TITOLO I ESAMI DI ABILITAZIONE E CONCORSI
Art. 1 - Abilitazione
all'insegnamento ed accesso i ruoli del personale docente ed educativo
Art. 2 - Prove
e modalità di svolgimento dei concorsi
Art. 3 - Composizione
delle commissioni giudicatrici
Art. 4 - Norme
ulteriori per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi
Art. 5 - Esoneri
e compensi
Art. 6 - Commissione
sindacale presso gli uffici scolastici regionali ed interregionali.
Art. 7 - Accesso
ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici,
degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle
Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori
di musica
Art. 8 - Prove
e modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici,
degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle
Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori
di musica
Art. 9 - Composizione
delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici,
degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle
Accademie di belle arti, di arte drammatica, di danza e dei Conservatori
di musica
Art. 10 - Personale
assistente delle Accademie di belle arti non di ruolo
Art. 11 - Norma
di rinvio
TITOLO II DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA, DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI ISTITUTI D'ARTE E MODIFICHE DI DISPOSIZIONI VARIE CONNESSE CON IL PRECARIATO
Art. 12 - Dotazioni
organiche
Art. 13 - Determinazione
di dotazioni aggiuntive all'organico
Art. 14 - Utilizzazione
del personale docente di ruolo
Art. 15 - Conferimento
di supplenze annuali
Art. 16 - Competenze
in materia di assunzione di personale non di ruolo per gli insegnamenti
di arte applicata
Art. 17 - Supplenze
brevi
Art. 18 - Modifiche
alla normativa in materia di comandi
Art. 19 - Trasferimenti
e assegnazioni provvisorie
Art. 20 - Prima
applicazione delle dotazioni aggiuntive
TITOLO III NORME TRANSITORIE DI IMMISSIONE IN RUOLO
Capo I Immissione nei ruoli della scuola materna statale
Art. 21 - Insegnanti
abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico
nell'anno scolastico 1979-1980
Art. 22 - Insegnanti
abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale
nell'anno scolastico 1979-1980
Art. 23 - Sessione
riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
nella scuola materna
Art. 24 - Insegnanti
incaricati non abilitati della scuola materna statale con proroga dell'incarico
nell'anno scolastico 1979-1980
Art. 25 - Insegnanti
incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale
nell'anno scolastico 1979-1980
Art. 26 - Assistenti
del ruolo ad esaurimento
Art. 27 - Insegnanti
supplenti della scuola materna statale
Art. 28 - Insegnanti
assunti per il completamento di orario nella scuola materna
Capo II Immissione nei ruoli della scuola elementare statale
Art. 29 - Insegnanti
non di ruolo della scuola elementare con proroga dell'incarico nell'anno
scolastico 1979-1980
Art. 30 - Insegnanti
non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno
scolastico 1979-1980
Art. 31 - Insegnanti
supplenti della scuola elementare statale
Art. 32 - Particolari
categorie di insegnanti elementari
Capo III Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali
Art. 33 - Insegnanti
della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali
iscritti nelle graduatorie provinciali a esaurimento e insegnanti abilitati
con incarico a tempo indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno
scolastico 1979-1980
Art. 34 - Insegnanti
non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione
artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980
Art. 35 - Sessione
riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
nelle scuole secondarie ai fini dell'immissione in ruolo
Art. 36 - Insegnanti
incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e
degli istituti d'arte statali con proroga dell'incarico nell'anno scolastico
1979-1980
Art. 37 - Insegnanti
incaricati non abilitati della scuola secondaria dei licei artistici e
degli istituti d'arte statali, con incarico annuale nell'anno scolastico
1979-1980
Art. 38 - Insegnanti
supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti
d'arte statali
Art. 39 - Insegnanti
di libere attività complementari, insegnanti nei corsi sperimentali
di scuola media per lavoratori insegnanti di discipline musicali nei corsi
sperimentali ad indirizzo musicale e insegnanti nei corsi integrativi degli
istituti magistrali e dei licei artistici
Art. 40 - Passaggi
di ruolo
Capo IV Particolari categorie di personale docente
Art. 41 - Esperti
negli istituti tecnici e professionali
Art. 42 - Insegnanti
incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio
prescritto ed insegnanti di strumento musicale negli Istituti magistrali
Art. 43 - Docenti
di educazione fisica senza titolo
Art. 44 - Nome
particolari per docenti di educazione musicale
Art. 45 - Disposizioni
particolari per gli insegnanti supplenti di discipline comprese nella classe
di concorso XXXVI e modifiche alla medesima classi di concorso
Art. 46 - Docenti
dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare
Art. 47 - Soppressione
della scuola popolare
Capo V Immissione in ruolo del personale educativo
Capo VI Immissione in ruolo del personale non docente
Art. 49 - Personale
non docente non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie
Art. 50 - Personale
non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria
Art. 51 - Norme
particolari riguardanti il personale non docente
Art. 52 - Passaggio
nei ruoli statali di personale non docente
Capo VII Personale dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Art. 53 - Docenti
dei corsi speciali e delle scuole libere del nudo
Art. 54 - Assistenti
dei licei artistici.
Art. 55 - Assistenti
delle Accademie di belle arti
Art. 56 - Ruolo
delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza
TITOLO IV NORME COMUNI E FINALI
Art. 57 - Personale
incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981
Art. 58 - Norma
comune sulle immissioni in ruolo
Art. 59 - Modalità
per l'assegnazione della sede e per l'utilizzazione del personale immesso
a ruolo
Art. 60 - Competenze
in materia di nomina
Art. 61 - Categorie
speciali
Art. 62 - Modelli
viventi
Art. 63 - Norme
per il personale assegnato a particolari compiti
Art. 64 - Norme
transitorie sui comandi per attività di studio, per il servizio
psico-pedagogico e sugli incarichi ispettivi
Art. 65 - Validità
dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970
Art. 66 - Norme
particolari per i concorsi direttivi
Art. 67 - Trasformazione
in ruoli provinciali dei ruoli nazionali del personale docente e assistente
degli istituti statali per sordomuti e dell'istituto statale «Augusto
Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della
vista
Art. 68 - Norma
transitoria per gli insegnanti di educazione tecnica
Art. 69 - Norme
particolari per il personale docente delle scuole in lingua tedesca e delle
località ladine
Art. 70 - Norme
particolari per il personale docente delle scuole con lingua di insegnamento
slovena
Art. 71 - Norme
particolari per il personale delle scuole della Valle d'Aosta
Art. 72 - Norma interpretativa
Art. 73 - Organici
del personale educativo
Art. 74 - Proroga
del termine di cui all'art. 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312
Art. 75 - Servizi
ausiliari dell'amministrazione scolastica
Art. 76 - Sessioni
riservate di esami di abilitazione
Art. 77 - Norma abrogativa
Art. 78 - Disposizioni
finanziarie
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge
TITOLO I
ESAMI DI ABILITAZIONE E CONCORSI
Art.
1 - Abilitazione all'insegnamento ed accesso i ruoli del personale docente
ed educativo
L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte,
del personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene mediante
concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli di studio e
degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali nonché,
per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli
artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per
le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove
già posseduto.
Qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte
e orali dei concorsi hanno anche funzione di esame di abilitazione per
i candidati che ne siano sprovvisti. Tale funzione è mantenuta sino
al secondo anno successivo alla scadenza del quadriennio previsto dall'art.
10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ai fini della valutazione
dei risultati della sperimentazione organizzativa e didattica nelle università,
termine entro il quale saranno definite, con apposito provvedimento legislativo,
nuove procedure per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
presso le predette università.
Coloro i quali superano il concorso sono nominati
in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione. I concorsi sono indetti
con frequenza biennale. Ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento,
i concorsi sono indetti anche quando non vi sia disponibilità di
cattedre o posti. Ai medesimi fini l'ammissione ai concorsi è disposta
a prescindere dal limite di età.
Sino al termine di cui al precedente primo comma,
ove sia prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi,
oltre ai candidati già forniti del predetto titolo, anche quelli
forniti soltanto del titolo di studio valido per l'ammissione agli esami
di abilitazione. Ove non sia prescritto il titolo di abilitazione, sono
ammessi ai concorsi i candidati forniti del titolo di studio valido per
l'accesso diretto all'insegnamento cui si riferisce il concorso.
Per le classi di concorso per le quali è
prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici,
si tiene conto, per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto comma,
dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio.
L'accertamento dei titoli di cui al comma precedente,
qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione
giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.
Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati,
sentita la commissione sindacale costituita rispettivamente presso il Provveditorato
agli studi o presso l'ufficio scolastico regionale o interregionale, in
relazione al 50% delle cattedre o posti che si preveda siano vacanti e
disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono
da effettuare le nomine.
I concorsi sono indetti dagli organi competenti
ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, e si svolgono in sede regionale o provinciale a seconda che
trattisi di classi di concorso riguardanti, rispettivamente, gli istituti
e le scuole di istruzione secondaria superiore e le scuole medie. Nel caso
in cui, per le classi di concorso relative a discipline di particolare
specializzazione, si abbia un numero limitato di candidati, il concorso
può essere svolto a livello interregionale affidandone l'organizzazione
ad un sovrintendente. I concorsi per il reclutamento del personale docente
della scuola materna e della scuola elementare, nonché del personale
educativo delle istituzioni educative statali, sono svolti sempre in sede
provinciale.
I sovrintendenti scolastici regionali od interregionali
si avvalgono della collaborazione dei provveditori agli studi. Resta ferma
comunque la competenza di questi ultimi per i concorsi relativi alla scuola
materna e alla scuola elementare, nonché per quelli relativi al
reclutamento del personale educativo.
I concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio
dell'anno scolastico, da cui decorreranno le nomine dei vincitori, sia
per le cattedre o posti disponibili negli istituti e scuole sia per i posti
disponibili nelle dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo art.
13.
In relazione al numero delle cattedre e dei posti
previsti dai bandi di concorso non sono assegnabili ai trasferimenti da
altra regione o provincia altrettante cattedre o posti disponibili nell'ambito
regionale o provinciale.
Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica
istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei
concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali
provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione
della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque
adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli
di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato
a provvedere, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, ad eventuali modifiche, integrazioni ed accorpamenti
delle classi di abilitazione all'insegnamento secondario ed artistico e
delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico
e di insegnante di arte applicata, anche allo scopo di prevedere titoli
di studio od insegnamenti precedentemente non esistenti.
Tra i titoli di studio riconosciuti validi ai fini
dell'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione
musicale saranno previsti anche gli attestati finali di corsi musicali
straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni
svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.
A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, i programmi di detti corsi straordinari
debbono essere approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 2 - Prove e modalità di svolgimento
dei concorsi
I concorsi constano di una o più prove scritte,
grafiche o pratiche e di una prova orale. Sarà stabilita più
di una prova scritta grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei
licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda
più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
Ciascuna prova scritta consiste nella trattazione
articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è
finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative
e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e
sugli ordinamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, numeri 416, 417 e 419.
Per il personale educativo le prove vertono su argomenti
attinenti ai compiti di istituto.
Le prove di esame del concorso e i relativi programmi,
nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono
stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti
di cui 40 per le prove scritte, grafiche o pratiche, 40 per la prova orale
e 20 per i titoli.
Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e
la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore
a ventotto quarantesimi.
Sino al termine di cui al primo comma del precedente
art. 1, i candidati che abbiano superato la prova o le prove scritte, grafiche
o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento,
qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati
che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore
punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per
gli altri fini consentiti dalla legge.
Terminate la prova o le prove scritte, grafiche
o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli
nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
La graduatoria di merito è compilata sulla
base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte,
grafiche
o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
Conseguono la nomina i candidati che si collocano
in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi
a concorso nonché delle cattedre o posti che risultino eventualmente
disponibili dopo i trasferimenti nell'anno scolastico cui si riferiscono
le nomine.
L'assegnazione della sede è disposta, con
riferimento sia alle cattedre o posti disponibili negli istituti o scuole
sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive, secondo l'ordine della
graduatoria, tenuto conto delle aspirazioni dei candidati.
La graduatoria conserva validità per due
anni, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si rendano
disponibili.
L'anno di formazione è svolto, anche per
i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle
dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso
tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono
addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese
quelle previste dal successivo art. 14.
Durante tale anno, per i docenti di nuova nomina,
il Ministro della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese
a carattere nazionale con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione
e aggiornamento educativi e le università e tramite i provveditorati
agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.
L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico
dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per
la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
In relazione al periodo di validità della
graduatoria di merito, di cui al precedente tredicesimo comma, ed alle
nomine da disporre successivamente, l'anno di formazione ha inizio con
l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine medesime.
L'anno di formazione è valido come periodo
di prova.
Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine
dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del
servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.
Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo
d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere
ai fini di cui all'art. 58, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Restano ferme le restanti disposizioni
di cui all'art. 58 e quelle dell'art. 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Il disposto di cui al precedente comma non si applica
al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili
dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali
e dell'Accademia nazionale di danza.
Art.
3 - Composizione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici, nominate rispettivamente,
a seconda delle competenze stabilite dal precedente art. 1, dal Ministro
della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale
e dal provveditore agli studi, sono presiedute da un professore universitario
o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono
composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità
nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si inserisce il concorso ed
in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
I docenti componenti le commissioni giudicatrici
sono scelti per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui
al comma precedente, i quali ne abbiano fatta domanda e si trovino in servizio
in una sede compresa in un ambito territoriale, diverso da quello cui si
riferisce il concorso, da determinarsi mediante sorteggio dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. La nomina a componente le predette
commissioni giudicatrici non può essere conferita al medesimo docente
per più di due volte immediatamente successive.
I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro
della pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali
o dai provveditori agli studi fra coloro i quali siano compresi in appositi
elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario
nazionale, e, per il personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
Modalità analoghe sono seguite per la scelta
dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento
del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono
presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una
direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle
scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale
con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o
assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.
Qualora il numero dei concorrenti sia superiore
a 500, le commissioni, di cui ai precedenti primo e quarto comma, sono
integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con altri tre
componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori
didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
In tal caso esse si costituiscono in sottocommissioni,
alle quali è preposto il presidente della commissione originaria
che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma
in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento
di tutte le sottocommissioni così costituite.
Art.
4 - Norme ulteriori per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi
Il Ministro della pubblica istruzione, con propria
ordinanza, emana le disposizioni necessarie per la presentazione delle
domande da parte dei docenti che aspirano ad essere nominati componenti
le commissioni giudicatrici dei concorsi e l'organizzazione delle operazioni
relative alla scelta dei componenti le commissioni stesse.
In caso di impossibilità di procedere ai
sensi del precedente articolo si applica il disposto di cui all'ultimo
comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417.
Art. 5 - Esoneri
e compensi
I presidenti ed i componenti le commissioni giudicatrici,
di cui al precedente art. 3, sono esonerati dagli obblighi di servizio
per il periodo di svolgimento del concorso.
In sede di prima applicazione della presente legge
e comunque sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai membri delle
commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei concorsi di
cui al presente titolo nonché dei concorsi di reclutamento del personale
ispettivo e direttivo di cui al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, vengono
corrisposti i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura
triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento
ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.
Art.
6 - Commissione sindacale presso gli uffici scolastici regionali ed interregionali.
Presso ciascun ufficio scolastico regionale ed interregionale
si costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione
e di funzionamento previsti dall'art. 24 della legge 9 agosto 1978, n.
463, in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici
dalla presente legge.
Art.
7 - Accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti
educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori
di musica
L'accesso ai ruoli del personale docente, assistente,
delle assistenti educatrici di cui all'art. 56 della presente legge, degli
accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie
di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica
avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo
di studio, ove richiesto, e dei titoli artistico-professionali.
Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente
collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati
in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica,
le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
L'anno di formazione è valido come periodo
di prova.
L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori
di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, avviene
mediante concorsi per titoli ed esami.
Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente
collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati
in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova.
I concorsi sono indetti con frequenza biennale.
Le cattedre o posti da mettere a concorso ai sensi
dei precedenti primo e quarto comma sono determinati in relazione al numero
delle cattedre o posti che si prevede siano vacanti o disponibili all'inizio
dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuarsi le nomine.
I concorsi sono indetti a livello nazionale dal
Ministero della pubblica istruzione e possono essere svolti in forma decentrata,
di norma a livello interregionale, a seconda del numero dei posti da mettere
a concorso.
Agli adempimenti relativi ai concorsi decentrati
il Ministero della pubblica istruzione provvede valendosi della collaborazione
di un sovrintendente scolastico delle regioni interessate, estratto a sorte.
I concorsi sono indetti almeno 12 mesi prima dell'inizio
dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori.
Con propria ordinanza il Ministro della pubblica
istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei
concorsi.
Espletate le operazioni di assegnazione definitiva
di sede al personale immesso in ruolo agli effetti della presente legge,
entro i 90 giorni successivi è indetto il primo concorso secondo
le modalità di cui ai precedenti commi. Per i posti del personale
direttivo e per le cattedre e i posti relativi ad insegnamenti dei ruoli
di cui al presente articolo, per i quali non si debba provvedere all'immissione
in ruolo o all'assegnazione definitiva di sede, il concorso viene indetto
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Le norme in vigore relative all'accesso ai ruoli
del personale contemplato dal presente articolo sono abrogate.
Art.
8 - Prove e modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso ai
ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici,
degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle
Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori
di musica
I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
di cui al primo comma del precedente articolo constano di una o più
prove scritte, scritto-grafiche o pratiche, in relazione agli specifici
insegnamenti e di una prova orale.
Ciascuna prova scritta, scritto-grafica o pratica
è finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e delle
capacità professionali.
La prova orale è finalizzata all'accertamento
della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche,
sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonché sull'ordinamento
generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti
e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive disposizioni
applicative.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
di cui ai commi dal quinto al ventesimo dell'art. 2 della presente legge.
I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori
di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza constano
di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare la preparazione
culturale e l'attitudine del candidato all'esercizio della funzione direttiva
nei Conservatori di musica e nelle predette accademie.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento
dei concorsi, gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i
titoli valutabili si applicano le disposizioni contenute nel titolo II,
capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417.
Art.
9 - Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti
educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
delle Accademie di belle arti, di arte drammatica, di danza e dei Conservatori
di musica
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale di cui al primo comma dell'art. 7, nominate dal
Ministro della pubblica istruzione, sono presiedute da un direttore di
ruolo o, in mancanza, da un docente di ruolo del medesimo istituto, incaricato
della direzione da almeno tre anni, e composte da due docenti di ruolo
con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti
cui si riferisce il concorso.
I presidenti delle commissioni giudicatrici di cui
al comma precedente sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica
istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati
dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
I docenti componenti sono sorteggiati tra i docenti,
in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma, che ne abbiano
fatto domanda. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici
non può essere conferita al medesimo docente per più di due
volte immediatamente successive.
Ai fini di cui ai precedenti commi si applicano
le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 3 e quelle
dell'art. 5 della presente legge.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza sono presiedute da un professore
universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o
da un ispettore tecnico centrale ovvero da un direttore di ruolo delle
predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario
dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore
al primo dirigente.
Il presidente è scelto per sorteggio dal
Ministro della pubblica istruzione, tra coloro i quali siano compresi in
appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio
universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo,
componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che
siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Ai fini di cui al precedente comma si applicano
le disposizioni dell'art. 5 della presente legge.
Art.
10 - Personale assistente delle Accademie di belle arti non di ruolo
Per il personale assistente delle Accademie di belle
arti non di ruolo sono abrogate le norme di assunzione previste dalla legge
11 ottobre 1960, n. 1178. Ad esso si applicano le medesime disposizioni
previste per il personale docente.
Art. 11 - Norma
di rinvio
Per il reclutamento del personale docente ed assistente
delle istituzioni scolastiche aventi particolari finalità si applicano
le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970.
Art. 12 - Dotazioni
organiche
Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della
scuola materna e della scuola elementare, nonché le dotazioni organiche
dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche dei ruoli
nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei
licei artistici e degli istituti d'arte sono definite secondo le disposizioni
vigenti.
Ciascuna sezione di scuola materna è costituita
con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini,
ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che accolgono bambini
portatori di handicaps.
La consistenza complessiva delle dotazioni organiche
dei ruoli provinciali della scuola materna è calcolata aggiungendo
anche i posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto
ogni quattro bambini portatori di handicaps.
Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della
scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno
a favore degli alunni portatori di handicaps, di tempo pieno, di attività
integrative, di libere attività complementari e di attività
di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.
I posti di libere attività complementari sono costituiti con quindici
ore di insegnamento.
Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono
istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline
curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività
complementari.
Le dotazioni organiche di cui al presente articolo
sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione
degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno
a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicaps della scuola
materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto
medio di un insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori
di handicaps. La rideterminazione dei posti di cui al presente comma, esclusi
quelli relativi agli alunni portatori di handicaps, non può comportare,
in ciascuna provincia, un aumento del numero dei posti stessi funzionanti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per la scuola media la ripartizione dei posti di
sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, è effettuata
secondo la procedura ed i criteri previsti dall'ottavo comma del successivo
art. 13.
Le disposizioni contenute nel presente articolo
si applicano con riferimento al 31 marzo dell'anno scolastico successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
13 - Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico
Le dotazioni organiche determinate ai sensi del
precedente art. 12 sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante
dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento,
calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche,
fatta salva la determinazione in cifra assoluta, stabilita dal successivo
art. 20, per la prima applicazione della presente legge.
La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione
del precedente comma è ripartita dal Ministro della pubblica istruzione,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente
tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle rispettive specifiche
esigenze.
La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le
discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata è
effettuata per classe di concorso su base regionale.
La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione
del precedente secondo comma costituisce una dotazione organica unica per
ciascuno dei ruoli del personale docente.
Le dotazioni aggiuntive determinate in prima applicazione
della presente legge, secondo quanto disposto dal successivo art. 20, vanno
riferite al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le dotazioni vanno rideterminate in base al criterio
percentuale previsto dal precedente primo comma con riferimento al 31 marzo
degli anni successivi, contestualmente alla determinazione degli organici
del personale docente.
Qualora l'applicazione del presente articolo comporti
una consistenza delle dotazioni aggiuntive inferiore a quella risultante
dal successivo art. 20 si procederà al preventivo assorbimento delle
unità di organico eccedenti, in corrispondenza delle cessazioni
del personale in servizio e delle disponibilità di posti che si
venissero comunque a determinare.
Per la scuola media e per gli istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti
d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti
è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità
stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto tenuto
conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno
degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale
in servizio.
E' abrogata la legge 27 novembre 1954, n. 1170,
relativa all'istituzione dei ruoli in soprannumero dei maestri delle scuole
elementari statali. L'assorbimento dei docenti dei ruoli in soprannumero
nelle dotazioni aggiuntive ha luogo soltanto dopo l'effettuazione delle
nomine relative sia ai posti disponibili nelle dotazioni organiche previste
dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
sia ai posti da conferire per le dotazioni aggiuntive ai sensi del successivo
art. 20.
Art.
14 Utilizzazione del personale docente di ruolo
La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive
deve contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto compatibile
anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo
quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando peraltro
il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze:
a) copertura dei posti di insegnamento che non possono
concorrere a costituire cattedre o posti orario;
b) copertura dei posti di insegnamento comunque
vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito
del distretto o dei distretti viciniori;
c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti
di cui al successivo sesto comma;
d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione
delle scuole a tempo pieno;
e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento
dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli
di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per
lavoratori;
f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi
del nono comma, secondo periodo del presente articolo.
A tal fine il provveditore agli studi definisce il
contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola,
in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva
per la scuola materna, elementare e media.
In caso di eccedenza detto personale dovrà
essere utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie
dello stesso distretto o del distretto viciniore.
Nelle scuole secondarie superiori i docenti della
dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire
le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del primo comma.
Il personale docente della dotazione aggiuntiva
dipende dal circolo didattico o dalle scuole in cui è stato assegnato
all'inizio dell'anno scolastico.
Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto
delle priorità indicate nel primo comma del presente articolo -
quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti,
può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per
tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattico-educative
e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico
o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attività
di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicaps
e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento
nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o
complementari previsti dalle leggi vigenti.
E' abrogata la disposizione prevista, per la scuola
media, al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517,
che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite
di sei ore settimanali per ciascuna classe.
I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso,
possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti
finalizzati al conseguimento di titoli di studio.
L'utilizzazione del personale docente secondo quanto
previsto nei commi sesto e ottavo è disposta dal direttore didattico
o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità
di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purchè
il personale docente così utilizzato sia sostituibile con personale
di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilità
di cui al presente comma, è possibile concedere esoneri parziali
o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività
di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento
di titoli di specializzazione e perfezionamento attinenti la loro utilizzazione
e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i
corsi di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità
finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero
della pubblica istruzione o, sulla base di convenzioni a tal fine da questo
stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti
universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il Ministro della pubblica istruzione può
disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di
personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il
periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unità ripartite
tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici
dell'amministrazione, scolastica, presso istituti universitari, istituzioni
culturali o di ricerca, nonché presso enti od associazioni aventi
personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino
nel campo formativo e scolastico.
L'utilizzazione può essere disposta per programmi
di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di
rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata
e secondo modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Il periodo di utilizzazione nelle attività
di cui al precedente quart'ultimo comma non può superare un triennio
continuativo e l'utilizzazione non può essere disposta per più
di tre volte nel corso della carriera dello stesso insegnante.
Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole
di ogni ordine e grado, nonchè quello che risulti eventualmente
in soprannumero, sarà in ogni caso utilizzato, anche mediante lo
svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore a cinque
mesi o di attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali.
Art.
15 - Conferimento di supplenze annuali
Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento
vacanti
entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, qualora
non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle
dotazioni aggiuntive, ai sensi del precedente art. 14, il provveditore
agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie provinciali
compilate ai sensi dell'art. 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Per la copertura dei posti di personale non docente
vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico,
il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle
graduatorie compilate ai sensi dell'art. 3 della legge 9 agosto 1978, n.
463.
Le cattedre e i posti conferiti, ai sensi dei precedenti
primo e secondo comma, dal provveditore agli studi per supplenza annuale
e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza
del personale cui è stata conferita la nomina, saranno assegnati
dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di
circolo o di istituto.
E' abrogato l'art. 1 della legge 9 agosto 1978,
n. 463.
Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina
dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge
19 marzo 1955, n. 160.
Al personale non docente supplente annuale si applica
la disciplina dei congedi e delle assenze attualmente vigente per il personale
non docente non di ruolo.
I posti delle dotazioni aggiuntive non possono essere
coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.
Per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti
magistrali si provvede mediante personale docente di ruolo e non di ruolo
di educazione musicale nelle scuole medie in possesso del diploma specifico.
Per l'insegnamento delle libere attività
complementari e nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli
di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori,
si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo.
I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati
in difformità delle disposizioni contenute nei precedenti commi
sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta
di coloro che li abbiano disposti.
Art.
16 - Competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo per
gli insegnamenti di arte applicata
L'art. 17 della legge 9 agosto 1978, n. 463, è
modificato nel senso che per gli insegnamenti di arte applicata, per i
quali non sono previsti titoli di studio, tutte le competenze in materia
di assunzione di personale non di ruolo, ivi compresa quella relativa al
contenzioso, sono devolute al provveditore agli studi.
L'accertamento e la valutazione dei titoli professionali
sono affidati dal provveditore agli studi competente ad una commissione
presieduta da un preside di istituto d'arte estratto a sorte e composta
da due insegnanti, di cui uno titolare di cattedra artistico-professionale,
relativa al corrispondente posto di insegnamento di arte applicata.
Art. 17 - Supplenze
brevi
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria,
nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di
ruolo sono tenuti a supplire i docenti che si assentino per non più
di sei giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento
di 18 ore, previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417, e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive al predetto
orario.
Le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio
sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.
Il preside designa il docente, chiamato ai sensi
del precedente primo comma a sostituire il collega assente, ove possibile,
tra i docenti della medesima classe o della medesima disciplina, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare uniformità di trattamento ai docenti
in servizio nella scuola.
Art.
18 Modifiche alla normativa in materia di comandi
A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84
sono soppressi i comandi previsti dall'art. 79 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con esclusione dei comandi previsti
da altre norme di legge speciali, che rimangono fermi nel numero disposto
in base a ciascuna di esse.
Sono abrogate altresì tutte le disposizioni
che prevedono comandi di personale docente di ruolo per insegnamenti in
scuole di grado od ordine diverso da quello delle scuole di appartenenza.
Sono, comunque, fatti salvi i comandi disposti per l'attuazione dei progetti
di sperimentazione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 419.
Salvo quanto disposto dai successivi articoli 63
e 64, il personale comandato per effetto delle disposizioni abrogate dal
presente articolo è restituito ai compiti di istituto.
Per gli incarichi, di cui all'art. 65 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, svolti
presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non può
superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso
cui vengono svolti gli incarichi stessi.
Per gli incarichi ispettivi di cui all'art. 119,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, l'esonero dal servizio è limitato ai giorni effettivamente
necessari per l'espletamento dell'incarico.
Art.
19 Trasferimenti e assegnazioni provvisorie
I trasferimenti nell'ambito della provincia sono
disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
I trasferimenti da altra provincia sono disposti
sia sul 50% dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili,
sia per compensazione.
Nella tabella di valutazione di cui all'art. 68,
comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, modificato dall'art. 58 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'anzianità
di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato
dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia
rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. é altresì
attribuito un punteggio per il superamento delle prove di esame di concorsi,
per titoli ed esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di
pari livello o di livello superiore.
Ai fini della scelta del personale da trasferire
in caso di soppressione di posto o di cattedra, da effettuarsi ai sensi
dell'art. 70, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla
tabella di valutazione, di cui all'art. 68, secondo comma, del medesimo
decreto legislativo, così come modificato dal disposto del precedente
comma. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 60 della legge 11
luglio 1980, n. 312.
I trasferimenti di ufficio per soppressione di posto
o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a
domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro
distretto.
Le tabelle di valutazione da approvare ai sensi
del presente articolo non si applicano ai trasferimenti e passaggi relativi
all'anno scolastico 1982-1983, mentre si applicano alle utilizzazioni relative
al medesimo anno scolastico.
Non possono comunque essere disposti trasferimenti
da altra provincia per un numero di posti corrispondente al numero dei
docenti immessi in ruolo o da immettere in ruolo ai sensi della presente
legge, i quali, in servizio nella provincia, siano in attesa della sede
definitiva.
I docenti di cui al precedente comma possono chiedere
di essere trasferiti in altra provincia ove vi sia disponibilità
di posti dopo l'effettuazione dei trasferimenti del personale di ruolo.
Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte
soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né personale
docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale
personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.
Ad integrazione di quanto previsto dal primo comma
dell'art. 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno titolo a chiedere
l'assegnazione provvisoria di sede anche gli insegnanti trasferiti d'ufficio
per soppressione di posto.
Art.
20 - Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive
In prima applicazione della presente legge le dotazioni
aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unità
complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola elementare sono determinate
in numero di 36.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della
scuola media sono determinate in numero di 47.000 unità complessive;
le dotazioni aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate
in numero corrispondente a quello delle unità di personale in soprannumero,
risultante anche per effetto delle immissioni in ruolo previste dalla presente
legge.
Per la scuola materna ed elementare, il Ministro
della pubblica istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei
dati forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive di cui
al precedente comma, in dotazioni aggiuntive provinciali, tenendo conto
della consistenza delle dotazioni organiche delle scuole materne ed elementari
funzionanti in ciascuna provincia, della popolazione scolastica relativa,
della situazione di ogni singola provincia anche con riferimento al personale
docente di ruolo privo di sede di titolarità, del numero degli aspiranti
al trasferimento dalle altre provincie e dei docenti che hanno ottenuto
l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente.
Per la scuola media il Ministro della pubblica istruzione,
con proprio decreto, provvede innanzitutto a ripartire le dotazioni aggiuntive,
di cui al precedente primo comma, tra i singoli insegnamenti, tenendo conto
delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli
insegnamenti medesimi, sulla base anche della consistenza del personale
in servizio risultante dai dati forniti dai provveditori agli studi.
Effettuata la ripartizione tra i singoli insegnamenti,
ai sensi del precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione, con
il medesimo decreto per detta ripartizione previsto, procede a ripartire
su base provinciale le dotazioni aggiuntive, relative ai singoli insegnamenti,
tenendo conto, per ciascuna provincia, della consistenza delle rispettive
dotazioni organiche, della situazione del personale docente di ruolo privo
di sede di titolarità, del numero degli aspiranti al trasferimento
dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria
nel movimento relativo all'anno scolastico precedente.
Il 50% dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive
della scuola materna, elementare e media di cui al presente articolo, con
esclusione degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica,
è assegnato al concorso ordinario che sarà indetto in prima
applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla sua entrata
in vigore. Per la costituzione delle relative commissioni di concorso non
si dà luogo alla scelta per sorteggio prevista dal precedente art.
3, secondo e terzo comma.
Il bando è disposto per tutti gli ordini
e i gradi di scuola, ancorché al relativo concorso non siano attribuiti
posti, in conformità ai criteri di cui al secondo e terzo comma
del presente articolo, al fine di assicurare comunque la possibilità
agli aventi titolo di conseguire la prescritta abilitazione. Le nomine
possono essere disposte ai sensi del tredicesimo comma del precedente art.
2, anche per i posti eventualmente disponibili dopo l'accantonamento di
quelli occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche
previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Il restante 50% dei posti compresi nelle dotazioni
aggiuntive della scuola materna, elementare e media di primo grado è
utilizzato per il riassorbimento degli eventuali soprannumeri conseguenti
alle immissioni in ruolo.
TITOLO III
NORME TRANSITORIE DI IMMISSIONE
IN RUOLO
Capo I
Immissione nei ruoli della scuola materna statale
Art.
21 - Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con
proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980
Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali,
già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito
della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre
1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979,
n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre
1981.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del
comma precedente la sede di servizio sarà assegnata nell'ambito
provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale,
in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico
1983-1984.
Art.
22 - Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con
incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980
Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali,
già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto
un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono
immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1982.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del
comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno
scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo
per effetto del precedente art. 21.
L'assegnazione della sede è disposta secondo
modalità analoghe a quelle previste dal medesimo art. 21.
Art.
23 - Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento nella scuola materna
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge è indetta una sessione riservata di esami per
il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna,
con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.
La prova scritta consisterà nella trattazione
di un argomento relativo agli orientamenti della attività educativa
della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione
metodologica. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti
della prova scritta e tenderà a svilupparne le connessioni con altri
argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una più organica
valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.
Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della
scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai
candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale
o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione
giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare
alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove
stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle
procedure concorsuali prima della conclusione del concorso. Alla sessione
riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma
sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti
della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico
1980-1981.
Art.
24 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con
proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980
Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali,
i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto
del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni
nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento ai sensi del precedente art. 23 o a seguito dell'ultimo
concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente
legge, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre
1983.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del
precedente primo comma la sede di servizio sarà assegnata a partire
dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti
immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente art. 21 e
del precedente art. 22.
L'assegnazione della sede è disposta secondo
modalità analoghe a quelle previste dal precedente art. 21. A tal
fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà
integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo,
sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui
viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al
precedente art. 23.
Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente
mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente
articolo.
Art.
25 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con
incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980
Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali,
i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico
1974-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi
del precedente art. 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato
prima dell'entrata in vigore della presente legge sono immessi in ruolo
con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1984.
L'assegnazione della sede è disposta a partire
dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalità analoghe a quelle
previste dal precedente art. 24, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine,
agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 21,
22 e 24.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo,
sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui
viene
ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente
art. 23.
Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente
mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente
articolo.
Art.
26 - Assistenti del ruolo ad esaurimento
Le assistenti di scuola materna di cui all'art.
8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo
di studio, che non abbiano conseguito l'abilitazione nell'ultimo concorso
ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge,
conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire negli anni 1982 e
1983.
Il colloquio è effettuato secondo le medesime
modalità previste, per la prova orale dei concorsi ordinari, dal
precedente art. 2.
Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli
insegnanti delle scuole materne statali secondo le modalità e con
le decorrenze stabilite dall'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
L'assegnazione della sede sarà disposta,
contestualmente alla nomina, nell'ambito provinciale con precedenza rispetto
agli insegnanti da immettere in ruolo con la medesima decorrenza per effetto
della presente legge.
Art.
27 - Insegnanti supplenti della scuola materna statale
Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio
di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio
antecedente al 1° settembre 1981, nonché gli insegnanti che
abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna
statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente
a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche
non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del
50% dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo
l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente art.
20.
Gli insegnanti, già forniti di abilitazione,
che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981,
un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna
statale ed, abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella
scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1°
settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di
accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non
inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto
almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità
di supplente nella scuola materna statale, nel sessennio antecedente alla
data del 1° settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi
in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50% dei posti disponibili,
a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui
sono collocati in apposite graduatorie da compilare sula base del miglior
punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo
al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.
Gli insegnanti, di cui al precedente comma sono
immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente art. 25. Gli
anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla
base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.
E' comunque computato come anno di servizio quello
per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni,
il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Art.
28 - Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna
Agli insegnanti che abbiano prestato servizio per
almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-75
al 1977-78, a seguito di assunzione per il completamento di orario delle
sezioni di scuola materna statale, nonchè per un ulteriore anno
scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-75 e l'anno
scolastico 1980-81 incluso, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti
articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano abilitati o non abilitati.
Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto
di cui al primo comma del successivo art. 58. Gli anni scolastici sono
computati secondo quanto disposto dal precedente art. 27, penultimo e ultimo
comma.
Art.
29 - Insegnanti non di ruolo della scuola elementare con proroga dell'incarico
nell'anno scolastico 1979-1980
Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare
statale nonchè gli insegnanti e gli assistenti dell'istituto "Augusto
Romagnoli" che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto
del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni
nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza
giuridica dalla data del 10 settembre 1981.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del
precedente comma, la sede di servizio sarà assegnata nell'ambito
provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale,
in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico
1983-1984.
Art.
30 - Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico
annuale nell'anno scolastico 1979-1980
Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare
statale, che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno
scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal
10 settembre 1982.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del
comma precedente, la sede di servizio sarà assegnata partire dall'anno
scolastico 1984-1985, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo
per effetto del precedente art. 29.
L'assegnazione della sede è disposta secondo
modalità analoghe a quelle previste dal medesimo art. 29.
Art.
31 - Insegnanti supplenti della scuola elementare statale
Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio
di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio
antecedente al 10 settembre 1981, nonchè gli insegnanti che abbiano
conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale,
una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi
e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi,
nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50% dei posti da
conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore
della presente legge, ai sensi del precedente art. 20.
Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici
1978-1979, 1979-1980, o 1980-1981 un anno di servizio in qualità
di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro
anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel quinquennio
antecedente alla data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano
conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale,
una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi
e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi,
in qualità di supplente nella scuola elementare statale, nel sessennio
antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente
immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 in
relazione al 50% dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono
collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del
miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio
relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio.
La disponibilità di posti va accertata dopo
l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto
dei precedenti articoli 29 e 30.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo,
sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun
anno. é comunque computato come anno di servizio quello per il quale
l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto
alla retribuzione per il periodo estivo.
Art.
32 - Particolari categorie di insegnanti elementari
Il servizio prestato dagli insegnanti di scuola
elementare, nominati in ruolo per effetto del concorso magistrale indetto
ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 20 marzo 1975, n. 68, la cui nomina
è stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, è
da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico
a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'art. 10, ultimo
comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Analogamente, il servizio prestato dagli insegnanti
di scuola materna nominati in ruolo per effetto del concorso indetto ai
sensi dell'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, la cui nomina
è stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, è
da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico
a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'art. 6, primo
comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Restano ferme le nomine in ruolo e le assegnazioni
di sede effettuate prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
Art.
33 - Insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione
artistica statali iscritti nelle graduatorie provinciali a esaurimento
e insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga
dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980
Gli insegnanti della scuola secondaria e degli istituti
di istruzione artistica statali ancora iscritti nelle graduatorie provinciali
ad esaurimento, di cui all'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto
1978, n. 463, sono immessi in ruolo ferma restando la decorrenza degli
effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978.
Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui
al precedente comma sono soppresse. Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato
nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali
di cui all'art. 13, quindicesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463,
sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio
dell'anno scolastico 1980-1981.
Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria
e negli istituti di istruzione artistica statali già forniti di
abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a tempo indeterminato,
sono ammessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981.
Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria
e negli istituti di istruzione artistica statali, già forniti di
abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico
annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito,
con modificazioni nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in
ruolo con decorrenza giuridica della stessa data del 10 settembre 1981.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del
presente articolo, la sede di servizio sarà assegnata nell'ambito
provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale,
in base alla quale fu loro conferito un incarico, a partire, dall'anno
scolastico 1983-1984, con esclusione degli insegnanti di cui al precedente
primo comma, ai quali la sede può essere assegnata a partire dall'anno
scolastico 1982-1983, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale
ad esaurimento.
L'assegnazione della sede di servizio è disposta,
nell'ordine, nei confronti degli insegnanti immessi in ruolo per effetto
dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ancora privi di sede,
degli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento,
di cui all'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, degli
insegnanti immessi in ruolo per effetto del medesimo art. 13, commi tredicesimo
e sedicesimo, degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, di cui
al medesimo art. 13, quindicesimo comma, degli altri insegnanti incaricati
a tempo indeterminato di cui al precedente quarto comma e degli insegnanti
incaricati immessi in ruolo per effetto del precedente quinto comma. Le
modalità previste dal presente articolo per l'assegnazione di sede,
sulla base delle apposite graduatorie provinciali a suo tempo compilate,
si applicano anche agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'art.
17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'art. 13, commi tredicesimo
e sedicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto
e quinto si applicano anche agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano prestato
servizio di insegnamento in posizione di comando a tempo indeterminato
nell' anno scolastico 1979-1980 ovvero, rispettivamente, abbiano prestato
servizio di insegnamento con comando annuale in entrambi gli anni scolastici
1978-1979 e 1979-1980.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo
sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti
di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n.
603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale
sono incaricati.
Art.
34 - Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli
istituti di istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno
scolastico 1979-1980
Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria
e negli istituti di istruzione artistica statali, ivi compresi i comandati,
già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto
un incarico quale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono
immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del
comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno
scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo
per effetto del precedente art. 33.
L'assegnazione della sede è disposta secondo
modalità analoghe a quelle previste dal medesimo art. 33.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo
sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti
di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n.
603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale
sono incaricati.
Art.
35 - Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento nelle scuole secondarie ai fini dell'immissione in ruolo
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge è indetta una sessione riservata di esami per
il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole
di istruzione secondaria e di istruzione artistica, con una prova scritta
ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.
La prova scritta consisterà nella trattazione
di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento
relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con particolare
riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento
in una lezione. La prova orale avrà come riferimento iniziale i
contenuti della prova scritta e tenderà a sviluppare le connessioni
con altri argomenti dei suddetti programmi di insegnamento, anche ai fini
di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita
dal candidato.
Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni del precedente Titolo I, con esclusione della
scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai
candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale
o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione
giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare
alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove
stesse in un periodo fissato, dall'organo che cura lo svolgimento delle
procedure concorsuali, prima della conclusione del concorso.
Alla sessione riservata degli esami di abilitazione
di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti negli istituti
e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali, non provvisti della
prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico
1980-1981.
Art.
36 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei
artistici e degli istituti d'arte statali con proroga dell'incarico nell'anno
scolastico 1979-1980
Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria,
nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano fruito
della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre
1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979,
n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi
del precedente art. 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica
dal 10 settembre 1983.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del
precedente primo comma la sede di servizio sarà assegnata a partire
dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti
immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente art. 33 e
del precedente art. 34.
L'assegnazione della sede è disposta secondo
modalità analoghe a quelle previste dal precedente art. 33. A tal
fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà
integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo,
sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui
viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al
precedente art. 35. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente
mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente
articolo.
Il mantenimento in servizio è limitato al
numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al
presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982,
fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità
rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente art.
15.
Art.
37 - Insegnanti incaricati non abilitati
della scuola secondaria dei licei
artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico annuale nell'anno
scolastico 1979-1980
Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria,
nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto
un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980 ed abbiano
conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art.
35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984.
L'assegnazione della sede è disposta a partire
dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalità analoghe a quelle
previste dal precedente art. 36, terzo comma, dando precedenza nell'ordine,
agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto dei precedenti
articoli 33, 34 e 36.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo,
sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui
viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al
precedente art. 35.
Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente
mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente
articolo.
Il mantenimento in servizio è limitato al
numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al
presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982,
fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità
rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente art.
15.
Art.
38 - Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici
e degli istituti d'arte statali
Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio
di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie, nei licei artistici
e negli istituti d'arte statale nel sessennio antecedente al 10 settembre
1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi
di accesso ai ruoli delle scuole ed istituti predetti, una votazione media
non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano
svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi, nel medesimo
sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50% dei posti da conferire con
il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente
legge, ai sensi del precedente art. 20.
Gli insegnanti, già forniti di abilitazione,
che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 e 1980-1981,
un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole secondarie,
nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un
altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti
nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti
che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette
scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente
a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche
non continuativi, in qualità di supplente nelle scuole ed istituti
medesimi, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno
titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei
limiti del 50% dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico
1985-86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare
sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli,
del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.
Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi
in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente art. 37. Gli anni di
servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di
180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato
come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato,
ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il
periodo estivo.
Art.
39 - Insegnanti di libere attività complementari, insegnanti nei
corsi sperimentali di scuola media per lavoratori insegnanti di discipline
musicali nei corsi sperimentali ad indirizzo musicale e insegnanti nei
corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici
Agli insegnanti di libere attività complementari,
agli insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori,
agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola
media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 3 agosto 1979, e agli insegnanti dei corsi integrativi per i
diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui alla
legge 11 dicembre 1969, n. 910, in servizio non di ruolo, si applicano
le disposizioni contenute rispettivamente nei precedenti articoli 33, 34,
35, 36 e 37, a seconda dei requisiti di cui sono in possesso e con le medesime
modalità da tali articoli previste.
Art. 40 -
Passaggi di ruolo
Gli insegnanti elementari di ruolo, che abbiano
ottenuto, nell'anno scolastico 1979-1980, il passaggio nei ruoli della
scuola media ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, passaggio poi revocato
per accertata mancanza di posti nei limiti della riserva di cui al medesimo
art. 77, sono immessi nei predetti ruoli della scuola media, con la decorrenza
prevista dal precedente art. 33, comma quarto, nel posto che è stato
ad essi attribuito o che hanno occupato per successivi trasferimenti.
Art.
41 - Esperti negli istituti tecnici e professionali
Agli esperti negli istituti tecnici, professionali
e sperimentali per insegnamenti che sono stati ricondotti in classi di
concorso ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, si applicano, qualora abbiano
fruito della proroga della nomina per effetto del decreto-legge 6 settembre
1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979,
n. 566, e siano forniti della prescritta abilitazione, le disposizioni
di cui al precedente art. 33, quinto comma.
Gli esperti negli istituti tecnici, professionali
e sperimentali per insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, ivi
compresi gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali,
i quali siano tuttavia in possesso di abilitazione valida per altri insegnamenti,
e gli esperti per insegnamenti ricondotti in classi di concorso ai sensi
del decreto ministeriale 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni,
i quali siano in possesso di qualsiasi abilitazione valida per l'insegnamento,
sono immessi in ruolo, per la classe di concorso per la quale sono in possesso
di abilitazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 33, quinto
comma e 34, a seconda che, rispettivamente, abbiano fruito della proroga
di cui al citato decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, ovvero abbiano
avuto una nomina nell'anno scolastico 1979-1980.
Agli esperti, di cui ai commi precedenti, ivi compresi
gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali che,
pur essendo sforniti di qualsiasi abilitazione, siano in possesso di titolo
di studio valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione per uno degli
insegnamenti previsti dal vigente ordinamento scolastico, si applicano
le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 37.
Gli esperti per insegnamenti di cui al precedente
primo comma, che non siano in possesso neanche di titoli di studio valido
per il conseguimento di un'abilitazione, sono immessi, anche in soprannumero,
nei ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione
scolastica periferica, ovvero nei ruoli del personale non docente della
scuola nella carriera esecutiva od ausiliaria, a seconda del titolo di
studio posseduto.
Il precedente terzo comma si applica anche agli
esperti che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero,
dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai fini dell'ammissione
alla sessione riservata di cui al precedente art. 35.
L'immissione in ruolo di cui al quarto comma decorre,
agli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982.
Gli insegnanti immessi in ruolo ai sensi del presente
articolo possono continuare, a domanda, ad essere utilizzati nelle attività
che svolgevano in qualità di esperti.
Art.
42 - Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo
di studio prescritto ed insegnanti di strumento musicale negli Istituti
magistrali
Agli insegnanti incaricati nella scuola secondaria
nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, ivi compresi quelli
delle libere attività complementari, i quali non siano in possesso
dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto per l'insegnamento
che svolgono, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 41,
commi secondo, terzo, quarto e quinto.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
anche agli insegnanti di libere attività complementari contemplati
dall'art. 32 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980.
Le disposizioni di cui al precedente art. 41, commi
secondo e terzo, si applicano anche agli insegnanti di strumento musicale
negli istituti magistrali.
Art.
43 - Docenti di educazione fisica senza titolo
I docenti di educazione fisica e di attività
ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai
presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno
scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio,
hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche
in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto
anno 1980-81 e nella stessa provincia salvo il diritto al completamento
d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo
di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento.
Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi
corsi speciali - la cui frequenza è obbligatoria - organizzati dagli
ISEF secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita
nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione
dei corsi speciali di cui al precedente comma
I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano
conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma,
sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo,
da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali,
da compilare, sulla base del titolo di abilitazione e agli titoli di servizio,
in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.
I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi
in ruolo dopo i docenti di cui al precedente art. 38.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo,
sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun
anno.
È comunque computato come anno di servizio
quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti
disposizioni il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Art. 44 - Nome particolari per docenti di educazione
musicale
I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno
scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato finale dei
corsi musicali straordinari di cui al precedente art. 1, ultimo comma,
sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione
all'insegnamento, prevista dal precedente art. 35.
Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno
scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento
svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il
diritto al completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino
al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata
di esami di abilitazione.
Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo
ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno
scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio
fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento.
Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi
speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalità
da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Detti corsi - la cui frequenza è obbligatoria
- riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non abbiano
compiuto studi pianistici, anche lo studio del pianoforte secondo i programmi
vigenti per il corso di pianoforte complementare per allievi di strumenti
ad arco.
I docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono
conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario
che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al
comma precedente.
I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente,
al precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano
conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti
in servizio sino alla immissione in ruolo, da disporre, nell'ordine in
cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare
sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione
al 50% dei posti disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi
in ruolo dopo i docenti di cui al precedente art. 38, dando precedenza
a quelli di cui al precedente primo comma.
Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981
non deve essere inferiore a 180 giorno deve, comunque, aver dato diritto
alla retribuzione per il periodo estivo.
Art.
45 - Disposizioni particolari per gli insegnanti supplenti di discipline
comprese nella classe di concorso XXXVI e modifiche alla medesima classi
di concorso
Agli insegnanti delle materie già comprese
nelle classi di concorso XII, XXXVI, XXXVII, LXIX, LXX, previste dal decreto
del Ministro della pubblica istruzione 2 marzo 1972, e successive modificazioni
e integrazioni, in servizio nell'anno scolastico 1979-1980 come supplenti
temporanei su cattedre non assegnate a docenti di ruolo o incaricati e
che abbiano prestato nel predetto anno almeno 180 giorni di servizio, si
applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35 e 37.
Per la partecipazione alla sessione riservata prevista
dallo stesso art. 35, si prescinde, per i docenti di cui al comma precedente,
dal possesso dei titoli di studio prescritti dal successivo comma.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la sezione di abilitazione 31-a e la corrispondente classe
di concorso XXXVI, di cui al citato decreto ministeriale e successive modificazioni
e integrazioni, assumono la seguente denominazione: «Igiene, anatomia,
fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio». A tali sezioni
e classi danno accesso le seguenti lauree: Medicina e chirurgia; Scienze
biologiche. L'elencazione degli insegnamenti di cui al suddetto decreto
ministeriale è modificata in: «Anatomia, fisiologia e patologia
dell'apparato masticatorio, biomeccanica masticatoria e protesi applicata
negli istituti professionali». Per l'insegnamento di tecnologia odontotecnica
e laboratorio negli istituti professionali sono istituite l'apposita classe
di abilitazione 60-bis e la corrispondente classe di concorso LXXXVIII-bis
denominate «Tecnologia odontotecnica»; ad esse danno accesso
le seguenti lauree: Ingegneria meccanica; Ingegneria navale e meccanica;
Ingegneria aeronautica; Ingegneria mineraria; Ingegneria industriale sottosezione
meccanica o aeronautica; Ingegneria delle tecnologie industriali; Ingegneria
chimica; Chimica industriale. Per l'insegnamento di modellazione e disegno
professionale sono istituite l'apposita sezione 21-a e la corrispondente
classe di concorso: XXII-bis denominate «Disegno e modellazione odontotecnica»;
ad esse danno accesso i medesimi titoli indicati per la classe di abilitazione
21 - Disegno.
Gli elenchi delle classi di abilitazione e delle
classi di concorso di cui al precitato decreto ministeriale 2 marzo 1972
e successive modificazioni e integrazioni sono modificati in conformità.
Dopo la prima applicazione del presente articolo le eventuali modificazioni
ed integrazioni sono disposte secondo la procedura di cui al penultimo
comma del precedente art. 1.
Art.
46 - Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare
Agli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici
1979-1980 o 1980-1981, un corso completo di scuola popolare di tipo A),
B), C) e C) speciale ed abbiano svolto un ulteriore corso completo di scuola
popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data
del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati
o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel
predetto sessennio, per almeno 180 giorni nonchè agli insegnanti
in servizio, nei medesimi anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei centri
di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di educazione permanente
statali nelle regioni a statuto speciale o nelle provincie autonome di
Trento e di Bolzano, per l'intera durata di funzionamento previsto dalle
norme vigenti, i quali abbiano prestato servizio nelle predette istituzioni,
per la durata indicata, in un altro anno compreso nel predetto sessennio,
ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole
elementari statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso per almeno
180 giorni si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 30.
Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici
1979-1980 o 1980-1981 un corso completo CRACIS o, per insegnamenti speciali,
di tipo C) speciale e agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel medesimo
anno scolastico, con nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di
istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11
giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente,
in un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo C) speciale o in un ulteriore
corso completo presso scuole di polizia in altro anno compreso nel sessennio
antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio,
quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici
e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel sessennio
stesso, per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente
art. 34 e, rispettivamente, ai precedenti articoli 35 e 37, a seconda che
siano abilitati o non abilitati.
Gli insegnanti contemplati nel presente articolo
non hanno diritto al mantenimento in servizio sino alla nomina.
Art.
47 - Soppressione della scuola popolare
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con la legge 16 aprile 1953,
n. 326, è abrogato. é autorizzato il completamento dei corsi
programmati per l'anno scolastico 1981-1982.
Art.
48 - Personale educativo e personale assistente non di ruolo nei ruoli
delle istituzioni educative delle scuole speciali statali
Al personale educativo incaricato nei convitti nazionali,
negli educandati femminili dello Stato e nei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali ed agli assistenti-educatori incaricati nelle scuole
speciali statali, i quali abbiano fruito della proroga di cui al decreto-legge
6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8
novembre 1979, n. 566, ovvero abbiano svolto un incarico annuale nell'anno
scolastico 1979-1980, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di
cui ai precedenti articoli 29, primo comma, e 30.
Al predetto personale educativo ed assistente, che
negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981 abbia svolto servizio
in qualità di istitutore od assistente supplente nelle istituzioni
di cui al precedente comma ed abbia svolto almeno due anni di servizio
nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980, si applicano le disposizioni
di cui al precedente art. 31.
Art.
49 - Personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie
Il personale non docente incaricato delle carriere
esecutive ed ausiliarie, in servizio alla data del 9 settembre 1981, è
immesso in ruolo, con effetto giuridico dal 10 settembre 1981, e con effetto
economico dal 10 settembre 1982.
L'assegnazione della sede di servizio sarà
disposta, a partire dall'anno scolastico 1982-1983, in ambito provinciale,
secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge
per il personale docente.
Nei ruoli dei magazzinieri, degli infermieri, dei
cuochi, degli aiutanti cuochi, degli accudienti di convitto, dei guardarobieri
e degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati, a domanda, gli impiegati
appartenenti ad altri preesistenti ruoli, in servizio alla data del 12
novembre 1974, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano espletato lodevolmente per almeno un biennio, anche
se non continuativo, le mansioni proprie del ruolo nel quale chiedono l'inquadramento,
compresi coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, non abbiano
presentato domanda nei termini stabiliti dall'articolo stesso.
Il personale non docente esecutivo ed ausiliario
o appartenente alle categorie assimilate che alla data del 10 settembre
1980 abbia prestato per almeno tre anni servizio nelle scuole elementari
speciali elencate ai sensi dell'art. 95 del testo unico delle norme sull'istruzione
elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed abbia
cessato o cessi dalle attività presso le dette scuole in data successiva
all'anno scolastico 1977-1978 in conseguenza della soppressione del posto
o della chiusura della scuola, ha titolo ad essere trasferito a domanda
alle dipendenze dello Stato ed essere inquadrato nel corrispondente ruolo
esecutivo o ausiliario secondo le anzianità possedute.
Art.
50 - Personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria
Il personale non docente incaricato della carriera
di concetto di segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1981,
è immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere,
ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici,
dal 10 settembre 1982.
L'esame, di cui al precedente comma, consiste in
un colloquio da svolgere, secondo le modalità previste per la prova
orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Il personale non docente della carriera di concetto
di segreteria, di cui al presente articolo, è mantenuto in servizio
sino alla nomina in ruolo.
L'assegnazione della sede di servizio sarà
disposta in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle
previste dalla presente legge per il personale docente.
Il presente articolo si applica altresì al
personale non docente che ha svolto le mansioni di segretario ai sensi
dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, e dell'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784.
Art.
51 - Norme particolari riguardanti il personale non docente
Le variazioni dei ruoli organici provinciali del
personale non insegnante statale delle scuole ed istituzioni educative
sono disposte entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità
di cui al penultimo comma dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463,
e tenuto conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio
dell'anno scolastico successivo, in attuazione dei criteri previsti dalla
tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 420.
Il personale non insegnante delle scuole statali
materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè il personale
non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria,
escluso quello delle carriere direttive, in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge da almeno un anno presso gli uffici dell'amministrazione
centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della
pubblica istruzione, può chiedere, entro 60 giorni dalla data anzidetta,
il collocamento nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico
delle amministrazioni menzionate.
Il predetto personale è inquadrato nelle
rispettive qualifiche funzionali anche in soprannumero.
Il soprannumero di cui al comma precedente è
assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica
cumulativa di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte
salve le riserve dei posti necessari ai fini della attuazione di quanto
previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n.
312.
Al personale di cui al presente articolo si applica
la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al
personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato
nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio
effettuato nel ruolo di inquadramento.
Art.
52 - Passaggio nei ruoli statali di personale non docente
Il personale di concetto, esecutivo ed ausiliario
della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge presso la predetta Federazione,
ha titolo ad essere trasferito, anche in soprannumero, a domanda, da presentarsi
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze
dello Stato, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo del personale
non insegnante. Esso è destinato all'istituto statale «A.
Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della
vista, assume, tra i propri compiti, anche quello di promuovere la ricerca
e lo studio di materie didattico e di apparecchi ad uso di ciechi.
Il Ministro della pubblica istruzione può
disporre l'utilizzazione del personale non docente di cui al precedente
primo comma presso enti e associazioni aventi personalità giuridica,
che svolgano attività di produzione di materiale didattico e di
apparecchi ad uso dei ciechi.
Art.
53 - Docenti dei corsi speciali e delle scuole libere del nudo
Gli insegnanti incaricati negli anni scolastici
1979-1980 o1980-1981 presso i corsi speciali delle Accademie di belle arti
e dell'Accademia nazionale di danza sono immessi nei ruoli del personale
docente, rispettivamente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia
nazionale di danza.
Analogamente sono immessi nei ruoli del personale
docente delle Accademie di belle arti gli insegnanti incaricati, nell'anno
scolastico 1980-1981, presso le scuole libere del nudo e gli insegnanti
che, nel medesimo anno scolastico, hanno prestato servizio nelle scuole
superiori degli artefici annesse alle predette Accademie.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche ai docenti di ruolo nello stesso o altro ordine o tipo di scuola
secondaria o artistica che abbiano prestato servizio negli anni scolastici
1979-1980 o 1980-1981 nei corsi speciali ai sensi della ordinanza ministeriale
4 agosto 1978 o nelle scuole libere del nudo e nelle scuole superiori degli
artefici annesse alle Accademie di belle arti ai sensi dell'art. 31 del
regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.
I docenti immessi in ruolo ai sensi del presente
articolo sono assegnati alla sede presso la quale prestano servizio nell'anno
scolastico 1980-1981.
Qualora negli anni successivi il corso speciale
di titolarità non venga istituito, il docente è utilizzato
presso la medesima Accademia in corso speciale dichiarato corrispondente
o affine in base a tabelle definite dal Ministero della pubblica istruzione,
sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Qualora parimenti negli anni scolastici successivi
la scuola libera del nudo non venga istituita, il docente di ruolo è
utilizzato in attività didattiche integrative.
Le immissioni in ruolo ai sensi del presente articolo
decorrono dall'anno scolastico 1982-1983.
A partire dall'anno scolastico 1982-1983 le modalità
di istituzione e di funzionamento dei corsi speciali e integrativi sono
stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ai docenti immessi in ruolo
ai sensi del presente articolo si applica lo stato giuridico del personale
docente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.
Art.
54 - Assistenti dei licei artistici.
I ruoli degli assistenti dei licei artistici sono
soppressi.
A partire dall'anno scolastico 1983-1984 gli assistenti
sono gradualmente immessi nei ruoli del personale docente relativamente
alla classe di concorso per la quale sono abilitati e conseguono l'immissione
in ruolo per tale classe con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre
1983.
Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli
assistenti che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti
articoli 33 e 34 se sforniti di abilitazione possono conseguire l'abilitazione
all'insegnamento secondo le norme del precedente articolo 35.
Agli assistenti che passano nei ruoli del personale
docente per effetto dei precedenti commi, la sede definitiva è assegnata,
sempre in ambito provinciale, contestualmente ai docenti di cattedra incaricati
immessi in ruolo per effetto della presente legge, fatte salve per questi
ultimi le precedenze previste dagli articoli 33 e 34, con precedenza rispetto
ai docenti incaricati non abilitati e gli assistenti incaricati immessi
in ruolo della presente legge, per i quali ultimi si applicano le disposizioni
dell'art. 37.
Il personale contemplato nei precedenti commi è
mantenuto in servizio in qualità di assistente fino all'ammissione
nel ruolo dei docenti.
Gli assistenti di ruolo che non siano forniti di
abilitazione né la conseguano per effetto del terzo comma del presente
articolo restano in ruolo ad esaurimento e sono utilizzati nella scuola,
secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Art.
55 - Assistenti delle Accademie di belle arti
E' indetto per una sola volta, entro tre mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, un concorso nazionale per titoli a cattedre
delle accademie di belle arti riservato agli assistenti di ruolo delle
Accademie stesse ed agli assistenti delle Accademie che abbiano titolo
all'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 33 e 34 della presente
legge.
Il bando determina i titoli valutabili, fra i quali
hanno preminente valore quelli relativi all'attività artistica e
professionale, nonché i relativi punteggi.
Le graduatorie del concorso conservano validità
fino a quando non verrà modificato l'attuale ordinamento delle Accademie
di belle arti; le nomine sono gradualmente conferite in relazione al 50
per cento delle cattedre disponibili ogni anno.
La partecipazione al concorso riservato è
limitata alla materia della cattedra corrispondente al posto di assistente
del quale l'aspirante è titolare e a non più di un'altra
materia.
Art.
56 - Ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza
È istituito il ruolo delle assistenti educatrici
dell'Accademia nazionale di danza.
L'organico del personale appartenente al ruolo di
cui al precedente comma è fissato in una unità per ogni 100
allievi.
Al predetto personale si applicano le disposizioni
concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
educativo dei convitti nazionali e degli educandati.
Le ispettrici disciplinari comunque in servizio
non di ruolo nell'Accademia nazionale di danza sono immesse nel ruolo di
cui al precedente primo comma.
Il quarto comma dell'art. 7 del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1236, come modificato dalla legge 4 gennaio 1951, n.
28, è soppresso; all'ultimo comma del medesimo articolo sono soppresse,
in fine, le parole: «e l'incarico di ispettore disciplinare al grado
decimo».
Art.
57 - Personale incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981
Al personale docente e educativo, di cui ai capi
I, II, III e V del precedente titolo III, incaricato per la prima volta
nell'anno scolastico 1980-1981, si applicano le disposizioni previste nella
presente legge per il personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.
L'assegnazione della sede al personale di cui al
precedente comma è disposta dopo che sia stata assegnata la sede
al personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.
Il disposto del presente articolo si applica altresì
agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti
dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti
di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo
musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto
1979, ed agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti
magistrali e dei licei artistici, di cui al precedente art. 39, nonché
agli esperti ed agli insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica
o del titolo di studio prescritto ed agli insegnanti di strumento musicale
negli istituti magistrali, di cui rispettivamente ai precedenti articoli
41 e 42.
Le disposizioni di cui al precedente art. 45 si
applicano anche agli insegnanti delle materie ivi contemplate, in servizio
nell'anno scolastico 1980-1981, con i requisiti nel medesimo articolo indicati.
Art. 58 - Norma comune sulle immissioni in ruolo
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21,
22, 24, 25, 29, 30, 33, con esclusione del primo comma 34, 36, 37, 39,
41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 56, 57, nonché ai successivi articoli
69 e 70, si applicano soltanto al personale in possesso dei requisiti prescritti
dai precedenti articoli, in servizio nell'anno scolastico in corso alla
di entrata in vigore della presente legge.
Il periodo di prova per il personale immesso in
ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore
della presente legge è svolto nell'anno scolastico successivo a
quello in corso alla predetta data.
Le immissioni in ruolo di cui al precedente titolo
III sono disposte, nei posti o cattedre cui si riferisce l'incarico, anche
a prescindere dalla disponibilità nelle relative dotazioni organiche,
con esclusione per quelle per le quali sia diversamente disposto dal medesimo
titolo III.
Tutte le nomine relative alle immissioni in ruolo
possono essere disposte anche in insegnamenti dichiarati affini dal decreto
emanato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del quart'ultimo
comma dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Le assegnazioni di sede, da effettuare ai sensi
della presente legge, possono essere disposte anche per insegnamenti diversi
da quelli per i quali gli interessati hanno conseguito la nomina, purchè
il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido
ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.
Art.
59 - Modalità per l'assegnazione della sede e per l'utilizzazione
del personale immesso a ruolo
Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce
con proprio decreto le modalità per l'assegnazione della sede del
personale immesso in ruolo per effetto delle disposizioni contenute nel
precedente titolo III, nonchè per l'utilizzazione del personale
che risultasse eventualmente in soprannumero.
L'assegnazione della sede può essere disposta
anche prima delle decorrenze previste dai rispettivi articoli della presente
legge, qualora venga a determinarsi disponibilità di posti dopo
aver assegnato la sede alla categoria a cui spetta a tal fine la precedenza.
Nei casi in cui i docenti ai quali va assegnata
la sede non siano inclusi nelle graduatorie di conferimento degli incarichi,
essi saranno inseriti nelle predette graduatorie secondo i criteri di valutazione
di titoli previsti per l'anno in cui sono state formate le graduatorie
medesime.
Le precedenze previste dal titolo III per l'assegnazione
della sede al personale immesso in ruolo operano tra le diverse graduatorie
da compilare distintamente per le varie categorie.
Per gli insegnanti immessi nei ruoli della scuola
secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, l'utilizzazione
è disposta ai sensi dell'art. 14 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Per il personale docente delle accademie di belle
arti e dei conservatori di musica la utilizzazione è disposta anche
in cattedre o posti di materie affini ivi compresi gli insegnamenti dei
corsi speciali, delle scuole libere del nudo e dei corsi straordinari.
Art. 60 - Competenze in materia di nomina
I provvedimenti di nomina e quelli conseguiti di
assegnazione della sede sono adottati dai provveditori agli studi anche
nei confronti degli insegnanti appartenenti ai ruoli nazionali.
I provvedimenti di cui al comma precedente, e gli
atti da essi presupposti, sono definitivi.
Art. 61 - Categorie
speciali
Gli insegnanti non vedenti che siano immessi in
ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di concorsi ordinari, o
ancora in attesa di sede definitiva, hanno la precedenza assoluta nella
scelta della sede.
Nei casi previsti dall'art. 2 della legge 4 giugno
1962, n. 601, e dall'art. 9 della legge 29 settembre 1967, n. 949, la presenza
dell'assistente del docente non vedente è facoltativa.
Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti
messi a concorso, e comunque non meno di due posti, è riservato
ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore
previste da leggi speciali.
Ai fini dell'applicazione ai docenti non vedenti
delle disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 38, il requisito del servizio
nel periodo in essi indicato, è ridotto a 90 giorni, anche non continuativi.
Sono da considerare non vedenti coloro che si trovano
nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946.
Il beneficio di cui al primo comma si applica anche
agli insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste il servizio
di emodialisi e per i comuni viciniori, nonché agli insegnanti non
autosufficienti o con protesi agli arti inferiori.
Art. 62 - Modelli
viventi
Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile,
lo stato giuridico del personale non docente non di ruolo della scuola,
escluse le disposizioni relative al reclutamento e all'orario di servizio,
in luogo delle quali si applicano le disposizioni vigenti per tale categoria
di personale. In materia di assenza e congedi si applicano le disposizioni
riferibili alla natura dell'incarico della nomina e non alla retribuzione
oraria di servizio.
L'adeguamento del trattamento economico dei modelli
viventi avviene in corrispondenza e in proporzione dei miglioramenti conseguiti
dal personale non docente della carriera ausiliaria della scuola. La retribuzione
è corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste
per il restante personale non docente, per un importo mensile corrispondente
al numero di ore settimanali conferite per incarico.
Art.
63 - Norme per il personale assegnato a particolari compiti
Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo
e docente comandato nell'anno scolastico 1981-1982, ai sensi dell'art.
79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
presso le regioni o altri enti locali, nonché il personale medesimo
già in servizio nei soppressi patronati scolastici della regione
e provincie a statuto speciale che non abbiano già provveduto a
farlo transitare nei propri ruoli, può ottenere a domanda il passaggio
nei ruoli dell'ente locale territoriale o della regione che lo richieda.
Le regioni, comprese quelle a statuto speciale nonchè
le provincie autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro attribuzioni
statutarie, provvederanno con propria legge a disciplinare i passaggi di
cui al comma precedente, salvaguardando, in ogni caso, le posizioni economiche
già acquisite.
Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo
e docente comandato ai sensi del predetto decreto n. 417 a prestare servizio
presso amministrazioni statali o pubbliche, con esclusione delle università,
o collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 113 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, può ottenere,
a domanda, il passaggio nei ruoli dell'amministrazione presso cui presta
servizio in una qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo,
fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite
dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio
che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali,
assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore
a quello in godimento. Al personale che opta per il passaggio nei ruoli
dell'Amministrazione si applicano le disposizioni di cui gli ultimi tre
commi del precedente art. 51.
Il personale direttivo e insegnante della scuola
elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge,
ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria,
ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività
connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero
di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 5 della legge 2 dicembre 1967,
n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nella assegnazione ai compiti
attualmente svolti. Analogamente si provvede per il personale ispettivo
tecnico periferico, direttivo e docente, di cui al precedenti commi primo
e terzo, qualora esso non chieda o non ottenga il passaggio nei ruoli degli
enti o amministrazioni indicati nei commi medesimi, sempre che gli stessi
enti o amministrazioni lo richiedano.
Il criterio di inquadramento economico nei livelli
retributivi del personale civile dello Stato previsto nel precedente terzo
comma si applica anche al personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio
1980, n. 312, dopo aver effettuato nei riguardi del personale medesimo
l'inquadramento nei livelli retributivi del personale della scuola ai sensi
e con le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
2 giugno 1981, n. 271. Rimangono comunque fermi i criteri di equiparazione
previsti dal citato art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art.
64 - Norme transitorie sui comandi per attività di studio, per il
servizio psico-pedagogico e sugli incarichi ispettivi
Limitatamente al numero dei comandi disposti nell'anno
scolastico 1981-1982, relativamente alle attività di cui al sesto
comma del precedente art. 14, la soppressione prevista dal primo comma
del precedente art. 18 avrà luogo soltanto dopo che sia stata disposta
la nomina dei vincitori del concorso ordinario indetto per la prima attuazione
delle dotazioni organiche aggiuntive.
La disposizione di cui all'ultimo comma del precedente
art. 18 ha effetto dal momento in cui saranno nominati i vincitori dei
concorsi in atto a posti di ispettore tecnico periferico.
Art.
65 - Validità dei titoli di specializzazione conseguiti in base
a norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970
La validità dei titoli di specializzazione
di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1975, n. 970, è estesa anche ai fini delle immissioni
in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, e delle immissioni
in ruolo previste dalla presente legge.
Sono ritenuti validi altresì quali titoli
di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo
dopo tale data, purchè a seguito di corsi indetti prima della data
medesima.
Art.
66 - Norme particolari per i concorsi direttivi
I candidati degli ultimi concorsi ordinari per titoli
ed esami, indetti per il reclutamento del personale direttivo degli istituti
e scuole di istruzione secondaria ed artistica che, dopo aver superato
la prova scritta siano stati esclusi per non aver completato la documentazione
circa il possesso dei requisiti di ammissione entro la scadenza fissata
nei decreti di riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di partecipazione, possono integrare la documentazione prodotta entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando
che i requisiti stessi debbono essere comunque posseduti alla scadenza
indicata nei predetti decreti di riapertura.
Le nomine relative ai concorsi direttivi ordinari
e riservati, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, attualmente in
corso di svolgimento sono disposte, per ciascun tipo di concorso, all'inizio
dell'anno scolastico successivo alla conclusione del relativo concorso
riservato. Le predette nomine decorrono, comunque, agli effetti giuridici,
dall'inizio dell'anno scolastico 1982-1983.
Alla costituzione delle sottocommissioni nei concorsi
a posti direttivi nella scuola materna, elementare, secondaria, nei licei
artistici e negli istituti d'arte, da effettuare ai sensi dell'art. 5 della
legge 22 dicembre 1980, n. 928, è esteso il disposto di cui al precedente
art. 3, ultimo comma.
La disciplina di cui al secondo comma del precedente
art. 5 si applica anche ai componenti le commissioni e sottocommissioni
giudicatrici di esami di abilitazione o di concorsi per il reclutamento
del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente, indetti dal 1°
giugno 1978.
Art.
67 - Trasformazione in ruoli provinciali dei ruoli nazionali del personale
docente e assistente degli istituti statali per sordomuti e dell'istituto
statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori
dei minorati della vista
I ruoli nazionali del personale docente e del personale
assistente degli istituti statali per sordomuti, di cui alla legge 30 luglio
1973, n. 488, sono trasformati in ruoli speciali provinciali.
I ruoli nazionali del personale docente e del personale
assistente dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione
per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla legge 30 dicembre
1960, n. 1734, sono trasformati in ruoli speciali provinciali.
Art.
68 - Norma transitoria per gli insegnanti di educazione tecnica
I docenti di educazione tecnica, nominati a seguito
del concorso a cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili,
indetto con decreto ministeriale del 5 maggio 1973 ed utilizzati, nell'anno
scolastico 1981-1982, nella provincia di residenza, per effetto dell'art.
1 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito con modificazioni
nelle legge 24 luglio 1981, n. 392, sono, a domanda, trasferiti nei limiti
dei posti disponibili, a decorrere dal 10 settembre 1982, dal ruolo dei
docenti di educazione tecnica della provincia di attuale titolarità
a quello della provincia di residenza
I docenti che non potranno usufruire del beneficio
di cui al primo comma per indisponibilità di posti, sono utilizzati
annualmente ai sensi della legge 24 luglio 1981 n. 392, anche su posti
funzionanti di fatto.
Art.
69 - Norme particolari per il personale docente delle scuole in lingua
tedesca e delle località ladine
Ai docenti delle scuole secondarie e degli istituti
d'arte in lingua tedesca e delle località ladine, in possesso del
prescritto titolo di studio, che nell'anno scolastico 1980-1981 siano stati
incaricati annuali o abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 180
giorni, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli
35 e 36.
Le disposizioni di cui al precedente comma sono
estese ai docenti delle scuole predette in servizio nell'anno scolastico
1980-1981 in qualità di incaricati a tempo indeterminato ai sensi
della legge 9 agosto 1973, n. 524, a prescindere dal possesso del prescritto
titolo di studio. L'assegnazione della sede ai predetti docenti è
disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale di cui al precedente
comma.
Ai docenti delle predette scuole, in servizio nell'anno
scolastico 1980-1981, privi del prescritto titolo di studio, ma in possesso
di diploma di maturità o di titolo conseguito all'estero dichiarato
equipollente secondo le procedure previste dall'art. 5 della legge 3 marzo
1971, n. 153, che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni
anche non continuativi, con il servizio annuale minimo richiesto dalle
norme vigenti al momento della prestazione, si applicano le disposizioni
contenute nei precedenti articoli 35 e 37.
Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua
di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento
delle classi di concorso XCII-bis (tedesco nella scuola media in lingua
italiana della provincia di Bolzano) e XCII-ter (tedesco negli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia
di Bolzano) possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo
di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
ai soli fini dell'insegnamento.
Nelle scuole di istruzione primaria e secondaria
della provincia di Bolzano i concorsi di cui alla presente legge relativi
alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono
nella predetta lingua di insegnamento.
Per i componenti le commissioni giudicatrici dei
concorsi di cui al precedente comma non è richiesto il requisito,
previsto dal precedente art. 3, del servizio in una sede compresa in un
ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.
Art.
70 - Norme particolari per il personale docente delle scuole con lingua
di insegnamento slovena
Per i componenti le commissioni giudicatrici dei
concorsi per le scuole con lingua di insegnamento slovena non è
richiesto il requisito, previsto dal precedente art. 3, del servizio in
una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce
il concorso.
I presidenti delle commissioni giudicatrici, di
cui al precedente comma, sono scelti di regola tra coloro che prestano
servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza
della lingua slovena.
Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole
con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano
in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente
dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.
Ai fini previsti dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può dichiarare
equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all'estero a seguito
della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei
contenuti dei corsi stessi.
Ai docenti delle scuole con lingua di insegnamento
slovena, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, privi del prescritto
titolo di studio ma in possesso di diploma di maturità che abbiano
svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi,
con un servizio annuale minimo di 180 giorni, si applicano le disposizioni
contenute nei precedenti articoli 35 e 37.
Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria
con lingua di insegnamento slovena i concorsi di cui alla presente legge
si svolgono in lingua slovena.
Art.
71 - Norme particolari per il personale delle scuole della Valle d'Aosta
Ai concorsi a posti di insegnamento di lingua francese
nelle scuole della Valle d'Aosta sono ammessi anche coloro che siano in
possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente
dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.
Per la composizione delle commissioni giudicatrici
dei concorsi per le scuole della Valle d'Aosta non si applica il disposto
del precedente art. 3 che richiede ai componenti il requisito del servizio
in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si
riferisce il concorso.
Art. 72 - Norma
interpretativa
L'art. 13, comma tredicesimo, della legge 9 agosto
1978 n. 463, è da intendere nel senso che l'immissione in ruolo
dei docenti ivi contemplata è effettuata con decorrenza, agli effetti
giuridici ed economici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 ed anche
in soprannumero riassorbibile dopo l'esaurimento delle graduatorie previste
dal settimo comma del medesimo art. 13.
L'assegnazione definitiva della sede ai predetti
docenti sarà effettuata, ai sensi del diciassettesimo comma del
medesimo art. 13, soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali
relative all'insegnamento cui si riferisce la nomina.
Tutti i provvedimenti di nomina di cui all'art.
13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono disposti dai provveditori agli
studi. Detti provvedimenti e gli atti presupposti sono definitivi.
Le nomine disposte per l'anno scolastico 1978-1979
sula base delle graduatorie ad esaurimento contemplate nel primo comma
dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, prima della loro soppressione
e trasformazione in graduatorie provinciali, hanno la medesima decorrenza
giuridica prevista dal settimo comma dello stesso art. 13, per le nomine
da disporre sulla base delle graduatorie provinciali.
Art.
73 - Organici del personale educativo
L'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 595, è
sostituito dal seguente:
"I posti di organico dei ruoli provinciali delle
istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali
femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali
e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, previsti dall'art. 121 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificato
dall'art. 64 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ferme restando l'unicità
della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonché
l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati
come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo
gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di dodici
semiconvittori, un posto.
Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o
per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma precedente vengono
raddoppiate.
La determinazione degli organici è effettuata
in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.
Le variazioni degli organici del personale educativo
disposte ai sensi del precedente primo comma sono effettuate, entro il
31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro.
Il personale educativo in soprannumero per effetto
di situazioni sopravvenute rispetto alla predetta data del 31 marzo sarà
utilizzato per l'anno scolastico successivo presso istituzioni educative
della provincia ovvero presso l'ufficio scolastico provinciale; il trasferimento
d'ufficio di tale personale soprannumerario sarà disposto dopo il
suddetto anno, ove ancora necessario. Il primo comma dell'art. 3 della
presente legge è, pertanto, parzialmente modificato in conformità.
Il personale di cui al presente articolo può
chiedere il passaggio nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale
e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica
istruzione. Tale passaggio sarà disposto d'ufficio nei confronti
del personale in soprannumero.
L'inquadramento avverrà anche in soprannumero,
nella stessa qualifica funzionale di cui all'art. 4 della legge 11 luglio
1980, n. 312, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già
acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe
di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali,
assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore
a quello in godimento.
Il soprannumero di cui al comma precedente è
assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica
cumulativa di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte
salve le riserve dei posti necessarie ai fini dell'attuazione di quanto
previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n.
312.
Al personale di cui al presente articolo si applica
la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al
personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato.
Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è
valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.
Il passaggio di cui al sesto comma del presente
articolo è disposto nei limiti del numero complessivo di unità
di personale educativo in soprannumero".
Art.
74 - Proroga del termine di cui all'art. 70 della legge 11 luglio 1980,
n. 312
Il termine previsto dall'art. 70, primo comma, della
legge 11 luglio 1980, n. 312, è prorogato sino all'inizio dell'anno
scolastico 1985-1986.
Art.
75 - Servizi ausiliari dell'amministrazione scolastica
Nei confronti del personale che ha prestato servizi,
comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative al ruolo di
cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971,
n. 283, non ancora istituito al momento dell'assunzione in servizio e in
cui detto personale è stato successivamente inquadrato, si valutano
tali servizi per la ricostruzione della carriera da effettuarsi secondo
i criteri di cui all'art. 16 - commi terzo, quarto, quinto e settimo -
della legge 25 ottobre 1977, n. 808, applicando le norme vigenti dopo la
data di assunzione in servizio.
Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione
di carriera di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art.
76 - Sessioni riservate di esami di abilitazione
Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami,
da indire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e da svolgere con le stesse modalità previste rispettivamente
dai precedenti articoli 23 e 35, gli insegnanti, non provvisti della prescritta
abilitazione, in servizio, negli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982,
in qualità di supplenti nelle scuole materne statali o negli istituti
e scuole di istruzione secondaria statale, ivi compresi i licei artistici
e gli istituti d'arte, ovvero con nomina di durata almeno annuale conferita
secondo le rispettive norme di legge, nelle scuole materne autorizzate,
ivi comprese le scuole della Regione siciliana, o, rispettivamente, negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici
e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti.
Per la validità del servizio negli anni scolastici
indicati nel comma precedente, si applica il disposto di cui agli articoli
27, penultimo e ultimo comma, e 38, ultimo comma, della presente legge.
Art. 77 - Norma
abrogativa
Sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948,
n. 817, l'art. 5, secondo comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820,
ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 78 -
Disposizioni finanziarie
All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in L. 31.200 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede
mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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