Nota operativa n. 20 del 23 maggio 2008 - Inpdap - Direzione Centrale Pensioni - Ufficio I

Ccnl del comparto Scuola. Quadriennio giuridico 2006/2009. Biennio economico 2006/2007. Sequenza contrattuale dell’8 aprile 2008
 
 

PREMESSA
 
Nel supplemento ordinario n. 274 della Gazzetta ufficiale n. 292 del 17/12/2007 - serie generale - è stato pubblicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola - quadriennio giuridico 2006/2009 e biennio economico 2006/2007.
 
Nella G.U. n. 94 del 21 aprile 2008 è stata, altresì, pubblicata la sequenza contrattuale, ai sensi dell’art. 85, comma 3 e dell’art. 90, commi 1, 2, 3 e 5, del presente Ccnl.
 
Il suddetto contratto collettivo nazionale, sottoscritto in data 29 novembre 2007, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera i), del contratto
 
collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno 2007.
 
Il contratto concerne, per la parte normativa, il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009 ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
 
Per quanto riguarda il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, si applica quanto previsto dai decreti legislativi 24/7/1996, nn. 433 e 434, quest'ultimo integrato dal D.L.vo n. 354/1997.
 
Il personale del comparto scuola si articola nelle seguenti aree professionali:
 
 
a) area della funzione docente;
 
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi (personale Ata).
 
 
1.1 Sistema di classificazione professionale del personale Ata (art. 46)
 
Il sistema di classificazione del personale Ata è articolato in cinque aree all'interno delle quali vengono individuati uno o più profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è individuata nella tabella C1 allegata al contratto in esame (vedi All. 1).
 
 
1.2 Posizioni economiche per il personale Ata (art. 50)
 
Fino all'emanazione della sequenza contrattuale di cui all'art. 62 e, comunque, fino alla definizione delle procedure di cui agli artt. 48 e 49 del presente Ccnl, il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella C1 (vedi All. 1) può, dopo la frequenza di un apposito corso di formazione da superarsi con esito favorevole, usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica che valorizza determinate professionalità, pari rispettivamente a 330 euro annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area A, e in 1.000 euro annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area B. Tale incremento concorre alla determinazione della quota A di pensione, di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 503/1992.
 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO
 
 
1.1 Struttura della retribuzione
 
 
Trattamento fondamentale:
 
 
a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
 
b) posizioni economiche orizzontali;
 
c) eventuali assegni “ad personam”.
 
 
Trattamento accessorio:
 
a) retribuzione professionale docenti;
 
b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
 
c) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
 
d) indennità di direzione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi (Dsga);
 
e) compenso individuale accessorio per il personale Ata;
 
f) compenso per incarichi ed attività al personale Ata;
 
g) indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
 
h) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
 
 
Gli emolumenti previsti nel trattamento fondamentale concorrono a determinare la quota di pensione di cui all’art. 13, comma1, lett. a) del D.L.vo n. 503/1992.
 
Gli emolumenti relativi al trattamento accessorio concorrono a determinare la quota di pensione di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 503/1992, salvo quanto precisato ai punti 1.4, 1.5, 1.6 della presente nota operativa con riferimento al personale che è iscritto al regime previdenziale della Cpdel.
 
 
1.2 Aumenti della retribuzione base (art. 78)
 
Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 2, comma 2, del Ccnl 7 dicembre 2005, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella tabella 1 del presente contratto (vedi All. 2), alle scadenze ivi previste, come modificate dalla sequenza contrattuale ai sensi dell’art. 85, comma 3, e dall’art. 90, commi 1, 2, 3 e 5 del Ccnl relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007.
 
In applicazione del dettato di cui all’art. 90, commi 1 e 2, del Ccnl 29/11/2007 ed in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 15 del D.L. 1/10/2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007, è confermata la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio tabellare sulla cui base, l’art. 78, tabella 2, del Ccnl 29/11/2007 (vedi All. 3), aveva previsto la rideterminazione dei valori dello stipendio annuo lordo a decorrere dal 31/12/2007.
 
In ossequio dell’art. 3, comma 2, delle code contrattuali sottoscritte in data 8 aprile 2008, e limitatamente al personale docente, i valori retributivi previsti dal medesimo art. 78, comma 2, sono conseguentemente rideterminati a decorrere dal 31/12/2007 (vedi All. 4).
 
Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria.
 
 
1.3 Effetti dei nuovi stipendi (art. 81)
 
Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78 (vedi All. 2) hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
 
Tali incrementi sono corrisposti, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
 
Si rammenta che, ai fini dell’aumento della base pensionabile del 18 per cento di cui all’art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono incrementabili le seguenti voci retributive:
 
 
a) stipendio;
 
b) retribuzione individuale di anzianità;
 
c) eventuali assegni ad personam correlati a voci stipendiali.
 
 
Da ultimo, si ribadisce che l’importo della Iis conglobato nello stipendio, a decorrere dall’1/1/2003, non deve essere maggiorato del 18%, di cui al già citato art. 15 della legge n. 177/1976.
 
 
1.4 Compenso individuale accessorio personale Ata (art. 82)
 
Il compenso individuale accessorio spettante al personale Ata è incrementato nelle misure ed alle scadenze di cui alla tabella 3 (vedi All. 5). 
 
Tale compenso spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati, ovvero situazioni di stato assimilate al servizio.
 
Per il personale iscritto alla Cpdel (vedi punto 5 dell’informativa n. 41/2003 di questa Direzione) date le caratteristiche di continuità e fissità rivestite da tale emolumento, il medesimo concorre alla formazione della quota di pensione di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 503/1992.
 
Il comma 13 dell’art. 82, prevede, la corresponsione a tutto il personale Ata, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, di un compenso “una tantum”, pari ad euro 344,65, in ragione del servizio prestato nel biennio contrattuale 2006/2007.
 
Tale compenso, derivante dalle economie realizzate nell’applicazione delle progressioni economiche, di cui all’art. 7 del Ccnl 7 dicembre 2005, e dal contenimento della spesa per il personale Ata, concorre alla formazione della quota di pensione, di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 503/1992.
 
 
1.5 Indennità di direzione e sostituzione del Dsga (art. 56)
 
Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, è corrisposta un’indennità di direzione nella misura di cui alla tabella 9, allegata al contratto in esame (vedi All. 6).
 
Tale indennità è costituita:
 
 
a) da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il compenso individuale accessorio (vedi art. 82, comma 6);
 
b) da parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche;
 
c) limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessità organizzativa da moltiplicare per il predetto numero di posti.
 
 
Date le caratteristiche dell’emolumento in esame, esso è valutabile, per il personale iscritto alla Cpdel, nella quota di pensione di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 503/1992.
 
Per espressa previsione contrattuale, in caso di assenza del Dsga, la medesima indennità è corrisposta al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale, o ne svolge le funzioni.
 
In quest’ultimo caso, con riferimento al personale iscritto alla Cpdel, trattandosi d’incarico conferito a tempo determinato e, pertanto, revocabile, l’indennità di direzione, detratto l’importo del compenso individuale accessorio (art. 82), concorre alla formazione della quota di pensione, di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 503/1992.
 
 
1.6 Retribuzione professionale docenti (art. 83)
 
La retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 1 del Ccnl 24/7/2003, è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze di cui alla tabella 4 (vedi All. 7).
 
Tale indennità, per il personale iscritto alla Cpdel, continua ad essere valutata nella quota di pensione, di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 503/1992.
 
Resta inteso che per il personale iscritto alla Cpdel tutte le altre voci del trattamento accessorio, previste dall’art. 77 del contratto in esame, non espressamente analizzate nella presente nota operativa, concorreranno a determinare la quota di pensione, di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 503/1992.
 
Il comma 4 dell’art. 83, prevede, la corresponsione a tutto il personale docente ed educativo, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2005, di un compenso “una tantum”, pari ad euro 51,46 in ragione del servizio prestato durante l’anno 2006.
 
Tale compenso, derivante dalla mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei docenti, concorre alla formazione della quota di pensione, di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 503/1992.
 
 
ALTRI BENEFICI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE
 
Ai sensi dell’art. 146 del contratto in esame, continuano a trovare attuazione i benefici di cui agli artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di servizio, nonché le norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti di guerra.
 
Ai fini che qui interessano, i benefici di cui all’articolo 2 della legge n. 336/1970 da attribuire in sede di pensione, devono continuare ad essere calcolati sulla voce stipendio tabellare, sull’eventuale Ria e sull’assegno “ad personam”, ove spettanti, con esclusione dell’indennità integrativa speciale, attesa la particolare disposizione dell’art. 79, comma 3 del Ccnl 24 luglio 2003.
 
Il comma 3 dell’articolo 146 prevede, tuttavia, che la materia potrà essere ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale da concludersi in tempo utile per il secondo biennio.
 
 
IL DIRIGENTE GENERALE
Costanzo Gala

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