Nota ARAN 30 gennaio 2001 Prot. 1299

Oggetto: Insediamento e modalità di funzionamento delle RSU, delegazione trattante a livello di Istituzione scolastica, diritto di Assemblea - note di chiarimento

In ordine all'oggetto sono pervenuti a questa Agenzia numerosi quesiti, sia telefonici che scritti, per ottenere chiarimenti circa le modalità di insediamento delle RSU, il loro funzionamento e la composizione della delegazione trattante a livello di singolo Istituto Scolastico.

Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:

- con la consegna del verbale elettorale all'Istituto scolastico da parte della Commissione elettorale si intende costituita la RSU che da tale momento può legittimamente operare. Non occorrono, pertanto, atti di recepimento da parte dell'Istituto Scolastico;

- sul funzionamento delle RSU l'art 8 dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 stabilisce, come unica regola, che la stessa assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti. Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, nonché il funzionamento interno dell'organismo, sono eventualmente definite dalle medesime RSU con proprio regolamento interno, rispetto al quale le singole Istituzioni scolastiche non sono tenute ad alcun intervento né ad atti di recepimento, trattandosi di un atto endosindacale;

- le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate e ne acquisiscono tutte le competenze contrattuali (art. 5 Accordo Quadro 7 agosto 1998). Ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU, le organizzazioni sindacali rappresentative e non, che hanno aderito al suddetto Accordo, hanno rinunciato formalmente alla costituzione delle RSA che, pertanto, non possono più operare. Al loro posto la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 del predetto art. 10 consente la possibilità a tutte le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle elezioni di conservare o costituire nelle sedi di lavoro terminali di tipo associativo, quali mere strutture organizzative delle organizzazioni sindacali contemplate dalla clausola contrattuale (i terminali citati, pertanto, non vanno confusi con le RSA ai fini delle trattative decentrate);

- ai sensi dell'art. 9 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto Scuola la delegazione trattante di parte sindacale a livello di Istituzione scolastica è composta, oltre che dalle RSU, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto, soggetti di pari dignità negoziale.

- le singole organizzazioni sindacali di categoria devono accreditare i propri dirigenti sindacali a norma dell'art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 ed è diritto dell'Istituto scolastico chiedere formalmente l'accredito all'organizzazione interessata senza alcun intervento di merito sulla designazione effettuata;

- i rapporti tra le RSU e le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto e le modalità con cui esse esprimono la propria volontà attengono all'organizzazione interna delle due componenti sindacali della delegazione trattante e non sono di competenza dell'Istituto scolastico;

- si precisa che nessuna norma fissa il numero dei componenti delle delegazioni trattanti di parte sindacale e nessuna imposizione può essere effettuata in tal senso, salvo la possibilità, attraverso protocolli locali, di regolare le reciproche relazioni sindacali in modo da rendere lo svolgimento delle trattative semplice e snello;

- gli artt. 2 e 10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) del 7 agosto 1998 individuano chiaramente i soggetti titolati ad indire assemblee in orario di lavoro. Si precisa che le RSU sono soggetti titolati ad indire l'assemblea esclusivamente nel luogo di lavoro. Sempre ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU avrebbe potuto essere prevista dall'Accordo di comparto integrativo dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998, il quale, come noto, non è stato stipulato. Non trovano pertanto legittimazione forme di coordinamento tra le RSU in mancanza delle relative regole. Per tale motivo è privo di qualunque rilievo giuridico ai fini della fruizione delle prerogative sindacali (quali ad es. le assemblee ed i permessi alle RSU nei luoghi di lavoro) l'eventuale legittima scelta di qualche organizzazione sindacale di voler coordinare i propri eletti nella RSU;

- le regole per la distribuzione dei permessi sono contenute, in via generale, nell'art. 8 e seguenti del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, mentre, per quanto riguarda il monte, esso si calcola sulla base delle disposizioni speciali della scuola di cui all'art. 3 del CCNQ del 9 agosto 2000. La distribuzione del monte permessi all'interno delle RSU avviene su decisione delle stesse.


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