Nota INPDAP n. 69 dell’11 Dicembre 2001

OGGETTO: Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 5 aprile 2001. Legge 3 maggio 1999, n.124.

L’art.4 del 5.4.2001 di recepimento dell’accordo siglato in data 20.7.2000 dall’ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in applicazione dell’art.8 della Legge 3.5.1999, n.124- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.7.2001- prevede, per il personale ATA e per gli insegnanti tecnico-pratici (I.T.P.), già dipendenti degli Enti Locali, transitati nel comparto scuola alla sopracitata Legge n.124/1999, la possibilità che gli interessati, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto sopracitato nella G.U., possano optare per la conservazione del regime previdenziale di precedente appartenenza.

A tal fine devono essere esaminate anche le istanze dirette al riconoscimento del trattamento pensionistico più favorevole.

Dalla scelta operata per il regime pensionistico deriva, conseguentemente l’applicazione della normativa sul connesso trattamento di fine rapporto.

L’opzione può essere esercitata entro sei mesi dal 14 luglio 2001, data di pubblicazione del D.M. del 5.4.2001, cioè il 13 gennaio 2002, anche da parte del personale già cessato dal servizio o, in caso di decesso, dei superstiti.

Le domande di opzione devono essere indirizzate ai competenti Uffici delle Sedi dell’INPDAP e dei Provveditorati agli Studi.

Qualora le istanze siano già state presentate senza l’osservanza della modalità dell’indirizzo anche per la Sede Provinciale dell’INPDAP competente, i Provveditorati agli Studi avranno cura di inviarne una copia a tale Ufficio periferico di questo Istituto, dopo aver acquisito anche quelle eventualmente ancora giacenti presso le Istituzioni Scolastiche del proprio territorio.

Le Sedi Provinciali dell’INPDAP avranno cura di apprestare ogni forma di assistenza agli interessati ai fini dell’esercizio dell’opzione, avendo a disposizione gli applicativi che consentono di determinare il trattamento di quiescenza con le norme dei dipendenti civili dello Stato che con quelle del personale degli enti locali.

In conseguenza dell’opzione esercitata i dipendenti hanno diritto alla restituzione della differenza di aliquota contributiva (0,20%) trattenuta nel periodo di iscrizione alla Cassa dello Stato.

Al riguardo, ciascuna Amministrazione provvederà alla restituzione delle maggiori somme trattenute, trasmettendo agli Uffici INPDAP competenti per territorio, l’elenco dei nominativi interessati, ai fini delle variazioni delle singole posizioni assicurative in banca dati, accertate con Mod.770.

Le risultanze di quanto sopra determineranno un’eccedenza a credito delle Amministrazioni, che potrà essere utilizzata in occasione dei futuri versamenti mensili dei contributi obbligatori.

IL DIRIGENTE GENERALE Dott.ssa Rosalba Amato

IL DIRIGENTE GENERALE Dott. Costanzo Gala


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