Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge
Art. 1
Chiunque ceda il suo sangue per trasfusioni
dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue, ad uso
terapeutico, ha diritto ad astenersi dal lavoro e al riposo nel giorno
di salasso.
Art. 2
Ai lavoratori dipendenti, i quali
cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale
retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo precedente.
La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il
quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'Istituto di assicurazione
contro le malattie al quale è iscritto al donatore, anche in deroga
alle vigenti norme che prevedano limitazioni dell'indennità economica
di malattia per durata e ammontare.
Art. 3
All'onere derivante dal rimborso delle
retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue concorre lo Stato con un
contributo annuo di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione
della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il contributo statale di cui sopra
viene ripartito annualmente tra gli enti di assicurazione di malattia dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in proporzione ai rimborsi
effettuati dagli enti medesimi ai datori di lavoro.
Art. 4
Alla spesa derivante dall'attuazione
del precedente articolo si provvede mediante riduzione del fondo di cui
al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente gli oneri dipendenti
da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 5
Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale provvederà ad emanare le norme di attuazione della presente
legge, anche per quanto concerne l'accertamento dell'avvenuta donazione
di sangue, i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto
alla giornata di riposo, le modalità e i termini per le richieste
di rimborso.
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