Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1 - Finalità e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni
altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno
o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri
determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso
di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona
giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità
ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso
il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati
personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o
a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali
con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai
sensi dell'art. 30.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento di
dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3 - Trattamento di dati per fini esclusivamente
personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da
persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto
all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano
in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'art.
15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4 - Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento
di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'art. 8
della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 43, comma
1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base
alla legge, nonché in virtù dell'Accordo di adesione alla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con
legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto
di Stato ai sensi dell'art. 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale
di cui al Titolo IV del libro decimo del Codice di Procedura Penale e al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 778 e successive modificazioni, o, in
base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia
penale;
d) in attuazione dell'art. 371/bis, comma 3, del
Codice di Procedura Penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di
Uffici giudiziari, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero
di Grazia e Giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente
il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5 - Trattamento di dati svolto senza l'ausilio
di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto
alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio
di tali mezzi.
Art. 6 - Trattamento di dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di
dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni
della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste
in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si
applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 28.
Art. 7 - Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento
di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge
è tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente
ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo
idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni
da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare
uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione
è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma
4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante
e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale
e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi
e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei
dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi
non appartenenti all'Unione Europea o, qualora, riguardino taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza
dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche
di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione
con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale
e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di
tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'art. 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
Art. 8 - Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato
tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui
al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione
di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare
i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del
titolare o del responsabile
SEZIONE I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti
dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono
essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto
alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente informati per iscritto
circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali
i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale
e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati
o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità
di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista
la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato,
ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso
in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione
non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 11 - Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dall'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento
ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo
se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art.
10.
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione
di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità,
nel rispetto del codice di deontologia di cui all'art. 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche raccolti anche ai fini indicati nell'art. 13, comma 1, lettera
e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel
caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del Codice di Procedura Penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, o comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Art. 13 - Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali
l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro
di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di
dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'art.
7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in
forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora
vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri
2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento
di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale
o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva
e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati
sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente
tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera
c), n. 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore
ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro
i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati
personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque
vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale
degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte
della notizia.
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'art. 13, comma 1, lettere
c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di
dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197 e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172 e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite
ai sensi dell'art. 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché
la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera h), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento
delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima
lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'art. 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Art. 15 - Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento devono
essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee
e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso, non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in
via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di
Grazia e Giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella Pubblica
Amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono
adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti
emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati
dagli organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del
trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante
la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati
ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i
dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali
e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'art. 39, comma 1.
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di
dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento umano può essere
fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto
a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro
tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1
del presente articolo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), salvo
che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento
di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'art. 2050 del Codice Civile.
Art. 19 - Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza
dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere
le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano
sotto la loro diretta autorità.
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la
diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali
da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti
del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui all'art. 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo,
nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa
sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art.
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice
di Procedura Penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n.
271 e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla
lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa
sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'art. 60 del Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice
Civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati
ai sensi dell'art. 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità
per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personale da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'art. 27.
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione
di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'art. 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione
e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'art. 9, comma
1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di
taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti,
quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione
ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono
comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di
ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'art.
4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 22 - Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella
quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni,
o comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di
rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti
di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di
deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art.
31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma
2.
Art. 23 - Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli
organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante,
trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente
ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità
di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato.
Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività,
in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire
previa autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di
un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanità. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti
fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità
di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art. 24 - Dati relativi ai provvedimenti di cui
all'art. 686 del Codice di Procedura Penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del
Codice di Procedura Penale, è ammesso soltanto se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino
le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi
di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art. 25 - Trattamento di dati particolari nell'esercizio
della professione di giornalista
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è
richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'art. 22 è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in
particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti
di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite
previsto per i dati di cui all'art. 24. Nei casi previsti dal presente
comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai
commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del
Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'art.
31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento
dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a
garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase
di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive
eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio
è tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante
il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva
dal Garante ed è efficace sino all'adozione di un diverso codice
secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento
ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite,
altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli
indicati negli articoli 22 e 24.
Art. 26 - Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del
trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni
non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti
o associazioni non si applicano le disposizioni dell'art. 28.
Art. 27 - Trattamento da parte di soggetti
pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento
di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando
siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque
necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo
caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'art. 7,
commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione
o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono
ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle Amministrazioni
Pubbliche di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 28 - Trasferimento di dati personali all'estero
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento
deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso
un Paese non appartenente all'Unione Europea o riguardi taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto
dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è
di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui
agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento
dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello
di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano.
Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti
previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di
sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito
qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso
espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione
di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero
per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato
ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda
taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del Codice di Procedura Penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita
o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso
in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere
o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta
di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile
da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente
articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29,
commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente
articolo è effettuata ai sensi dell'art. 7 ed è annotata
in apposita sezione del registro previsto dall'art. 31, comma 1, lettera
a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente
a quella prevista dall'art. 7.
Art. 29 - Tutela
1. I diritti di cui all'art. 13, comma 1, possono
essere fatti valere dinanzi all'Autorità giudiziaria o con ricorso
al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora,
per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita
l'Autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può
essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta
avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso
rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'Autorità giudiziaria
tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare,
il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento
di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante,
se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando
le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando
un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza
ritardo alle parti interessate, a cura dell'Ufficio del Garante. La mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione,
equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede,
il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o
in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto
se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione
di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto
tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre
opposizione al Tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine
di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla
data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
7. Il Tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del Codice di Procedura Civile, anche in deroga al divieto
di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, e può
sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto
del Tribunale è ammesso unicamente il ricorso per Cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti
al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 22, comma 1, o che riguardano,
comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'Autorità
giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile
anche nei casi di violazione dell'art. 9.
Art. 30 - Istituzione del Garante
1. E' istituito il Garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito
da quattro membri, eletti due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato
della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente,
il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra
persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta
competenza nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la
presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro
anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta
la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare,
a pena di decadenza, alcuna attività professionale o d consulenza,
né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati,
né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente
e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di Pubbliche Amministrazioni
o magistrati in attività di servizio; se professori universitari
di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art.
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e
successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa
non può essere sostituito.
6. Al presidente compete un'indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di Cassazione. Ai membri compete un'indennità
di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante
al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate,
con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3, in misura tale da poter
essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31 - Compiti del Garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti
sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati
nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità
alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili
le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati
o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di
legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'art.
29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge
o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi
causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle
sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione
di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne
la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione
e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme
che regolano la materia e delle relative finalità, nonché
delle misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento
dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei
dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti
che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi
di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di
provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività
svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa
al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello
cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata
nel Capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata
a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio
1989, n. 98, quale Autorità destinata ai fini della cooperazione
tra Stati ai sensi dell'art. 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui
all'art. 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono
ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun
Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle
materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a) del
presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'art. 33, comma 5.
Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante
promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre Pubbliche
Amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante
almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito
dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera
l), del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi
dell'art. 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica
nella Pubblica Amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei
rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato
membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno;
possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato
addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche
nei rapporti tra il Garante e le Autorità di vigilanza competenti
per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la
radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32 - Accertamenti e controlli
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante
può richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche
a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità
ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali
occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi,
ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti
previa autorizzazione del presidente del Tribunale competente per territorio
in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo
sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità
di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'art. 33,
comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono
tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 220 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura
Penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14,
comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato
dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di
legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile
le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione.
Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo
è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo
che ricorrano i motivi di cui all'art. 10, comma 4, della legge 1 aprile
1981, n. 121, come sostituito dall'art. 42, comma 1, della presente legge,
o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili.
Qualora risulti necessario in ragione della specificità della verifica,
il membro designato può farsi assistere da personale specializzato
che è tenuto al segreto ai sensi dell'art. 33, comma 6. Gli atti
e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da
assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri
del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo,
da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal
Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'art.
33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di
cui all'art. 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni
del Garante.
Art. 33 - Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un
Ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre Amministrazioni Pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
il cui servizio presso il medesimo Ufficio è equiparato ad ogni
effetto di legge a quello prestato nelle rispettive Amministrazioni di
provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non
superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica, entro novanta giorni
dalla data di elezione del Garante.
2. Le spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante
sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del Tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto
al controllo della Corte dei Conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la
riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri del Tesoro, di Grazia e Giustizia e dell'Interno, e su parere
conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì
previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante, di cui
all'art. 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare,
nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio
tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità
per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13, nonché della notificazione
di cui all'art. 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere
del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il
regolamento può comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza
dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera
di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Ufficio
del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione
informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le
garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità
per l'informatica nella Pubblica Amministrazione o, in caso di indisponibilità,
ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante
ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano
venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a
banche di dati e ad operazioni di trattamento.
Art. 34 - Omessa o infedele notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie
incomplete e non rispondenti al vero, è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista
dall'art. 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.
Art. 35 - Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito
con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione
o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o
di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di
cui all'art. 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi
a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento,
la reclusione è da uno a tre anni.
Art. 36 - Omessa adozione di misure necessarie
alla sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare
le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione
delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15,
è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva
nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso
per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.
Art. 37 - Inosservanza dei provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi dell'art. 22, comma 2, o dell'art. 29, commi
4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38 - Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla
presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 39 - Sanzioni amministrative
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o
di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29,
comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e
ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689 e successive modificazioni.
Art. 40 - Comunicazioni al Garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'Autorità
giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla
legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria,
al Garante.
Art. 41 - Disposizioni transitorie
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui
agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono
il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali
raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa,
o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione
delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati
previste dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati
prima della data di entrata in vigore della presente legge o nei novanta
giorni successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli
7 e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art.
33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all'art. 5 riguardanti dati
diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'art.
15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso
di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale
da evitare un incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'art. 15, comma 3, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'art.
22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e all'art. 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni
di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente
legge, fino all'elezione del Garante ai sensi dell'art. 30, le funzioni
del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica
nella Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi
di cui all'art. 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima
autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42 - Modifiche a disposizioni vigenti
1. L'art. 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Controlli - 1. Il controllo
sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi
del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel
primo comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito dall'art. 240
del Codice di Procedura Penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale
o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei
dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento,
l'Autorità procedente ne dà notizia al Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può
chiedere all'Ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 5
la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione
o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'Ufficio
comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni
adottate. L'Ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se
ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità,
dandone informazione al Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata
in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere
al Tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere
gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.
Il Tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
Codice di Procedura Civile".
2. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. E' istituita l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, denominata "Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996/1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 43 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma
dell'art. 8 ed il quarto comma dell'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n.
121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art.
33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'Interno trasferisce
all'Ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in
attuazione del citato art. 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20
maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, nonché, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135 e successive
modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché
le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli
archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge
che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di
trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'art. 4, comma 1,
lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento
di dati ed informazioni di cui all'art. 6, primo comma, lettera a), della
legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 44 - Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni
a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1997,
all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per gli anni 1998
e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante il Ministero degli Affari Esteri e, quanto
a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i
trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni
della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 30 settembre
1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente
ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'art.
4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.
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