Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
Articolo 1.
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole
da: "e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti che proclamano
lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di
preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché
le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione
deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente
ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata
trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12. ".
2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, dopo le parole: "in relazione alla natura del servizio ed alle
esigenze della sicurezza" sono inserite le seguenti: ", nonché alla
salvaguardia dell'integrità degli impianti".
3. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" a: "sentite
le organizzazioni degli utenti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi
con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo
decreto legislativo n. 29 del 1993".
4. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno
1990, n.146, dopo le parole: "possono disporre forme di erogazione periodica"
sono inserite le seguenti: "e devono altresì indicare intervalli
minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione
del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto
di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che
incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza,
sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici
di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono
essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione,
obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione
dello sciopero ai sensi dei commi precedenti. Se non intendono adottare
le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono
richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo
sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel
caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo
il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha
rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le
altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti
o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste
non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione
compatibile con le finalità del comma 3".
5. All'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93", fino a: "di cui all'articolo
25 della medesima legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché
nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con la rappresentanza
del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n.
29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis
della presente legge".
6. All'articolo 2, comma 6, primo periodo, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, dopo le parole: "quando l'astensione dal lavoro sia terminata"
è inserito il seguente: "Salvo che sia intervenuto un accordo tra
le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di
garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui
all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che
è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma,
costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione
di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 3-bis".
7. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo
il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Le amministrazioni e
le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente
alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti
gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i
rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché
le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene
valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma
3-sexies".
Articolo 2.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:
"Articolo 2-bis. - 1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini
di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità
dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, è esercitata nel rispetto
di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili
di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di
cui all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o
degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici
di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva,
il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati
di cui all'articolo 1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei
a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione
di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo
13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici
di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso
non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione
della durata, delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare
in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità
di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo
2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni
di cui all'articolo 4".
2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis
della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, non siano ancora stati adottati, la Commissione di garanzia,
sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma
1, lettera a), della predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall'articolo
11, comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.
Articolo 3.
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole:
"primo periodo" sono soppresse.
2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole da "per la durata dell'astensione stessa" fino a "pubblici dipendenti"
sono sostituite dalle seguenti" i permessi sindacali retribuiti ovvero
i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi,
e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire
5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza
associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva,
nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio
pubblico.
2. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere
escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi
dalla cessazione del comportamento.".
2- bis - All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n.146, il comma
3 è soppresso.
3. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"3. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o l'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
4. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 3 non risultino applicabili,
perché le organizzazione sindacali che hanno promosso lo sciopero
o vi hanno aderito non fruiscono dei benefìci di ordine patrimoniale
di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di
garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria
a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale
responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità
della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità
degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire
5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata
con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro.
4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel
massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera
di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettere d), e), f) ed i).
4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel
massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera
di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).
4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni
degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281,
delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di
propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di
valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano
lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate,
ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione
collettiva di cui all'articolo 2. L'apertura del procedimento viene notificata
alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere
di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni
dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione
e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause
di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente
articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita
con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione
alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica
della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.
4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia
i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti
di cui al comma 2.
4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche
ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato
per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino
le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei
successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6,
sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000
a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione
amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia
tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva,
ed applicata con ordinanza-ingiunzione dalla direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio".
Articolo 4
Soppresso
Articolo 5.
1. I commi sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall'articolo 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.
Articolo 6.
1. All'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".
Articolo 7.
1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:
"Articolo 7-bis - 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini
della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio
ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di
conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine
di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza
che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi
seguenti:
a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando
lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori
dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante
la delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) e h), e da ciò consegua
un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi
pubblici.
Articolo 8.
1. L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:
"Articolo 8. - 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio
grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente "Articolo
8. - 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente
ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo
1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione
del funzionamento dei servizi pubblici garantiti di cui all'articolo 1,
comma 2, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione
del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente
all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della
Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza,
di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia,
il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato,
se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli
altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto
speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome
di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti
che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di
conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il
tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire
il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di
cui all'articolo 1, comma 1.
2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione
collettiva ad altra data, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere
l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi
aderiscono, e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico
compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. 1. Qualora la Commissione di garanzia,
nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta
in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il
pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene
conto, salvo che non sussistano gravi motivi. L'ordinanza è adottata
non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva,
salvo che non sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano
ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale
i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.
3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante
comunicazione da effettuare a cura dell'autorità che l'ha emanata,
ai soggetti che promuovono l'azione; alle amministrazioni o alle imprese
erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano
eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione
nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa
erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate
forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante
diffusione attraverso la radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente
del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere".
Articolo 9.
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole:
"dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo" sono sostituite dalle
seguenti: "dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole: "da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000." sono
sostituite dalle seguenti: "da un minimo di lire 500.000 ad un massimo
di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e
gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti
e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo
8 sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000
a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della
consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo
e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono
irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza
e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale
del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
Articolo 10.
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i
periodi secondo e terzo, introdotti dall'articolo 17, comma 13, della legge
15 maggio 1997, n. 127, sono sostituiti dai seguenti: "La Commissione si
avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni
pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine
i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione
di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La
Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale
di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il personale
in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo
conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle
Amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso
personale spetta un'indennità nella misura prevista per il personale
dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli
altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al
comma 5".
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, pari a lire 108 per il 2000 e a lire 423 milioni annue
a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Articolo 11
1. L'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:
"Articolo 13 - 1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei
consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla
legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel territorio
di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il termine
stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni
indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle
altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire
il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento
dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma
1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica
motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni,
procedure e misure da considerare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi
sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica.
Se non si pronunciano, la Commissione, dopo aver verificato, in seguito
ad apposite audizioni da un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria
regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento
e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola
alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo
2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello
stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui
all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei
ai sensi della presente lettera. La Commissione, al fine della provvisoria
regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tener conto delle previsioni
degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari
nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono
essere individuate in modo da non compromettere, per la durata della regolamentazione
stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1; salvo casi particolari,
devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento
delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie
di personale non superiore mediamente ad un terzo del personale normalmente
utilizzato per l'erogazione del servizio, nel tempo interessato dallo sciopero,
tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque
tenere conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti
da imprese concorrenti. Quando, per le finalità di cui all'articolo
1, è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi,
questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente
offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50 per
cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari,
devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità
di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti
all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze fondamentali
di cui all'articolo1. I medesimi criteri previsti per la individuazione
delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria regolamentazione
costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da parte della
Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione.
Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente lettera
sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative
dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui al
comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza
su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta
congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare
un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il servizio sia
svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese
la Commissione può convocare le amministrazioni e imprese interessate,
incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o collaterali,
e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate
una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2
dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;
c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può
assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare
se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni
per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare
rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti
che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal
lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione;
d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni
delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento
delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi
di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad
ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva,
e può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a
riformulare la proclamazione in conformità della legge e degli accordi
o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad
altra data;
e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di
servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza,
per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi
e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata
successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva
ad altra data;
f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali
dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente
e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle
misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire
il predetto pregiudizio;
g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici
di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine
loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi
dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche,
sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di
particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni
e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi
della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause
di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti
che riguardano l'interesse degli utenti; può acquisire dall'INPS,
che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente
alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo 4;
h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano
i servizi di cui all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge
o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti
illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento
di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni
o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli
obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi;
i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 3-quater,
il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni
degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti
collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento
e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei codici di
autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate
anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste
dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive
al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;
l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle
proprie delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui
alle lettere c) d), e), e h), e può richiedere la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici
di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali
provvisorie regolamentazioni deliberate dalla Commissione in mancanza di
accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di
servizi hanno l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione,
nonché gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2,
comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti;
m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi
o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti
nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la
conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali,
dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione
o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;
n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti
delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi
di informazione".
Articolo 12.
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "può indire" sono sostituite dalla seguente: "indice".
Articolo 13.
Soppresso
Articolo 14.
1. L'articolo 17 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.
Articolo 15.
Soppresso
Articolo 16.
1. All'articolo 20, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel secondo periodo, dopo le parole: "quanto previsto" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,".
Articolo 17.
1. All'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n.146, dopo il comma
1 è aggiunto il seguente:
"2. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori
i soggetti indicati dall'articolo 2083 del codice civile"
Articolo 18
1. Dopo l'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n.146, è aggiunto il seguente:
"Articolo 21. 1 Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso il ricorso al giudice del lavoro.
Articolo 19
1. Le sanzioni previste dagli articolo 4 e 9 della legge 12 giugno 1990,
n.146 non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre
1999.
2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le
violazioni di cui al coma 1 sono estinte.
3,. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate
sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al
31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente
estinti con compensazioni di spese.
4. In nessun caso di fa luogo al rimborso di somme corrisposte per
il pagamento delle sanzioni.
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