Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge
Art. 1
E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle
modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività,
a tutti i livelli della gerarchia professionale.
La discriminazione di cui al comma precedente è
vietata anche se attuata:
1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale
o di famiglia o di gravidanza;
2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione
ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi
come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
Il divieto di cui ai commi precedenti si applica
anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento
e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i
contenuti.
Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono
sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate
attraverso la contrattazione collettiva.
Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza
ad un determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte
e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro
o della prestazione.
Art. 2
La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione
del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.
I sistemi di classificazione professionale ai fini
della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni
per uomini e donne.
Art. 3
E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini
e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni
e la progressione nella carriere.
Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4
e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della
progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i
contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
Art. 4
Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti
per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare
a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti
per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali,
previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi
prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore
della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo
maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde
dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.
La disposizione di cui al primo comma si applica
anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi
successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la
comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre
la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano
alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni ed integrazioni in deroga all'art. 11 della legge
stessa.
Art. 5
Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali,
è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale
divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché
alle addette ai servizi sanitari aziendali.
Il divieto di cui al comma precedente può
essere diversamente disciplinato o rimosso, mediante contrattazione collettiva,
anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e
tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione
dei servizi. Della relativa regolamentazione le parti devono congiuntamente
dare comunicazione entro quindici giorni all'ispettorato del lavoro, precisando
il numero delle lavoratrici interessate.
Il divieto di cui al primo comma non ammette deroghe
per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento
del settimo mese di età del bambino.
Art. 6
Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che
li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20
del codice civile, possono avvalersi, semprechè in ogni caso il
bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento
i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui
all'art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento
economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso
del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.
Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi
del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'art. 7, primo comma, della
legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella
famiglia e semprechè il bambino non abbia superato i tre anni di
età, nonché del diritto di assentarsi dal lavoro previsto
dal secondo comma dello stesso art. 7.
Art. 7
Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento
economico previsti rispettivamente dall'art. 7 e dal secondo comma dell'art.
15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre
lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 314/20 del
codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli
siano affidati al solo padre.
A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio
datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro
genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché, nel caso
di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
il certificato medico attestante la malattia del bambino.
Nel caso di cui al primo comma dell'art. 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro 10 giorni dalla
dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare
al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro
genitore di cui risulti l'avvenuta rinuncia.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera
alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenze
delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle
regioni, delle provincie, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche
a carattere economico, e delle società cooperative, anche se soci
di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai
servizi domestici e familiari.
Art. 8
Per i riposi di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, con effetto dal 1° gennaio 1978, è dovuta dall'ente
assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice è assicurata,
un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa
ai riposi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore
di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi
dovuti all'ente assicuratore.
All'onere derivante agli enti di malattia per effetto
della disposizione di cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti
apporti dello Stato. A tal fine gli enti di malattie tengono apposita evidenza
contabile.
Art. 9
Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e
le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti,
in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni
e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso
di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte
di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per i familiari a carico
debbono essere corrisposti al genitore con il quale figlio convive.
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative
che siano in contrasto con la norma di cui al comma precedente.
Art. 10
Alla lettera b) dell'art. 205 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, le parole "loro mogli e figli", sono sostituite
con le parole "loro coniuge e figli".
Art. 11
Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle
stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato,
al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
La disposizione di cui al precedente comma si applica
anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonché
in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori
dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione
medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.
Art. 12
Le prestazioni ai superstiti previste dal testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e della legge 5 maggio 1976,
n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del
lavoratore al marito della lavoratrice deceduta posteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
L'ultimo comma dell'art. 15 della legge 20 maggio
1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica,
religiosa, razziale, di lingua o di sesso".
Art. 14
Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo
nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare
l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni
altra forma associativa.
Art. 15
Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti
a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge,
su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali,
il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato,
in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate
le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione
di cui al ricorso, ordina all'autore del comportamento denunziato, con
decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può
essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il giudizio
instaurato a norma del comma seguente.
Contro il decreto è ammessa entro quindici
giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti il pretore che
decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni
degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma
o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita
ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino
dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione
dell'atto dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 16
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli
articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge,
è punita con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art.
5 è punita con l'ammenda da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni lavoratrice
occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di L. 400.000.
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 6 e 7, si applicano le penalità previste dall'art. 31 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Art. 17
Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli
9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente
in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977
con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre
1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente
modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas
metano per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18
Il Governo è tenuto a presentare ogni anno
al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 19
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative
in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano
di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo
dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni
della presente legge.
Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti
collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese
e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute
nella presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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