Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
..................................................
..................................................
[Vengono riportati il comma 601 ed i successivi riguardanti la scuola]
[Omissis.................................]
601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore
delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero
della Pubblica Istruzione, in apposita unità previsionale di base,
i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni
scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo
indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli
iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero della Pubblica Istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi
integrativi disabili", nonché gli stanziamenti iscritti nel centro
di responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale
del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro
della Pubblica Istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma.
Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte
delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti
dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della Pubblica Istruzione
procede a una specifica attività di monitoraggio.
602. Le disponibilità iscritte nel fondo
di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell'anno
di competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del
predetto fondo non ripartita nell'anno 2006 è assegnata nell'anno
2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell'offerta
formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto
dalla direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca n. 33 del 3 aprile 2006.
603. Tutti i collegi universitari gestiti da
fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le
finalità di cui all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge
14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle Prefetture, sono
equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti.
604. Ai collegi universitari di cui al comma
603 è applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista
dall'articolo 10, primo comma, n. 20, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività
dell'Amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche
di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa
e diano maggiore efficacia ed efficienza al Sistema dell'istruzione, con
uno o più decreti del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati
interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione,
a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri
per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità
dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi,
da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini
e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare
il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai
fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (Ata). L'adozione di interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità
e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno
delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio
previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze
rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, Uffici scolastici
regionali, Aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso
certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007/2009,
da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per
complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al
fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare
e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni
tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano
di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata), per complessive 20.000 unità.
Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera
sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni
di cui all'articolo 39, comma 3/bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della
Pubblica Istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui
risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine
di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di
innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale
docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase
transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti
in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla
data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate
in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse
graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già
in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo
di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in
vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi
del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le Scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis), i corsi biennali accademici
di secondo livello ad indirizzo didattico (Cobaslid), i corsi di Didattica
della musica presso i Conservatori di Musica e il corso di laurea in Scienza
della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il
conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione
(Cnpi), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli
e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della
partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il
personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con
effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3),
lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi
prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione
in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini
per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata
in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi
compilati ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13
febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio
1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione
delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto
dall'articolo 1, comma 2/bis, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono,
comunque, fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate
su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta
completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati
che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata
bandita con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 3 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del
6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale
riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva
del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al
numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina
dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure
riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre
2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano
superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle
medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive
graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti
candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione
e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo
gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal
precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3/bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime
procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto
con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima
procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale,
ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;
d) l'attivazione, presso gli Uffici scolastici
provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze
dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo
di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai
valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola
primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato
al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua
inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono
attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
in presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia
degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso
la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari
settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità,
di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento
con il territorio.
606. Il decreto concernente la materia di cui
alla lettera a) del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Il decreto concernente la materia di cui
alla lettera b) del comma 605 è adottato d'intesa con il Ministro
della Salute. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c)
del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze e con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella
Pubblica Amministrazione.
607. La tabella di valutazione dei titoli allegata
al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, è ridefinita
con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Cnpi. Il
decreto è adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009,
in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti
di cui all'articolo 401 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni
dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie
permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in
particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti
dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai
fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al
presente comma sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle
strutture formative e dei corsi.
608. Ai fini di quanto previsto dall'articolo
35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro
per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione predispone,
di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, un piano organico
di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente
inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano,
da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti
vacanti, presso gli Uffici dell'Amministrazione scolastica, nonché
presso le Amministrazioni Pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate
le professionalità del predetto personale. In connessione con la
realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al
citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.
609. Il Ministro della Pubblica Istruzione predispone
uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente
in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento
del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati,
è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie
affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale
maturata, nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione
per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale
di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico
2007/2008.
610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle
istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione Europea ed i processi
di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché
per favorirne l'interazione con il territorio, è istituita, presso
il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la "Agenzia nazionale per lo
sviluppo dell'autonomia scolastica", di seguito denominata "Agenzia", avente
sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati
presso gli Uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi,
con le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale
della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione
pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali
nelle materie di competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure
di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione
e formazione tecnica superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti
locali.
611. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione
centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli
Istituti regionali di ricerca educativa (Irre) e dall'Istituto nazionale
di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (Indire), che
sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attività
dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione,
nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di
cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale
dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo
del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l'Indire
e per gli Irre, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale
in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento.
Il predetto regolamento disciplina, altresì, le modalità
di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro
esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure
selettive di natura concorsuale.
612. Al fine di potenziare la qualificazione
scientifica nonché l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(Invalsi), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato:
a) le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite,
ovunque ricorrano, dalle seguenti: "Comitato di indirizzo";
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - Organi
1. Gli organi dell'Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti";
c) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente è scelto tra persone
di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei Sistemi
di istruzione e formazione e dei Sistemi di valutazione in Italia ed all'estero.
E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro, tra una terna
di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'istituto fra i propri
componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con
le medesime modalità, per un ulteriore triennio";
-
d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1. Il Comitato di indirizzo è composto
dal presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità,
dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola.
I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori
di competenza dell'istituto, sulla base di una indicazione di candidati
effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione
esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso
il presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche".
-
613. L'Invalsi, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002/2005
ed il primo biennio economico 2002/2003, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto
delle prerogative del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale,
sulla base delle indicazioni del Ministro della Pubblica Istruzione, assume
i seguenti compiti:-
a) formula al Ministro della Pubblica Istruzione
proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti
scolastici;-
b) definisce le procedure da seguire per la
valutazione dei dirigenti scolastici;-
c) formula proposte per la formazione dei componenti
del team di valutazione;-
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e
sugli esiti del sistema di valutazione.-
614. Le procedure concorsuali di reclutamento
del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A
allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere
espletate entro sei mesi dall'indizione dei relativi bandi, con conseguente
assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.-
615. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il presidente e i componenti del Comitato direttivo
dell'Invalsi cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi
organi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della Pubblica Istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.-
616. Il riscontro di regolarità amministrativa
e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato
da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze e dal Ministro della Pubblica Istruzione, con riferimento agli
ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione
del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.-
617. I revisori dei conti, in rappresentanza
del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Pubblica
Istruzione, già nominati dal competente Ufficio scolastico regionale,
sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomine dei rispettivi
Ministeri e, comunque, non oltre l'entrata in vigore del provvedimento
di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al decreto
del Ministero della Pubblica Istruzione 1 febbraio 2001, n. 44.
618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità
delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici
secondo i seguenti princìpi:
– cadenza triennale del concorso su tutti i posti
vacanti nel triennio;
– unificazione dei tre settori di dirigenza
scolastica;
– accesso aperto al personale docente ed educativo
delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea,
che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato
di almeno cinque anni;
– previsione di una preselezione mediante prove
oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale
preselezione per titoli;
– svolgimento di una o più prove scritte,
cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione;
– effettuazione di una prova orale;
– valutazione dei titoli;
– formulazione della graduatoria di merito;
– periodo di formazione e tirocinio, di durata
non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con
conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento.
Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti
con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento
medesimo.-
619. In attesa dell'emanazione del regolamento
di cui al comma 618 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando
di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti
e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei
candidati del citato concorso, compresi i candidati in possesso dei prescritti
requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede
giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame
propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli
stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da
parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto
dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili
a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri
candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso
di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché
non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono
partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione,
indetto dall'Amministrazione con le medesime modalità di cui sopra,
che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente
comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni
di cui all'articolo 39, comma 3/bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito.-
620. Dall'attuazione dei commi da 605 a 619
devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore
a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno
2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.-
621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento
degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento
di minori economie, si provvede:-
a) relativamente al comma 483, alla riduzione
delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici,
ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483;-
b) relativamente al comma 620, a ridurre le
dotazioni complessive di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione,
ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale
della scuola e dell'Amministrazione centrale e periferica della Pubblica
Istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati
dal medesimo comma 620.-
622. L'istruzione impartita per almeno dieci
anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento
di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di
età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente
elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità
ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo
di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio
conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione
secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal
Ministro della Pubblica Istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento
generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati
tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le singole regioni percorsi
e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche,
siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire
il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture
formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti
devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione. Il predetto decreto è redatto
sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve
le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle
relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008.-
623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato
il suo particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno
dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma può essere speso
anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate
forme di apprendistato.
624. Fino alla messa a regime di quanto previsto
dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla
normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse
per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali
di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture
che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base
dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della Pubblica
Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.-
625. Per l'attivazione dei piani di edilizia
scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse
assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato
al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento
a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per
le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e
l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo
4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare
come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi.
Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento
a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo,
comunque, non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di
sottoscrizione dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero
della Pubblica Istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
626. Nella logica degli interventi per il miglioramento
delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(Inail) definisce, in via sperimentale per il triennio 2007/2009, d'intesa
con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con il Ministro
della Pubblica Istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici
per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione
secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere
architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni
in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di
vigilanza dell'Inail determina, altresì, l'entità delle risorse
da destinare annualmente alle finalità di cui al presente comma,
utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili
a conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del citato
decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti,
il consiglio di amministrazione dell'Inail definisce i criteri e le modalità
per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei
finanziamenti dei singoli progetti.-
627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta
formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche,
anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni,
dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile
e degli adulti, il Ministro della Pubblica Istruzione definisce, secondo
quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei
quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.-
628. La gratuità parziale dei libri di
testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione
secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27
si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria
superiore e si applica, altresì, limitatamente all'individuazione
dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della
dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche,
le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio
di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.-
629. Le Amministrazioni interessate possono,
a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall'articolo
27, comma 1 della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l'assegnazione,
anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti
richiesti che adempiono l'obbligo scolastico.
630. Per fare fronte alla crescente domanda
di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età,
sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento
qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi
di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali
improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità,
rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.
I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità
per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali
aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità
del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età.
Il Ministero della Pubblica Istruzione concorre alla realizzazione delle
sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale
ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi
formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato
nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste
dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al
finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della
medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004,
n. 59, è abrogato.-
631. A decorrere dall'anno 2007, il Sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts), di cui all'articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro
del potenziamento dell'Alta formazione professionale e delle misure per
valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le Linee guida adottate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della Pubblica Istruzione formulata di concerto con il Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il Ministro dello Sviluppo
Economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo
decreto legislativo.-
632. Ferme restando le competenze delle regioni
e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione
Europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione
alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla
conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per
l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale
e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa,
organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico
distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in
sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle
autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità
complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma,
si provvede con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.-
633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, con lo scopo di dotare
le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie
al migliore supporto delle attività didattiche.-
634. Per gli interventi previsti dai commi da
622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa
di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro
della Pubblica Istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'Economia
e delle Finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse
agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.-
635. Al fine di dare il necessario sostegno
alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del Sistema
nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti,
iscritti nelle unità previsionali di base "Scuole non statali" dello
stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, sono incrementati
complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente
alle scuole dell'infanzia.-
636. Il Ministro della Pubblica Istruzione definisce
annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione
dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che
svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che, comunque, non
siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate.
In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di
priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie
di primo e secondo grado.
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