Legge n. 417 del 27 dicembre 1989

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge

Art. 1
1. Il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1989, n. 249, e 2 settembre 1989, n. 315.
 

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1989, N. 357

- All'art. 2, comma 24, le parole: "due anni", sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".
- All'art. 9:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, nonché coloro che siano stati ammessi al concorso con riserva hanno titolo ad essere ammessi nei predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure, anche se appartenenti a ruoli di altro tipo o grado di scuola, abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola cui si riferisce il concorso";
- dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. hanno titolo, altresì, ad essere ammessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, di indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione";
- il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini delle immisssioni in ruolo di cui ai commi 1 e 1-bis, sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento";
- dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. La graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1-bis è utilizzata soltanto dopo che sia stata esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1".
- All'art. 10:
al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. È riaperto fino al 30 settembre 1990 il termine previsto al primo comma dell'art. 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni".
- All'art. 11:
al comma 3, al terzo periodo, dopo le parole: "dal presente comma", sono aggiunte le seguenti: "nonché i docenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 2, che abbiano superato un concorso di cui alla citata lettera a), anche se vi siano stati ammessi con riserva, purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. In prima applicazione, per gli insegnanti elementari in possesso dei requisiti di servizio di cui al comma 1, è bandito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso riservato. Coloro i quali superano le prove di esame saranno inseriti nella graduatoria compilata in applicazione dell'art. 12, dopo l'ultimo candidato in essa incluso.
3-ter. I docenti di educazione fisica e di educazione musicale, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che non abbiano superato le prove di esame di abilitazione nella sessione speciale prevista dal decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, possono conseguire la prescritta abilitazione all'insegnamento nella sessione riservata di cui al comma 3, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei citati articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270".
- All'art. 20, al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai concorsi relativi al contingente per la scuola materna è ammesso anche il personale direttivo della scuola elementare".
- All'art. 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. nell'ipotesi di cui al comma 1 ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze previste dal secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416".
- L'art. 24 è soppresso.
- Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:
"Art. 25-bis. - 1. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, di cui , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il quale si sia già trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 20 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 60-bis dell'8 1989.
2. Detto personale sarà impiegato nell'ambito della consulenza e della docenza ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico degli insegnanti di sostegno limitatamente all'area della minorazione visiva.
3. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro handicappati.
4. Analoga disponibilità sarà assunta da ogni altro ufiicio della pubblica amministrazione, allorché abbia a rilevare all'interno del proprio organico la vacanza di posti destinati a mansioni o funzioni esplicabili anche dal personale non vedente di cui trattasi".
- Dopo l'art. 28, è aggiunto il seguente:
"Art. 28-bis. - 1. Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da svolgere con le stesse modalità previste dall'art. 11, comma 3, gli insegnanti della scuola materna e della scuola secondaria, non provvisti della prescritta abilitazione, che abbiano prestato il servizio di insegnamento di cui allo stesso art. 11, comma 1, in qualità di supplenti nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della regione siciliana, o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti".
- All'art. 29:
al comma 1, all'alinea, le parole: "26.000 milioni per l'anno 1990" sono sostituite dalle seguenti: "28.500 milioni per l'anno 1990";
- al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) quanto a lire 28.500 milioni per l'anno 1990, per lire 26.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1124 e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo e per lire 2.500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Riforma della scuola elementare".


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