Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge
Art. 1
A decorrere dal 1° dicembre 1977 le indennità
di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati, ai procuratori dello
Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente,
ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione
fuori dalla ordinaria sede di servizio in località distanti almeno
10 chilometri, sono stabilite come segue:
1) qualifiche indicate al punto 1) della tabella
A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 ....................
L. 27.200
2) qualifiche indicate al punto 2) della stessa
tabella A ..........................................................................
» 22.700
3) qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della
stessa tabella A e 1)della successiva tabella D ..................... »
19.100
4) gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4),
e 5) della stessa tabella D ........................................................
» 14.000
5) rimante personale militare ................................................................................................................»
10.000
Per sede di servizio si intende il centro abitato
o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso
il quale il dipendente presta abitualmente servizio.
Il trattamento previsto dal primo comma del presente
articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nelle medesima
località.
L'aumento dell'indennità di trasferta previsto
dall'art. 7, primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648,
convertito, con modificazioni con la legge 30 ottobre 1976, n. 730, resta
assorbito dalle nuove misure di cui al primo comma del presente articolo.
L'indennità spetta soltanto per i giorni
strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici
nel luogo nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al
primo comma.
A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità
di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro
del tesoro in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità
integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959,
n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
La disposizione di cui al coma precedente si applica
anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato.
L'eventuale aumento non può comunque eccedere
il limite del 10% delle misure in atto nell'anno precedente.
Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi
adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.
Art. 2
Al dipendente inviato in missione è data
facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il
rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria per il personale
indicato ai punti 1), 2) e 3) della tabella A allegata alla legge
18 dicembre 1973, n. 836, e di 2ª categoria per il rimante personale.
In tali casi le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte
di un terzo ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della suindicata legge n.
836.
Art. 3
In caso di missione di durata non inferiore a 24
ore, con impegno sull'apposito capitolo degli stati di previsione della
spesa dei rispettivi Ministeri, a richiesta dell'interessato, sarà
autorizzata l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare
delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennità presunte.
Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità
spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque,
non oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico.
Art. 4
Il dipendente inviato in missione anche per incarichi
di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del
servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro,
lo consenta e la località della missione non disti, dalla sede di
servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più
veloce desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea.
Art. 5
L'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 è
sostituito dal seguente:
«Art. 3 - Per le missioni di durata inferiore
alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo
della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti
va operato l'arrotondamento per eccesso a lire intera.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma,
le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono
arrotondate ad ora intera.
L'indennità di trasferta non è dovuta
per le missioni compiute:
a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle
quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva
durata interessanti la stessa giornata;
b) nella località di abituale dimora, anche
se distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;
c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando
la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di
vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici,
ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali;
d) nelle località distanti meno di 10 chilometri
dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio».
Art. 6
Sono abrogati i commi secondo e quinto dell'art.
1, il secondo comma dell'art. 5, l'art. 7, nonché la seconda parte
del primo comma e l'ultimo comma dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1973,
n. 836.
Art. 7
All'art. 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836,
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ai dipendenti con qualifica non inferiore
a quella di dirigente superiore o equiparata spetta altresì il rimborso
della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in
carrozza con letti. Per i primi dirigenti è consentito il rimborso
dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale
delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso della eventuale
spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe».
Art. 8
La misura dell'indennità chilometrica di
cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è
ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente
nel tempo.
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento
per eccesso a lira intera.
Il dipendente statale trasferito di autorità,
per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti
di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza,
di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate
con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di
quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali
per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.
Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente
sostenuta e documentata.
Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale
spesa sostenuta per pedaggio autostradale.
L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni
di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per
i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strada, a norma degli articoli
12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.
836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.
L'indennità prevista dall'art. 19, comma
quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro.
Le indennità di cui ai commi terzo, quinto
e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del
precedente art. 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità
di trasferta.
Art. 9
Quando particolari esigenze di servizio lo impongano
e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio
mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato,
anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.
Art. 10
Il massimale previsto, dal secondo comma dell'art.
13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini dell'assicurazione sulla
vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei è ragguagliato allo stipendio
annuo lordo e indennità di funzione, o l'assegno perequativo pensionabile
o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente
10.
In conformità si intendono ragguagliati i
massimali previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico, dalle
rispettive norme sul trattamento di missione.
Art. 11
Le misure dei rimborsi per spese di imballaggio,
presa a resa a domicilio, nei casi di trasferimento, di cui al primo comma
dell'art. 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, vengono unificate e
elevate a L. 6.000 a quintale.
Nei casi onerosi per il personale, ove l'amministrazione
valuti l'opportunità di intervenire con idonei mezzi propri per
il movimento dei mobili e delle masserizie, il rimborso di cui al precedente
comma non è dovuto.
Il secondo comma dell'art. 20 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, è abrogato.
L'ultimo comma dell'art. 20 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, è sostituito dai seguenti:
«Nel caso di trasferimento con autovetture
di proprietà compete una indennità chilometrica pari a quella
prevista dal primo comma dell'art. 15 della presente legge.
Per il trasferimento della famiglia con la stessa
autovettura, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente
art. 19, in aggiunta all'indennità prevista per il capo famiglia,
compete per ciascuno dei familiari, quella di cui al comma terzo dell'art.
14».
Art. 12
L'indennità di prima sistemazione di cui
al primo comma dell'art. 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è
fissata nella misura di:
- L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente
generale e qualifiche corrispondenti o superiori;
- L. 170.000 per tutto il rimante personale .
Le suddette misure sono aumentate di un importo pari
a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale di godimento.
Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico
l'indennità di prima sistemazione viene aumentata dell'importo di
cui al comma precedente.
Art. 13
Le misure di cui all'art. 1 della presente legge
non si applicano nei casi in cui, in base a norme di legge, è consentita
la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi
di distanza e di durata stabiliti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Art. 14
Il secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è abrogato.
Art. 15
Tutte le indennità, comunque denominate,
commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, compresa
quella di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite
nelle misure e secondo le tariffe vigenti anteriormente alla data della
entrata in vigore della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Art. 16
L'indennità prevista dall'art. 24 della legge
18 dicembre 1973, n. 836, a titolo di rimborso spese imballaggio, presa
e resa a domicilio di mobili e masserizie nell'ambito di uno stesso comune
è elevata a L. 1.600 per ogni quintale.
Art. 17
Salvo quanto previsto negli articoli 1, settimo
comma, 10 e 12, terzo comma, la presente legge non si applica al personale
ferroviario ed a quello postelegrafonico.
Art. 18
Al terzo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 10,
lettera f), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, le parole «diciottomila»
e «ventitremila» sono sostituiti rispettivamente, con le seguenti:
«trentamila» e «quarantamila».
Art. 19
Per gli anni finanziari 1977 e 1978 la spesa annua,
per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale,
non può superare quella prevista nei rispettivi stati di previsione
della spesa.
Art. 20
La potestà legislativa delle regioni a statuto
ordinario nella materia regolata dalla presente legge è esercitata
nei limiti dei principi stabiliti nella legge stessa.
Il trattamenti economico di missione e di trasferimento
per i dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni non dovrà
comunque superare gli importi applicabili nei singoli casi, fissati dalla
presente legge.
Art. 21
Sono abrogate le norme di contrasto o incompatibili
con la presente legge.
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