Nota ARAN - 12 febbraio 2001 - Prot. 1977



Oggetto: nota di chiarimenti in materia di relazioni sindacali (integrazione alla nota del 30 gennaio 2001 n. 1299).
 

In risposta ai numerosi quesiti sia, telefonici che scritti, pervenuti a questa Agenzia per ottenere pareri in merito alla corretta interpretazione di clausole relative alle materie inerenti le relazioni sindacali (RSU, permessi, delegazioni trattanti, etc..) si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
 

Quesiti posti da singoli dipendenti

In ordine a quesiti posti da singoli dipendenti si evidenzia che, come noto, questa Agenzia ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti sulle questioni formali e ripetitive, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet, mentre la gestione dei contratti collettivi rientra nella specifica attività, competenza e responsabilità delle singole amministrazioni nelle sue articolazioni (ad es. le Istituzioni scolastiche), cui unicamente i dipendenti devono rivolgersi per l'applicazione di clausole contrattuali o di altra normativa. Pertanto l'Aran non potrà dare riscontro a quesiti posti dai predetti dipendenti in quanto attinenti all'esercizio di una funzione che esula dalla competenza istituzionale dell'Agenzia. Si pregano i Dirigenti Scolastici cui la presente è indirizzata di dare la più ampia diffusione tra gli stessi dipendenti di quanto precisato.

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza – dlgs. 626/1994

L'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale all'art. 2, comma 5 prevedeva la stipulazione per ogni comparto di contrattazione di un accordo integrativo di quello generale finalizzato all'adattamento di quest'ultimo alle realtà operative dei singoli comparti. Tra le materie demandate alla lett. d) era previsto l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al dlgs. 626/1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla L. 300/1970. Poiché per il comparto scuola non è stato stipulato alcun accordo integrativo, la materia rimane regolata dal CCNQ stipulato il 10 luglio 1996 avente per oggetto le disposizioni demandate alla parte negoziale dal dlgs. 626/1994. Detto CCNQ, pubblicato nella G.U. 30 luglio 1996 è disponibile anche nel sito internet dell'Aran.

Delegazione trattante a livello di Istituzione scolastica

L'art. 9 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto scuola prevede che la delegazione trattante di parte pubblica a livello di Istituzione scolastica sia composta dal Dirigente scolastico che, per svolgere il proprio compito, può avvalersi dell'assistenza del personale del proprio ufficio. Nessuna osservazione può, infatti, essere svolta da una delle parti sulle modalità di composizione della delegazione trattante dell'altra parte.

Sostituzione dell'incarico di eletto nelle RSU

L'art. 7 della parte I dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale prevede che in caso di dimissione di un componente lo stesso sia sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse, contestualmente al nominativo del subentrante, va data comunicazione al servizio di gestione del personale dell'Istituzione scolastica e ai lavoratori mediante affissione all'albo. Non deve essere inviata alcuna comunicazione all'Aran.


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