"Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione,
promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento
e
delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità
di
cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili,
politici, economici e sociali.
2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle
persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul
lavoro,
le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,
recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità
di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Art. 2.
(Nozione di discriminazione)
1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può
essere
praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con
disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla
disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente
di quanto sia,
sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione
analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un
criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in
una
posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie
ovvero
quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi
alla disabilità, che violano la dignità e la libertà
di una persona
con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di
umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.
Art. 3.
(Tutela giurisdizionale)
1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di
cui all'articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme
previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un
comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in
giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e
concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo
2729, primo comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non
patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta
o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni
altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli
effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine
fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate.
4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento
di cui
al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un
quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a
maggiore diffusione nel territorio interessato.
Art. 4.
(Legittimazione ad agire)
1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3
in
forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto
passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati
con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto
con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della
finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire
nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità
e ricorrere
in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti
lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì
legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori
di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere
collettivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
(testo in vigore dal: 21-3-2006)
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