Dichiarazione dei servizi
Si porta a conoscenza che questo Ministero ha proceduto
a un riesame della dichiarazione dei servizi pubblicata nel B.U. n. 23
- 24 del 30 maggio - 6 giugno 1996 ai fini di una più semplice acquisizione
delle informazioni effettivamente occorrenti all'Amministrazione.
Questo Ministero ha l'esigenza di disporre di una
base informativa completa ed aggiornata di titoli culturali e professionali
posseduti, di periodi e servizi prestati dal personale del comparto scuola
allo scopo di utilizzare le informazioni indicate nella dichiarazione dei
servizi per la carriera, la quiescenza e previdenza, nonché per
una diversa e migliore utilizzazione del personale, in un'ottica di gestione
coerente ed unificata.
Per il raggiungimento di tale obiettivo è
necessario che la dichiarazione dei servizi sia resa da tutto il personale
in servizio alla data di richiesta dell'adempimento, compreso quello a
tempo determinato con incarico di religione o con supplenza annuale o fino
al termine delle attività didattiche. Essa va comunque resa anche
se l'interessato non ha servizi e periodi anteriori all'assunzione in servizio
come dipendente statale.
Gli interessati, per la compilazione della dichiarazione
dei servizi, dovranno utilizzare l'unito modello, composto dal frontespizio
relativo ai dati generali e da sei quadri. Essi si limiteranno, sulla base
delle allegate istruzioni, a riempire la parte a loro riservata. Ove le
singole parti dei quadri risultassero incapienti a contenere tutte le informazioni
da fornire, potranno essere utilizzate le stesse parti di uno o più
quadri di uguale tipo.
Le istituzioni scolastiche, sedi di servizio degli
interessati alla data di presentazione della dichiarazione dei servizi,
provvederanno ad indicare i dati richiesti nella parte contrassegnata con
la locuzione "a cura dell'ufficio" servendosi delle unite istruzioni per
la codifica.
Le medesime istituzioni presteranno ogni assistenza
utile al personale interessato alla compilazione della dichiarazione dei
servizi. Le SS.VV. sono invitate a svolgere analogo compito nei confronti
delle scuole.
La dichiarazione dei servizi, debitamente compilata,
dovrà essere inviata ai Provveditorati agli Studi dalle singole
istituzioni scolastiche, che ne tratterranno una copia agli atti.
Si forniscono inoltre le seguenti ulteriori istruzioni
relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 28
aprile 1998, n. 351 a scioglimento della riserva espressa nella
circolare
ministeriale 30 dicembre 1998, n. 496.
A) Adozione dei provvedimenti di quiescenza e di previdenza (art. 2)
La norma in esame tende ad accelerare in modo significativo
l'emissione dei provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza e
di previdenza.
Per il raggiungimento di tale finalità consente,
innanzitutto, al personale del comparto scuola di sottoscrivere, sotto
la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi
dell'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato
dall'art. 3, comma 2, della
legge 15 maggio 1997 n. 127.
Nella dichiarazione stessa debbono essere indicati
tutti i servizi e/o periodi che siano riscattabili, computabili, riunibili,
ricongiungibili secondo le disposizioni che ne disciplinano la valutazione.
Per le prestazioni assistite da copertura assicurativa
occorre precisare l'Ente previdenziale presso cui sono stati versati i
contributi.
Al riguardo può essere utilizzato l'unito
modello debitamente sottoscritto anche per quel che concerne l'applicabilità
delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate.
Rimanendo almeno per il prossimo anno scolastico
le attuali attribuzioni in materia di quiescenza e di previdenza, la dichiarazione
in questione deve pervenire all'Ufficio competente all'emanazione dei relativi
provvedimenti tramite la sede di servizio degli interessati.
Ricevuta la dichiarazione, gli Uffici preposti alla
definizione delle pratiche in questione devono esperire, ove necessario,
presso gli Enti o le gestioni previdenziali gli accertamenti per l'acquisizione
delle informazioni occorrenti ai fini dell'individuazione e conseguente
applicazione dell'istituto corrispondente al caso concreto.
Il provvedimento di valutazione dei servizi e/o
periodi viene emesso sulla base della dichiarazione sottoscritta dal dipendente
se la gestione o l'Ente previdenziale interessato non abbia fornito le
notizie entro 60 giorni dalla data della richiesta.
La stessa procedura va seguita qualora i servizi
e/o periodi siano attestati da certificati esistenti agli atti dell'Ufficio
dai quali sia desumibile anche la gestione o Ente previdenziale presso
cui è stata costituita la posizione assicurativa.
Per quanto riguarda la ricongiunzione disciplinata
dalle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 e 10 marzo 1990 n. 45 occorre, prima
dell'emanazione del relativo provvedimento, avere acquisito il prescritto
prospetto contributivo.
Il provvedimento di computo e/o di riscatto e/o
di sistemazione contributiva di cui all'art. 142 - comma 2 - del D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 deve essere notificato al personale interessato
che ha la facoltà di accettare o rinunciare totalmente o parzialmente
il contenuto del provvedimento stesso entro cinque giorni dalla data della
sua ricezione.
La notifica del provvedimento di valutazione deve
avvenire tramite l'istituzione scolastica di servizio o mediante raccomandata
con avviso di ricevimento dalla cui consegna decorre il suddetto termine
dei cinque giorni.
Oltre il provvedimento il Sistema Informativo di
questo Ministero produce sia la lettera per la notifica del decreto che
il modello di risposta da parte del personale interessato, atteso che la
procedura automatizzata per l'applicazione della norma di cui trattasi
è stata resa disponibile con comunicazione di servizio n. 1187 dell'11
maggio 1999.
Si precisa, inoltre, che in presenza di una rinuncia
totale alla precedente richiesta di valutazione non deve essere svolto
alcun ulteriore adempimento da parte dell'Ufficio competente, mentre in
caso di rinuncia parziale deve essere emesso un nuovo provvedimento sulla
base della volontà espressa senza attivare alcuna procedura di notifica.
Il provvedimento, in caso sia di accettazione tacita,
per mancata risposta entro il suddetto termine di cinque giorni, o espressa
che di rinuncia parziale dovrà essere inviato agli Organi di controllo
per il prescritto riscontro.
Si chiarisce che nell'ipotesi di rinuncia parziale
agli Organi di controllo dovranno essere rimessi l'originario provvedimento,
la relativa lettera di notifica, la risposta dell'interessato, nonché
il nuovo decreto emesso alla luce delle nuove determinazioni manifestate
dal richiedente. L'Amministrazione ha la facoltà di rivedere i provvedimenti
emessi qualora, a seguito di accertamenti, risultino elementi diversi da
quelli indicati nella dichiarazione sostitutiva, disponendo conseguentemente
conguagli o recuperi.
B) Dichiarazione dei servizi e periodi (art. 3)
Secondo quanto prescrive l'art. 145 del T.U. approvato
con il D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, il dipendente statale, all'atto
dell'assunzione in servizio, deve presentare una dichiarazione scritta
contenente tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza
allo Stato, compreso il servizio militare, o ad altri Enti pubblici, nonché
i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art.
13 dello stesso Testo Unico.
La norma di cui trattasi ammette di integrare per
iscritto la dichiarazione originaria nel termine perentorio di due anni
dalla data della sua acquisizione agli atti dell'Ufficio.
L'art. 3 del D.P.R. n. 351 del 28 aprile 1998 consente
di confermare o integrare la dichiarazione dei servizi e periodi già
presentata ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 entro
l'11 dicembre 1999, a condizione che nei confronti degli interessati non
siano stati già adottati i relativi provvedimenti di valutazione.
Pertanto la nuova dichiarazione dei servizi, redatta
entro tale data secondo le indicazioni sopra precisate, costituisce, ai
fini del trattamento di quiescenza, conferma o integrazione di quella già
prodotta.
Si prega di trasmettere la presente con la massima
urgenza a tutte le istituzioni scolastiche, le quali ne dovranno curare
la più ampia diffusione a tutto il personale interessato.
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