Delegazione trattante e titolarità delle prerogative nei luoghi di lavoro
Questa Agenzia, in risposta
a numerosi quesiti sulle materie in oggetto, ha già pubblicato sul
proprio sito internet nella sezione "Relazioni sindacali" varie note di
chiarimenti. Pervengono, tuttavia, ancora molti quesiti di carattere ripetitivo
sia in ordine alla composizione delle delegazioni trattanti nella contrattazione
integrativa che ai soggetti titolari delle prerogative sindacali (distacchi,
permessi, diritto ad indire l'assemblea, ecc.).
Con la presente nota questa
Agenzia, al fine di facilitarne la lettura, intende riportare ad un testo
unitario con carattere di generalità i precedenti chiarimenti, comunicando
contestualmente che non risponderà più a quesiti sulla medesima
materia.
A) DELEGAZIONE TRATTANTE
NELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
In ordine alla composizione
delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale nella
contrattazione integrativa occorre fare riferimento alla disciplina contenuta
nei vigenti CC.CC.NN.LL. di comparto e di aree dirigenziali che ne definiscono
con chiarezza i componenti.
1. Delegazione trattante
di parte pubblica
L'individuazione dei componenti
e del presidente, se previsto, della delegazione trattante di parte pubblica
è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.
Il D.L.vo n. 165/2001 opera
una netta distinzione tra i poteri di indirizzo politico-amministrativo
e i poteri gestionali. Pertanto, ad avviso di questa Agenzia, gli organi
di governo delle Amministrazioni di norma non partecipano alla delegazione
trattante.
La delegazione trattante di
parte pubblica, di norma indicata nei CC.CC.NN.LL., svolge il proprio ruolo
istituzionale oltre che ai fini della contrattazione integrativa anche
su tutti gli altri livelli di relazioni sindacali (concertazione, informazione,
consultazione, ecc.). E' fatta salva la speciale disciplina del C.C.N.L.
del comparto regioni ed autonomie locali del 22 gennaio 2004.
I titolari della contrattazione
possono avvalersi dell'assistenza del personale del proprio o di altri
Uffici dell'Amministrazione.
Ove nei CC.CC.NN.LL. sia espressamente
prevista la delega da parte del titolare del potere di rappresentanza ad
altro soggetto, dell'esercizio di tale facoltà sarà data
informazione all'apertura della trattativa, ferma, comunque, rimanendo
la titolarità della negoziazione in capo al dirigente responsabile
dell'Ufficio.
Se la complessità della
materia lo richiede nulla vieta all'Amministrazione di avvalersi di consulenti
ed esperti esterni, che tuttavia non si possono sostituire alla delegazione
di parte pubblica trattante nella conduzione del negoziato.
Sull'argomento vale, inoltre,
la norma generale che né la delegazione di parte sindacale, né
quella di parte pubblica possono intervenire nella composizione dell'altrui
delegazione.
2. Delegazione trattante
di parte sindacale
La delegazione di parte sindacale
è composta dalla Rsu e dai dirigenti accreditati dalle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. che si sta applicando,
soggetti diversi di pari dignità negoziale ed entrambi necessari.
Vale, tuttavia, la pena precisare
che il secondo livello di contrattazione può essere articolato diversamente
sul territorio (per es. per Amministrazione centrale e per sede periferica).
E' questo il caso delle Amministrazioni dei comparti Ministeri, aziende,
agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ricerca e enti
pubblici non economici articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche,
in cui il C.C.N.L. prevede una diversa composizione della delegazione sindacale:
nella sede nazionale di Amministrazione partecipano solo i componenti accreditati
dalle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. che si sta applicando,
nelle altre sedi di contrattazione sia dell'Amministrazione centrale che
periferica (che coincidono con le sedi di elezione della Rsu) anche la
Rsu. Eventuali eccezioni devono essere espressamente previste nei CC.CC.NN.LL.
Anche la delegazione di parte
sindacale nei singoli luoghi di lavoro è la stessa sia per la contrattazione
integrativa che per tutti gli altri livelli di relazioni sindacali (concertazione,
consultazione, informazione, partecipazione, ecc.).
a) La Rsu
La Rsu partecipa alle trattative
nella sua veste di soggetto unitario di natura elettiva che rappresenta
i lavoratori ed è, pertanto, da escludere qualunque riferimento
ai singoli componenti della stessa o alle organizzazioni sindacali nelle
cui liste sono stati eletti.
La Rsu assume le proprie decisioni
a maggioranza e la posizione del singolo componente rileva solo all'interno
della stessa, ma non all'esterno ove la Rsu opera, appunto, come soggetto
unitario.
E' di esclusiva competenza
della Rsu definire le regole del proprio funzionamento, le modalità
con le quali la maggioranza si esprime, la composizione della propria delegazione
trattante, i rapporti con le organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.
ammesse alla trattativa. Rispetto a ciò l'Amministrazione non è
tenuta ad alcun intervento né ad esprimere pareri trattandosi di
atti endosindacali di stretta pertinenza della Rsu nel suo complesso.
Poiché l'adozione da
parte della Rsu di un proprio regolamento di organizzazione è atto
volontario, nel caso in cui non venga adottato, tutti i componenti della
Rsu hanno diritto di partecipare alle trattative (cfr. anche Accordo di
interpretazione autentica stipulato il 6 aprile 2004).
Non trovano legittimazione
forme di coordinamento tra Rsu diverse in quanto, gli Accordi di comparto
integrativi dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998, che avrebbero potuto
prevederne la costituzione, ove stipulati, non hanno deciso in tal senso.
b) Le organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative firmatarie del C.C.N.L.
Le organizzazioni sindacali
rappresentative che accreditano i propri esponenti nella delegazione trattante
sono quelle firmatarie del C.C.N.L. che si sta applicando. Non possono
esserci, quindi, dubbi su quali esse siano in quanto chiaramente indicate
nel frontespizio del C.C.N.L. in vigore.
Le organizzazioni sindacali
rappresentative che non sottoscrivono il C.C.N.L. si autoescludono, per
il corrispondente biennio contrattuale, dalla contrattazione integrativa
e dalla partecipazione a tutti gli altri livelli di relazioni sindacali
nei luoghi di lavoro, ove sia prevista la firma del C.C.N.L.
Nella contrattazione integrativa
le organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. sono quelle di categoria.
Le confederazioni non partecipano alla contrattazione nei luoghi di
lavoro.
Non trovano, pertanto, giustificazione
le ripetute richieste da parte di molte Amministrazioni che, pur non avendo
alcun potere discrezionale in merito, chiedono all'Aran quali siano le
organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione integrativa,
ovvero di confermare o meno se debbano essere convocate confederazioni
o organizzazioni che non risultano tra le firmatarie del C.C.N.L. che si
sta applicando.
A tale proposito si rammenta
nuovamente che l'Aran provvede, ai sensi di legge, ad accertare le organizzazioni
sindacali rappresentative ogni due anni, in coincidenza con i bienni contrattuali
e, precisamente, in coincidenza del quadriennio normativo e primo biennio
economico e del secondo biennio economico. Può, quindi, verificarsi
che nel passaggio da un biennio all'altro le organizzazioni rappresentative
possano cambiare, perdendo la rappresentatività ovvero acquisendola.
Non c'è nessuna norma
che permetta alle organizzazioni sindacali che perdono la rappresentatività,
dopo la firma del C.C.N.L. di comparto o area, di partecipare alle trattative
per il successivo biennio in virtù del fatto che hanno sottoscritto
quello precedente, anche ove si tratti del Contratto afferente al quadriennio
normativo.
I Contratti di Lavoro, infatti,
sono tra di loro autonomi e seguono regole proprie per quanto riguarda
i soggetti da ammettere alla contrattazione integrativa. Pertanto, le Amministrazioni
in sede di applicazione dei CC.CC.NN.LL. sottoscritti, anche in ragione
della possibile diversità dei soggetti firmatari, devono tenere
distinti i Contratti Integrativi.
I Contratti Integrativi sono
di quattro tipologie:
1) il primo Contratto Integrativo
riguarda il quadriennio normativo e primo biennio economico. La parte normativa
è valida per l'intero quadriennio e deve essere stipulata in una
sessione unica. Le organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare
al negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente C.C.N.L.;
2) il secondo Contratto Integrativo
è solamente di parte economica e viene stipulato per l'allocazione
delle risorse derivanti dal Contratto Nazionale relativo al medesimo biennio
economico. Le organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al
negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente C.C.N.L.
La delegazione del Contratto
Integrativo di cui al punto 1 continua ad operare sino a che a livello
nazionale non sia sottoscritto il C.C.N.L. del secondo biennio e, solo
da tale momento, il Contratto Integrativo di cui al punto 2 dovrà
essere stipulato con i nuovi firmatari. Nel caso in cui rimangano gli stessi
del C.C.N.L. precedente la delegazione della contrattazione integrativa
non muta, altrimenti si dovrà prendere atto dei nuovi soggetti firmatari
e formare la nuova delegazione (cfr. art. 6 del C.C.N.Q. del 9 agosto 2000
richiamato nell'art. 7 del C.C.N.Q. del 18 dicembre 2002);
3) la parte normativa del
Contratto Integrativo può essere completata con altro contratto,
in relazione a quelle materie per le quali il Contratto Integrativo si
rende necessario solo al verificarsi dell'evento (accordi di mobilità,
implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione, ecc.). Poiché
tali Contratti possono essere stipulati a cavallo dei bienni, le organizzazioni
sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie
del C.C.N.L. vigente nel momento in cui vi si procede (che possono essere
quelle del quadriennio normativo e primo biennio economico ovvero quelle
del secondo biennio economico - cfr. punti 1 e 2);
4) il Contratto di interpretazione
autentica di clausole del Contratto Integrativo. Le organizzazioni sindacali
che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle originariamente
firmatarie del Contratto Integrativo a cui la clausola da interpretare
si riferisce.
Occorre precisare cosa succede
negli intervalli tra i principali Contratti indicati nei punti 1 e 2 precedenti.
A tal fine si significa che
tutti i CC.CC.NN.LL. prevedono che la gestione dei fondi sia affidata alla
contrattazione integrativa e che essa, pertanto, nel rispetto dei criteri
generali fissati dal Contratto Integrativo quadriennale del punto 1, avvenga
annualmente nell'ambito delle risorse che a consuntivo il Contratto Integrativo
applicabile in quel momento mette a disposizione.
Resta fermo che la delegazione
sindacale che partecipa alle contrattazioni di cui ai punti precedenti
è integrata dalla Rsu come chiarito nel par. 2.
3. L'accredito dei dirigenti
sindacali (art. 10 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998)
Alla contrattazione integrativa
partecipano i dirigenti sindacali formalmente accreditati dalle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. che si sta applicando (cfr.
punto precedente). E' importante che le organizzazioni sindacali provvedano
all'accredito dei propri dirigenti nei tempi previsti (cfr. art 10 C.C.N.Q.
del 7 agosto 1998 e C.C.N.L. di comparto) e nel caso in cui non lo facciano
l'Amministrazione ha il diritto di richiederlo, essendo questa non solo
la condizione che permette di formare la delegazione, ma anche di garantire
la maggiore stabilità possibile della stessa, di favorire corrette
relazioni e lo sviluppo del confronto, nonché di evitare inutili
conflitti.
L'accredito del dirigente
sindacale deve avvenire da parte di tutte le organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del C.C.N.L. che si sta applicando, anche se nell'Amministrazione
una di esse non ha iscritti, rilevando a tale fine la circostanza della
firma del C.C.N.L. e non la presenza di iscritti in quel luogo di lavoro.
In questo caso l'Amministrazione dovrà richiedere, alla sede territoriale
più vicina dell'organizzazione sindacale, l'accredito del dirigente
per comporre la delegazione trattante nella contrattazione integrativa.
Pertanto, la trattativa si
avvia con la convocazione nominativa dei singoli dirigenti appositamente
accreditati.
Non esistono norme contrattuali
né di legge che pongano limiti all'individuazione da parte del sindacato
del proprio dirigente che può, quindi, essere un dipendente dell'Amministrazione
interessata o di altra Amministrazione o, comunque, un dirigente sindacale
dell'organizzazione firmataria del C.C.N.L. Unico vincolo per l'Amministrazione
è che il dirigente sindacale sia accreditato dall'organizzazione
sindacale che ne ha la titolarità ai sensi delle vigenti norme contrattuali.
I CC.CC.NN.LL. non prevedono
nella delegazione trattante di parte sindacale la figura del "consulente",
né la presenza di altre figure oltre ai dirigenti sindacali accreditati.
Nulla vieta alle organizzazioni
sindacali, nella loro libertà, di modificare il nominativo del dirigente
accreditato, ma l'atto deve avere sempre carattere di formalità.
Sotto questo profilo la circostanza
che alcune organizzazioni sindacali di categoria siano composte da più
e diverse sigle sindacali (costituenti o affiliate) non ha alcun rilievo
in quanto hanno titolo all'accredito esclusivamente le organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del C.C.N.L. nella loro accezione unitaria ed esatta
denominazione indicata nel frontespizio dello stesso. Non è,
pertanto, necessario che l'Amministrazione proceda ad alcuna verifica se
non quella che l'organizzazione sindacale che accredita il dirigente abbia
la titolarità per farlo.
"A titolo di esempio prendendo
a riferimento la federazione Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm) del comparto regioni
e autonomie locali, il Contratto Integrativo dovrà essere firmato
sotto la dizione Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm) - che è l'esatta denominazione
riportata nel frontespizio del C.C.N.L. - dal dirigente sindacale accreditato
dalla stessa Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm) e non dallo Snalcc o dalla Fenal
o dal Sulpm, singole sigle che la compongono. A tale fine non rileva la
circostanza che nell'Amministrazione vi siano lavoratori iscritti ad una
sola delle sigle (esempio, solo alla Fenal), in quanto la titolarità
della firma è in capo alla federazione Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm)."
A conferma di tale principio
vi è il fatto che, per essere ammessi alla contrattazione nazionale
e, quindi, alla firma del C.C.N.L. che si applicherà nell'Amministrazione,
occorre che l'organizzazione sindacale sia rappresentativa. La rappresentatività
è misurata dall'Aran (le Amministrazioni non hanno competenza in
merito) ed è in capo alla federazione sindacale unitariamente intesa
e non alle singole componenti che, pertanto, non possono mai operare singolarmente
e disgiuntamente negli atti esterni.
Come già detto solo
la sottoscrizione di un nuovo C.C.N.L. può modificare i soggetti
titolari dell'accredito del dirigente sindacale. E', di conseguenza, evidente
che il mutare della composizione di una federazione sindacale nell'arco
di una vigenza contrattuale (nuove affiliazioni o disaffiliazioni) è
solo un fatto interno alla stessa che non incide sulla titolarità
dell'accreditante né sulla sua denominazione, che resta quella indicata
sul frontespizio del C.C.N.L. che si sta applicando, sino che di essa non
si sia preso atto a livello nazionale con la rappresentatività del
successivo biennio.
Se, in conseguenza di tali
mutamenti, un dirigente sindacale già accreditato passa da un sindacato
ad un altro, l'Amministrazione non ha alcun potere di intervento per impedirne
la partecipazione al tavolo negoziale per conto del nuovo sindacato a condizione
che, quest'ultimo sia rappresentativo e firmatario del C.C.N.L. che si
sta applicando e che abbia provveduto ad un formale nuovo accredito.
A migliore comprensione, nell'intento
di fare la massima chiarezza, si significa, inoltre, che le singole sigle
costituenti o affiliate alla federazione firmataria del C.C.N.L. non hanno
mai titolo in proprio alle prerogative sindacali in quanto non rappresentative
singolarmente né firmatarie del C.C.N.L.
4. Il numero dei componenti
delle delegazioni trattanti
Nessuna norma fissa il numero
dei componenti delle delegazioni trattanti di parte sindacale e nessuna
imposizione può essere fatta in tal senso trattandosi, appunto,
di una libera scelta.
Affinché lo svolgimento
delle trattative sia semplice e snello, è comunque auspicabile che,
prima del loro inizio, le reciproche relazioni sindacali siano regolate
attraverso Protocolli locali. La natura di tali Protocolli è quella
di fissare le regole di un operare comune per una migliore funzionalità
delle relazioni stesse e non anche di intervenire, con potere modificativo,
sulla materia delle relazioni sindacali, non disponibile per la contrattazione
integrativa se non nei limiti ad essa demandati dai CC.CC.NN.QQ. e dal
C.C.N.L.
La definizione dei Protocolli
locali è lasciata ai soggetti del luogo di lavoro che devono valutare
autonomamente le regole di correttezza e opportunità a cui improntare
le relazioni sindacali, tenuto conto dell'ampio spazio che i Contratti
Quadro e di Lavoro lasciano in ordine ai comportamenti da tenere in sede
di incontri sindacali. Il sistema delle relazioni sindacali è, infatti,
improntato ai princìpi di responsabilità, correttezza, buona
fede e trasparenza ed orientato alla prevenzione dei conflitti, princìpi
che debbono essere condivisi tra le parti.
B) TITOLARITA' E UTILIZZO DELLE PREROGATIVE SINDACALI (DISTACCHI, PERMESSI, ECC.) NEI LUOGHI DI LAVORO
1. I soggetti titolari delle
prerogative
Nel quadro generale delineato
dal vigente C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 i diritti sindacali nei luoghi di
lavoro sono riconosciuti alla Rsu e alle organizzazioni sindacali rappresentative
(tutte, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno sottoscritto
il C.C.N.L. che si sta applicando).
Le organizzazioni sindacali
non rappresentative, per il biennio contrattuale corrispondente, non sono
titolari di alcuna prerogativa; unica eccezione è la possibilità,
per le stesse, di comunicare il nominativo del responsabile del proprio
terminale associativo, cui non fa seguito l'utilizzo di prerogative sindacali
non avendone, appunto, la titolarità.
2. I dirigenti sindacali
fruitori delle prerogative e le modalità della richiesta
Fermo rimanendo che i soggetti
che possono richiedere l'utilizzo delle prerogative sindacali sono quelli
sopracitati, l'art. 10 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 indica quali sono
i dirigenti sindacali che hanno titolo nell'Amministrazione ad usufruirne:
a tale fine non va confusa la titolarità delle prerogative, che
è esclusiva delle Rsu e delle organizzazioni sindacali rappresentative,
con le persone fisiche per le quali possono, appunto, venire richieste
e che sono:
a) i dirigenti sindacali eletti
nella Rsu, essendo quest'ultima titolare del monte-ore di amministrazione.
E' di esclusiva competenza della Rsu stabilire l'utilizzo al suo interno
dei permessi di pertinenza. Le Amministrazioni, pertanto, non devono assegnare
il monte-ore ai singoli componenti della Rsu ma alla Rsu quale organismo
sindacale unitario (cfr. nota Aran n. 5126 del 4 luglio 2003). E', infatti,
la Rsu, nella sua interezza, ad essere titolare non solo del monte-ore
di cui sopra, ma anche del diritto di affissione e dei locali, di indire
l'assemblea sindacale e di partecipare ai tavoli negoziali. I componenti
della Rsu rilevano solo al suo interno nella formazione delle decisioni
e nel suo funzionamento, ma non hanno rilievo esterno. In tal senso non
può trovare alcuna legittimazione la richiesta di una organizzazione
sindacale non rappresentativa di fruire surrettiziamente di prerogative
sindacali, di cui non gode, utilizzando quelle di pertinenza del componente
della Rsu eletto nella propria lista. La Rsu, come già detto, una
volta eletta è autonoma, vive di vita propria e decide come utilizzare
al suo interno il monte-ore dei permessi;
b) i dirigenti sindacali delle
rappresentanze aziendali (Rsa) dei dirigenti dipendenti dell'Amministrazione
accreditati dalle organizzazioni sindacali rappresentative delle aree dirigenziali;
c) i dirigenti sindacali accreditati
dalle organizzazioni sindacali rappresentative quali esponenti nella delegazione
trattante (se il dirigente sindacale accreditato nella delegazione trattante
è dipendente di un'altra Amministrazione il monte-ore da utilizzare
sarà quello dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente);
d) i dirigenti sindacali accreditati
quali terminali associativi da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative;
e) i dirigenti sindacali componenti
dei comitati direttivi previsti, a tutti i livelli territoriali, dagli
statuti delle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative
che non sono in distacco o aspettativa sindacale.
La richiesta di utilizzo delle
prerogative non può essere fatta dal dirigente sindacale a nome
proprio ma dall'organizzazione che ne è titolare.
Anche a tale proposito, in
generale, si significa nuovamente l'importanza già richiamata dell'accredito
formale da parte dell'organizzazione sindacale del proprio dirigente da
cui, appunto, discende il diritto della persona fisica ad usufruire delle
prerogative, ma anche il diritto alla tutela prevista dall'art. 18 del
C.C.N.Q. La qualità di dirigente sindacale, infatti, deriva esclusivamente
o dalla comunicazione degli eletti nella Rsu o dall'accredito delle organizzazioni
sindacali che ne hanno la titolarità e, per essere fatta valere,
deve essere formalmente conosciuta dall'Amministrazione.
La richiesta dell'utilizzo
delle prerogative deve essere sempre preventiva nel rispetto dei tempi
e delle modalità previste in generale dal C.C.N.Q., nello specifico
dai CC.CC.NN.LL. e dagli eventuali Accordi locali. E', pertanto, da escludere
che l'organizzazione intervenga a posteriori per sanare l'assenza del proprio
dirigente sindacale in quanto, nell'utilizzo dei permessi, deve essere
sempre garantita la funzionalità dell'attività lavorativa
dell'Ufficio in cui il dipendente, accreditato quale dirigente sindacale,
lavora.
L'Amministrazione deve, pertanto,
esercitare le proprie forme di controllo nei confronti di dipendenti che
si assentano dal servizio per mandato sindacale di cui non risulta alcuna
comunicazione ufficiale, né richiesta da parte dell'organizzazione
sindacale.
Nessuna norma vieta che il
medesimo dipendente ricopra, contemporaneamente, più cariche sindacali
(ad esempio, che sia eletto nella Rsu e membro di un comitato direttivo
o rappresentante del terminale associativo) rientrando tale valutazione
nelle autonome e libere scelte delle organizzazioni sindacali. Rileva,
invece, per l'Amministrazione, che l'utilizzo delle prerogative sindacali
sia correttamente correlato alla specifica fattispecie per la quale viene
richiesto, essendo i monte-ore permessi diversi, fermo rimanendo che le
prerogative in capo alla Rsu non possono mai essere utilizzate dalle organizzazioni
sindacali.
Non esiste alcun limite massimo
al numero di dipendenti che possono esser nominati dirigenti sindacali
ma solo l'esatta definizione e quantificazione dei diritti sindacali complessivamente
fruibili.
A tale proposito vale la pena
di chiarire ulteriormente la figura del terminale associativo. I
dipendenti ad esso addetti sono considerati dirigenti sindacali a tutti
gli effetti dall'art. 10 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, purché
nominati dalle organizzazioni sindacali rappresentative, ma la natura
di mera struttura organizzativa non assegna loro un potere contrattuale.
In tal senso, affinché il terminale associativo possa partecipare
ai tavoli negoziali della contrattazione integrativa, occorre che lo stesso
sia anche formalmente accreditato quale componente della delegazione trattante
da parte dell'organizzazione sindacale titolata (cfr. anche il par. 1 del
punto B per i terminali delle organizzazioni sindacali non rappresentative).
Nel caso di federazioni di
categoria composte da più e diverse sigle sindacali (costituenti
o affiliate) vale quanto già detto nel precedente punto relativamente
all'accredito dei dirigenti sindacali a cui si rinvia, ribadendo che, per
l'individuazione del soggetto titolare delle prerogative sindacali, occorre
sempre fare riferimento alla federazione unitariamente intesa e non alle
singole componenti della stessa. Ne deriva, conseguentemente, che anche
per l'individuazione dei dirigenti sindacali abilitati nei luoghi di lavoro
ad usufruire delle prerogative, occorre fare riferimento esclusivamente
alle comunicazioni provenienti dalla federazione. Eventuali accrediti o
designazioni effettuate in modo autonomo dalle singole sigle che la compongono
non possono essere presi in considerazione.
C) LA TIPOLOGIA DELLE PREROGATIVE
SINDACALI E LE CAUSALI
Le prerogative sindacali previste
dal C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 sono:
a) il diritto di assemblea;
b) il diritto ai locali;
c) il diritto di affissione;
d) il diritto ai distacchi
e ai permessi retribuiti;
e) il diritto alle aspettative
e ai permessi non retribuiti;
f) il diritto di nominare
i terminali associativi.
1. I distacchi sindacali
Nella presente nota non si
fa riferimento all'istituto dei distacchi sindacali in quanto già
chiaramente disciplinato dai CC.CC.NN.QQ., l'ultimo dei quali, per il personale
dei comparti, è del 18 dicembre 2002, evidenziando solamente, che,
trattandosi di materia definita nazionalmente, le Amministrazioni non hanno
alcuna competenza sulla loro determinazione e distribuzione.
L'esatta denominazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative e delle confederazioni cui aderiscono,
nonché le quantità di prerogative spettanti, sono esclusivamente
quelle indicate nei vigenti CC.CC.NN.QQ. a cui, pertanto, si rinvia.
Per la concessione dei distacchi
si richiama il rispetto delle procedure previste nel C.C.N.Q. del 7 agosto
1998 come integrato dal C.C.N.Q. del 27 gennaio 1999.
2. I permessi dell'art.
11 dei CC.CC.NN.QQ. 7 agosto 1998 e seguenti
Quanto sopra riportato sui
distacchi sindacali vale anche per i permessi dell'art. 11 (C.C.N.Q. del
7 agosto 1998 e seguenti) nel senso che la loro titolarità e quantificazione
(limite massimo) è fissata a livello nazionale e non vi è
alcun tetto per il loro utilizzo nell'Amministrazione.
Il rispetto del monte-ore
complessivo è a carico del sindacato che ne è titolare per
cui l'unico obbligo per l'Amministrazione è l'adempimento dell'art.
11, comma 7, del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998.
La loro fruizione è
esclusivamente riservata ai dipendenti/dirigenti sindacali in servizio
e, quindi, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, che siano
componenti degli organismi direttivi statutari (nazionali, regionali, provinciali
e territoriali) delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
che ne hanno titolo (cfr. tavole allegate ai vigenti CC.CC.NN.QQ.) ed è
legata alla circostanza della convocazione della riunione dei predetti
organismi. Tali permessi non possono, quindi, essere cumulati surrettiziamente
fra di loro, se non nei limiti della partecipazione alle riunioni degli
organismi statutari per le quali possono essere richiesti e non possono
essere utilizzati per finalità diverse da quella per cui sono stati
previsti.
Le confederazioni possono
utilizzare i permessi dell'art. 11 per le proprie organizzazioni di categoria
anche nei comparti ove queste non sono rappresentative.
Va osservato che, nel caso
di specie, la qualità di dirigente sindacale deriva dall'appartenenza
all'organismo statutario a prescindere da ogni altra carica sindacale.
Non rientra, pertanto, tra le causali dell'art. 11 la partecipazione al
tavolo di contrattazione integrativa per la quale devono essere utilizzati
i relativi permessi, cioè il monte-ore dell'Amministrazione ove
si presta servizio.
E' responsabilità dell'organizzazione
e della confederazione sindacale di appartenenza del dirigente sindacale
il corretto utilizzo dei permessi e l'indicazione della precisa causale
per cui se ne chiede la fruizione. Alle stesse compete, inoltre, il dovere
del preavviso secondo la normativa di comparto vigente e le modalità,
all'uopo concordate, in sede locale.
Nulla vieta all'Amministrazione
di concordare in sede locale che alla richiesta di utilizzo dei permessi
dell'art. 11 sia allegata copia della convocazione del comitato direttivo
a cui il dirigente sindacale deve partecipare.
I permessi dell'art. 11 sono
compatibili con quelli previsti dal monte-ore di amministrazione, ma non
cumulabili ai fini di distacchi parziali.
I permessi dell'art. 11 sono,
altresì, compatibili, in quanto fruiti per finalità diverse,
con forme di distacco part-time (mentre non lo sono i permessi degli artt.
8 e 9 di cui al successivo paragrafo). In caso di part-time orizzontale
o verticale l'art. 11 trova, ovviamente, applicazione solo nei giorni in
cui il dipendente è tenuto alla prestazione lavorativa.
3. Il monte-ore di amministrazione
Per quanto riguarda il
monte-ore di amministrazione si rinvia alla nota Aran n. 5126 del 4
luglio 2003, relativamente ai soggetti titolari, al calcolo e alla distribuzione.
La causale principale per
la quale il monte-ore di amministrazione è stato previsto è
la partecipazione al tavolo della contrattazione integrativa, nel caso
in cui le trattative si svolgano durante l'orario di lavoro, ma può
essere utilizzato anche per altre riunioni, convegni e congressi sindacali.
Le organizzazioni sindacali
possono fare utilizzare il monte-ore di pertinenza anche ai propri dirigenti
dei terminali associativi per la loro attività.
I permessi del monte-ore di
amministrazione possono essere cumulati (cfr. anche art. 10 comma 5 del
C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 come modificato dal C.C.N.Q. del 27 gennaio
1999 nel caso in cui il cumulo delle ore si configuri come un distacco)
ma, in questo caso, non è possibile utilizzarli congiuntamente al
distacco sindacale part-time, per evitare che questo si trasformi surrettiziamente
in un distacco a tempo pieno.
Le Amministrazioni dovranno
avere particolare cura nel verificare che né la Rsu né le
organizzazioni sindacali rappresentative utilizzino, nell'anno considerato,
ore eccedenti a quelle di pertinenza, al fine di evitare il successivo
recupero ed un inutile contenzioso.
Le ore non utilizzate nell'anno
corrispondente rappresentano un risparmio per l'Amministrazione e non possono
essere sommate a quelle dell'anno successivo.
I minuti utilizzabili per
quantificare il monte-ore di amministrazione sono predefiniti dai CC.CC.NN.QQ.
(cfr. nota Aran citata) e, pertanto, l'Amministrazione non può aumentarli,
trattandosi di materia non disponibile per la contrattazione integrativa.
I soggetti titolari del monte-ore,
vale a dire la Rsu e ciascuna delle singole organizzazioni sindacali rappresentative,
possono attingere esclusivamente dal monte-ore di pertinenza, non prevedendo
il C.C.N.Q. alcuna compensazione (vale a dire che le organizzazioni sindacali
non possono attingere dal monte ore della Rsu e analogamente la Rsu dal
monte ore di amministrazione delle organizzazioni sindacali).
Al proposito si ritiene opportuno
evidenziare che anche il monte-ore di amministrazione di pertinenza rispettivamente
delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto e quello dell'area
dirigenziale non sono tra di loro compensabili, trattandosi di monti-ore
utilizzabili per finalità diverse essendo diversi e distinti i CC.CC.NN.LL.
e i CC.CC.NN.QQ. Anche in questo caso le organizzazioni possono attingere
esclusivamente dal monte-ore di pertinenza. Vale a dire che nel caso in
cui a fruire del permesso sia un dipendente accreditato quale dirigente
sindacale per la trattativa di comparto si deve usare il monte-ore del
comparto ovvero nel caso di dipendente accreditato per la trattativa della
dirigenza il monte-ore da utilizzare è quello della dirigenza. Rientra,
infatti, nella libertà sindacale, che un dipendente non dirigente
possa essere accreditato nella delegazione della dirigenza o viceversa,
ma il monte ore da utilizzare è quello per il quale è avvenuto
l'accredito.
4. Aspettative e permessi
non retribuiti
Relativamente alle aspettative
e ai permessi non retribuiti la titolarità a richiederli resta in
capo alle sole organizzazioni sindacali rappresentative. Il C.C.N.Q. del
18 dicembre 2002 ha fissato il limite di cumulabilità tra distacco
retribuito part-time e aspettativa non retribuita.
5. I diritti di affissione,
all'uso dei locali e di assemblea
Relativamente ai diritti
di affissione e di uso dei locali, rientrando tali diritti tra quelli
a sostegno dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, la loro
titolarità è in capo alla Rsu, unitariamente intesa, e alle
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative (le confederazioni
non hanno titolarità in proprio). Tali diritti sono disciplinati
dal C.C.N.Q. del 7 agosto 1998.
Nel caso in cui la Rsu e i
sindacati rappresentativi richiedano la disponibilità di strumentazioni
aggiuntive a quelle previste, nulla vieta di concordarne l'utilizzo secondo
i livelli di contrattazione integrativa dell'Amministrazione, ma ciò
non può comportare un aggravio di spesa e costi aggiuntivi per l'Amministrazione
stessa.
Anche il diritto di assemblea
rientra tra quelli di cui al precedente capoverso.
Il diritto è in capo
ai dipendenti che possono esercitarlo partecipando, durante l'orario di
lavoro, all'assemblea sindacale per un minimo di 10 ore annue pro-capite,
limite che può essere aumentato dal C.C.N.L., a cui si rinvia. Si
tratta quindi di un monte-ore annuo individuale spettante esclusivamente
ai lavoratori, che l'Amministrazione deve ridurre in base all'effettiva
partecipazione dei lavoratori alle assemblee sindacali, sulla base della
rilevazione delle presenze che è di competenza dell'Amministrazione.
L'assemblea può essere
indetta dalla Rsu unitariamente intesa, dalle organizzazioni sindacali
di categoria rappresentative e dalle Rsa della dirigenza. L'indizione può
avvenire singolarmente da ogni soggetto che ne ha la titolarità
(ad esempio, dalla Rsu o da una sola organizzazione) ovvero congiuntamente
da più soggetti (ad esempio da tutte le organizzazioni sindacali
assieme ovvero dalle stesse o parte di esse assieme alla Rsu).
Il C.C.N.Q. del 7 agosto 1998
e i Contratti Nazionali di Lavoro disciplinano, il primo in via generale
e i secondi nella specificità di comparto, le modalità di
richiesta e di svolgimento dell'assemblea (cfr. in particolare il C.C.N.L.
della Scuola).
Poiché, come già
sopra precisato per altri istituti, i Contratti di lavoro del personale
dei comparti e delle aree dirigenziali sono distinti ed operano in favore
di dipendenti diversi, le assemblee del personale dei comparti e dei dirigenti
avvengono separatamente. Il diritto di indire l'assemblea per il personale
non dirigente è in capo alla Rsu e alle organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto (e non possono parteciparvi i dirigenti) mentre
per i dirigenti il diritto è in capo alle organizzazioni sindacali
rappresentative della dirigenza e alle Rsa della dirigenza (e non possono
parteciparvi i dipendenti del comparto).
L'unica eccezione è
il caso in cui un'organizzazione rappresentativa sia nel comparto che nell'area
dirigenziale indica un'assemblea sindacale unica per materie di interesse
comune. Sarà cura dell'Amministrazione rilevare le presenze in quanto
le ore utilizzate dovranno essere detratte dal rispettivo monte-ore annuo.
I soggetti che nell'Amministrazione
operano coi poteri del privato datore di lavoro - ad esempio il dirigente
scolastico (preside) negli istituti scolastici - non possono partecipare
all'assemblea indetta per il personale del comparto se non specificatamente
invitati.
Gli argomenti trattati nell'assemblea
sono quelli di interesse sindacale, rientrando in tale espressione un contenuto
molto ampio e cioè tutti gli argomenti che il sindacato assume in
rapporto ai propri obiettivi.
Gli unici soggetti esterni
al posto di lavoro che possono partecipare all'assemblea sono i dirigenti
sindacali, previa formale comunicazione all'Amministrazione con preavviso
scritto almeno tre giorni prima.
D) ATTIVITÀ SINDACALE
E PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Ai sensi del C.C.N.Q. del
7 agosto 1998 l'attività prestata dal dirigente sindacale in permesso
o in distacco retribuito è equiparata a quella del servizio, nel
significato che l'attività sindacale non pregiudica la maturazione
dell'anzianità di servizio ai fini della carriera e della pensione.
In presenza del distacco sindacale
retribuito, anche derivante dal cumulo dei permessi orari (nel caso in
cui si configuri come un distacco), il dirigente sindacale, per tutto il
periodo che ne usufruisce, non matura le ferie, non essendo, appunto, in
servizio. Non è, invece, prevista alcuna riduzione delle ferie per
il personale che utilizza i permessi orari giornalieri.
Il dipendente che rientra
in servizio al termine del distacco sindacale non può avanzare,
nei confronti dell'Amministrazione, pretese relative ai rapporti intercorsi
con il sindacato durante il periodo del proprio mandato, né chiedere
di usufruire delle ferie non godute durante il distacco sindacale in quanto
non maturate nell'Amministrazione.
La possibilità di utilizzare
i distacchi in modo flessibile (prestazione lavorativa ridotta) rappresenta
una modalità di fruizione del distacco. Comunque, ove si usufruisca
di un distacco part-time, questo non incide sulla determinazione delle
percentuali massime previste per la costituzione di tali rapporti di lavoro.
In generale la normativa applicabile
al dipendente in distacco part-time è quella prevista nei CC.CC.NN.LL.
per il rapporto di lavoro part-time orizzontale o verticale, anche per
quanto riguarda il limite minimo di prestazione che deve essere garantita.
Unica eccezione è il trattamento economico che è quello disciplinato
in via generale per i distacchi sindacali (cfr. art. 17 del C.C.N.Q. del
7 agosto 1998 e C.C.N.L. di comparto o area).
L'art. 10, comma 7 del C.C.N.Q.
del 7 agosto 1998, prevede che le riunioni con le quali le Pubbliche Amministrazioni
assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste
dai CC.CC.NN.LL. vigenti avvengano - normalmente - al di fuori dell'orario
di lavoro. E', pertanto, necessario che le Amministrazioni ne assicurino
la più scrupolosa attuazione onde evitare, come indicato dalla delibera
del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, aggravi di spesa nonché
l'ulteriore conseguenza di far dipendere dalla loro azione tempi e modalità
della contrattazione collettiva integrativa. Il medesimo comma prevede,
peraltro, che, qualora non sia possibile svolgere la trattativa fuori dall'orario
di lavoro, come, ad esempio, in caso di convocazione delle parti sindacali
motivate dall'assoluta urgenza di assumere decisioni concordate, attraverso
le relazioni sindacali previste dai rispettivi Contratti Collettivi, vengano
adottate tutte le forme possibili di articolazione dell'orario di lavoro
che possano facilitare lo svolgimento del mandato sindacale (es. cambio
del turno, ecc.). Sulla materia si rinvia anche alla nota Aran n. 1702
del 15 febbraio 2002.
Per l'esercizio dell'attività
sindacale ai dipendenti non spettano i trattamenti accessori direttamente
legati alla prestazione del servizio istituzionale (missioni, straordinario,
rimborso spese, ecc.).
Il contenuto della presente
nota di chiarimenti ha precisi riferimenti nei Contratti Collettivi Nazionali
Quadro e nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto e aree
dirigenziali che, per facilitare e rendere più scorrevole la lettura
della presente nota, non sono stati citati nel contenuto della stessa.
Di seguito sono, comunque,
elencati i Contratti Collettivi Nazionali Quadro che costituiscono la fonte
della presente nota di chiarimenti con a fianco indicati gli articoli vigenti:
• 7 agosto 1998 - C.C.N.Q.
sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
nonché delle altre prerogative sindacali: tutti gli articoli;
• 7 agosto 1998 - Accordo
Collettivo Quadro per la costituzione delle Rsu per il personale dei
comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale: tutti gli articoli;
• 27 gennaio 1999 - C.C.N.Q.
integrativo e correttivo del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998: artt. 2, 5
e 6;
• 9 agosto 2000 - C.C.N.Q.
per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nei comparti nel biennio 2000/2001: art. 6;
• 13 febbraio 2001 - Accordo
di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 3 - Parte seconda -
dell'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni
e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7
agosto 1998;
• 27 febbraio 2001 - C.C.N.Q.
per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000/2001: tutti
gli articoli;
• 21 marzo 2001 - C.C.N.Q.
per la ripartizione dei distacchi nell'area della dirigenza scolastica
nel biennio 2000/2001: tutti gli articoli;
• 18 dicembre 2002 - C.C.N.Q.
per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nei comparti nel biennio 2002/2003: tutti gli articoli;
• 6 aprile 2004 - Contratto
di interpretazione autentica dell'art. 8 della Parte I dell'Accordo
Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle
Rsu per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per
la definizione del relativo regolamento elettorale.
Si rinvia, pertanto, alla lettura
dei suddetti Contratti congiuntamente a quella dei CC.CC.NN.LL. e dei precedenti
chiarimenti, espressi anche su altre materie, tutti pubblicati sul sito
internet di questa Agenzia www.aranagenzia.it nella sezione "Relazioni
Sindacali".
Nella speranza di avere fornito
un contributo, si significa l'importanza della corretta applicazione delle
norme contrattuali.
Home Page |
---|