Nota ARAN 23 marzo 2001

Oggetto: Eventuale incompatibilità tra le funzioni di membro del Consiglio di Istituto e membro delle Rsu (rif. Nota del 16 marzo 2001 Prot. 9370/dm)

In relazione all'oggetto si significa che nell'Art. 9 della parte I dell'Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rsu si è ritenuto opportuno demandare la concreta individuazione delle situazioni di incompatibilità ivi indicate a ciascuna Amministrazione, non potendo l'Accordo prevederle in modo analitico a ragione delle peculiarità dei singoli comparti e dei relativi ordinamenti.
Questa Agenzia, pur riconfermando la regola citata, al fine di fornire il proprio contributo interpretativo a codesto Dicastero ritiene che, nella fattispecie, non paiano ravvisarsi sovrapposizioni tra le competenze del Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art. 10 del TU 297/1994 e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica previste dal CCNL di comparto, circostanza che porta all'orientamento circa la compatibilità delle due cariche.
Tale parere, se condiviso, potrà essere portato a conoscenza delle Istituzioni scolastiche da parte di codesto Ministero ai sensi del citato Art. 9 dell'Accordo 7 agosto 1998.

f.to Il Presidente Avv. Guido Fantoni


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