(pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 21 marzo 2000)
Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione
LA Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
a) un progetto educativo in armonia con i princìpi
della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti
e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della
gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi
e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme
vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli
studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso
di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono
frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in
materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni
di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi:
non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne
che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima
classe;
g) personale docente fornito del titolo di
abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale
dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali
di settore.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale
di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti
vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente
purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero
ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito
dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta
l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento
della parità.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere
il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni
di cui alla parte II, titolo VIII del Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. Allo scadere
del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro della Pubblica Istruzione presenta
al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio
decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone
il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto Testo
Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, anche al
fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle
scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997 n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo
stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo
studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie
nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della
scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a
sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione
mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente
differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica
istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione
dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie
da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998,
n.448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e
per la indicazione del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9 possono
fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente
dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le
modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle
finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione
fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata
del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente
a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi
di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e
di Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10
e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000
e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1
e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per
contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della
somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione
del sistema prescolastico integrato.
14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000,
la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti
dalla legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni, nelle istituzioni
scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante
dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi
l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi
9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi
per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire
70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, quanto a lire
150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n.468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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