DIREZIONE
GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMM.VI - DIV. I
Modificazioni e integrazioni ai
bandi di concorso a cattedre per esami e titoli
DECRETO DIRETTORIALE
del 12 luglio 1999
IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Leg.vo 16.04.1994,
n. 297 concernente il T.U. in materia di istruzione;
VISTA la legge 3 maggio 1999,
n. 124, concernente le disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO in particolare l'art.
1, comma 3 della sopracitata legge n. 124, che integra l'art. 400 del suddetto
T.U. n. 297/94, concernente la previsione di una prova facoltativa sulle
tecnologie informatiche nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso
ai ruoli del personale docente delle scuole secondarie;
VISTI i decreti direttoriali
31.03.1999 e 01.04.1999 ( pubblicati nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta
Ufficiale" - IV Serie Speciale - n.29 del 13 aprile 1999) con cui sono
stati banditi i concorsi a cattedre, per esami e titoli, nelle scuole ed
istituti di istruzione secondaria di I e di II grado, compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte;
VISTO il D.M. 11.08.1998, n.
357 concernente i programmi e prove d'esame contenuti nell'allegato 7 dei
bandi di concorso in parola ed in particolare le Avvertenze generali a
detti programmi;
RITENUTO di dover integrare
l'allegato 7 dei suddetti bandi di concorso a cattedre con uno specifico
programma d'esame per la prova facoltativa sulle tecnologie informatiche,
anche in considerazione del parere espresso al riguardo dal C.N.P.I. nella
adunanza del 10/11/1997;
VISTI gli artt. 1 commi 4 dei
bandi di concorso sopracitati, in cui, ai fini della previsione dei posti
vacanti e disponibili per le nomine in ruolo, si fa riferimento al triennio
1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma
4 della legge n. 124/99, sostituisce il comma 17 dell'art. 400 del T.U.
n. 297/94 e fa decorrere dall'anno scolastico successivo all'approvazione
della graduatoria di merito l'individuazione dei posti vacanti e disponibili
per l'immissione in ruolo del personale docente;
RITENUTO necessario modificare,
conformemente al dettato normativo, i bandi di concorso in parola;
CONSIDERATO che nei bandi di
concorso sopracitati non sono state dettate disposizioni sull'accertamento
dei titoli professionali per le classi di concorso, in cui gli stessi sono
requisito di accesso, congiuntamente al titolo di studio;
VISTO l'art. 5 del D.P.R. 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 20 ottobre 1990,
come modificata dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente le norme
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
RITENUTO infine, di dover integrare
l'allegato 6 ai bandi di concorso sopracitati, inserendo tra le categorie
di cittadini, elencate nel citato art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, le vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata;
D E C R E T A:
Art. 1
1) Ai sensi del comma 15 bis
dell'art. 400 del D. Leg.vo 16.04.1994, n. 297 citato in premessa, i bandi
di concorso a cattedre, di cui ai decreti direttoriali 31.03.1999 e 01.04.1999
sono integrati con le seguenti disposizioni:
- All'art. 12, comma 1 del Decreto
direttoriale 31/03/1999 e all'art. 10 , comma 1 del Decreto direttoriale
01/04/1999 dopo le parole prova orale aggiungasi: ", nel cui ambito potrà
essere sostenuta una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche,".
- All'art. 12, comma 3 del Decreto
direttoriale 31 marzo 1999 e all'art. 10, comma 2 del Decreto direttoriale
1 aprile 1999, nel primo periodo, dopo la parola titoli, aggiungasi: ",
oltre all'eventuale punteggio aggiuntivo per il superamento della prova
facoltativa sulle tecnologie informatiche,".
Art. 2
- Dopo l'art. 12 del Decreto direttoriale
31/03/1999 e l'art. 11 del Decreto direttoriale 01/04/1999, aggiungasi,
rispettivamente, l'art. 12 bis e l'art. 11 bis con il seguente testo:
PROVA FACOLTATIVA SULLE TECNOLOGIE
INFORMATICHE
1) "Il candidato può
chiedere di sostenere, in aggiunta alle altre prove d'esame, anche una
prova facoltativa che verte sull'uso e le conoscenze delle tecnologie informatiche.
2) Ai fini della partecipazione
alla suddetta prova facoltativa il candidato, all'atto dello svolgimento
della prima prova scritta, può chiedere, mediante dichiarazione
sottoscritta in calce al foglio delle presenze, di essere sottoposto a
detto accertamento.
3) La prova si svolge durante
la fase del colloquio e viene valutata, in caso di superamento, con un
punteggio progressivo fino ad un massimo di 0,5 punti, in aggiunta ai 100
previsti per la procedura concorsuale.
4) Il programma d'esame è
contenuto nell'allegato 7 del presente bando.
5) La commissione giudicatrice
è integrata con la presenza di un docente sorteggiato tra i titolari
delle classi di concorso 34/A - 38/A - 42/A - 47/A e 49/A (elettronica
- fisica - informatica - matematica, matematica e fisica).
6) In caso di necessità
può essere sorteggiato anche un docente tecnico - pratico esperto
della materia.
7) Il membro aggregato svolge
le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della prova facoltativa
sulle tecnologie informatiche.
Art. 3
- I programmi e le prove d'esame, di
cui al D.M. 18 agosto 1998, n. 357, recepiti nell'allegato 7 ai bandi di
concorso citati in premessa, sono integrati con il contenuto di cui all'allegato
1 al presente decreto.
Art. 4
- Gli articoli 1, commi 4, dei bandi
di concorso citati in premessa sono così sostituiti:
Bando di concorso del 31.03.1999:
"Ai sensi delle disposizioni contenute
negli articoli 399 e seguenti del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificate dalla legge 3 maggio 1999 n. 124, i concorsi sono indetti per
la copertura del 50% delle cattedre e dei posti di ciascuna classe inserita
nell'ambito disciplinare, ivi compresi i posti di sostegno, destinati in
ciascuna regione alle procedure concorsuali, che risultino vacanti e disponibili
all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici successivi all'approvazione
delle graduatorie di merito di cui al presente concorso, tenendo conto
delle prescrizioni dell'art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
Fino all'approvazione delle sopracitate
graduatorie regionali restano valide le graduatorie provinciali del precedente
concorso per titoli ed esami di cui al D.M. 23 marzo 1990."
Bando di concorso del 01.04.1999:
"Ai sensi delle disposizioni contenute
negli articoli 399 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, i concorsi sono indetti per la copertura del 50% delle cattedre e
dei posti di ciascuna classe di concorso, ivi compresi i posti di sostegno,
destinati in ciascuna regione alle procedure concorsuali, che risultino
vacanti e disponibili a decorrere dal triennio scolastico successivo all'approvazione
delle graduatorie di merito, tenendo conto delle prescrizioni dell'art.
3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Fino all'approvazione delle sopracitate
graduatorie regionali restano valide le graduatorie provinciali del precedente
concorso per titoli ed esami di cui al D.M. 23 marzo 1990."
Art. 5
- L'art. 3 del bando di concorso di
cui al Decreto Direttoriale 1 aprile 1999 citato in premessa è integrato
con i seguenti commi:
5) Per la classe di concorso
65/A - tecnologia fotografica - per la quale l'ammissione è prevista
sulla base di una qualsiasi laurea, congiunta a titoli professionali, l'accertamento
di questi ultimi, qualora non sia già avvenuto, è fatto ad
opera delle commissioni giudicatrici, preferibilmente prima dell'inizio
delle prove d'esame.
6) Ai fini di cui sopra l'Ufficio
scolastico che gestisce il concorso chiede l'invio della documentazione
relativa ai titoli professionali, già dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso, ma non certificati con la stessa.
Art. 6
1) La lettera A dell'allegato
6 ai bandi di concorso citati in premessa, è integralmente sostituito
come segue: "A superstiti delle vittime del dovere di cui alla legge 27.10.1973,
n. 629 e alla legge 13.08.1980, n. 466, nonché, con preferenza a
parità di titoli, invalidi o familiari degli invalidi o di deceduti
per atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui alla
legge 20.10.1990, n. 302 e alla legge 23.11.1998, n. 407".
Roma, 12 luglio 1999
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PASQUALE PALMIERO
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