La Camera dei Deputati ed il Senato hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1 - Disposizioni urgenti per l'elevamento
dell'obbligo di istruzione
1. A decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 l'obbligo
d'istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria
è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione
di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo d'istruzione
ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del
suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo d'istruzione e formazione
fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti
i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o
una qualifica professionale.
2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo d'istruzione
o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell'istruzione
secondaria superiore è garantito, nell'ambito della programmazione
dell'offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al
conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste
dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. Nell'ultimo anno dell'obbligo d'istruzione di
cui al comma 1, in coerenza con i princìpi di autonomia di cui all'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni
scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della
cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a favorire
l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento
al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione
e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti
alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare,
ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici
indirizzi della scuola secondaria superiore.
4. A conclusione del periodo d'istruzione obbligatoria,
nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui
al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione
e di maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che
attesta l'adempimento dell'obbligo d'istruzione o il proscioglimento dal
medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico
ed educativo svolto e le competenze acquisite.
5. In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo
d'istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a
tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato
una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che
potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti
in base alla previgente normativa.
6. Il Ministro della Pubblica Istruzione è
autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza
sull'adempimento dell'obbligo d'istruzione.
7. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione,
d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione
del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia
delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni.
8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti
dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia
didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni
di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento
nel mondo del lavoro, con le modalità previste dal decreto del Ministro
della Pubblica Istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all'uopo
essere modificate e integrate. A tal fine è autorizzato l'incremento
della dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di
lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere
dall'anno 2000.
9. Agli alunni portatori di handicap si applicano
le disposizioni in materia d'integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine
è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di
lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.
10. Per la realizzazione delle procedure, degli
interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei commi 7 e 8, nonché
per le relative attività preparatorie, è autorizzata la spesa
di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno
1999.
11. Le province autonome di Trento e di Bolzano
e la Regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un generale riordino
del sistema scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo
d'istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni
coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purché queste assicurino
l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari
superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma 1,
tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
Art. 2 - Norme finanziarie
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato
complessivamente in lire 179.285 milioni per l'anno 1998, in lire 221.518
milioni per l'anno 1999 e in lire 153.359 milioni a decorrere dall'anno
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998/2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione per lire
179.285 milioni per l'anno 1998, per lire 149.823 milioni per l'anno 1999
e per lire 105.323 milioni per l'anno 2000 e l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lire 71.695 milioni per
l'anno 1999 e per lire 48.036 milioni per l'anno 2000.
2. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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