Nota operativa n. 20 del 23 maggio 2008 - Inpdap - Direzione Centrale Pensioni - Ufficio
I
Ccnl del comparto Scuola. Quadriennio giuridico 2006/2009. Biennio economico 2006/2007. Sequenza contrattuale dell’8 aprile 2008
PREMESSA
Nel
supplemento ordinario n. 274 della Gazzetta ufficiale n. 292 del 17/12/2007
- serie generale - è stato pubblicato il contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto scuola - quadriennio giuridico 2006/2009 e biennio
economico 2006/2007.
Nella G.U. n. 94
del 21 aprile 2008 è stata, altresì, pubblicata la sequenza
contrattuale, ai sensi dell’art. 85, comma 3 e dell’art. 90, commi 1, 2,
3 e 5, del presente Ccnl.
Il suddetto contratto
collettivo nazionale, sottoscritto in data 29 novembre 2007, si applica
a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera i), del
contratto
collettivo nazionale
quadro sottoscritto l'11 giugno 2007.
Il contratto concerne,
per la parte normativa, il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009
ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per
la parte economica. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto.
Per quanto riguarda
il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, si
applica quanto previsto dai decreti legislativi 24/7/1996, nn. 433 e 434,
quest'ultimo integrato dal D.L.vo n. 354/1997.
Il personale del
comparto scuola si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area della funzione
docente;
b) area dei servizi
generali, tecnici e amministrativi (personale Ata).
1.1 Sistema di
classificazione professionale del personale Ata (art. 46)
Il sistema di classificazione
del personale Ata è articolato in cinque aree all'interno delle
quali vengono individuati uno o più profili professionali; la corrispondenza
tra aree e profili è individuata nella tabella C1 allegata al contratto
in esame (vedi All. 1).
1.2 Posizioni
economiche per il personale Ata (art. 50)
Fino all'emanazione
della sequenza contrattuale di cui all'art. 62 e, comunque, fino alla definizione
delle procedure di cui agli artt. 48 e 49 del presente Ccnl, il personale
a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella C1 (vedi
All. 1) può, dopo la frequenza di un apposito corso di formazione
da superarsi con esito favorevole, usufruire di uno sviluppo orizzontale
in una posizione economica che valorizza determinate professionalità,
pari rispettivamente a 330 euro annui da corrispondere in tredici mensilità
al personale dell'area A, e in 1.000 euro annui da corrispondere in tredici
mensilità al personale dell'area B. Tale incremento concorre alla
determinazione della quota A di pensione, di cui all’art. 13, comma 1,
lett. a) del D.L.vo n. 503/1992.
TRATTAMENTO ECONOMICO
1.1 Struttura
della retribuzione
Trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare
per posizioni stipendiali;
b) posizioni economiche
orizzontali;
c) eventuali assegni
“ad personam”.
Trattamento accessorio:
a) retribuzione
professionale docenti;
b) compenso per
le funzioni strumentali del personale docente;
c) compenso per
le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
d) indennità
di direzione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi (Dsga);
e) compenso individuale
accessorio per il personale Ata;
f) compenso per
incarichi ed attività al personale Ata;
g) indennità
e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
h) altre indennità
previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
Gli emolumenti previsti
nel trattamento fondamentale concorrono a determinare la quota di pensione
di cui all’art. 13, comma1, lett. a) del D.L.vo n. 503/1992.
Gli emolumenti relativi
al trattamento accessorio concorrono a determinare la quota di pensione
di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 503/1992, salvo quanto
precisato ai punti 1.4, 1.5, 1.6 della presente nota operativa con riferimento
al personale che è iscritto al regime previdenziale della Cpdel.
1.2 Aumenti della
retribuzione base (art. 78)
Gli stipendi tabellari
previsti dall’art. 2, comma 2, del Ccnl 7 dicembre 2005, sono incrementati
delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella
tabella 1 del presente contratto (vedi All. 2), alle scadenze ivi previste,
come modificate dalla sequenza contrattuale ai sensi dell’art. 85, comma
3, e dall’art. 90, commi 1, 2, 3 e 5 del Ccnl relativo al personale del
comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico
2006/2007.
In applicazione
del dettato di cui all’art. 90, commi 1 e 2, del Ccnl 29/11/2007 ed in
ottemperanza di quanto previsto dall’art. 15 del D.L. 1/10/2007, n. 159,
convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007, è confermata
la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio
tabellare sulla cui base, l’art. 78, tabella 2, del Ccnl 29/11/2007 (vedi
All. 3), aveva previsto la rideterminazione dei valori dello stipendio
annuo lordo a decorrere dal 31/12/2007.
In ossequio dell’art.
3, comma 2, delle code contrattuali sottoscritte in data 8 aprile 2008,
e limitatamente al personale docente, i valori retributivi previsti dal
medesimo art. 78, comma 2, sono conseguentemente rideterminati a decorrere
dal 31/12/2007 (vedi All. 4).
Al personale educativo
spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell’infanzia
e primaria.
1.3 Effetti dei
nuovi stipendi (art. 81)
Gli incrementi stipendiali
di cui all’art. 78 (vedi All. 2) hanno effetto integralmente sulla tredicesima
mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle
ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno
alimentare.
Tali incrementi
sono corrisposti, alle scadenze e negli importi previsti, al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
contrattuale.
Si rammenta che,
ai fini dell’aumento della base pensionabile del 18 per cento di cui all’art.
15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono incrementabili le seguenti
voci retributive:
a) stipendio;
b) retribuzione
individuale di anzianità;
c) eventuali assegni
ad personam correlati a voci stipendiali.
Da ultimo, si ribadisce
che l’importo della Iis conglobato nello stipendio, a decorrere dall’1/1/2003,
non deve essere maggiorato del 18%, di cui al già citato art. 15
della legge n. 177/1976.
1.4 Compenso
individuale accessorio personale Ata (art. 82)
Il compenso individuale
accessorio spettante al personale Ata è incrementato nelle misure
ed alle scadenze di cui alla tabella 3 (vedi All. 5).
Tale compenso spetta
in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio
effettivamente prestati, ovvero situazioni di stato assimilate al servizio.
Per il personale
iscritto alla Cpdel (vedi punto 5 dell’informativa n. 41/2003 di questa
Direzione) date le caratteristiche di continuità e fissità
rivestite da tale emolumento, il medesimo concorre alla formazione della
quota di pensione di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 503/1992.
Il comma 13 dell’art.
82, prevede, la corresponsione a tutto il personale Ata, con rapporto di
lavoro a tempo determinato ed indeterminato, di un compenso “una tantum”,
pari ad euro 344,65, in ragione del servizio prestato nel biennio contrattuale
2006/2007.
Tale compenso, derivante
dalle economie realizzate nell’applicazione delle progressioni economiche,
di cui all’art. 7 del Ccnl 7 dicembre 2005, e dal contenimento della spesa
per il personale Ata, concorre alla formazione della quota di pensione,
di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 503/1992.
1.5 Indennità
di direzione e sostituzione del Dsga (art. 56)
Ai direttori dei
servizi generali ed amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado,
nonché delle istituzioni educative, è corrisposta un’indennità
di direzione nella misura di cui alla tabella 9, allegata al contratto
in esame (vedi All. 6).
Tale indennità
è costituita:
a) da un importo
base determinato in misura fissa, che comprende il compenso individuale
accessorio (vedi art. 82, comma 6);
b) da parametri
relativi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche;
c) limitatamente
alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale docente
superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessità
organizzativa da moltiplicare per il predetto numero di posti.
Date le caratteristiche
dell’emolumento in esame, esso è valutabile, per il personale iscritto
alla Cpdel, nella quota di pensione di cui all’art. 13, comma 1, lett.
a) del D.L.vo n. 503/1992.
Per espressa previsione
contrattuale, in caso di assenza del Dsga, la medesima indennità
è corrisposta al personale che, in base alla normativa vigente,
sostituisce la predetta figura professionale, o ne svolge le funzioni.
In quest’ultimo
caso, con riferimento al personale iscritto alla Cpdel, trattandosi d’incarico
conferito a tempo determinato e, pertanto, revocabile, l’indennità
di direzione, detratto l’importo del compenso individuale accessorio (art.
82), concorre alla formazione della quota di pensione, di cui all’art.
13, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 503/1992.
1.6 Retribuzione
professionale docenti (art. 83)
La retribuzione
professionale docenti, prevista dall’art. 1 del Ccnl 24/7/2003, è
incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze di cui alla tabella
4 (vedi All. 7).
Tale indennità,
per il personale iscritto alla Cpdel, continua ad essere valutata nella
quota di pensione, di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del D.L.vo n.
503/1992.
Resta inteso che
per il personale iscritto alla Cpdel tutte le altre voci del trattamento
accessorio, previste dall’art. 77 del contratto in esame, non espressamente
analizzate nella presente nota operativa, concorreranno a determinare la
quota di pensione, di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) del D.L.vo n.
503/1992.
Il comma 4 dell’art.
83, prevede, la corresponsione a tutto il personale docente ed educativo,
a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2005, di un compenso “una
tantum”, pari ad euro 51,46 in ragione del servizio prestato durante l’anno
2006.
Tale compenso, derivante
dalla mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei docenti, concorre
alla formazione della quota di pensione, di cui all'art. 13, comma 1, lett.
b) del D.L.vo n. 503/1992.
ALTRI BENEFICI
PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Ai sensi dell’art.
146 del contratto in esame, continuano a trovare attuazione i benefici
di cui agli artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive
modificazioni ed integrazioni, i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi
di servizio, nonché le norme in favore dei congiunti dei caduti
per servizio, dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti
di guerra.
Ai fini che qui
interessano, i benefici di cui all’articolo 2 della legge n. 336/1970 da
attribuire in sede di pensione, devono continuare ad essere calcolati sulla
voce stipendio tabellare, sull’eventuale Ria e sull’assegno “ad personam”,
ove spettanti, con esclusione dell’indennità integrativa speciale,
attesa la particolare disposizione dell’art. 79, comma 3 del Ccnl 24 luglio
2003.
Il comma 3 dell’articolo
146 prevede, tuttavia, che la materia potrà essere ulteriormente
esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale da concludersi in
tempo utile per il secondo biennio.
IL
DIRIGENTE GENERALE
Costanzo Gala
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