Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni
urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001
Art. 1
1. Il decreto-legge 28 agosto 2000,
n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 ottobre
2000
All'articolo 1:
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Sono ammessi alla sessione
riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio
1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti
dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione
della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata
dall'ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione del 7 febbraio 2000,
n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - n.
25 del 28 marzo 2000. Il personale di cui al presente comma è inserito
a domanda, previo superamento della sessione riservata di esami, nelle
graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime in esito
all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola
secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano
i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire 38 miliardi
per l'anno 2000, per il completamento della predetta sessione riservata
di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000/2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della Pubblica Istruzione.
6-ter. L'esame di Stato che si
sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di
cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio
1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della Pubblica Istruzione e dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame,
che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari
sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze
professionali, nonché le relative modalità di svolgimento.
Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità
di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione
sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame
finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai
fini dell'esito del concorso, per esami e titoli, in coerenza con quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione
del 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7
giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono
con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno
accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti
nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis.";
dopo il comma 7, è aggiunto
il seguente:
"7-bis. All'articolo 26, comma 10,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole:
"un anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "un quinquennio";
b) dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: "In tal caso il personale, alla cessazione del
comando, è assegnato con priorità ad una sede disponibile
di sua scelta.".
All'articolo 2:
al comma 2, secondo periodo, dopo
le parole: "lire 69,5 miliardi per l'anno 2000," sono inserite le
seguenti: "lire 119,5 miliardi per l'anno 2001 e lire 180 miliardi per
l'anno 2002,"; dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di favorire l'adeguamento
ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre
1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento
degli studenti, il Ministero della Pubblica Istruzione è autorizzato
ad erogare alle Accademie di Belle Arti non statali, finanziate in misura
prevalente dagli enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000
e di lire 3 miliardi per gli anni 2001 e 2002.Agli stessi fini il Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica è
autorizzato ad erogare ad Istituti di Alta Formazione musicale finanziati
in misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta rilevanza in
ambito nazionale, nonché agli enti finanziatori obbligati alla manutenzione
dei conservatori, la somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000
e 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, complessivamente
pari a lire 4 miliardi per l'anno 2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001
e lire 3 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione.";
al comma 3, secondo periodo della
novella, dopo le parole: "programmazione economica," sono inserite
le seguenti: "sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti,";
al sesto periodo della novella, dopo le parole: "programmazione economica",
sono aggiunte le seguenti: ", sentito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti";
dopo l'articolo 2, è
inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Elezione delle rappresentanze
sindacali unitarie). - 1. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie
relative al personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge
21 dicembre 1999, n. 508, sono indette entro trenta giorni dalla attivazione
dell'apposito comparto di cui all'articolo 2, comma 6, della stessa legge".
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