del presente comma e' subordinata alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
43. Dal 1°
gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio
delle funzioni gia' esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite
alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresi'
soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura
fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
44. Al finanziamento
delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
45. Alle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali
ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la
legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate
dalle Camere di commercio nelle contabilita' speciali di tesoreria unica
e' disposto in cinque annualita' entro il 30 giugno di ciascuno degli anni
dal 2006 al 2010.
46. A decorrere
dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate
non potra' superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo
delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui
al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni
per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a quelle riguardanti
l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
47. All'articolo
1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "degli
uffici giudiziari", sono aggiunte le seguenti: ", e allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali".
Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali e' autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006.
48. Le somme
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
ottobre 2002, n. 246, nonche' le somme di cui all'articolo 1, comma 8,
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro
il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione
al capo X, capitolo 2961.
49. E' fatto
divieto alle Autorita' vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi
pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato
nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di
cui al comma 48.
50. Ferma restando
la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi
contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti,
societa', persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno
2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla
ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze su proposta del Ministro competente.
51. Al fine
di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni,
le stesse possono, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni
con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico
degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A
tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici
e telematici che assicurino l'integrita' del messaggio nella fase di trasmissione
informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri
strumenti tecnologici che garantiscano l'integrita' legale del contenuto,
la marca temporale e l'identita' dell'ente certificatore che presidia il
processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facolta'
di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche
i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine
individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformita' del documento
informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su
supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono
ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformita'
all'originale e' assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio.
52. Le indennita'
mensili spettanti ai membri del Parlamentonazionale sono rideterminate
in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo
1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e' diminuito del
10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennita' mensili
spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo
1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
53. E' altresi'
ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari
di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
54. Per esigenze
di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione
nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data
del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennita'
di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle
regioni, ai presidenti delle comunita' montane, ai presidenti dei consigli
circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli
organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennita'
e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali,
provinciali, regionali e delle comunita' montane;
c) le utilita'
comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali
dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.
55. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di
tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi
risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo
comma 53.
56. Le somme
riguardanti indennita', compensi, retribuzioni o altre utilita' comunque
denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente
ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del
30 settembre 2005.
57. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di
tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non puo'
stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo
superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre
2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
58. Le somme
riguardanti indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita'
comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali
comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente
ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del
30 settembre 2005.
59. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di
tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi
risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo
comma 58.
60. Le disposizioni
di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al
Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonche' agli altri organismi,
servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico
sia rapportato a quello previsto per i componenti delle citate strutture.
A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'indennita' di carica spettante alla
data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze e' ridotta del 10 per cento e non puo' essere
modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente
comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
61. Le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione
sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti
effetti finanziari.
62. I compensi
dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria,
amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio
di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei componenti del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del
10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005.
La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente,
lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio
di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di
Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
e' proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente
assegnato nell'esercizio 2005.
63. A decorrere
dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonche'
le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera
dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono
al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
64. Le disposizioni
di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni,
alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale.
65. A decorrere
dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per
le societa' e la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione
di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza,
per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato,
secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione
determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto
dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime
Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini
e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione
con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine
di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono
esecutive.
66. In sede
di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entita' della contribuzione a
carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo
2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' fissata
in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per
gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita'
della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per
mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla
adozione della delibera.
67. L'Autorita'
per la vigilanza sui lavori pubblici, cui e' riconosciuta autonomia organizzativa
e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento
di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni
ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza,
nonche' le relative modalita' di riscossione, ivi compreso l'obbligo di
versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione
di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate
alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il
totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per
cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici puo', altresi', individuare quali servizi
siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base
del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste
dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni
delle modalita' e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque
nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato
di competenza, possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi del comma
65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle
modalita' di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per
il funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici sono
integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni
di euro, che il predetto organismo provvedera' a versare all'entrata del
bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e' disciplinata l'attribuzione alla medesima
Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie
per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza
ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.
68. All'articolo
13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole:
"nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 2" ed il secondo periodo sono soppressi. L'articolo 40, comma
2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' abrogato. L'articolo 2, comma
38, lettera b), e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
abrogati.
69. Dopo il
comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' inserito
il seguente:
"7-bis. L'Autorita',
ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni
di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle
imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16,
comma 1. A tal fine, l'Autorita' adotta criteri di parametrazione dei contributi
commisurati ai costi complessivi relativi all'attivita' di controllo delle
concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione
sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura
non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime
e massime della contribuzione".
70. All'articolo
32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
la parola: "diecimila" e' sostituita dalla seguente: "mille".
71. Gli importi
dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie
di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, sono direttamente versati all'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici.
72. Il comma
2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito
dal seguente:
"2. I finanziamenti
di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto
dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito
nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna
Agenzia su apposita contabilita' speciale soggetta ai vincoli del sistema
di tesoreria unica".
73. Per l'anno
2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico
economico "Agenzia del demanio", sono determinate con la legge di bilancio
negli importi risultanti dalla legislazione vigente.
74. A decorrere
dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate
applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente
alle unita' previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata,
indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali
e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente
incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle
entrate 0,71 per cento;
b) Agenzia del
territorio 0,13 per cento;
c) Agenzia delle
dogane 0,15 per cento.
75. Le dotazioni
determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l'andamento dei fattori
della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base
all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unita' previsionali
di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato
alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal
rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi
finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti
da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto
interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto
dal comma 74.
76. Restano
invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni.
77. Annualmente
il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli
incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unita' previsionali
di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica
dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle
convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, puo' con proprio decreto, da emanare
entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi
le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76
ed aggiornare il predetto elenco 4.
78. E' autorizzato
un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere
dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento,
sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) interventi
di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) interventi
di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico
relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui
all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella
misura del 25 per cento delle risorse disponibili;
c) potenziamento
del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi
di provincia interessati in una misura non inferiore all'1 per cento delle
risorse disponibili;
d) circonvallazione
orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24
ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del passante
autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture
strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria
2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse
disponibili;
e) realizzazione
delle opere di cui al "sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como
e di Varese", in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse
disponibili;
f) completamento
del "sistema accessibilita' Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale
e della Mendola", in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle
risorse disponibili;
g) realizzazione
delle opere di cui al "sistema accessibilita' della Valtellina", per un
importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;
h) consolidamento,
manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture
portuali di competenza di Autorita' portuali di recente istituzione e comunque
successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
i) interazione
del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella
1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di
programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore
al 2 per cento delle risorse disponibili;
l) realizzazione
del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilita' accessoria
della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all'1 per cento
delle risorse disponibili;
m) realizzazione
delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con collegamento
alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro annui
per quindici anni, a favore dell'ANAS;
n) opere complementari
all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilita' di adduzione
e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle
risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente
nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;
o) interventi
per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse
storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per
quindici anni, nonche' gli interventi di restauro della Domus Aurea.
79. Infrastrutture
Spa e' fusa per incorporazione con effetto dal 1° gennaio 2006 nella
Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e
rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio
separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche
processuali.
80. L'atto costitutivo
della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni.
81. La Cassa
depositi e prestiti Spa continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato,
le attivita' connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture
Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto
previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti
da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente
legge sono integralmente garantiti dallo Stato.
82. Nell'esercizio
delle attivita' di cui al comma 81, continuano ad applicarsi le disposizioni
concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al regime
fiscale e al patrimonio separato.
83. La pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e
delle relative iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile,
omessa ogni altra formalita'.
84. Per la prosecuzione
degli interventi relativi al "Sistema alta velocita/alta capacita'", sono
concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a societa' del gruppo contributi
quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere
dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento
delle attivita' preliminari ai lavori di costruzione, nonche' delle attivita'
e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari
approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio
2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 132 dell'8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona
incluso il nodo di Verona, e' concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a societa'
del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006.
85. All'articolo
4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "di
procedure" sono inserite le seguenti: "cautelari, di esecuzione forzata
e".
86. Il finanziamento
concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura
degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per
manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal
1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilita'
regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti
delle immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La modifica del
sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per
lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente,
i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in
conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.
87. Il costo
complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura
ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese
direttamente riferibili alla stessa nonche', per il periodo di durata dell'investimento
e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli
oneri connessi al finanziamento dell'infrastruttura medesima, e' ammortizzato
con il metodo "a quote variabili in base ai volumi di produzione", sulla
base del rapporto tra le quantita' prodotte nell'esercizio e le quantita'
di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell'ipotesi
di preesercizio, l'ammortamento inizia dall'esercizio successivo a quello
di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento
sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.
88. All'articolo
1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' aggiunto il seguente comma:
"6-ter. I beni
immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle societa' dalla
stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono
costruiti in conformita' alla legge vigente al momento della loro edificazione.
Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato
Spa e le societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente
controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, possono procedere all'ottenimento di documentazione che tenga
luogo di quella attestante la regolarita' urbanistica ed edilizia mancante,
in continuita' d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
Allo scopo, dette societa' possono proporre al comune nel cui territorio
si trova l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando:
a) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata
dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle
opere per le quali si rende la dichiarazione; b) quando l'opera supera
i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle
opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio
della professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite.
Qualora l'opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione
non e' necessaria senon e' oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
c) denuncia in catasto dell'immobile e documentazione relativa all'attribuzione
della rendita catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del
versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata
dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per
le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La
dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione
in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune
non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme
in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia e lo notifichi
all'interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potra' valere
come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme
in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia. Ai soggetti
che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle societa'
dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate e'
attribuita la stessa facolta', ma la somma da corrispondere e' pari al
triplo di quella sopra indicata".
89. Al fine
di ridurre l'onere economico derivante dall'esercizio di funzioni che possono
essere svolte piu' proficuamente da soggetti di diritto privato, il complesso
dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui liquidazione e' stata affidata ad
una societa' direttamente controllata dallo Stato ai sensi dell'articolo
9, comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' trasferito alla societa'
stessa. Le attivita' ed i rapporti giuridici attivi e passivi cosi' trasferiti
formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della
societa'. Gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono
esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del trasferimento e'
determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria societa'
specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro e la societa' di cui al presente
comma. L'onere della predetta relazione di stima e' a carico della societa'
di cui al presente comma.
90. In caso
di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della societa' di cui
al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione
di cui al presente comma non si applica ai crediti rientranti nell'ambito
delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative,
individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, per le quali la responsabilita' continua ad essere limitata
all'attivo della singola liquidazione.
91. Le disposizioni
contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224,
225, 226 e 229 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano
ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni
coatte amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter,
del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonche', sino alla data stabilita con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89. Con il predetto decreto
sono inoltre stabilite le modalita' tecniche di attuazione dei commi 88,
89 e 90.
92. Per il finanziamento
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi
del comma 78.
93. Per il perseguimento
degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali
e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del
territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione
della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonche' per il miglioramento
e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzato
un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonche'
un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento
del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5
milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni
organiche.
94. All'articolo
43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: "residenti
da almeno cinque anni in tali centri abitati," sono inserite le seguenti:
"ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purche' con titolo
di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A
delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia
12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime
aeroportuale".
95. Sono autorizzati
contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di
euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e
di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la
prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unita' navali
della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni
operative, nonche' per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza.
I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unita' previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive.
96. Ai fini
dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero
delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa,
in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti
postali, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere
a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
97. Per l'anno
2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse
con la proroga delle missioni internazionali di pace e' stabilito in 1.000
milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad
inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del
Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.
98. E' autorizzata
la partecipazione dell'Italia all'iniziativa G8 per la cancellazione del
debito dei Paesi poveri altamente indebitati, con un contributo di euro
63 milioni, per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per
l'anno 2006, in euro 29 milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni per
l'anno 2008.
99. E' autorizzata
la partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization
(IFFIm), con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con
versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per
l'anno 2006, ad euro 6 milioni per l'anno 2007 e valutato in euro 27,5
milioni a decorrere dall'anno 2008.
100. Il Dipartimento
della protezione civile e' autorizzato ad erogare ai soggetti competenti
contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione
nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali sia intervenuta
negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato
di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle medesime
risorse, per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma
2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle
zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, e' autorizzato un contributo
quindicennale in favore della regione Puglia per l'importo di 2 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2006, da destinare al completamento delle
opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di
Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi
si provvede
con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalita'
di cui al presente comma e' autorizzata la spesa annua di 26 milioni di
euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati
alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio
del Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli
interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria
di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni
di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia
di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere dall'anno 2006.
A valere sulle risorse di cui al presente comma, e' concesso all'Agenzia
interregionale per il fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui
per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per la realizzazione di opere
a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei
nodi idraulici del fiume Po, sentita l'Autorita' di bacino competente.
Per l'anno 2006 e' altresi' autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni
di euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel
territorio del Molise.
101. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari
allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel
2008 e' autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni
a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.
102. Il comma
3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e' sostituito dal
seguente:
"3. Gli stralci
dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano
di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti
a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della
regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilita' finanziarie.
La regione Lombardia e' tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio
dei ministri l'assetto del piano aggiornato".
103. Le somme
versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario
nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilita' civile per
i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto
merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate,
omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto
del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla concorrenza
di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione
dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite
di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione
non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate,
provvede a riversare sulla contabilita' speciale 1778 "Fondi di bilancio"
le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle
compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104
a 111.
104. Per gli
interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,
n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzato il rimborso
per ulteriori 30 milioni di euro.
105. Per gli
interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,
n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzata una ulteriore
spesa di 50 milioni di euro.
106. Limitatamente
al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione
forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per
i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del
comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di
quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle
regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonche',
relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61, comma 3, della legge
21 novembre 2000, n. 342, e' autorizzato uno stanziamento di 120 milioni
di euro per l'anno 2006.
107. Relativamente
all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti
con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, e' riconosciuto
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti all'INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite
di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori
a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentito l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.
108. Al fine
di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci,
previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione
del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle
imprese, in modo da renderle piu' competitive sul mercato interno ed internazionale,
e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per misure di
accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo
della logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per
l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al primo
periodo.
109. All'articolo
6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche'
degli autotrasportatori di cose per conto terzi".
110. All'articolo
3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
le parole: "a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"a decorrere dall'anno 2006".
111. All'articolo
22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come
da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n.
26, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2007".
112. La lettera
e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
abrogata.
113. All'onere
derivante dall'attuazione dei commi da 103 a 111 si provvede:
a) nel limite
di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti
non piu' dovuti, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni,
che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006,
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) nel limite
di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente
legge.
114. In attuazione
dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarieta' nazionale per l'anno
2006 e' corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di
euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di
282 milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse
finalita' e' corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno 2007, un contributo
quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno
2007. L'erogazione dei predetti contributi e' subordinata alla redazione
di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana e' tenuta
a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e
PIL nazionale.
115. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre
2006, si applicano:
a) le disposizioni
in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate,
di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, nonche' la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota
di cui al numero 1) della predetta lettera d) e' stabilita in euro 256,70
per mille litri;
b) le disposizioni
in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso
industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418;
c) le disposizioni
in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali,
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni
in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate
con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge
1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni
in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi
civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388;
f) le disposizioni
in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti
nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge
28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni
in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per
autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni
della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni
in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato
nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
116. L'articolo
62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare
i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62
la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita ad oli usati raccolti
in Italia. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta
di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo
unico e' fissata in euro 842 per mille chilogrammi.
117. All'articolo
19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2006".
118. All'articolo
45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, le parole da: "per i sei periodi d'imposta successivi" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i sette periodi
d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per
cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota
e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
119. Per l'anno
2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
120. Il termine
del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione
e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre
2006.
121. Sono prorogate
per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti
a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le
altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di
recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi
di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006
al 31 dicembre 2006;
b) agli interventi
di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel
testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai
soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile entro il 30 giugno 2007.
122. All'articolo
2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
le parole: "Per gli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006".
123. Per l'anno
2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro
dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
124. I contribuenti,
in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare
le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31
dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se piu' favorevoli.
125. All'articolo
30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
4:
1) le parole:
"31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006";
2) le parole:
"al 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'85 per cento";
b) al comma
5, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".
126. Il termine
previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n.
166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2006.
127. All'articolo
4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2006".
128. La disposizione
di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si interpreta nel senso che la pubblicita', in qualunque modo realizzata
dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno
degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche
con capienza inferiore ai tremila posti, e' esente dall'imposta sulla pubblicita'
di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
129. Le disposizioni
di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti
di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2006.
130. Nella legge
30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il comma 430, e' inserito
il seguente: "430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica,
con le modalita' di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche
dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento
telematico ivi indicati".
131. Ai fini
della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate
in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente
al periodo di imposta indicato all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d),
del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente
rilevante delle relative partecipazioni e' assunto al netto delle svalutazioni
dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
132. All'articolo
27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
1, le parole: "degli importi delle" sono sostituite dalle seguenti: "degli
aiuti equivalenti alle";
b) al comma
2, primo periodo, le parole: "delle minori imposte corrisposte" sono sostituite
dalle seguenti: "degli aiuti di cui al comma 1" e le parole: "dei tributi"
sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate dello Stato; alla riscossione
coattiva provvede il Ministero dell'interno"; al secondo periodo, le parole:
"della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di
cui al comma 6" e dopo le parole: "comunicano gli estremi" sono inserite
le seguenti: "al Ministero dell'interno nonche'";
c) al comma
4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come individuate in applicazione
del decreto di cui al comma 6";
d) al comma
5, primo periodo, le parole da: "L'Agenzia delle entrate" fino a: "degli
accertamenti" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'interno,
tenuto conto dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate sulla base delle
dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l'obbligo di restituzione,",
le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6", le parole:
"di accertamento" sono soppresse e le parole: "delle imposte" sono sostituite
dalle seguenti: "degli aiuti"; al terzo periodo, dopo le parole: "natura
tributaria" sono inserite le seguenti: "e di ogni altra specie"; al quarto
periodo, le parole: "Le imposte dovute" sono sostituite dalle seguenti:
"Gli aiuti dovuti"; al quinto periodo, le parole: "delle imposte corrisposte"
sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti corrisposti";
e) al comma
6, primo periodo, le parole: "del direttore dell'Agenzia delle entrate"
sono sostituite dalle seguenti: "dirigenziale del Ministero dell'interno,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al secondo periodo,";
f) al comma
6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente
alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per
una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero
e per la quantificazione dell'aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti
criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili
in base ai principi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al
comma 1; osservanza dei principi costituzionali, dello statuto dei diritti
del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza;
riconoscimento della parita' di accesso ai regimi fiscali alternativi di
cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti
fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli
aiuti gia' attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori
imposte versate; riconoscimento della estraneita' al recupero delle agevolazioni
fiscali relative ad attivita' non concorrenziali; riconoscimento della
parita' di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla
generalita' dei contribuenti nei periodi d'imposta di fruizione delle agevolazioni,
anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere".
133. All'articolo
7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta".
134. All'articolo
11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le
parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".
135. Per la
valorizzazione delle attivita' di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio
culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione
europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi
interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200
del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna
delle due destinazioni sopra indicate e' autorizzata l'ulteriore spesa
di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione
di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e
25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
136. Per garantire
il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilita' al Polo
esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito "Accessibilita' Fiera
di Milano" previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del
21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS,
per le opere di viabilita' per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno
2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno
2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti
pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per
l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro
per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008.
137. A decorrere
dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito
alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito
o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della dichiarazione
non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle
dichiarazioni eseguite con il modello "730". Se la dichiarazione modello
"730" viene comunque presentata non e' dovuto, ai soggetti che prestano
assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta, alcun compenso a carico
del bilancio dello Stato.
138. Ai fini
della tutela dell'unita' economica della Repubblica e a modifica di quanto
stabilito per il patto di stabilita' interno dall'articolo 1, commi da
21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i
comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunita' montane
con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente
all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139 e 140 non si applicano
ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
139. Il complesso
delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato
ai sensi del comma 142, non puo' essere superiore, per l'anno 2006, al
corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del
3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non puo' essere superiore al
complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato,
rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi
anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del
comma 143, non puo' essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente
ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per
cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti
spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
140. Per gli
stessi fini di cui al comma 139:
a) per l'anno
2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere
sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per
ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo' essere
superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004
diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio
2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore
a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito
dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunita' montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione e' del 6,5 per cento.
Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della
media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese
correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza
alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in
ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali
fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite sono cosi' individuate:
1) per le province
con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri
quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
2) per le province
con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000
chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;
3) per le province
con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro;
4) per le province
con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000
chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni
con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari
a 589,89 euro;
6) per i comuni
con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite pari
a 617,49 euro;
7) per i comuni
con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari
a 662,74 euro;
8) per i comuni
con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite pari
a 768,37 euro;
9) per i comuni
con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro capite pari
a 854,59 euro;
10) per i comuni
con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro capite pari
a 1.194,38 euro;
11) per i comuni
con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari
a 1.167,47 euro;
b) per l'anno
2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una riduzione
dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti
dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento
al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.
141. Per gli
stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso delle spese in conto
capitale, determinato ai sensi del comma 143, non puo' essere superiore,
per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale
dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni
2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale
dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
142. Il complesso
delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia
per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:
a) spese di
personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per
la sanita' per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina
di settore;
c) spese per
trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311;
d) spese di
carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
1996, n. 194; e) spese per interessi passivi;
f) spese per
calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza
nonche' quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito
di dichiarazione dello stato di emergenza;
g) spese per
oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
h) spese derivanti
dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni
ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei
limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione
regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni,
assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi
del comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.
143. Il complesso
delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato,
sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:
a) spese per
trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT nell'elenco
annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) spese derivanti
da concessioni di crediti;
c) spese per
calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza
nonche' quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito
di dichiarazione dello stato di emergenza;
d) spese derivanti
dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni
ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei
limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione
regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni,
assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del
comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto
capitale.
144. Gli enti
di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi
139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti
riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai
commi 139 e 140.
145. Gli enti
possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese
in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi
dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalita'.
146. I comuni
possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per spese in
conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione
all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
147. Limitatamente
all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi
139 e 141 e' calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti
da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti
quote di parte nazionale.
148. Per gli
anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con
il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti
e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento,
per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7
e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali
in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo
si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.
Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalita'
di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite
dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il
31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma
la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti degli
enti ed organismi strumentali.
149. Gli enti
di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti
alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno in cui e' disponibile
la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.
150. Continuano
ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32,
33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1,
commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del 2004, le parole: "i comuni
con popolazione superiore a 30.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti:
"i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti".
151. Al comma
1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "1°
gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2006". Il decreto
di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 e' adottato entro il 15 gennaio
2006.
152. Le disposizioni
in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, gia' confermate, per l'anno 2004, dall'articolo
2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005,
dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate
per l'anno 2006.
153. I trasferimenti
erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in
base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
154. I contributi
e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo
1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello
stesso importo per l'anno 2006.
155. Il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte
degli enti locali e' differito al 31 marzo 2006.
156. Ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate,
per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
157. Ai fini
del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari
della Repubblica, al rispetto del patto di stabilita' interno, alla realizzazione
degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione
di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza,
i commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare il coordinamento
della finanza pubblica.
158. Le aggregazioni
di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali
di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali
aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni
in ordine alla utilizzabilita' delle suddette convenzioni stipulate o degli
acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualita-prezzo
di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
159. Resta salva
la facolta' delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire
alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto
dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.
160. Anche al
fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli
enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto
della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi
dell'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
161. Sono tenute
alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT
in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo precedente
non si applica agli organi costituzionali.
162. Per il
finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' autorizzata la spesa di 20 milioni
di euro per l'anno 2006.
163. All'articolo
1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
"2. Per i proventi
dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli
articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime
tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali
emittenti ed e' agli stessi versata con le modalita' di cui al capo III
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
164. La disciplina
del conto economico prevista dall'articolo 229 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
165. Al comma
61 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31
dicembre 2005" sono sostituite con le seguenti:
"31 dicembre
2006".
166. Ai fini
della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento
della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria
trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza
e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.
167. La Corte
dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi
gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione
della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto
del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno,
dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo
119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarita' contabile
e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato
le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.
168. Le sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche
sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi
dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti
con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da
parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto
dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole
del patto di stabilita' interno.
169. Per l'esercizio
dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei conti puo' avvalersi
della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione,
sino ad un massimo di dieci unita', particolarmente qualificati nelle materie
economiche, finanziarie e statistiche, nonche', per le esigenze delle sezioni
regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali
di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino ad un massimo
di cinquanta unita', in possesso di laurea in scienze economiche ovvero
di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di
fuori ruolo o di comando.
170. Le disposizioni
dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del Servizio sanitario
nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato
gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria
segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti.
171. All'articolo
2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Nella
formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo
eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa
sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte
dei conti".
172. All'articolo
3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "agli organi
elettivi" sono inserite le seguenti: ", entro sei mesi dalla data di ricevimento
della relazione,".
173. Gli atti
di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000
euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti
per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.
174. Al fine
di realizzare una piu' efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo
26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933,
n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte
dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore
previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione
della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del
codice civile.
175. Al fine
di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui ai commi da
166 a 174, la Corte dei conti puo' avviare apposito concorso pubblico su
base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore
a cinquanta unita' di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area
C in possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali,
da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni
sono disposte in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
176. Ai fini
di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale
previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere
dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione
della produttivita'.
177. Le risorse
previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per
i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio
2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.
178. In deroga
a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale
2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto
dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato
per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale,
alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' agli enti locali
ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio
sanitario nazionale si applica il comma 182.
179. Al riparto
delle risorse indicate al comma 178 tra le amministrazioni dei comparti
interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti
collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalita' e dei criteri
che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
180. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le necessarie variazioni di bilancio.
181. Le somme
indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli oneri contributivi
e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono
a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma
3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
182. Per le
finalita' indicate al comma 178, in deroga a quanto stabilito dall'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato
al finanziamento della spesa sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva,
di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.
183. Per il
biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio
statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente
in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
184. Per il
biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente
personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente
in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
185. Le somme
di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
186. Per il
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il biennio 2006-2007, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni
dello Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono
dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze
comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale
dei dati concernenti il personale dipendente.
187. A decorrere
dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le universita' e
gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della
spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2003. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di
settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
188. Per gli
enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia
e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), nonche' per le universita' e le scuole superiori
ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali,
sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti
finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti,
i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti
o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario
delle universita'.
189. A decorrere
dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti
pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati
all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e delle universita', determinato ai sensi delle rispettive normative
contrattuali, non puo' eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato
dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
190. E' fatto
divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli
organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilita' economico-finanziaria
dei fondi relativi al biennio precedente.
191. L'ammontare
complessivo dei fondi puo' essere incrementato degli importi fissi previsti
dai contratti collettivi nazionali, che non risultino gia' confluiti nei
fondi dell'anno 2004.
192. A decorrere
dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione
dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire
tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni,
anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.
193. Gli importi
relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale
o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati,
in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati
ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria
dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi
titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati,
in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.
194. A decorrere
dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento
della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione
delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia
di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
195. I risparmi
derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a 197 costituiscono economie
di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti
diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio.
Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli
anni successivi.
196. Il collegio
dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di
controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della
normativa di cui ai commi da 189 a 197 anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in ordine alla nullita' ed inapplicabilita' delle clausole
contrattuali difformi.
197. Per il
triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto
alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni
con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica
sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al
personale del
Dipartimento della protezione civile, al personale dell'Ispettorato centrale
repressione frodi, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori
operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali
a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per
i servizi di traduzione dei medesimi nonche' per la trattazione dei procedimenti
penali relativi a fatti di criminalita' organizzata.
198. Le amministrazioni
regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' gli
enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento
delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP,
non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente
ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano
anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto
di lavoro flessibile o con convenzioni.
199. Ai fini
dell'applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate
al netto:
a) per l'anno
2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo
dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti
collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.
200. Gli enti
destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento,
quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente
legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa
e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonche' alle
altre specifiche misure in materia di personale.
201. Gli enti
locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresi' concorrere al conseguimento
degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla
riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare
ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative
vigenti.
202. Al finanziamento
degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di
spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo
1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
203. Per gli
enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 198 costituiscono
strumento di rafforzamento dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005,
attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Gli effetti di tali disposizioni nonche' di quelle previste per i
medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98
e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito
del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo
12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti
al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
204. Alla verifica
del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198 si procede, per le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni
con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunita' montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio
di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione,
sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviare al Ministero
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio
finanziario di riferimento.
205. Per le
regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione del
comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento
dei relativi saldi.
206. Le disposizioni
dei commi da 198 a 205 costituiscono principi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
207. L'articolo
18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
che prevede la possibilita' di ripartire una quota percentuale dell'importo
posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati
della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione
dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori, si interpreta
nel senso che tale quota percentuale e' comprensiva anche degli oneri previdenziali
e assistenziali a carico dell'amministrazione.
208. Le somme
finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti
al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla
base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive
degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
209. L'articolo
13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, si interpreta
nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilita'
o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della
localita' sede di servizio e' da considerare, ai fini del riconoscimento
del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda
di trasferimento di sede.
210. Nei confronti
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrita'
fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo
dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della
domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi
carattere fisso e continuativo.
211. La disposizione
di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato
domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006.
212. L'articolo
36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come interpretato dall'articolo
3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi
anche nel triennio 2006-2008.
213. L'indennita'
di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio
1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennita' supplementare prevista
dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973,
n. 836, nonche' l'indennita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le
analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei
provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli
relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonche' alle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello
schema di concertazione per il personale delle Forze armate.
214. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo
70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali
non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga
alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni
sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia
organizzativa.
215. Tutte le
indennita' collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque
rapportate all'indennita' di trasferta, comprese quelle di cui alla legge
29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97,
e successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998,
n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
216. Ai fini
del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di
servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta
nel limite delle spese per la classe economica. E' abrogato il quinto comma
dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
217. L'articolo
3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
modificazioni, e' abrogato.
218. Il comma
2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel
senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale e' inquadrato, nelle
qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli
statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento
all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale
di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento
al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale
di anzianita' nonche' da eventuali indennita', ove spettanti, previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali,
vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo
della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in
godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad
personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento
della successiva posizione stipendiale. E' fatta salva l'esecuzione dei
giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
219. All'articolo
68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le infermita'
riconosciute dipendenti da causa di servizio, e' a carico dell'amministrazione
la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrita'
fisica eventualmente subita dall'impiegato".
220. Sono abrogati
gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, nonche' la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge
27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione
delle leggi stesse.
221. Sono contestualmente
abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura
a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali
e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese
quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonche' alle Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di
recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze
armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione
della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di
polizia che abbia contratto malattia o infermita' nel corso di missioni
compiute al di fuori del territorio nazionale.
222. Alla legge
22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
3, primo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) ispettorati
regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte
di appello";
b) all'articolo
11, primo comma, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) uffici regionali
del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione
o in comune sede di corte di appello".
223. Le disposizioni
dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220 costituiscono norme non derogabili
dai contratti o accordi collettivi.
224. Tra le
disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 e' ricompreso
l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione
nelle festivita' civili nazionali ricadenti di domenica. E' fatta salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
225. Ai fini
della definizione delle situazioni pendenti, l'articolo 42, comma 3, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta
nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal terzo
periodo e' subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico
ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento
previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo
e' sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali
non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento
economico.
226. L'articolo
3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei confronti del personale
dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno
personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento,
fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e
di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici
risultati o obiettivi.
227. Ai fini
di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale del
comparto Ministeri e' stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno
2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
228. Al fine
di potenziare l'attuazione della mobilita', e' costituito un fondo nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006. Tale fondo e' destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti
pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che attivino mobilita' di personale di livello non dirigenziale
attraverso bandi e avvisi o per mobilita' collettiva con il vincolo della
destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40
per cento.
229. I criteri
per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 228 sono definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, solo subordinatamente all'effettivo
perfezionamento dei trasferimenti per mobilita'.
230. All'articolo
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, e' inserito
il seguente:
"5-bis. I vincitori
dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo
non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma
non derogabile dai contratti collettivi".
231. Con riferimento
alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilita'
dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data
di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti
sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente
sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga
definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento
e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.
232. La sezione
di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore
competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento,
determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno
quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il
versamento.
233. Il giudizio
di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della
ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.
234. Per le
esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi
non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e' autorizzata
la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
235. Per il
piu' efficace perseguimento degli obiettivi nella lotta alla contraffazione,
l'Alto Commissario, istituito con l'articolo 1-quater del decreto legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari, nominati dal Ministro
delle attivita' produttive. Per ottimizzare le condizioni di espletamento
delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto e' autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006.
236. All'articolo
4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: ", per l'anno
2005," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2005".
237. I Ministeri
per i beni e le attivita' culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia
del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006,
del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato,
prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare
ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi
dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
238. Il Ministero
della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, puo' continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006,
del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo
3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa
di 6 milioni di euro.
239. Possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonche'
i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL gia'
prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci
degli enti predetti.
240. L'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) puo' continuare
ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno
2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma
di flessibilita' e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente
stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia.
I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il
CNIPA e' autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti
di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno
2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.
241. L'Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS) puo' continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale
in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato,
nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale
nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del
bilancio dell'ENPALS.
242. Il Corpo
forestale dello Stato e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre
2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5
aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale
nell'anno 2005.
243. Le procedure
di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti
di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto
delle limitazioni e delle modalita' previste dalla normativa vigente per
l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati
con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati
al 31 dicembre 2006.
244. I comandi
del personale delle societa' Poste italiane Spa e Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
245. Per la
proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
246. Per l'anno
2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' assicurata l'assunzione di 2.500 unita' di personale
da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di
cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unita' si
provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo,
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.
247. Al fine
di assicurare con carattere di continuita' la prosecuzione delle attivita'
svolte dal personale di cui ai commi da 237 a 242, le amministrazioni ivi
richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il
reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unita'
di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono
considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche
amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni
che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate
procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente
fra le varie amministrazioni si provvede con le modalita' di cui al comma
4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata
dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare
entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
248. Le amministrazioni
di cui al comma 247 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia
del bando dei concorsi autorizzati.
249. Le conseguenti
assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008
in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e secondo le modalita' previste dal comma 250. Per i medesimi
anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare
ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva
sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di
cui ai commi da 246 a 253.
250. Ai fini
di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni predispongono piani
di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi
a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la
decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente
complessivo di cui al comma 247. I predetti piani, corredati da una relazione
tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
251. Per consentire
le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249, nonche' la temporanea
prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento
delle attivita' istituzionali nelle more della conclusione delle procedure
di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall'anno
2007 e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un
fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui
al comma 250, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure
di reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse
finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell'ambito delle risorse
dei relativi bilanci.
252. A decorrere
dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di
cui al comma 247, le relative amministrazioni non possono avvalersi di
personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247.
253. La Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il
Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 252.
254. All'articolo
1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea,
dopo le parole: "L'Alto Commissario" sono inserite le seguenti: ", che
si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale,
nell'ambito delle quali e' scelto il Commissario,";
b) la lettera
e) e' sostituita dalla seguente: "e) supporto di un vice Commissario aggiunto,
nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario,
e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi
e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori
ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza
anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi
ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma
4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli
degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni
di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche' altri
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni,
in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il
personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio e' equiparato
ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza".
255. Per le
finalita' di cui al comma 254 e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000
annui a decorrere dall'anno 2006.
256. All'articolo
76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma
1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di
lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di
regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro
associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello
nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito
delle risorse umane e strumentali gia' operanti presso la Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli
provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979,
n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito
territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica";
b) dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel
solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione
istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano
la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione
di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali".
257. A valere
sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della
Polizia penitenziaria, con le modalita' previste dal comma 97 dello stesso
articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
258. All'articolo
8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "300.000
abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "230.000 abitanti", dopo le parole:
"un contributo complessivo" sono inserite le seguenti: "una tantum", e
le parole: "a tempo determinato" sono soppresse.
259. Allo scopo
di incrementare la funzionalita' all'Amministrazione della pubblica sicurezza
anche attraverso una piu' razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali
della Polizia di Stato, all'articolo 42 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
3, le parole: "nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della
qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine non inferiore a
tre anni dal conseguimento della qualifica";
b) dopo il comma
3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Ai dirigenti
generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento
del limite di eta' prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti,
se piu' favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato,
e l'indennita' di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianita'
di servizio e destinatari delle indennita' di posizione di base di direttore
centrale o equiparato".
260. In conseguenza
di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1° gennaio 2006,
sono attribuiti:
a) ai dirigenti
generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica
al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza,
normale e privilegiato, e l'indennita' di buonuscita spettanti ai dirigenti
generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianita' di
servizio;
b) ai dirigenti
superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianita' nella
qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica
sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
261. Fino a
quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali
di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare
e delle Forze armate, e' sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze
di carattere funzionale si provvede:
a) mediante
l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza "sostituti commissari", delle funzioni di cui all'articolo 31-quater,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, e successive modificazioni;
b) mediante
l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, per aliquote
annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del
personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione organica del ruolo
dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del
predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.
262. All'onere
aggiuntivo derivante dall'attuazione dei commi 259 e 260, pari a 918.000
euro per l'anno 2006, 1.063.000 euro per l'anno 2007 e 2.221.000 euro a
decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo per le esigenze correnti di cui all'articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
263. L'adeguamento
dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo
37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2006:
a) in 440,84
milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle
gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche'
in favore dell'ENPALS;
b) in 108,93
milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti
attivita' commerciali e della gestione artigiani.
264. Conseguentemente
a quanto previsto dal comma 263, gli importi complessivamente dovuti dallo
Stato sono determinati per l'anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per
le gestioni di cui al comma 263, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro
per le gestioni di cui al comma 263, lettera b).
265. I medesimi
complessivi importi di cui ai commi 263 e 264 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene
al trasferimento di cui al comma 263, lettera a), della somma di 1.006,21
milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,43 milioni di
euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione
speciale minatori e dell'ENPALS.
266. Ai fini
del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione
delle pensioni, assegni e indennita' agli invalidi civili, ciechi e sordomuti
di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni
di euro per l'anno 2005:
a) per l'anno
2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme
che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno
2004, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri
per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari
a 228,69 milioni di euro;
2) le risorse
trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti
dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare
complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi
scopi;
b) per l'anno
2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le risorse
trasferite all'INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero
1) della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni
di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
2) le somme
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35,
comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione
sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel
loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze
delle predette gestioni, evidenziate nella contabilita' del predetto Istituto
ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998,
per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.
267. Il contributo
a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto dall'articolo 2, comma
6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' soppresso.
268. Per i lavoratori
dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi
ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n.
42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
e i superstiti e' determinata dall'importo dell'indennita' mensile effettivamente
liquidata all'interessato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana
n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28
marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione
autentica quanto ai destinatari del primo comma dell'articolo 1 della legge
26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo
1991, n. 105.
269. All'articolo
8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Dal 1° gennaio
2008 e' istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito
delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a
forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo e' alimentato da
un contributo dello Stato, per il quale e' autorizzata la spesa di 424
milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni
di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del
Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte
dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi
interessi";
b) al comma
2, al primo periodo, la parola: "2006" e' sostituita dalla seguente: "2008"
e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'onere derivante
dal presente comma e' valutato in 176 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008";
c) la Tabella
A e' sostituita dalla seguente:
"TABELLA A
(prevista dall'articolo
8, comma 2)
2008 0,19 punti
percentuali;
2009 0,21 punti
percentuali;
2010 0,23 punti
percentuali;
2011 0,25 punti
percentuali;
2012 0,26 punti
percentuali;
2013 0,27 punti
percentuali;
dal 2014 0,28
punti percentuali".
270. L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e' rideterminata per l'anno 2006 in 3 milioni di euro, per
l'anno 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, in 530
milioni di euro.
271. I risparmi
derivanti dall'attuazione dei commi 269 e 270, per gli anni 2006 e 2007,
concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
272. A favore
degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980
e' riconosciuta una indennita' nel limite di spesa complessivo di 8 milioni
di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite
le modalita' per l'attuazione del presente comma.
273. Le somme
eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo
23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura
degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni
datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'articolo
1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti
oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle
somme.
274. Nell'ambito
del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano
fermi:
a) gli obblighi
posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l'equilibrio economico-finanziario,
a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori
adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere,
ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie,
la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione
di decadenza dei rispettivi direttori generali;
b) l'obbligo
di adottare i provvedimenti necessari di cui all'articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
275. Fra gli
adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma 173, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:
a) stipulare,
entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, anche a stralcio degli accordi
regionali attuativi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale entrato in vigore il 23
marzo 2005, accordi attuativi dell'articolo 59, lettera B - Quota variabile
finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi
- comma 11, del medesimo accordo nazionale, prevedendo di subordinare l'accesso
all'indennita' di collaborazione informatica al riscontro del rispetto
della soglia del 70 per cento della stampa informatizzata delle prescrizioni
farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche effettuate
da parte di ciascun medico e provvedendo al medesimo riscontro mediante
il supporto del sistema della tessera sanitaria di cui all'articolo 50
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta
nel citato articolo 59, lettera B, comma 11, per la corresponsione dell'indennita'
forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il termine del 31 marzo 2006,
in assenza della stipula dei previsti accordi regionali, non e' imputabile
sulle risorse del Servizio sanitario nazionale. La mancata stipula dei
medesimi accordi regionali costituisce per le regioni inadempimento. Le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche per l'attuazione
del corrispondente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici pediatri di libera scelta;
b) adottare
provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime regioni deliberino l'erogazione
di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della
condizione economica dell'assistito, a fare riferimento esclusivo alla
situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo
come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanita'
22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993.
276. All'articolo
50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
1-bis, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31
marzo 2006";
b) al comma
7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
"Per la rilevazione
dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo, e' riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti
di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni
di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' erogative. Al relativo
onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12";
c) dopo il comma
8 sono inseriti i seguenti:
"8-bis. La mancata
o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per
la quale la violazione si e' verificata.
8-ter. Per le
ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o piu'
elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro
per ogni ricetta per la quale la violazione si e' verificata;
8-quater. L'accertamento
della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo
della Guardia di finanza, che trasmette l relativo rapporto, ai sensi dell'articolo
17, primo comma, della
legge 24 novembre
1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per
territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento
e della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione provinciale
dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello Stato.
8-quinquies.
Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice
fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo,
l'azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione,
fermo restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico,
il farmacista non e' responsabile della mancata rispondenza del codice
fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che fara' comunque
fede a tutti gli effetti";
d) dopo il comma
10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Fuori
dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili
ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa
o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi
sono tratti".
277. All'articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento
del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta
entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno
di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla
vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario
ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota
delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti
d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale
e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte".
278. Al fine
di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui
al comma 274, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario
nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo
1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementato di
1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di
cui al primo periodo e' da ripartire tra le regioni, secondo criteri e
modalita' concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni
interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione
di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione
strutturale del disavanzo.
279. Lo Stato,
in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario
nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine e' autorizzata, a
titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per
l'anno 2006. L'erogazione del suddetto importo da parte dello Stato e'
subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di
copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.
280. L'accesso
al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra tutte le regioni sulla
base del numero dei residenti, con decreto del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' subordinato all'espressione, entro
il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa
sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonche', entro il
medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda
la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano
nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima
intesa e che contempli:
a) l'elenco
di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza
specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine
di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto della normativa
regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole
regioni;
b) la previsione
che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di
attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente
i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa,
in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando
il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da
parte delle unita' sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione
della normativa regionale in materia, nonche' in coerenza con i parametri
temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo
1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni
di cui all'elenco previsto dalla lettera a), con l'indicazione delle strutture
pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati
nonche' delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti,
senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione
alla spesa in base alla normativa vigente;
d) la determinazione
della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici
progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima
legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di contenimento
dei tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni
del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli
ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta
e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici
di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
e) l'attivazione
nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso
informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca
obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione
che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del
Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza
(LEA), di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo
2005.
281. L'accesso
al concorso di cui al comma 279 e' altresi' subordinato, per le regioni
che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare, in base ai dati risultanti
dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un disavanzo
medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto registrare
nell'anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto all'anno 2001 pari
o superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la
regione interessata e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze,
ovvero all'integrazione di accordi gia' sottoscritti ai sensi dell'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'adeguamento alle
indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento
dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
282. Alle aziende
sanitarie ed ospedaliere e' vietato sospendere le attivita' di prenotazione
delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori
e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco
previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione
dell'erogazione delle prestazioni e' legata a motivi tecnici, informando
successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo
quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2002.
283. Con decreto
del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, e' istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza
delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative
formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti
del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida
per la fissazione di criteri di priorita' di appropriatezza delle prestazioni,
di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle
medesime prestazioni, nonche' di promozione di analoghi organismi a livello
regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute e' fissata
la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti
in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera,
di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate
con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione.
Alla Commissione e' altresi' affidato il compito di fissare i criteri per
la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 284.
Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione.
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno
2006.
284. Ai soggetti
responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 282 e' applicata
la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di
6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui
all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' applicata
la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di
20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo
i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.
285. Nel completamento
del proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano
le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento
di presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di
degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero
a presidi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto
non inferiore a 120, nonche' agli interventi necessari al rispetto dei
requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presidi attivi avviati alla
data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
1997.
286. La cessione
a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da
aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni similari
nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo
o in transizione e' promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali
italiani nel mondo, di seguito denominata "Alleanza". Gli enti del Servizio
sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalita' con essa
preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilita'
delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole
della regione interessata.
287. L'Alleanza
provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari
contatti per facilitare le donazioni nonche' a tenere un inventario aggiornato
delle attrezzature disponibili. L'Alleanza provvede, altresi', alla produzione
di un rapporto biennale sulle attivita' svolte indirizzato al Ministero
della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
288. Presso
il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano
effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di
efficienza ed appropriatezza, e' realizzato un Sistema nazionale di verifica
e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni
svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione
organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 agosto
1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984,
n. 733, e all'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, ed a
cui sono ricondotte le attivita' di cui all'articolo 1, comma 172, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio
configurato dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonche' del
Comitato di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalita'
di attuazione del SiVeAS.
289. Per le
finalita' di cui al comma 288, il Ministero della salute puo' avvalersi,
anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti
di ricerca, societa' scientifiche e strutture pubbliche o private, anche
non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari,
nonche' di esperti nel numero massimo di 20 unita'. Per la copertura dei
relativi oneri e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
290. La Commissione
unica sui dispositivi medici, istituita dall'articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto
articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione
generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi
questione concernente i dispositivi medici.
291. Con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalita'
di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle
aziende ospedaliere universitarie.
292. In coerenza
con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:
a) il Ministero
della salute promuove, attraverso le procedure di cui all'articolo 54 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 169, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese
nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente
e quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e,
corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero;
b) in materia
di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede
alla modifica di quanto gia' previsto dal regolamento di cui al decreto
del Ministro della sanita' 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo
da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti
e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel
livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio
dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario
nazionale.
293. Per le
finalita' di cui al comma 292, lettera a), con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle
aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma
6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
294. I fondi
destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati
degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi
e finalita' di sanita' pubblica nonche' al pagamento di emolumenti di qualsiasi
tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e
forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione
forzata.
295. All'articolo
48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma
10 e' sostituito dal seguente:
"10. Le risorse
di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio
dell'Agenzia";
b) dopo il comma
10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Le
entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono
direttamente al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme
a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e
5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni,
spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa";
c) dopo il comma
11 e' inserito il seguente:
"11-bis. Con
effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute
sono trasferiti in proprieta' all'Agenzia i beni mobili del Ministero della
salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004".
296. Con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di versamento riferite all'attuazione
di quanto previsto al comma 295.
297. Al fine
di potenziare le funzioni istituzionali dell'AIFA finalizzate a garantire
il monitoraggio in tutte le sue componenti dell'andamento della spesa farmaceutica
e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la dotazione
organica complessiva della medesima Agenzia e' determinata dal 1° gennaio
2006 nel numero di 190 unita', con oneri finanziari a carico del bilancio
della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sara' determinata
con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera
c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245. Ai fini del
coordinamento del monitoraggio sull'andamento della spesa farmaceutica,
l'AIFA trasmette al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e
delle finanze una relazione mensile.
298. Al comma
18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "al
netto" sono sostituite dalla seguente: "decurtate".
299. Le regioni
che si sono avvalse della facolta' di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato
nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in
materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla
persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
300. Al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
37, al comma 1, primo periodo, le parole: "di formazione-lavoro" sono sostituite
dalle seguenti: "di formazione specialistica";
b) all'articolo
39:
1) il comma
2 e' abrogato;
2) il comma
3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il trattamento
economico e' costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni
e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed e' determinato
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni.
In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008,
la parte variabile non potra' eccedere il 15 per cento di quella fissa";
3) dopo il comma
4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Alla
ripartizione ed assegnazione a favore delle universita' delle risorse previste
per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno
accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e delle finanze";
c) all'articolo
41, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. A decorrere
dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' le disposizioni di cui all'articolo
45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326";
d) all'articolo
46, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Agli oneri recati dal titolo
VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse
previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
e dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla
legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione
dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006
e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007";
e) all'articolo
46, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni
di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall'anno accademico
2006-2007. I decreti di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati
nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino all'anno accademico
2005- 2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257".
301. I piani
di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle
finalita' annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio
decreto, individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare
in ciascun anno, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e
regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall'INAIL e' approvata
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle compatibilita' degli
obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilita' e crescita.
302. Per favorire
la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario
a carattere nazionale per l'anno 2006, comprensivo anche di progetti di
innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione internazionale.
303. Le linee
generali del programma di cui al comma 302, le modalita' di attuazione
e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' l'individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui
il programma straordinario e' realizzato, sono adottate con decreto del
Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.
304. Per la
realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale di cui
al comma 302 e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno
2006, da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro
della salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni
con il Ministero della salute. Sicurezza alimenti destinati all’uomo e
agli animali
305. Per favorire
la ricerca finalizzata alla sicurezza degli alimenti destinati all'uomo
e agli animali, nonche' sulla salute e il benessere degli animali, da realizzare
da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell'ambito del programma
di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti,
e' riservata, per l'anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.
306. Il comma
467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
307. Considerato
che i farmaci di automedicazione gia' dispongono di confezioni di dimensioni
appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge
27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione
dei farmaci di automedicazione".
308. Per consentire
all'ASSR di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti
dai commi 280 e 282 in materia di liste di attesa, e in particolare per
l'attivita' di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei
tempi di attesa, nonche' ai compiti fissati dall'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005, il Ministro della salute puo' disporre presso l'Agenzia
medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unita' di personale
di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Il programma annuale di attivita' dell'Agenzia prevede,
negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione
dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
309. Al fine
di assicurare, con carattere di continuita', la realizzazione del programma
di attivita', connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo
svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi
dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 115, e successive modificazioni, non si applica, limitatamente agli
anni 2006, 2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002,
n. 145.
310. Al fine
di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma
di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti,
limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa
richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero
della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei
corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche
alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali
la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata
non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione
degli accordi medesimi, nonche' alla parte degli accordi relativa agli
interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla
relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori
non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata
dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale,
i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di
inizio dell'annualita' di riferimento prevista dagli accordi medesimi per
i singoli interventi.
311. Le risorse
resesi disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma
310, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonche'
per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture
necessarie all'attivita' liberoprofessionale intramuraria, per le strutture
di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali
classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel
rispetto delle quote gia' assegnate alle singole regioni o province autonome
sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni.
312. In fase
di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma
interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006,
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, puo' essere disposto che la risoluzione degli accordi
gia' sottoscritti, di cui al comma 310, con la revoca dei corrispondenti
impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti,
corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni
di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al
Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei
relativi interventi.
313. Per l'attuazione
di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo
finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con
l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione,
ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008,
il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dell'AIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare
i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia
medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma
che prevedono in particolare l'attribuzione temporanea del "premio di prezzo"
(premium price).
314. Gli accordi
di programma di cui al comma 313 determinano le attivita' e il piano di
interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in
particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione
sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli
specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto
alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di
sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore;
numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle
aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci
innovativi nei Paesi dell'Unione europea; valore ed incremento dell'export
e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per
le materie prime e per i prodotti finiti.
315. Sulla base
degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 314, viene attribuito
il premio di prezzo, la cui entita' non puo' superare il 10 per cento dell'impegno
economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie
dell'accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei
prezzi. Gli accordi individuano, altresi', le procedure ed i soggetti responsabili
per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione
degli interventi programmati.
316. Per le
medesime finalita', l'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno
finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni,
nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario
nazionale di cui al comma 278, puo' fissare un importo finanziario aggiuntivo
a quello fissato dal comma 2, lettera f), dell'articolo 58 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo per l'anno 2006
di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo
50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' corrispondentemente
ridotta.
317. All'articolo
58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, le parole da: "con decreto del Ministro della salute" fino a: "Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)," sono soppresse.
318. Il contributo
di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e' erogato in parti uguali
direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i
medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo
2 della medesima legge.
319. Per gli
anni dal 2002 fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo
119 della Costituzione, il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, puo' apportare le modifiche
alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al
fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma
320.
320. Per l'anno
2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 56 del 2000 e' ridotta del 5 per cento e, a decorrere dall'anno 2003,
e' ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti
dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di
cui all'allegato A), le cui specifiche tecniche possono essere modificate
al fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente
comma. A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra
gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo
1 del medesimo decreto al netto del gettito dell'addizionale regionale
all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato
decreto non puo' essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata
per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.
321. Alla definitiva
determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli
2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel
quadro delle misure adottate per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
conseguentemente, il fondo di garanzia di cui all'articolo 13 dello stesso
decreto legislativo n. 56 del 2000 e' attribuito fino al predetto termine
tenendo conto che l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e' commisurata
allo 0,9 per cento dall'anno 2004.
322. Le risorse
finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle
disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano
graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo
2006.
323. Ai fini
della determinazione dell'aliquota provvisoria di cui all'articolo 5, comma
3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto, dall'anno
2006, delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto
legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del citato articolo 6 e' abrogato.
324. All'articolo
1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "dell'aliquota
definitiva" sono sostituite dalle seguenti: "dell'aliquota provvisoria".
325. Nel testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102, e' inserito il
seguente:
"Art. 102-bis.
- (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune
attivita' regolate). - 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali
per l'esercizio delle seguenti attivita' regolate sono deducibili nella
misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando,
per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102:
a) distribuzione
e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n)
e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della
direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione
di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia
elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
2. Le quote
di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio
delle attivita' regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non
superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata
delle rispettive vite utili cosi' come determinate ai fini tariffari dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle
1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture"
ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004,
n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente
per l'attivita' di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati
iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si
assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nell'appendice
1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attivita'
di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale
investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".
3. Per i beni
di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al
comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta
presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto
di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo
dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di
entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario,
fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione
alla durata del possesso.
4. Non e' ammessa
alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una piu' intensa
utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
5. Le eventuali
modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata
in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione
delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di
beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri
di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete
all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella
concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei
canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella
misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni
del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili
nelle categorie omogenee individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi
l'articolo 102.
8. Per i costi
incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei
beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base
alla vita utile residua dei beni".
326. Nell'articolo
16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per i beni
di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento
a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile".
327. Le disposizioni
dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto
dal comma 325, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma
6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione
finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
328. E' soppresso
il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 11-quater del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.
329. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio
2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche
penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori
a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
330. Al fine
di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie
e della solidarieta' per lo sviluppo socio-economico, e' istituito presso
lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006,
destinata alle finalita' previste ai sensi della presente legge.
331. Per ogni
figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 e' concesso un assegno pari
ad euro 1.000.
332. Il medesimo
assegno di cui al comma 331 e' concesso per ogni figlio nato nell'anno
2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.
333. Il Ministero
dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio
2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui al comma 331
e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo
a quello di nascita o di adozione con riferimento all'assegno di cui al
comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione
vigente in materia di minori, dall'esercente la potesta' sui figli di cui
ai commi 331 e 332, sempreche' residente, cittadino italiano ovvero comunitario
ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito
all'anno 2004 ai fini dell'assegno di cui al comma 331 e all'anno 2005
ai fini dell'assegno di cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000.
Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto
del Ministro della sanita' 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente
comma e' autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della riscossione
dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula
prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure
definite convenzionalmente. Per l'attuazione del presente comma il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa.
334. Per le
finalita' di cui ai commi da 331 a 333 e' autorizzata la spesa di 696 milioni
di euro per l'anno 2006.
335. Limitatamente
al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori
per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un
importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio
ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura
del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
336. Per l'anno
2006 e' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia
di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili,
agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di
mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione,
da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:
a) siano di
eta' non superiore a 35 anni;
b) dispongano
di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare
di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di
prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste
dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
337. Per l'anno
finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto gia'
dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,
una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata in base
alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno
del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti
dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,
e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento
della ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento
della ricerca sanitaria;
d) attivita'
sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
338. Resta fermo
il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
339. Le somme
corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base
degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle
scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello
Stato.
340. Con decreto
di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse,
sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalita'
di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad
apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere
destinate ad alimentare un apposito fondo.
341. Allo scopo
di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie,
nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati
con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei ministri
e' autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalita' da esso
stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione
della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni
di euro per l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza
con il punto
5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.
342. Allo scopo
di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei
danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale
e vulcanico, mediante l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie
avanzate, l'Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) insieme al Centro
di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo (CGIAM) provvedono
alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione
dei rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine e' autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
343. Per indennizzare
i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime
di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti
risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il fondo e' alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.
344. Ai benefici
di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto
il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari
della Repubblica argentina.
345. Il fondo
e' alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti
come dormienti all'interno del sistema bancario nonche' del comparto assicurativo
e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono
altresi' definite le modalita' di rilevazione dei predetti conti e rapporti.
346. Al testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le cessioni degli stipendi,
salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno
effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti,
ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Tale comunicazione puo' essere effettuata attraverso qualsiasi
forma, purche' recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri
trattamenti previsti nel quarto comma e' fatto salvo l'importo corrispondente
al trattamento minimo";
b) all'articolo
5, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni
di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi
a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza
delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi";
c) all'articolo
5, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora il debitore ceduto
sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti
e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri
emolumenti, secondo le modalita' individuate dal decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, da emanare entro
dieci mesi dalla
data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005";
d) all'articolo
28, secondo comma, le parole: "a decorrere dal primo del mese successivo
a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione" sono sostituite dalle
seguenti: "nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma";
e) all'articolo
52, secondo comma, le parole: "di cui al presente comma" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al precedente e al presente comma";
f) all'articolo
55, primo comma, sono soppresse le parole: "38, primo e secondo comma,".
347. Con il
medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sono altresi' stabilite le modalita' di accesso alle prestazioni
creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, anche per i pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono
di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto,
ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo
1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per i dipendenti
o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse
dall'INPDAP.
348. A favore
del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma
152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto
di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati l'entita' e i criteri del rimborso, nonche' le modalita'
di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare
l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008.
349. Per il
finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attivita'
di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori
di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato
dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
350. E' istituito
un Fondo destinato alla realizzazione di progetti regionali per l'innovazione
tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni
di euro per l'anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente e' ripartito
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni
entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.
351. Gli articoli
9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui
al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.
352. Nella tabella
di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti,
documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo
il numero 27-ter e' aggiunto il seguente:
"27-quater.
Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti
per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilita' e di brevetti
per modelli e disegni ornamentali".
353. Sono integralmente
deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il
finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalita', dalle
societa' e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
societa' (IRES) in favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni
e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita'
di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro
della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonche'
degli enti parco regionali e nazionali.
354. Gli atti
relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti
da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da
diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli
atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90
per cento.
355. Al comma
2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera
c) e' abrogata. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma
8 e' abrogato.
356. All'articolo
38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo
periodo, sono soppresse le parole: "recante anche l'indicazione degli estremi
del passaporto o di altro documento equipollente";
b) nel terzo
periodo, dopo le parole: "restituito al cedente" sono inserite le seguenti:
", recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro
documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale".
357. E' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione,
la crescita e l'occupazione, di seguito denominato "fondo", destinato a
finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita
e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona
deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17
giugno 2005, nonche' interventi di adeguamento tecnologico nel settore
sanitario.
358. Fermo quanto
stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e i progetti previsti ai
sensi del comma 357 possono essere realizzati sui presupposti del reperimento
delle necessarie risorse finanziarie con successivi provvedimenti legislativi,
e della identificazione di ulteriori coperture finanziarie concordate e
verificate con la Commissione europea in termini di compatibilita' con
gli impegni comunitari in sede di valutazione del programma italiano di
stabilita' e crescita.
359. Il fondo
e' ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di
cui al comma 357, nonche' tra gli interventi di adeguamento tecnologico
nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite
delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione
degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il
15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico
nel settore sanitario.
360. Le risorse
finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai
sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
361. Nell'ambito
del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina
relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' di riduzione del costo del
lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e' riconosciuto ai datori di
lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione
nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.
362. L'esonero
di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva
per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro
operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per
il nucleo familiare e' dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo
120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto
percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali
dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361,
prioritariamente considerando i contributi per maternita' e per disoccupazione
e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento
di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
e successive modificazioni, nonche' il contributo di cui all'articolo 25,
quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
363. Per i contributi
previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti
le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine
e' stato prorogato al 30 giugno 2006 dall'articolo 1, comma 142, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento di cui al secondo
periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e' fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui
al terzo periodo del medesimo comma 17 e' fissato al 1° ottobre 2006.
364. La misura
dei premi assicurativi dovuti all'INAIL e' rideterminata, ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente
al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico
delle singole gestioni e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione
dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l'equilibrio
finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza
pubblica.
365. La rideterminazione
di cui al comma 364 e' disposta in presenza di variazioni dei parametri
di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di
prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 364 con delibera dell'istituto,
approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28
febbraio 2006.
366. Ai fini
dell'applicazione dei commi da 367 a 372, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive,
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalita' di individuazione
dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate
sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere
lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza
nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarieta'
verticale ed orizzontale, anche individuando modalita' di collaborazione
con le associazioni imprenditoriali.
367. L'adesione
da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e
della pesca e' libera.
368. Ai distretti
produttivi si applicano le seguenti disposizioni: a) fiscali:
1) le imprese
appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare
l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;
2) si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di
gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti
passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al
comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui
ai commi da 366 a 372;
4) il reddito
imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono,
che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione
del reddito unitario imponibile, nonche' dei tributi, contributi ed altre
somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per
almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;
6) fermo il
disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente dall'esercizio
dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di
cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con
l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle
imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in
ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri
oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione
del carico tributario tra le imprese interessate e' rimessa al distretto,
che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento,
sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono
a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate
tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri
oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono
determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo
da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari
obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali
tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti
unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati
necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui
al numero 6);
11) i distretti
di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con
gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume
dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti
in ciascun anno;
12) la determinazione
di quanto dovuto e' operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione
delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale
dei territori interessati.
In caso di opzione
per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e' determinato
in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;
13) criteri
generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono
determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione
del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri
di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita';
15) in caso
di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo
di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
b) amministrative:
1) al fine di
favorire la massima semplificazione ed economicita' per le imprese che
aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti
con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici,
ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il
tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande,
richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire
il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente
a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente
formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono
senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora
il distretto dichiari altresi' di avere verificato, nei riguardi delle
imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti,
anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per
l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso,
nonche' per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale
favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese
aderenti. Nell'esercizio delle attivita' previste dal presente numero,
i distretti comunicano anche in modalita' telematica con le pubbliche amministrazioni
e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con
tale modalita'. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione,
alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli
enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono stabilite le modalita' applicative delle disposizioni del presente
numero;
2) al fine di
facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base
di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese
che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative
istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante
un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi
che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono,
qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati
contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresi' provvedere,
ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo
con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione
della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' applicative della presente disposizione;
3) i distretti
hanno la facolta' di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto
privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703
e seguenti del codice civile;
c) finanziarie:
1) al fine di
favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attivita'
produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative
condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili
alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi
da una pluralita' di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti
parte del distretto e ceduti ad un'unica societa' cessionaria;
2) con il regolamento
di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore
dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali
tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato
al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti
beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni
di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano
anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte
dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero
1);
4) le banche
e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle
imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione
o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono,
in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare
accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero
1);
5) al fine di
favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle
imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di
sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta
o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare
il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di
attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali
degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire
il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operativita'; anche
a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla
prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare
la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di
credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo
dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato
di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del
recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.4) favorire
la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici
e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese
che fanno parte del distretto;
d) per la ricerca
e lo sviluppo:
1) al fine di
accrescere la capacita' competitiva delle piccole e medie imprese e dei
distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle
relative applicazioni industriali, e' costituita l'Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata "Agenzia";
2) l'Agenzia
promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo
attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze,
tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale
ed internazionale;
3) l'Agenzia
stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne
condividono le finalita';
4) l'Agenzia
e' soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero dell'economia
e delle finanze, il Ministero delle attivita' produttive, nonche' il Ministro
per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalita' per lo svolgimento
delle attivita' istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia e' soggetto all'approvazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
369. Le norme
in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche
ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi
locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti
ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ai
consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n.
83.
370. Al comma
3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
aggiunte le seguenti parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative
dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317".
371. Fatta salva
la compatibilita' con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui
ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi
di uno o piu' distretti individuati con il decreto di cui al comma 366.
Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni
e' in ogni caso realizzata progressivamente.
372. Dall'attuazione
dei commi da 366 a 371 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni
di euro annui a decorrere dal 2006.
373. In considerazione
del contenzioso in essere, relativamente alla rete nazionale di trasporto
del gas naturale, la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' prorogata al 31 dicembre 2008.
374. Il comma
8 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito
dai seguenti:
"8. A decorrere
dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro
delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonche' da quelle esercenti
attivita' commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti
di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento
dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le
finalita' di cui al comma 8, il Ministero delle attivita' produttive integra
la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione
automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni
da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali
le risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni e le variazioni
relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalita'
di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla
data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati
l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero
notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute.
Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni
sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del
portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere
dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente
articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati
dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali.
Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle
risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande
di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1°
gennaio 2006.
8-quater. Le
disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico
del bilancio dello Stato".
375. Al fine
di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa con
i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate
ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare
una revisione
della fascia
di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente
disagiate.
376. Con l'obiettivo
di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno e' costituita, in forma
di societa' per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata
"Banca". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con il decreto di cui al comma 377, e' istituito il comitato promotore
con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma.
377. In armonia
con la normativa comunitaria e con il testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono disciplinati:
a) lo statuto
della Banca, ispirato ai principi gia' contenuti negli statuti dei banchi
meridionali e insulari;
b) il capitale
della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure
e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare diffuso, con previsione
di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali.
Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;
c) le modalita'
per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione
di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessita' operative
della stessa Banca, di rami di azienda gia' appartenuti ai banchi meridionali
e insulari;
d) le modalita'
di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare
con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo
sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
378. E' autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da
parte dello Stato, quale soggetto fondatore.
379. All'articolo
2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
g), prima della parola: "strumenti" sono inserite le seguenti: "prodotti
e";
b) alla lettera
h), dopo la parola: "titoli" sono inserite le seguenti: "e prodotti finanziari".
380. All'articolo
3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, prima della parola: "strumenti"
sono inserite le seguenti: "prodotti e".
381. Al fine
di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell'investimento
azionario, gli statuti delle societa' nelle quali lo Stato detenga una
partecipazione rilevante possono prevedere l'emissione di strumenti finanziari
partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile,
ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice
civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti,
che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto
di richiedere l'emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche
al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti
di diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura
determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta
all'atto dell'attribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni
che attribuiscono i diritti previsti dal presente comma possono essere
emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento,
a favore di uno o piu' azionisti, individuati anche in base all'ammontare
della partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo
di emissione sono determinati in via generale con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni di cui al
presente comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli utili
o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa
emissione puo' essere fatta in deroga all'articolo 2441 del codice civile.
382. Le deliberazioni
dell'assemblea che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari
di cui al comma 381, nonche' quelle di cui al comma 384, non danno diritto
al recesso.
383. Le clausole
statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e 384 sono modificabili con
le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie,
e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale
dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi
da 381 a 384.
384. Lo statuto
delle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio puo'
prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni
statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole
introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata
all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni
o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si applica
il secondo periodo del citato comma 3. Con l'approvazione comunitaria delle
disposizioni previste dai commi da 381 a 383 e le modifiche statutarie
apportate in esecuzione di quanto disposto ai sensi dei medesimi commi
cessa di avere effetto l'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
385. Gli importi
delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo
5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dell'articolo 7 del decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 56, nonche' relative a violazioni valutarie previste
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche
e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108,
eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio
2002-2003, attestati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono
destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo
15 della citata legge n. 108 del 1996.
386. Gli organismi
assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di
cui al comma 385, entro sei mesi dalla cessazione dell'attivita', scioglimento,
liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo
per le finalita' previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi
e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato
mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione
del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli
aventi diritto, in conformita' alla disciplina vigente. Per le somme impegnate
la restituzione dovra' avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti
garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine,
devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione
delle garanzie.
387. L'esercizio
delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro in materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione
delle medesime e contenzioso puo' essere delegato alle Direzioni provinciali
dei servizi vari.
388. All'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, e' inserito il
seguente:
"71-bis. I soggetti
di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l'incremento del valore
nominale delle nuove passivita' non superi di 5 punti percentuali il valore
nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione,
il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all'atto
della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva
sul debito residuo, in termini
percentuali,
secondo le condizioni previste dal sistema bancario".
389. All'articolo
7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni,
le parole: "67, terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "67, quarto
comma".
390. L'autenticazione
degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione
di diritti di garanzia sui veicoli e' effettuata dai dirigenti del comune
di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di
cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto
di corte d'appello di residenza del venditore, dai
funzionari degli
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, nonche' dai funzionari del pubblico registro automobilistico
gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie
automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264,
presso le quali e' stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista
di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio
iscritto all'albo.
391. Con decreto
di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e
delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno,
sono disciplinate le concrete modalita' applicative dell'attivita' di cui
al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva
attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 390.
392. All'articolo
3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.
393. Dopo il
comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
"3-ter. Ferme
restando le procedure di gara ad evidenza pubblica gia' avviate o concluse,
le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino
a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del
periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti
condizioni:
a) per le aziende
partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante
procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento
del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei
servizi eserciti a societa' di capitali, anche consortili, nonche' a cooperative
e consorti, purche' non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato
luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due societa'
affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale
ovvero alla costituzione di una societa' consortile, con predisposizione
di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due societa'
affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale.
Le societa' interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di societa'
consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in
bacini di traffico uniti da contiguita' territoriale in modo tale che tale
nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi
di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruita' definiti
dalle regioni.
3-quater. Durante
i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico
regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali
esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti
possono integrare il contratto di servizio pubblico gia' in essere ai sensi
dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso
il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n.
1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni,
ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi
periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti
affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento
delle condizioni di sicurezza, economicita' ed efficacia dei servizi offerti
nonche' della qualita' dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilita'
ai servizi in termini di frequenza, velocita' commerciale, puntualita'
ed affidabilita';
b) al miglioramento
del servizio sul piano della sostenibilita' ambientale;
c) alla razionalizzazione
dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in
ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies.
Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai
servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di
cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione
delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro
individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse
modalita' di trasporto.
3-sexies. I
soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 113,
comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure
ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi
eserciti a soggetti privati o a societa', purche' non partecipate dalle
medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.
3-septies. Le
societa' che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e
3-ter per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare
a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale
per l'affidamento di servizi".
394. Al comma
3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2006".
395. Al comma
55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "fino
a non oltre tre anni dalla stessa data" sono sostituite dalle seguenti:
"fino a non oltre cinque anni dalla stessa data".
396. All'articolo
22, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
dopo le parole: "delle piccole e medie imprese", sono aggiunte le seguenti:
"nonche' le attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del
settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia".
397. All'articolo
2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi
turistici verso l'Italia".
398. Per il
sostegno del settore turistico, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministero delle attivita' produttive
si provvede all'attuazione del presente comma.
399. Al testo
unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 95, primo comma, alinea, dopo le
parole: "da cooperative" sono inserite le seguenti: ", oltre quelli prescritti
dall'articolo 31";
b) all'articolo
95, primo comma, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) la residenza
anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva o principale nel comune o in
uno dei comuni nell'ambito territoriale ove e' localizzato l'alloggio,
ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato
dalle delibere regionali di programmazione".
400. Ai fini
del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti
nel patto di stabilita' e crescita, favorendo la dismissione di immobili
non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati
e fondazioni, compresi gli enti morali, e non piu' utili al perseguimento
delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta l'applicazione
dell'articolo 29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e fa venire meno l'eventuale vincolo di destinazione precedentemente
previsto. Restano fermi in ogni caso l'osservanza delle prescrizioni urbanistiche
vigenti, nonche' gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici
e paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all'atto della cessione,
il cedente provvede all'istanza di cui all'articolo 12, comma 2, del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
401. La limitazione
di cui al comma 187 non si applica al personale impiegato per far fronte
alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2005, n. 244.
402. Per garantire
lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro
l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali,
il Ministero della salute e' autorizzato a convertire in rapporti di lavoro
a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto
1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996,
n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti
di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti
degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero
della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento
di idoneita'.
403. Per far
fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo dell'influenza aviaria
e' consentita, per l'anno 2006, la deroga alle limitazioni di cui al comma
198 per l'assunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario
nazionale di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300 unita'
di personale veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga e'
subordinata alla preventiva definizione di apposito accordo sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette unita'
di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive
rispetto a quelle previste dai commi da 198 a 206 da adottare ai fini del
rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale
di cui al comma 278.
404. I progetti
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, finanziati con fondi non
provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della
spesa pubblica.
405. Il Fondo
bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre
1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991,
n. 48, e' incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.
406. In considerazione
dell'accresciuta complessita' delle funzioni e del maggior numero di compiti
di coordinamento delle attivita' regionali, individuati dai decreti legislativi
emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38,
recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura,
della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e delle foreste, le
risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei
servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali,
ivi compresi quelli inerenti l'attivita' dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.
407. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 406 si provvede, a decorrere dall'anno
2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
408. Al comma
5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera
f) e' inserita la seguente:
"f-bis) procedere,
in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione
o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea
riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio
sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento".
409. Ai fini
della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario
nazionale: a) la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo
57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' approvata con decreto del Ministro
della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono
stabilite: 1) le modalita' di alimentazione e aggiornamento della banca
dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione
del repertorio generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei
dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso
di segnalazione di incidenti; 2) le modalita' con le quali le aziende sanitarie
devono inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale
dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma
5 dell'articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso
di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al
periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori
generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio
della spesa sanitaria; b) fermo restando quanto previsto dal comma 292,
lettera b), del presente articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi
protesici erogabili, con la procedura di cui alla lettera a) viene stabilita,
con l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la data
a decorrere dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono
essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti
nel repertorio medesimo; c) le aziende che producono o immettono in commercio
in Italia dispositivi medici sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione
diretta al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi
medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della
spesa sostenuta nell'anno precedente per le attivita' di promozione rivolte
ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende
sanitarie, e ai farmacisti, nonche' la ripartizione della stessa nella
singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto
applicabili, contenute nell'allegato al decreto del Ministro della salute
23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2004, concernente le attivita' promozionali poste in essere dalle aziende
farmaceutiche; d) entro la data di cui alla lettera c), le aziende che
producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto
entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle
spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I
proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unita' previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero della salute; e) i produttori
e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero
della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo
13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni,
o altre informazioni previste da norme vigenti con finalita' di controllo
e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste
o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo
n. 46 del 1997. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria
alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici,
i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al
pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro
100 per ogni dispositivo. La tariffa e' dovuta anche per l'inserimento
di informazioni relative a modifiche dei dispositivi gia' inclusi nella
banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, alle competenti unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della salute.
410. In attesa
della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di
spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre entro il 31 dicembre 2006,
in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati
alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi
ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti
in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti
entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese gia' stipulate in sede
istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole
e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai
sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti
in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione
nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti
scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo
periodo e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per
cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive.
All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 7-duodecies, comma 1, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
411. Le risorse
finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori
produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma ed ai sensi
dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e non completamente utilizzate, possono essere impiegate
per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita'
e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono
essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle
suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate
d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo
1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora
i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi
in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno
del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il
31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e'
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per
cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le successive
proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo
nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali possono
essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilita' e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa
ovvero possono essere destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori
coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle
regioni d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione
non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
412. Al fine
di rendere piu' efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione
per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
62, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le risorse
derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera
c), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste
di ammissione all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione,
non accolte per insufficienza di disponibilita'";
b) all'articolo
63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ove il datore
di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver
disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta
giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia
delle entrate. In tal caso l'istanza e' completata, a pena di decadenza,
con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi
trenta giorni".
413. Al comma
8 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole:
"legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni," sono inserite
le seguenti: "in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 66,
comma 1, della citata legge n. 289 del 2002 e".
414. Al comma
132-ter dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'articolo 10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
le parole da: "eventualmente integrati" fino alla fine del comma sono soppresse.
415. Al fine
di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio
idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale
ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione
aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale,
pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale,
proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati
o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo
8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo
il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformita'
alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
416. Il CIPE,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle
finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri
di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province
le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma
415, favorendo criteri di mercato e tempestivita'.
417. All'articolo
1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A valere sulle risorse del
fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la
ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare
riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori
agricoli".
418. All'articolo
9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "La concentrazione si considera realizzata anche attraverso
il controllo di societa' di cui all'articolo 2359 del codice civile, la
partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attivita' di direzione
e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile
e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-septies
del codice civile".
419. All'articolo
9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Il contributo
di cui al comma 1 e' esteso agli imprenditori agricoli".
420. All'articolo
9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
1, dopo le parole: "giovani imprenditori agricoli," sono inserite le seguenti:
"anche organizzati in forma societaria,";
b) al comma
2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Le societa' subentranti,
alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale,
amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2".
421. All'articolo
21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo
periodo, le parole: "un contingente annuo di 200.000 tonnellate" sono sostituite
dalle seguenti: "un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate
da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito
della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati
nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera";
b) dopo il quarto
periodo, e' inserito il seguente: "Con il medesimo decreto e' altresi'
determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere
al consumo sul mercato nazionale".
422. L'importo
previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 e'
destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per
l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421,
da utilizzare con le modalita' previste dal decreto di cui al medesimo
comma 421, nonche' fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e
sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel
campo bioenergetico. Il restante importo e' destinato alla costituzione
di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche,
anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la
produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto
conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili,
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
423. La produzione
e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate
dagli imprenditori agricoli costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo
2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito
agrario.
424. Al decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, all'articolo 11-quinquiesdecies sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma
1, dopo le parole: "sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi"
sono inserite le seguenti: " nonche' l'UNIRE per le scommesse sulle corse
dei cavalli ";
b) al comma
9, dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", sentita l'UNIRE
per le scommesse sulle corse dei cavalli";
c) il comma
5 e' abrogato.
425. L'articolo
12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che la
remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta
delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione
di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarita'
dell'UNIRE. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,
o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998, n. 174, non puo' esercitare la propria attivita' mediante l'apertura
di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua
gia' la raccolta delle scommesse.
426. Al fine
di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo
e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni
tipiche e della ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero delle politiche
agricole e forestali e' autorizzato a partecipare, anche attraverso l'acquisto
di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalita'. A
tale fine e' autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno
2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
427. E' autorizzata
la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei
controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 4
e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
428. All'articolo
1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9settembre 2005, n. 182, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: "anche
per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102" sono sostituite dalle seguenti: "per le finalita' di cui
al comma 2".
429. Per lo
svolgimento delle attivita' istituzionali della Fondazione di cui all'articolo
1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo
di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A
tal fine e' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
430. Nel limite
complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le
convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa
ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento
di attivita' socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo
di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite
a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi comuni
da almeno un triennio, nonche' ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino,
utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione
occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni
il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' autorizzato a stipulare nel limite complessivo di
1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento
di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica
attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilita'
da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresi' analoga
procedura per l'erogazione del contributo previsto all'articolo 3, comma
82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 263,
della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini di cui al presente comma il
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, e' rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro
per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo
di 150 milioni di euro, per l'anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
431. Per assicurare
la prosecuzione delle attivita' di rilevante valore sociale e culturale
in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' concesso un contributo di 2 milioni
di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale
di cinematografia.
432. Il Fondo
da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e' iscritto a decorrere dall'anno 2006
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio con riserva del 50 per cento da destinare per le finalita' di
cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali
interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa
del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.
433. Per l'attuazione
delle misure previste dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della
legge 1° giugno 2002, n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123
del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22
marzo 2003, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.
Bonifica aree procedure fallimentari
434. Al fine
di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione
degli interventi di messa in sicurezzad'emergenza, caratterizzazione, bonifica
e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto
procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i
comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle
suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi
da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso
il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico
e finanziario degli interventi, nonche' le risorse finanziarie necessarie
per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalita'
per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.
435. Al finanziamento
dell'accordo di programma di cui al comma 434 concorre il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia
di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche
di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive
modificazioni, nonche' con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.
436. L'accordo
di programma di cui al comma 434 individua il soggetto pubblico al quale
deve essere trasferita la proprieta' dell'area. Il trasferimento della
proprieta' avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di
fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza
d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.
437. Ai fini
di cui ai commi da 432 a 450, e' in ogni caso fatta salva la vigente disciplina
normativa in materia di responsabilita' del soggetto che ha causato l'inquinamento
nelle aree e nei siti di cui al comma 434.
438. Fermo quanto
previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in favore dello Stato a titolo
di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di
accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro
reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
439. Qualora
i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente accertino
un fatto che abbia provocato un danno ambientale come definito e disciplinato
dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi
della normativa vigente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino
della situazione ambientale come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE
a titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora
il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda
al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o
in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell'articolo
2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta
giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza
e' emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale come definito
e disciplinato dalla citata direttiva 2004/35/CE.
440. La quantificazione
del danno e' effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione
ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino
nel rispetto delle norme di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli
allegati I e II alla stessa. In caso di riparazione del danno ai sensi
del presente comma e del comma 439 e' esclusa la possibilita' che si verifichi
un aggravio dei costi in capo all'operatore come conseguenza di una azione
concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati
dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei confronti
del responsabile a tutela dell'interesse proprietario leso.
441. Per la
riscossione delle somme di cui e' ingiunto il pagamento con l'ordinanza
ministeriale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.
442. Le disposizioni
previste dai commi da 439 a 441 non si applicano ai danni ambientali presi
in considerazione nell'ambito diprocedure transattive ancora in corso di
perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a
condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, ne'
alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso
o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
443. Avverso
l'ordinanza di cui ai commi precedenti e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di
sessanta giorni o, alternativamente, al Presidente della Repubblica entro
il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua
notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
444. L'articolo
35, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi nel
senso che le indennita' di occupazione costituiscono reddito imponibile
e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni
ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli
strumenti urbanistici.
445. All'articolo
1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: "quindici"
e' sostituita dalla seguente: "venticinque".
446. Restano
fermi i criteri e le modalita' applicati per l'articolo 1-bis, comma, 5,
del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.
447. All'attuazione
degli interventi previsti dal comma 445 si provvede nei limiti delle risorse
disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.
35, e successive modificazioni.
448. Ai fini
dell'attuazione del comma 445 eventuali esigenze di trasferimento delle
risorse disponibili di cui al comma 447, tra Mediocredito centrale Spa
e Artigiancassa Spa, saranno preventivamente autorizzate dal Dipartimento
del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti
di credito e verificata dallo stesso Dipartimento.
449. Le somme
derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 439 a 441, ivi
comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello
Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione,
interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale,
con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il
risarcimento del danno ambientale, nonche' altri interventi per la protezione
dell'ambiente e la tutela del territorio.
450. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita'
di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 449, ivi comprese
le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.
451. Le risorse
finanziarie previste dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, come rimodulate dall'articolo 1, comma 200, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale
diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata
in vigore della presente legge non e' stato adottato alcun provvedimento
di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali
occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma
65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
452. Al comma
5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall'articolo
6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "reale o figurativo",
sono inserite le seguenti: "o corrispettivi di servizi".
453. Allo scopo
di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui all'articolo
1, comma 110, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, e' abolito l'obbligo della contiguita' delle
aree e detti interventi possono essere localizzati in piu' ambiti all'interno
della stessa regione.
454. A decorrere
dai contributi relativi all'anno 2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione
di cui all'articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250.
I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo
a quello di riferimento.
455. A decorrere
dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai
commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese
quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per
cento dei costi complessivamente ammissibili.
456. A decorrere
dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
2, le lettere f) e h) sono abrogate;
b) al comma
2-ter, dopo le parole: "I contributi previsti dalla presente legge" sono
inserite le seguenti: ", con esclusione di quelli previsti dal comma 11,";
c) al comma
2-quater, dopo le parole: "della legge 5 agosto 1981, n. 416" sono aggiunte
le seguenti: ", con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente
per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10;
a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11".
457. A decorrere
dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto
dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n.
250, e' elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il
31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicita' della testata
successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento
alla nuova periodicita'.
458. A decorrere
dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo
3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente
da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici.
459. Le disposizioni
di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici
che abbiano gia' maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi
di cui al medesimo comma 2-bis.
460. A decorrere
dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11
dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
sono percepiti a condizione che: a) l'impresa editrice sia proprietaria
della testata per la quale richiede i contributi;
b) l'impresa
editrice sia una societa' cooperativa i cui soci non partecipino ad altre
cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi.
In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla
possibilita' di accedere ai contributi;
c) i requisiti
di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' maturato
il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non e'
ammesso l'affitto della testata.
461. Le imprese
richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 23,
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni,
e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono
dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera
documentazione entro un anno dalla richiesta.
462. L'entita'
del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e' fissata in
1.000.000 di euro annui.
463. Per le
finalita' di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati
20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007
e 5 milioni di euro per l'anno 2008.
464. Il limite
degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini
del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della citata
legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre
2004, e' aumentato di 20 milioni di euro.
465. Al comma
3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
le parole: "L. 200" sono sostituite dalle seguenti: "0,2 euro".
466. E' istituita
una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di
reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonche' dai soggetti
di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella
misura del 25 per cento. L'addizionale e' indeducibile ai fini delle imposte
sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente
corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla
produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico
e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi
o compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito,
le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente alle predette attivita' e ad altre attivita', sono deducibili
in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o
dei compensi derivanti da tali attivita' e l'ammontare complessivo di tutti
i ricavi e proventi o compensi. Ai fini del presente comma, per materiale
pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani
e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale,
cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata
o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonche' ogni altro bene
avente carattere pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza,
ed ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche, come determinati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Ministro dell'economia
e delle finanze. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati
espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul
reddito. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, e' dovuto un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma
nel periodo d'imposta precedente.
467. Nella parte
III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione
di programmi di contenuto pornografico".
468. All'articolo
3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-bis, e' inserito
il seguente:
"25-ter. Se
la titolarita' delle attivita' di cui al comma 24 non e' trasferita alla
Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle societa' concessionarie
addetto a tali attivita' e' trasferito, con le stesse garanzie previste
dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attivita'.".
469. La rivalutazione
dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo
I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad
esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 473, puo' essere eseguita
con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio
successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
470. Il maggiore
valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale e' stata eseguita.
471. L'imposta
sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili
e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, e' versata entro il termine
di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta
con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita.
472. Il saldo
di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui
al comma 469 puo' essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7 per
cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre
rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento
del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti
importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel
2008. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
473. Le disposizioni
degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano,
in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora
edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici
esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo
all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti
che fruiscono di regimi semplificati di contabilita', essere annotati alla
medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti
alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte
categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.
474. La disposizione
di cui al comma 473 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria
dell'area, ancorche' previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga
entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di
accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla
data di utilizzazione edificatoria dell'area.
475. L'imposta
sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente
versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine
di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo
i seguenti importi:
a) 40 per cento
nel 2006;
b) 35 per cento
nel 2007;
c) 25 per cento
nel 2008.
476. Ai fini
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa riferimento,
per quanto compatibili, alle modalita' stabilite dai regolamenti di cui
al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
477. Per il
potenziamento dell'attivita' di riscossione delle entrate degli enti pubblici,
con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto
di stabilita' interno, garantendo effettivita' e continuita' alle forme
di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo
4, comma 2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano
nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo
comma non possono essere esercitate esclusivamente le attivita' disciplinate
ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando
la possibilita' esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di
continuare ad avvalersi delle facolta' previste dalla normativa vigente,
compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato
articolo 4, nonche' di procedere anche ad accertamento, liquidazione e
riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici,
comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente
medesimo, con le modalita' ordinariamente previste per la gestione e riscossione
di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.
478. A fini
di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati
dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari
privati sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei
anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del
10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime
amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione
di ipotesi allocative meno onerose.
479. Al fine
di ottimizzare le attivita' istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e' operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione
per la verifica di congruita' delle valutazioni tecnico-economico-estimativa
con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili
di proprieta' dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze
di amministrazioni dello Stato nonche' ai fini del rilascio del nulla osta
per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato
nel rispetto della normativa vigente.
480. Per l'anno
2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il
rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonche' gli enti inseriti
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui
all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti
da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'INAIL
che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi sessanta giorni,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i progetti
ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto
di stabilita' e crescita.
481. All'articolo
7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Qualora
le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo
6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito
da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui
al comma 1 e' applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti,
dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente
o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonche'
dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato
ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti
non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante
fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare
residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia
di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa'
di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo
80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti
negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti
di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la
ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire,
entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria,
ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento
degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta".
482. Fermo quanto
previsto ai sensi del comma 5, il Ministero della difesa - Direzione generale
dei lavori e del demanio, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli
immobili militari da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni,
permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre
1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio
decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme della contabilita' generale
dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico
contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione
generale dei lavori e del demanio che puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo
di societa' pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione
professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione
del valore dei beni da porre a base d'asta e' decretata dalla Direzione
generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruita' emesso da
una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta
da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta
da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze,
nonche' da un esperto in possesso di comprovata professionalita' nella
materia. Con la stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti
i criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento
di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento,
del ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;
c) i contratti
di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa.
L'approvazione puo' essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso Ministero;
d) le alienazioni
e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata,
qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera
b), sia inferiore a quattrocentomila euro;
e) ai fini delle
permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione
del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attivita'
culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque
giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse
storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili
stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale
di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti
di tale interesse, l'accertamento della relativa condizione costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni
e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione
della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.
483. All'articolo
12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 1
e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'amministrazione
competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia
e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere
un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto
o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico,
indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente
e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento,
trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso
della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare
riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino
idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza
installata.
2. Il Ministero
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione
nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi
e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della
potenza installata concernenti la procedura di gara";
b) i commi 3
e 5 sono abrogati.
484. E' abrogato
l'articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
485. In relazione
ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione
europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda
la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parita' di
trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni
di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza
previste nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, purche' siano effettuati congrui interventi di ammodernamento
degli impianti, come definiti al comma 487.
486. Il soggetto
titolare della concessione versa entro il 28 febbraio per quattro anni,
a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all'intera durata
della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata
e le somme derivanti dal canone affluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato per l'importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni
interessati nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno.
487. Ai fini
di quanto previsto dal comma 485, si considerano congrui interventi di
ammodernamento tutti gli interventi, non di manutenzione ordinaria o di
mera sostituzione di parti di impianto non attive, effettuati o da effettuare
nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e le scadenze previste
dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente
legge, i quali comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche
ed ambientali dell'impianto per una spesa complessiva che, attualizzata
alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'indice
Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro
per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti medesimi. Per
le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la produzione media
netta annua di questi ultimi va ridotta ad un
terzo ai fini
del calcolo dell'importo degli interventi da effettuare nell'ambito della
derivazione.
488. I titolari
delle concessioni, a pena di nullita' della proroga, autocertificano entro
sei mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti l'entita' degli investimenti
effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa documentazione.
Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare
la congruita' degli investimenti autocertificati. Il mancato completamento
nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso e' causa
di decadenza della concessione.
489. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 25, commi primo e secondo, del testo unico
di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per
concessioni idroelettriche puo' anche prevedere il trasferimento della
titolarita' del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione,
comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al
nuovo concessionario, secondo modalita' dirette a garantire la continuita'
gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni
competenti e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi
noti nei documenti di gara.
490. In caso
di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso
tre qualificati e indipendenti soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente
da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo
dal presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo
sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.
491. Le disposizioni
del presente articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva
statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione
e attuano i principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione
europea in data 4 gennaio 2004.
492. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni
e le province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei
commi da 483 a 491.
493. Fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, a decorrere dall'anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari
a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2
sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma
11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
494. A decorrere
dal 1° gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni
amministrative trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59,
con riferimento a quegli enti che gia' fruiscono dell'integrale finanziamento
a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle
risorse derivanti dall'attuazione del presente comma, i trasferimenti erariali
in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di
Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.
495. Nel quadro
delle attivita' di contrasto all'evasione fiscale, l'Agenzia delle entrate
e il Corpo della Guardia di finanza destinano quote significative delle
loro risorse al settore delle vendite immobiliari, avvalendosi delle facolta'
rispettivamente previste dal titolo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e 52 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
496. In caso
di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all'atto
della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in
deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta
sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio
provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva
della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista
dal cedente. Il notaio comunica altresi' all'Agenzia delle entrate i dati
relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
497. In deroga
alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche
che non agiscano nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o
professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze,
all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio,
la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo
52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito
indicato nell'atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.
498. I contribuenti
che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi
dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione
le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
499. E' introdotto
a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2006, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere
i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui
si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta
in corso al 1° gennaio 2004. L'accettazione della programmazione fiscale
determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della
liquidazione, se di durata inferiore, per le societa' in liquidazione,
la base imponibile caratteristica dell'attivita' svolta:
a) da assumere
ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale
e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere
ai fini della imposta regionale sulle attivita' produttive.
500. Non sono
ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli
esercenti arti e professioni:
a) per i quali
sussistano cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore
o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004;
b) che svolgono
dal 1° gennaio 2005 una attivita' diversa da quella esercitata nell'anno
2004;
c) che hanno
omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attivita' svolta nel periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 o che hanno presentato per tale
periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti
per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;
d) che hanno
omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
per il periodo d'imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualita'
una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta
di cui al comma 501;
e) che hanno
omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi
di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1°
gennaio 2004.
501. La proposta
individuale di programmazione fiscale e' formulata sulla base di elaborazioni
operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione
degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia
nazionale per distinti settori economici di attivita', della coerenza dei
componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile
riferibile al contribuente.
502. La programmazione
fiscale si perfeziona, ferma restando la congruita' dei ricavi o dei compensi
alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo
d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia
delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica
dell'attivita' svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi
di reddito di carattere straordinario.
La notifica
effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione
con esito positivo, redatti a seguito di attivita' istruttorie effettuate
ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonche'
di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso
al 1° gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma 501 sia
formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
503. L'accettazione
della proposta di programmazione fiscale e' comunicata dal contribuente
entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo termine la proposta puo' essere
altresi' definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente
sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali
presi a base per la formulazione della proposta.
504. Per i periodi
d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile
caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti
i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni
di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte
dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del
23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini
dell'imposta sul reddito, nonche' quella applicabile ai fini dell'imposta
sul reddito delle societa', sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi
previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto
salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve
le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonche' la
facolta' di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta
regionale sulle attivita' produttive si applica esclusivamente per la parte
programmata.
505. Per gli
stessi periodi d'imposta di cui al comma 504, ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto:
a) il contribuente
assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto;
b) all'ammontare
degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli
risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza
di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili,
e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti
i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni
di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
506. In caso
di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto
di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini
delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento
parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonche', per
l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente
ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi
di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima
ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione
previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento
alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
507. L'inibizione
dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d),
primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 504,
lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca
da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali
di cui al comma 505, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto
regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi;
operano comunque le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e
d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il
10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi
504, lettera a), e 505, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504,
lettere b),
c) e d), non
operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie
di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74.
508. Salva l'applicazione
del comma 503, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche
di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi
difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per
la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta
2004, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a
5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti
non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e
505, lettera c), nonche' le disposizioni di cui al comma 504, lettere b),
c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la
difformita' dei dati ed elementi sia di scarsa entita' tale da determinare
una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli
stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonche' i relativi
interessi.
509. Nel caso
in cui l'attivita' effettivamente esercitata vari nel corso del triennio,
l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo
d'imposta nel corso del quale si e' verificata la variazione. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
e' possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi
progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della
programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta
di cui al comma 500, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione
fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato
al comma 499. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione
della proposta di cui al comma 501. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definite le modalita' di invio delle proposte, anche
in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli
intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
nonche' le modalita' di adesione.
510. Ai contribuenti
destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 499, l'Agenzia
delle entrate formula altresi' una proposta di adeguamento dei redditi
di impresa e di lavoro autonomo, nonche' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, relativi ai periodi di imposta in
corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori
ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe
tributaria con i criteri previsti dal comma 501.
511. Agli importi
di cui al comma 510 si applica, per le societa' di capitali che non hanno
optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative
addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, del 28
per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
512. L'accettazione
delle proposte di cui al comma 510 comporta il pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi
o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante
dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita
di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
513. L'adeguamento
di cui al comma 510, consentito ai contribuenti che si avvalgono della
programmazione fiscale di cui al comma 499, si perfeziona con il versamento,
entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto
dal comma 499, degli importi di cui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo
d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso
non possono essere inferiori a 3.000 euro per le societa' di capitali e
1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano
sanzioni ed interessi.
514. Qualora
gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma
510 eccedano la somma di 10.000 euro per le societa' di capitali e 5.000
euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente puo'
essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi
legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 513.
L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina
l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte
alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo,
nonche' alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo al termine del versamento, ed e' dovuta una sanzione
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso
di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali. Non e' applicabile l'istituto del ravvedimento
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
515. Il perfezionamento
dell'adeguamento di cui al comma 510 rende applicabili le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218.
516. L'accettazione
della proposta di adeguamento di cui al comma 510 esclude la rilevanza
a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione.
E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette
perdite. E' altresi' escluso il riporto al periodo d'imposta successivo
del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni
relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonche' il rimborso
risultante dalle medesime dichiarazioni.
517. La notifica
effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione
dell'istituto previsto dal comma 499, di processi verbali di constatazione
con esito positivo, redatti a seguito di attivita' istruttorie effettuate
ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonche'
di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 510, comporta l'integrale
applicabilita' delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo
n. 218 del 1997.
518. Sono esclusi
dall'istituto di cui al comma 510 i soggetti:
a) per i quali
sussistano cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore
o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
b) che non erano
in attivita' in uno dei periodi di imposta di cui al comma 510;
c) che hanno
omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attivita' svolta nei periodi
d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi
d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti
per l'elaborazione della proposta di cui al comma 510;
d) che hanno
omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
per le annualita' d'imposta oggettodi definizione o che hanno presentato
per tali annualita' una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione
della proposta di cui al comma 510;
e) che hanno
omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi
di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
f) nei cui confronti
sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di
applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, per i periodi di imposta
di cui al comma 510 e per le annualita' di imposta 2003 e 2004 ai fini
IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a
5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
519. Sono abrogate
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 387 a 398, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto
della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini
delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute
per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile
derivante dalla programmazione medesima.
520. L'Agenzia
delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego
di maggiore capacita' operativa per l'attivita' di contrasto all'evasione
nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la programmazione
fiscale.
521. All'articolo
103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 1,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "un ventesimo" sono sostituite
dalle seguenti: "un diciottesimo".
522. Nell'articolo
11-quater, comma 2, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e riducendo il risultato del
20 per cento".
523. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle ordinarie attivita'
ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, in materia di coordinamento dell'attivita' di vigilanza, conseguono
maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi
evasi nonche' per sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 2006-2008,
potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,
attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante
attivita' congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare
nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonche'
attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo
nell'attivita' di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non
inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per
l'anno 2005.
524. Ai fini
di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
e' altresi' autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni
disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75
ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del
15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144. La finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo
2000, n. 53, e' ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
La finalizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e' ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
525. Il comma
6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente:
"6. Si considerano
apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che,
obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta
metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti
con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilita' o intrattenimento
sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non
supera 1 euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi e che
distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore
a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di
non piu' di
140.000 partite,
devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In
ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque
le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti
parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema
di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni
di mercato:
1) il costo
e le modalita' di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale
minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo
massimo e le modalita' di riscossione delle vincite;
4) le specifiche
di immodificabilita' e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione
a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni
di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie
e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati
alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera".
526. Agli apparecchi
di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica
un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia
e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non puo' essere inferiore
all'8 per cento ne' superiore al 12 per cento delle somme giocate.
527. All'articolo
39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis e' sostituito dal
seguente:
"13-bis. Con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalita'
di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da
intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".
528. All'articolo
38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
le parole: "commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6, lettera
a), e 7".
529. All'articolo
38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Ai fini
del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, e' necessario il
possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera
a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni".
530. Entro il
1° luglio 2006 e secondo modalita' definite con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato:
a) gli apparecchi
di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono
installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di
raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione
alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione
e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti
dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge;
b) il canone
di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione
operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e' fissato nella misura
dello 0,8 per cento delle somme giocate;
c) l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica
un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme
giocate, definito in relazione:
1) agli investimenti
effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
2) ai livelli
di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi
di gioco.
531. A partire
dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate
con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e' fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.
532. In relazione
agli interventi previsti dal comma 530, necessari ad adeguare la rete telematica
di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine
della concessione per la conduzione operativa della rete telematica e'
prorogato al 31 ottobre 2010.
533. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro
il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente
incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica
di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il
31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco
dei soggetti incaricati.
534. Il terzo
comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Relativamente
agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di
cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria:
a) per l'attivita'
di produzione o di importazione;
b) per l'attivita'
di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione
in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli gia' in possesso di
altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88
ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli
privati".
535. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, fermi i poteri dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il
fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita' alla rete
Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione
o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici
o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti,
di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto
di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio
o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento
o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.
536. I destinatari
delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti,
delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi,
per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici,
di cui al comma 535, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformita'
a quanto stabilito con uno o piu' provvedimenti del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
537. In caso
di violazione dell'obbligo di cui al comma 536, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione
accertata. L'autorita' competente e' l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.
538. La Polizia
postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza,
avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo i criteri e le modalita'
individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno
- Dipartimento della pubblica sicurezza.
539. All'articolo
4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: "apposita
autorizzazione", sono inserite le seguenti: "del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
540. Il comma
1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1. In tutte
le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli
privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi
da gioco, e' esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata
dal questore e vidimata dalle autorita' competenti al rilascio della licenza,
nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che
lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche' le
prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale
da biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il costo della
singola partita ovvero quello orario".
541. Il comma
3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. L'installazione
degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 e' consentita esclusivamente negli
esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero
nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attivita'
di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto
delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti".
542. All'articolo
110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura
dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni e' punito
chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione
del divieto posto dal comma 8".
543. Il comma
9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"9. Ferme restando
le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:
a) chiunque
produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi
e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed
alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge
ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque
produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi
e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque,
sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente
l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni
di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche
ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge
ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione
si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici
od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate
nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque,
sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente
l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni
di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati
rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro
per ciascun apparecchio;
e) nei casi
di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c)
e d) e' preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori
concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento,
per un periodo di cinque anni;
f) nei casi
in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano
apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500
a 3.000 euro per ciascun apparecchio".
544. All'articolo
110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9-bis. Per
gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' disposta la confisca
ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la distruzione degli
apparecchi e dei congegni, con le modalita' stabilite dal provvedimento
stesso.
9-ter. Per la
violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto e' presentato al prefetto
territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' stata commessa
la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto e' presentato
al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato competente per territorio.
9-quater. Ai
fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di
cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio
1951, n. 168".
545. Il comma
10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"10. Se l'autore
degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo
86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto
1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da
uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi
dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate
dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono
disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo
88".
546. Il comma
11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"11. Oltre a
quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate
violazioni di rilevante gravita' in relazione al numero degli apparecchi
installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore
degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone
l'autorita' competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto
a norma del presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria".
547. Per le
violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse
in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge,
si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.
548. Dopo l'articolo
14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, sono inseriti i seguenti:
"Art. 14-ter.
- (Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni
per il gioco lecito). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta,
il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi
e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche'
per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.
2. Nel caso
in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito
del controllo automatizzato e' comunicato al contribuente per evitare la
reiterazione di errori. Il contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti
del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di effettuazione dei
controlli automatici di cui al comma 1.
Art. 14-quater.
- (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici).
- 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi
dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli
intrattenimenti, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso
versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo
definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte.
Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita'
della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle
di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.
3. L'iscrizione
a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede
a pagare, con le modalita' indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo
14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione,
in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti
dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative
previste e' ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Art. 14-quinquies.
- (Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti).
- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere
applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero
dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni
constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per
quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni
in materia di IVA".
549. All'articolo
8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo
periodo, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2007";
b) dopo il primo
periodo, e' inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo
non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza
della convenzione di concessione";
c) al quarto
periodo, le parole: "di cui al secondo e terzo periodo" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al terzo e quarto periodo".
550. Il secondo
comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e' sostituito
dal seguente:
"Per le sigarette,
le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette
della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo
i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare".
551. Con provvedimento
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di
variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi
lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge
13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, puo' essere aumentata
l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo
28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare
il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.
552. Per gli
enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l'autorizzazione
alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di
cui al comma 188 e' estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro
autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni
e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.
553. Per accedere
ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti,
le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico
di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266.
554. Nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito,
in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per
le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per
l'anno 2006, e' fissata nel limite di 25 milioni di euro.
555. Le risorse
assegnate al Fondo di cui al comma 554 sono successivamente ripartite tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalita'.
556. Al fine
di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti,
e' istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'"Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle tossicodipendenze". Presso il Dipartimento di cui
al presente comma e' altresi' istituito il "Fondo nazionale per le comunita'
giovanili" per favorire le attivita' dei giovani in materia di sensibilizzazione
e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria
del Fondo per l'anno 2006 e' fissata in 5 milioni di euro che, nella misura
del 5 per cento, e' destinata ad attivita' di comunicazione, informazione
e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza
con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte
dall'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze;
il restante 95 per cento del Fondo viene destinato alle comunita' giovanili
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto,
di natura non regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso
al Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze.
557. Per la
raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa
ambientale sul territorio nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata
e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
in conformita' ai principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della
legge 15 dicembre 2004, n. 308, e' disposta la prosecuzione delle attivita'
gia' convenzionalmente assicurate dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per le proprie finalita' istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita' alla
convenzione in essere, criteri e modalita' di funzionamento per regolamentare
la prosecuzione delle suddette attivita'. Per l'attuazione delle suddette
finalita' viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 "Fondo
da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale", una somma non
inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui
fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo
con le modalita' ed i criteri definiti con il predetto regolamento.
558. All'articolo
2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata
da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo
massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni
anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale
non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1°
gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali
provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione
da parte delle aziende di cui al presente comma".
559. All'articolo
145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "servizi
radiotelevisivi" sono inserite le seguenti: "nonche' alle singole emittenti
radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero
delle comunicazioni".
560. Il comma
3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
e' sostituito dal seguente:
"3-bis. Al fine
di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento
della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza
ed al controllo del traffico ferroviario, nonche' al fine di contenere
i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime
ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti
ed apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti di sicurezza
e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente
a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione". Le disposizioni del comma
3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito
dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni
gia' realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora
attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.
561. All'articolo
1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni,
dopo la lettera p-quaterdecies), sono aggiunte le seguenti:
"p-quinquiesdecies)
area industriale del comune di cui all'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
p-sexiesdecies)
aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995".
562. Al fine
della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle
vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere
individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime
del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti
o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio
o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni
riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto
ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento
di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza
ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni
di soccorso;
e) in attivita'
di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di
azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale
non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.
564. Sono equiparati
ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita'
permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione
o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori
dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio
per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro
il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai
commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
566. Per assicurare
la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale
nell'ambito del programma promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite
"Atmospheric Brown Cloud" e "SHARE-Asia", anche ai fini delle ricadute
sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati
per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato
internazionale delle Nazioni Unite, e' assegnato al Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l'anno
2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182,
assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero
delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione del
programma SHARE-Asia.
567. Per i lavoratori
marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA), la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono
accertate e certificate dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano
valide le domande di certificazione gia' presentate all'INAIL, in ottemperanza
al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre
2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.
568. Ai fini
del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento,
manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture
in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero
della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello
Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' autorizzato
a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni
con soggetti pubblici e privati.
569. Con decreto
del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalita' per la
stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della
vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'.
570. Al fine
di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali ed
interforze, anche a valenza internazionale, e specialmente europea, idonei
a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell'industria
nazionale, e' autorizzata la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dall'anno 2006 per l'erogazione di contributi pluriennali
alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell'articolo 4, comma
177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
571. Lo stanziamento
di cui al comma 570 e' iscritto nell'ambito delle unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero della difesa il quale con
propri atti provvede all'individuazione sia delle procedure attuative per
l'erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento
cui corrispondere i contributi stessi.
572. Per l'anno
2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle
aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro ulteriori aree all
digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonche'
degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime
aree attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola
per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento,
che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma
1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 211,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino un apparato
idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente
e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale,
e' riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio
effettuati dal 1° al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati
dal 1° gennaio 2006. Il contributo e' riconosciuto a condizione che
sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e
servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattivita', anche
da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute
tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro), nonche' a condizione che il canale di interazione, attivato su
linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato
a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocita' V90/V92,
fino a 56 Kbits ovvero una velocita' almeno equivalente per le altre tecnologie
trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai
titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici
situati nelle aree all digital, il contributo e' riconosciuto per ogni
apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione
del contributo e' disposta entro il limite di 10 milioni di euro.
573. La concreta
applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione
Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati,
delle risorse finanziarie gia' stanziate sulla base dell'estensione delle
aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno
aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione
dei propri consigli.
574. Nei casi
di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
qualora siano presentate piu' domande, tutte le imprese editrici interessate
decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per
il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo
23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni,
e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono
aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso
programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.
575. Il comma
2 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e' abrogato. Conseguentemente, all'articolo 11-bis, comma 1, del medesimo
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "222 milioni per l'anno
2005" sono inserite le seguenti: "e di euro 5 milioni per l'anno 2006".
576. All'articolo
1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "societa'"
sono inserite le seguenti: "di cartolarizzazione, associazioni riconosciute".
577. I dipendenti
dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite, alla data
del 31 dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti all'esercizio
del diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli
delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato
l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica,
su proposta dell'Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni interessate,
sono individuate le unita' di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni
nonche' la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del
relativo transito.
578. Al fine
di assicurare l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e garantire continuita' alle
iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l'alta formazione tecnologica,
favorendo cosi' lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, e' autorizzata
la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008 e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 4 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' rideterminata in 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2009. L'articolo 4, comma 10, primo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' soppresso.
579. Per il
sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche attraverso
l'incentivazione delle forme di raccolta di finanziamenti per le stesse
necessarie al rilancio degli investimenti, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono disciplinate le caratterisitiche dei titoli di debito
che possono essere emessi dalle societa' per azioni a ristretta base azionaria,
rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso di interesse
prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili
anticipatamente per tutta la durata del prestito. Con lo stesso decreto,
nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo,
possono essere disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali
per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine
per il finanziamento di piccole e medie imprese.
580. Al Comitato
Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito
compiti relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le persone
disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni
sportive per disabili, e' concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva
di base e agonistica.
581. Al fine
di garantire un adeguato sostegno al potenziamento delle attivita' di ricerca
e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza
specializzate nel settore, e' destinato un importo pari a 50 milioni di
euro a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese
e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
582. L'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare le
risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli
anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata
in vigore della presente legge, ad esclusione delle somme destinate a spese
obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture
aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilita' di cui
al presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che
individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere
sulle medesime risorse.
583. Al fine
di promuovere lo sviluppo del turismo di qualita', i soggetti di cui al
comma 586, di seguito denominati "promotori", possono presentare alla regione
interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici
di qualita' di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali
marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalita'
turistico-ricreative gia' operanti ai sensi dell'articolo 03, comma 1,
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione
di insediamenti e impianti preesistenti.
584. Ai canoni
di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583 non si applicano
le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone
e' determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni
e' attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e
nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente
al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai
commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da
36 a 49 del codice della navigazione.
585. Gli insediamenti
turistici di qualita' di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati
dalla compatibilita' ambientale, dalla capacita' di tutela e di valorizzazione
culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato
livello dei servizi erogati e dalla idoneita' ad attrarre flussi turistici
anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai
commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale
mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unita'.
La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualita'
sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme
restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
586. Possono
presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti locali territorialmente
competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori
di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori,
nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e
finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto
del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
587. Le proposte
devono comprendere lo studio di fattibilita' ambientale, il piano finanziario
degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che
interessano l'area, in particolare nel settore della mobilita', nonche'
la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e
sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 586.
La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi puo' essere affidata
allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale
caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
588. Le proposte
sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilita' e della
qualita' costruttiva, urbanistica e ambientale, nonche' della qualita'
progettuale, della funzionalita', del costo di gestione e di manutenzione,
dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti
e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate
in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica
di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali
dismessi.
589. La regione,
entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi
ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti
i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta
giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere
documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al
Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e
le attivita' culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a
rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.
590. Le amministrazioni
interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa
alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi
del comma 592, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso
termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte
di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro
il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto
di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque
giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di
programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
591. La stipula
dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione
e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di
tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nella proposta approvata,
e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli
strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto
delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni
di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
592. Nel caso
di piu' proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la
regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara
da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le
procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
593. Per promuovere
la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni
interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini
del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' l'esenzione,
ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale
sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
594. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e' autorizzato
a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure
di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n.
137.
595. Per gli
anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine
il personale a tempo determinato non puo' superare il 20 per cento dell'organico
funzionale approvato. 596. Per l'anno 2006 i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i
beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro
a tempo determinato nel limite massimo di 95 unita'.
597. Ai fini
della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia
di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti medesimi. Il
decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, e' predisposto
sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da
presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
598. I principi
fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui
al comma 597 devono consentire che:
a) il prezzo
di vendita delle unita' immobiliari sia determinato in proporzione al canone
dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove
non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;
b) per le unita'
ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto
di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge,
qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinunzia
da parte dell'assegnatario, subentrino, con facolta' di rinunzia, nel diritto
all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni,
il convivente more uxorio purche' la convivenza duri da almeno cinque anni,
i figli conviventi, i figli non conviventi;
c) i proventi
delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi,
al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per
l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri
degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.
599. Agli immobili
degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni,
si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, e successive modificazioni.
600. Al fine
di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione
immobiliare, gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a societa'
di comprovata professionalita' ed esperienza in materia immobiliare e con
specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la gestione
delle attivita' necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla
vendita dei singoli beni immobili.
601. Gli importi
da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto
1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo
speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato
alle spese in conto capitale.
602. Le dotazioni
da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio
2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione
e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata
alla presente legge.
603. Ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento
di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge.
604. Ai termini
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E
allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella.
605. Gli importi
da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate
da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
606. A valere
sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici
possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei
limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa
in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia'
assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
607. In applicazione
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa
sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
608. In applicazione
dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni
di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti
dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati
nell'allegato 2 alla presente legge.
609. La copertura
della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni
di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale
di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo
il prospetto allegato.
610. Le disposizioni
della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale
e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti.
611. Le disposizioni
della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza
pubblica per gli enti territoriali.
612. La presente
legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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