Nota ARAN Prot. 1702 del 15 febbraio 2002

OGGETTO: Nota di chiarimenti in materia di relazioni sindacali.

In risposta ai numerosi quesiti, sia telefonici che scritti, pervenuti a questa Agenzia per ottenere pareri in merito alla corretta interpretazione di clausole inerenti le relazioni sindacali, si forniscono le seguenti precisazioni:

A) CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - CCNQ 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni (CCNQ 27 gennaio 1999, CCNQ 9 agosto 2000 e CCNQ 27 febbraio 2001)

1) Richiesta tavoli separati

Con riguardo al tema generale relativo alla richiesta di tavoli separati si evidenzia che la giurisprudenza ormai consolidata sostiene che le organizzazioni sindacali rappresentative possono chiedere tavoli separati.

Tale principio, nell’attuale sistema delle relazioni sindacali, riguarda però il livello di trattativa nazionale ove la delegazione trattante è formata solo dalle organizzazioni sindacali.

Nella sede decentrata, invece, la delegazione trattante di parte sindacale è costituita da due distinti soggetti entrambi necessari, le RSU e le organizzazioni sindacali di categoria, il che porterebbe ad escludere la possibilità che le trattative si svolgano a tavoli separati tra queste due componenti. Si rammenta, inoltre, che la RSU, organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori, assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti.

Tale materia non è stata, tuttavia, affrontata dai CCNL e, pertanto, costituisce una modalità di rapporto interno delle due componenti sindacali tra le quali l’Amministrazione non può assumere il ruolo di arbitro.

La gestione dei conflitti al tavolo negoziale va, dunque, affrontata nell’ambito dei principi stabiliti dagli stessi contratti per le relazioni sindacali, al fine di prevenire al massimo i conflitti.

2) Validità della sottoscrizione dei contratti integrativi

L’ art. 43, comma 3, del d. lgs. 165/2001 prevede che il contratto collettivo nazionale sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi  aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale.

In sede locale vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, non solo

in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell’accordo il maggior numero possibile delle stesse.

Si precisa che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle OO.SS. firmatarie del CCNL e dalle RSU, che, come precisato al punto 1, decidono al loro interno a maggioranza.

Nel caso in cui la RSU abbia provveduto a definire un proprio regolamento di funzionamento e qualora lo stesso preveda la compilazione di verbali, l’eventuale dissenso di alcuni componenti potrà risultare da dichiarazioni “a verbale”.

In ogni caso, le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, il regolamento di funzionamento delle RSU, i rapporti di questa con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa, sono problemi di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso e rispetto ad essi le singole Amministrazioni non sono tenute ad alcun intervento (v. anche il precedente punto 1).

3) Modalità di svolgimento delle riunioni sindacali

L’art. 10, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che le relazioni sindacali sulle materie previste dai CCNL vigenti avvengano – normalmente – al di fuori dell’orario di lavoro e che, ove ciò non sia possibile, vengano attivate procedure e modalità idonee e tali da consentire al dirigente sindacale l’espletamento del proprio mandato.

Il significato della garanzia prevista dalla norma non comporta, infatti, che l’attività sindacale sia assimilata alla attività di servizio perché essa è svolta dal dipendente nella veste di dirigente sindacale quale controparte dell’Amministrazione ed, in coincidenza con il servizio, dovrà essere utilizzato il monte ore permessi.

Nel merito della conduzione delle trattative (ovvero se le sedute possano essere registrate o se sia necessario predisporre verbali delle riunioni, etc.) si precisa che non esiste alcun obbligo di redigere verbali, fatta eccezione per quello finale della sottoscrizione dell’accordo integrativo. Si precisa, inoltre, che la redazione del verbale è richiesta nel solo caso della concertazione (rif. CCNL).

Riguardo più in generale ai comportamenti propri da tenere in sede di incontri con la parte sindacale, i contratti quadro e di comparto lasciano ampia facoltà alle Amministrazioni enunciando, semplicemente, che il sistema delle relazioni sindacali è “improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti”.

Tali principi sono coerenti con l’autonomia delle singole Amministrazioni posta alla base della contrattazione integrativa.
 

B RSU – Accordo collettivo nazionale quadro 7 agosto 1998

1) Incompatibilità

La materia è regolata dall’art. 9 dell’Accordo quadro per la costituzione delle RSU del 7 agosto 1998, che ha ritenuto opportuno demandare la concreta individuazione delle situazioni di incompatibilità a ciascuna Amministrazione, non potendo l’Accordo prevederle in modo analitico a ragione della peculiarità dei singoli comparti e dei relativi ordinamenti.

Per quanto riguarda il comportamento a cui è tenuta l’Amministrazione nel caso in cui rilevi una incompatibilità, si fa presente che il suo unico adempimento è quello di segnalarla alla RSU, essendo esclusivamente in capo a quest’ultima il compito di dichiarare eventualmente decaduto il componente, provvedere alla sua sostituzione e darne comunicazione alla Amministrazione e ai lavoratori interessati.
 

2) Attribuzione di seggi

Nel merito occorre fare riferimento all’art. 17, parte seconda dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU e relativo Regolamento elettorale e alle note di chiarimenti dell’Aran inviate a tutte le Amministrazioni nei periodi immediatamente precedenti alle elezioni stesse.

Laddove la normativa vigente e le note di chiarimento non fossero risultate esaustive della problematica, la soluzione è stata rimessa alle Commissioni elettorali cui compete la individuazione delle regole per la proclamazione degli eletti.

Si rammenta che l’ARAN, ad elezioni in corso o addirittura già concluse, non è potuta (ne può) più intervenire con propri pareri che interferirebbero con le soluzioni adottate dalle Commissioni stesse.

3) Commissioni elettorali e orario di lavoro
 

Nel merito delle richieste circa il riconoscimento del lavoro straordinario ai componenti delle Commissioni elettorali, con nota prot. 6830/98, su conforme parere del Dipartimento della Funzione Pubblica (espresso in data 28 ottobre 1998, con nota prot. 33576/98.7.515) l’Aran ha fatto presente che, essendo le operazioni elettorali un adempimento obbligatorio per legge, in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, i componenti delle Commissioni elettorali, alla stregua degli scrutinatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio.

4) Numero componenti delle RSU

Il numero dei componenti delle RSU è chiaramente definito dall’ Accordo quadro per la loro costituzione del 7 agosto 1998 come integrato dagli Accordi di comparto laddove stipulati (rif. note Aran del 4 settembre 2001 prot. 11980 e del 27 settembre 2001 Prot. 13142) e, pertanto, non può essere soggetto a modificazione in sede locale neanche se concordato con le organizzazioni sindacali.

C) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove eletti, rimangono confermati sino alla loro scadenza.

Le procedure per la elezione o designazione dei Rls rimangono regolate dall’art 5 del CCNQ stipulato il 10 luglio 1996.

Si significa che i Rls sono soggetti unici per tutti i lavoratori, dirigenti e non dirigenti.

D) QUESITI POSTI DA AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE E DISTACCATE

Molti quesiti e richieste di chiarimenti vengono posti da sedi periferiche o distaccate di amministrazioni articolate sul territorio nazionale. Al fine di garantire una attuazione omogenea delle norme contrattuali in materia di relazioni sindacali, questa Agenzia provvederà, esclusivamente, a trasmetterli alla competente sede centrale di ciascuna Amministrazione, nel rispetto del principio che all’applicazione delle clausole contrattuali e all’interpretazione delle medesime devono direttamente provvedere le singole Amministrazioni, nel quadro di quell’ampia autonomia e responsabilità alle stesse riconosciuta dal d.lgs. 165/2001.

Qualora le Amministrazioni centrali condividano la necessità di avere chiarimenti sulle questioni poste, potranno esse stesse chiedere un parere all’Aran, da trasmettere successivamente ai propri uffici distaccati o periferici.

Questa Agenzia, nel richiamare l’attenzione che le modalità di svolgimento delle relazioni sindacali ed i comportamenti da tenere nella contrattazione integrativa rientrano nell’autonomia e responsabilità di ciascuna Amministrazione, con la presente nota, ritiene di avere dato esaustivi chiarimenti sui temi segnalati (che sono tra i più ricorrenti), ai sensi dell’art. 46 del d. lgs. 165/2001.

Pertanto, su tali argomenti non saranno date ulteriori risposte, a meno che nuovi quesiti non presentino carattere di spiccata e generale novità.

La presente nota è pubblicata sul sito internet  www.aranagenzia.it  nella sezione “Relazioni sindacali”.

Si rinvia, inoltre, alle altre note di chiarimenti già inviate a tutte le Amministrazioni pubblicate anch’esse sul sito internet dell’Aran.

Si pregano codeste Amministrazioni di dare la più ampia diffusione della presente nota anche alle proprie strutture periferiche.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

IL PRESIDENTE

Avv. Guido FANTONI

F.to Fantoni


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