Articolo 1, comma 12, legge 23 agosto 2004, n. 243 - Incentivo al posticipo del pensionamento
Con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti in merito all'applicazione
dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 243/2004.
In particolare a far data
dall'entrata in vigore della presente disposizione (6 ottobre 2004) possono
richiedere l'incentivo al pensionamento i lavoratori che soddisfano tutti
i requisiti che seguono:
• essere lavoratori dipendenti
del settore privato;
• essere iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria (Ago) e ai fondi sostitutivi della medesima;
• aver maturato i requisiti
minimi di età anagrafica e di anzianita contributiva (o di maggiore
anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica)
previsti dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo
59, comma 6), ovvero, per le particolari categorie di lavoratori indicate
all'articolo 59, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla tabella
B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (articolo 1, comma 26).
Con lo stesso decreto il Dicastero
ha precisato che non sono compresi tra i destinatari del cosiddetto "bonus"
i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche indicate all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare le Amministrazioni dello Stato ivi compresi
gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni,
le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni,
le istituzioni universitarie, gli Iacp, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende
e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'Aran e le Agenzie fiscali.
In base all'articolo 3 del predetto decreto, concernente il personale in
regime di diritto pubblico, anche la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
cambi sono da considerare Amministrazioni Pubbliche e, pertanto, i loro
dipendenti non possono optare per il "bonus". Le cosiddette Autorità
indipendenti vanno ricomprese tra le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo sopracitate, in conformità al parere del Consiglio di Stato
n. 260 del 1999.
Conseguentemente, non possono
richiedere l'incentivo al pensionamento i lavoratori iscritti all'Inpdap
in quanto questo Istituto gestisce un regime esclusivo dell'assicurazione
generale obbligatoria.
In base allo stesso principio
restano, altresì, esclusi dal bonus i lavoratori privati appartenenti
ad Amministrazioni, enti o aziende privatizzati che abbiano mantenuto l'obbligo
di iscrizione all'Inpdap.
Si ricorda, infine, che per
effetto di una specifica delega contenuta all'articolo 1, comma 2, lettera
p) della legge di riforma di cui all'oggetto, l'estensione dell'applicazione
di detti incentivi ai dipendenti delle Amministrazioni di cui al citato
decreto legislativo n. 165/2001 potrà avvenire previo confronto
del Governo con le organizzazioni sindacali, le regioni, gli enti locali
e le autonomie funzionali, "tenendo conto delle specificità dei
singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del
lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico".
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